Language of document : ECLI:EU:T:2002:30

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

23 gennaio 2002 (1)

«Dipendenti - Comando nell'interesse del servizio - Art. 38 dello Statuto - Gruppo politico - Termine anticipato del comando - Diritti della difesa - Responsabilità extracontrattuale della Comunità»

Nella causa T-237/00,

Patrick Reynolds, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti P. Legros e S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. von Hertzen e D. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 18 luglio 2000 del segretario generale del Parlamento, che ha posto fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Diversità» e lo ha reintegrato presso la Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche», e una richiesta di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'adozione di questa decisione da parte del convenuto e delle azioni del gruppo politico e di taluni suoi membri,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    L'art. 37 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«Per comando si intende la posizione del funzionario titolare che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,

a) nell'interesse del servizio:

    -    viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione;

    -    o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità o dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, o presso un Presidenteeletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea;

(...)»

2.
    L'art. 38 dello Statuto recita:

«Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

a)    è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, sentito l'interessato;

b)    la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;

c)    allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;

d)    il dipendente comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;

e)    il dipendente comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine;

f)    il dipendente comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;

g)    al termine del periodo di comando, il dipendente è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza».

Fatti all'origine della controversia e procedimento

3.
    Alla fine del mese di settembre 1999 il Parlamento (in prosieguo: il «convenuto») pubblicava, sul suo bollettino interno n. 25/99 un avviso di posto vacante riguardante il posto di segretario generale del gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Diversità» (in prosieguo: il «gruppo EDD»). L'avviso era formulato come segue:

«1 Segretario generale (M/F) (carriera A 2) (agente temporaneo)

Perfetta conoscenza scritta ed orale del francese e dell'inglese obbligatoria

Sede di servizio: BRUXELLES

Termine per la presentazione delle candidature: 18 ottobre 1999

Data di entrata in servizio: a decorrere da lunedì, 1. novembre 1999».

4.
    In seguito a tale pubblicazione, il ricorrente, che era in servizio presso la Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche» del Parlamento, al grado LA 5, scatto 3, presentava la sua candidatura per tale posto e veniva invitato ad un colloquio col gruppo EDD, il quale si svolgeva il 3 novembre 1999.

5.
    Con lettera 12 novembre 1999 il presidente del gruppo EDD comunicava al segretario generale del Parlamento la decisione dell'ufficio di presidenza del gruppo di nominare il ricorrente al posto di segretario generale e gli chiedeva di autorizzare il comando del ricorrente presso il gruppo politico.

6.
    Il 22 novembre 1999 il ricorrente iniziava a lavorare per il gruppo politico.

7.
    Con decisione 11 gennaio 2000 il segretario generale del Parlamento confermava che, sulla base dell'art. 37, primo comma, lett. a), dello Statuto, il ricorrente era comandato nell'interesse del servizio presso il gruppo EDD, al grado A 2, scatto 1, per il periodo di un anno dal 22 novembre 1999 al 30 novembre 2000. Una copia autenticata conforme all'originale di tale decisione veniva inviata al ricorrente il 17 gennaio 2000.

8.
    Il 18 maggio 2000 il presidente del gruppo EDD informava, per la prima volta, il ricorrente del fatto che, durante una riunione dei membri dell'ufficio di presidenza del gruppo tenutasi qualche ora prima, taluni sottogruppi avevano manifestato la loro perdita di fiducia nei confronti del ricorrente e che, di conseguenza, era stato deciso che il suo comando presso il gruppo EDD non sarebbe stato prolungato oltre il 30 novembre 2000.

9.
    Il 24 maggio 2000, durante un secondo colloquio con il ricorrente, il presidente del gruppo EDD confermava che il gruppo politico desiderava separarsi da lui. Lo stesso giorno il ricorrente comunicava al presidente che intendeva assentarsi per quattro settimane per riflettere su determinate questioni, cosa che veniva accettata dal presidente del gruppo. Egli consultava, peraltro, il suo medico curante il quale riscontrava una incapacità lavorativa dovuta a malattia.

