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Ricorso proposto il 27 settembre 2010 - Boyle / Commissione

(Causa T-461/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathal Boyle (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: A. Collins, SC, N. Travers, barrister e D. Barry, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata come lettera all'Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4751, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Marie Dawn, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione, notificata come lettera all'Irlanda con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4751, e notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, di respingere una domanda relativa alla capacità di sicurezza per un nuovo peschereccio a strascico pelagico proposto per rimpiazzare il MFV Marie Dawn, ed adottata per sostituire la decisione riguardante la suddetta domanda contenuta nella decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), che è stata annullata, nella parte riguardante il ricorrente, dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e altri/Commissione (Racc. pag. II-1699).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta ha agito senza base giuridica. L'art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27) fornisce tuttora un'adeguata base giuridica per la decisione impugnata e, pertanto, la Commissione non disponeva di una base giuridica che le consentisse di adottare una decisione ad hoc.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata, in base alla decisione del Consiglio 97/413/CE, secondo la procedura del comitato di gestione e che, scegliendo di adottare la decisione la decisione su una base ad hoc, la Commissione ha agito in violazione delle forme sostanziali.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che interpretando erroneamente l'art. 4, n. 2, della decisione del Consiglio 97/413/CE, la Commissione è incorsa in un eccesso di potere, in particolare richiamandosi a criteri irrilevanti e non tenendo conto della definizione di "sforzo di pesca" fornita dalla decisione del Consiglio 97/413/CE e dalla normativa comunitaria in materia di pesca applicabile al momento della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza nel dicembre 2001.

Inoltre, egli fa valere che la decisione impugnata contiene numerosi errori manifesti di valutazione della domanda del ricorrente relativa alla stazza di sicurezza. In particolare, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente a causa del maggior volume sottostante al ponte principale del nuovo peschereccio proposto rispetto a quello del Marie Dawn è manifestamente erronea, così come la sua affermazione secondo la quale lo "sforzo di pesca" del nuovo peschereccio sarà maggiore di quello del Marie Dawn.

Infine, il ricorrente deduce che la Commissione ha violato il diritto alla parità di trattamento. Egli sostiene che il rigetto della domanda da parte della Commissione a causa del maggior volume sottostante al ponte principale costituisce una palese disparità di trattamento, che determina un'inammissibile discriminazione nei suoi confronti rispetto all'approccio completamente differente adottato con riguardo al trattamento di talune domande relative alla stazza di sicurezza accolte nella decisione della Commissione 2003/245/CE, nonché con riguardo ad una delle domande inizialmente respinta in tale decisione, ma successivamente accolta nella decisione della Commissione notificata con il documento 13 luglio 2010, C(2010) 4765.

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