Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 28 maggio 2007 - Fastweb/Commissione

(Causa T-188/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fastweb SpA (Rappresentanti: M. Merola, membro del servizio giuridico, T. Ubaldi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione C (2006) 6634 def. del 24 gennaio 2007 relativa all'aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento le misure a cui l'Italia ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (art. 1 della decisione);

Annullare la decisione della Commissione C (2006) 6634 def. del 24 gennaio 2007 nella parte in cui ordina all'Italia di procedere al recupero degli aiuti dichiarati incompatibili presso i beneficiari ed in particolare presso la Ricorrente (articoli 2 e 3 della decisione);

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-96/07 Telecom Italia Media/Commissione1.

A sostegno del ricorso si fanno valere i seguenti motivi d'impugnazione:

-    violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, insufficienza della motivazione e carenza d'istruttoria per ciò che concerne la qualificazione delle misure come aiuto di Stato. La ricorrente sostiene in particolare che le misure in questione non costituiscono un aiuto di Stato in quanto non comportano un trasferimento di risorse statali a favore dei presunti beneficiari e non attribuiscono loro un vantaggio selettivo a danno dei concorrenti.

-    violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione per ciò che attiene l'individuazione e l'esistenza del vantaggio economico a favore dei presunti beneficiari dell'aiuto. La ricorrente rileva che la valutazione svolta dalla Commissione in merito all'identificazione della forma dell'aiuto, e cioè del vantaggio economico di cui avrebbero goduto i presunti beneficiari dell'aiuto, è affetta da insufficienza oltre che palese contraddittorietà della motivazione. La decisione è altresì viziata nella misura in cui si omette di dimostrare in che modo le sovvenzioni concesse ai consumatori per l'acquisto dei decoder abbiano determinato il conferimento necessario, automatico e certo di un vantaggio economico a favore dei presunti beneficiari delle misure.

-    difetto di motivazione per ciò che concerne la quantificazione dell'aiuto da recuperare presso i beneficiari nonché illegittimità dell'ordine di recupero per violazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 del Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. La ricorrente sostiene che la quantificazione del vantaggio che sarebbe stato concesso agli asseriti beneficiari delle misure proposte dalla Commissione non poggia su un'adeguata motivazione e comporta l'esercizio di un potere che esula dalle competenze attribuite alla Commissione dal Trattato CE o dal Regolamento di procedura in materia di aiuti.

-    illegittimità dell'ordine di recupero in quanto affetto ab origine da impossibilità assoluta ed obiettiva di esecuzione, nonché difetto di motivazione e violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) N. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, nonché del principio di proporzionalità.

____________

1 - G.U. L 117, del 29.05.07, pag. 32