10.
    A decorrere dal 24 maggio 2000, il ricorrente non si è più presentato al lavoro a causa della sua malattia.

11.
    Il 23 giugno 2000 il ricorrente presentava, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, un reclamo al segretario generale del Parlamento avverso gli atti che gli arrecavano pregiudizio nell'esercizio delle sue funzioni presso il gruppo EDD. Secondo il ricorrente, tali atti comprendevano, da un lato, il fatto che l'accesso ai conti del gruppo EDD gli era stato impedito laddove un tale accesso rientra nella natura stessa della funzione di segretario generale di un gruppo politico e, dall'altro, il fatto che gli sono state fornite istruzioni contraddittorie in un clima di intimidazione psicologica. Il ricorrente chiedeva che venisse presa una decisione per porre finea tali atti e che si ponesse rimedio ai loro effetti negativi. Egli precisava tuttavia che non intendeva per questo dimettersi dal posto di segretario generale del gruppo EDD.

12.
    Lo stesso giorno il ricorrente inviava al presidente della Corte dei conti una richiesta formale di esame dei conti del gruppo EDD, precisando che tale esame era nell'interesse del gruppo e nell'interesse pubblico e che gli era stato impedito l'accesso a tali conti.

13.
    Il presidente del gruppo EDD, venuto a conoscenza, in particolare attraverso la stampa, del fatto che una tale richiesta era stata inviata alla Corte dei conti, confermava al presidente di quest'ultima, con lettera 30 giugno 2000, che la Corte poteva liberamente accedere ai conti del suo gruppo e che l'iniziativa presa a tale riguardo dal ricorrente si spiegava probabilmente col fatto che a quest'ultimo il 18 maggio 2000 era stato comunicato che il suo comando presso il gruppo politico non sarebbe stato prolungato.

14.
    Il 1. luglio 2000, il ricorrente redigeva un memorandum nel quale descriveva in dettaglio la sua esperienza durante il periodo trascorso in posizione di comando presso il gruppo EDD (in prosieguo: il «memorandum 1. luglio 2000»). Il ricorrente completava tale memorandum con un addendum del 2 febbraio 2001.

15.
    Il 4 luglio 2000, in seguito a una decisione dell'ufficio di presidenza del gruppo EDD (in prosieguo: la «decisione 4 luglio 2000»), il presidente del gruppo chiedeva al segretario generale del Parlamento di porre fine, appena possibile, al comando del ricorrente.

16.
    Il 18 luglio 2000 il segretario generale del Parlamento, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), decideva di porre fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo EDD a decorrere dalla sera del 14 luglio (art. 1. della decisione) e di reintegrarlo in un posto di traduttore principale presso la Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche» del Parlamento al grado LA 5, scatto 3, con decorrenza dal 15 luglio 2000, con un anzianità nello scatto fissata al 1. gennaio 2000 e con sede di servizio Bruxelles (art. 2 della decisione) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

17.
    Tale decisione veniva notificata al ricorrente con lettera 25 luglio 2000.

18.
    L'8 agosto 2000 i difensori del ricorrente chiedevano al segretario generale del Parlamento di comunicare loro i documenti sui quali era fondata la decisione impugnata, in particolare la lettera del presidente del gruppo EDD 4 luglio 2000 e la proposta del direttore generale del personale del Parlamento menzionata nella decisione impugnata.

19.
    Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il 28 agosto 2000 il ricorrente presentava un secondo reclamo al segretario generale del Parlamento con il quale chiedeva la revoca della decisione impugnata e il risarcimento dei danni causati dalla stessa.

20.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 settembre 2000, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21.
    Con atto separato depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha presentato una domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

22.
    L'udienza del procedimento sommario si è svolta il 14 settembre 2000. Durante tale udienza il presidente del Tribunale ha proposto alle parti la composizione amichevole della controversia, la quale è stata messa a verbale.

23.
    Con lettera 28 settembre 2000 il convenuto ha comunicato al Tribunale che non prestava il proprio consenso per tale composizione amichevole.

24.
    Con lettera dello stesso giorno il ricorrente ha informato il Tribunale della sua decisione di rinunciare agli atti nel procedimento sommario.

25.
    Con ordinanza del presidente del Tribunale 9 ottobre 2000 la domanda di procedimento sommario è stata cancellata dal ruolo del Tribunale e le spese del procedimento sommario sono state riservate.

26.
    Con lettera 27 ottobre 2000 il segretario generale del Parlamento ha comunicato al ricorrente che, dal momento che c'era un nesso evidente tra il suo reclamo del 23 giugno e il suo reclamo del 28 agosto 2000 e il ricorrente aveva sottoposto informazioni utili per la valutazione di tali reclami nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale, egli avrebbe risposto ai due reclami nei termini applicabili al secondo reclamo, vale a dire entro il 29 dicembre 2000.

27.
    Con lettera 15 novembre 2000 diretta al segretario generale del Parlamento, il ricorrente ha protestato contro tale modo di procedere e ha espresso le sue critiche riguardo al comportamento del convenuto. Il segretario generale del Parlamento ha risposto con lettera 15 dicembre 2000 confermando che i reclami del ricorrente erano in fase di esame.

28.
    Infine, la presidente del Parlamento ha respinto i due reclami del ricorrente con decisione 19 dicembre 2000. Questa decisione è stata comunicata al ricorrente con lettera 20 dicembre 2000.

29.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di sottoporre alle parti alcuni quesiti scritti. Le parti hanno risposto nei termini stabiliti.

30.
    Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 14 novembre 2001.

Conclusioni delle parti

31.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione impugnata;

-     dichiarare che la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea è implicata;

-     ordinare al convenuto di versargli gli arretrati di retribuzione e di pensione che gli sono dovuti a decorrere dal 15 luglio 2000, il tutto maggiorato degli interessi al tasso annuo del 10% e concedere il risarcimento del danno morale subito derivante dalla decisione impugnata, per un importo pari a euro 250 000;

-     condannare il convenuto alle spese, sia del procedimento principale sia di quello sommario.

32.
    Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare infondato il ricorso d'annullamento;

-    dichiarare il ricorso per risarcimento danni irricevibile e/o infondato;

-    statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

33.
    Implicitamente, il convenuto conclude per l'irricevibilità del ricorso di annullamento.

Sul ricorso di annullamento

I - Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

34.
    Il convenuto rileva che, secondo la giurisprudenza, un dipendente non ha alcun legittimo interesse a chiedere l'annullamento di una decisione per violazione delle forme sostanziali quando l'APN non dispone di alcun margine discrezionale ed è quindi tenuta ad agire come ha fatto. In un caso del genere, infatti, l'annullamento della decisione potrebbe solo dar luogo all'adozione di una nuova decisione identica nel merito a quella annullata (sentenze della Corte 29 settembre 1976, causa 9/76, Morello/Commissione, Racc. pag. 1415, punto 11, e 6 luglio 1993, causa 117/81,Geist/Commissione, Racc. pag. 2191, punto 7; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II-2619, punto 54, e ordinanza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T-343/00, Mercade Llodachs/Parlamento, non pubblicata nella Raccolta, punti 33 e 34).

35.
    Il convenuto sottolinea anche che, può secondo una giurisprudenza consolidata, un dipendente o un ex dipendente può promuovere un ricorso a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto per fare annullare una decisione dell'APN solo se ha un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769, punto 15).

36.
    Si evince da tali argomenti che, secondo il convenuto, il ricorrente non ha interesse all'annullamento della decisione impugnata in quanto una tale sanzione potrebbe dar luogo solo all'adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata. Il convenuto rileva infatti che il venir meno della fiducia reciproca tra il ricorrente e il gruppo EDD era incontestabile e che, stando alle sue affermazioni, il ricorrente era nell'impossibilità di svolgere il suo lavoro nell'ambito del gruppo EDD. Di conseguenza l'APN non aveva altra scelta che di prendere una decisione che ponesse fine al comando del ricorrente.

37.
    Secondo il convenuto, tale conclusione si impone tanto più che, come è stato riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, la fiducia reciproca è un elemento essenziale dell'assunzione di agenti da parte di gruppi politici (sentenza del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, punti 94 e 95) e che, nel caso in cui venga meno tale fiducia reciproca, il gruppo politico può decidere di risolvere unilateralmente il contratto d'impiego (sentenze della Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento, Racc. pag. 1729, e del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-123/95, B/Parlamento, Racc. PI pag. I-A-245 e II-697, punto 73). Questa circostanza, così come l'obbligo di imparzialità che si impone al segretario generale del Parlamento ai sensi dell'art. 182 del regolamento del Parlamento, avrebbe come conseguenza che quest'ultimo non può in alcun caso sostituire la propria valutazione a quella del gruppo politico sull'esistenza o meno di un rapporto di fiducia reciproca tra il dipendente comandato e il gruppo politico stesso.

38.
    Il ricorrente contesta la pertinenza della giurisprudenza fatta valere dal convenuto a sostegno dell'asserita irricevibilità del ricorso di annullamento.

Giudizio del Tribunale

39.
    Nell'ambito dei summenzionati argomenti, il convenuto si è riferito, da un lato, alla giurisprudenza secondo cui la proposizione di un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto richiede che l'interessato abbia un interesse personale all'annullamento della decisione controversa e, dall'altro, alla giurisprudenza secondo cui un dipendente non ha alcun legittimo interesse all'annullamento di una decisione per vizio di forma nel caso in cui l'amministrazione non ha alcun marginedi discrezionalità ed è tenuta ad agire come ha fatto (sentenze Morello/Commissione, citata al punto 34 supra, punto 11; Geist/Commissione, citata sopra al punto 34 supra, punto 7, e Díaz García /Parlamento, citata al punto 34 supra, punto 54).

40.
    Orbene, occorre sottolineare che la giurisprudenza secondo cui un dipendente non ha interesse a chiedere l'annullamento di una decisione per vizio di forma quando l'APN non ha alcun margine di discrezionalità non è pertinente ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento. Infatti, tale giurisprudenza riguarda l'esame nel merito dei motivi relativi alla forma dedotti dal ricorrente a sostegno di un tale ricorso.

41.
    Di conseguenza, al fine di esaminare la ricevibilità del presente ricorso, occorre solamente analizzare se il ricorrente avesse un interesse personale all'annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze della Corte 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento, Racc. pag. 2323, punto 29, e del Tribunale 28 febbraio 1992, causa T-51/90, Moretti/Commissione, Racc. pag. II-487, punto 22), in quanto tale interesse va valutato al momento della presentazione del ricorso (sentenza del Tribunale 18 giugno 1992, causa T-49/91, Turner/Commissione, Racc. pag. II-1855, punto 24).

42.
    Nella fattispecie, è evidente che, al momento della proposizione del presente ricorso l'8 settembre 2000, il ricorrente aveva un interesse personale a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, la quale costituisce un atto arrecantegli pregiudizio. Infatti, sebbene spetti all'istituzione il cui atto è stato annullato dal Tribunale adottare le misure che si rendono necessarie per l'esecuzione della sentenza, va ammesso che un eventuale annullamento della decisione impugnata avrebbe perlomeno come conseguenza che la data finale del comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo EDD e dei vari vantaggi che derivano da tale posizione non sarebbe il 14 luglio 2000 ma il 30 novembre 2000, vale a dire la data inizialmente prevista per la fine del comando del ricorrente.

43.
    Di conseguenza, va respinto il motivo di irricevibilità relativo all'assenza di interesse personale all'annullamento della decisione impugnata.

II - Nel merito

Osservazione preliminare

44.
    Il Tribunale ritiene che, dal momento che il motivo relativo alla violazione dell'art. 38 dello Statuto riguarda la competenza dell'APN ad adottare la decisione impugnata, occorre esaminare innanzi tutto questo motivo.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 38 dello Statuto

Argomenti delle parti

45.
    Il ricorrente rileva che l'art. 38 dello Statuto non prevede la possibilità da parte dell'APN di porre fine al comando nell'interesse del servizio prima dello scadere del termine inizialmente previsto. Egli ritiene, quindi, che il convenuto abbia violato tale disposizione adottando la decisione impugnata.

46.
    Il convenuto ritiene che l'art. 38, lett. b), dello Statuto, secondo cui l'APN fissa la durata del comando nell'interesse del servizio, debba essere interpretato nel senso che l'APN possa ulteriormente modificare la durata inizialmente prevista per un comando.

47.
    Secondo il convenuto, una tale interpretazione dell'art. 38 sarebbe necessaria per dare un effetto utile a questa disposizione. Esso sottolinea infatti che, in quanto un comando è stato deciso nell'interesse del servizio, sarebbe assurdo che l'APN non abbia la facoltà, quando si trovi in presenza di una situazione divenuta insostenibile, di porre fine anticipatamente al comando. Essa ricorda a tal riguardo che, secondo la giurisprudenza, il trasferimento di un dipendente per porre fine ad una situazione amministrativa divenuta insostenibile costituisce misura adottata nell'interesse del servizio (sentenze della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599, punto 22, e del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555, punto 35).

Giudizio del Tribunale

48.
    E' pacifico che gli artt. 37 e 38 dello Statuto non prevedono in modo esplicito la possibilità per l'APN di porre fine al comando nell'interesse del servizio prima dello scadere del termine inizialmente previsto.

49.
    Occorre tuttavia rilevare che l'art. 38, lett. b), dello Statuto dispone che la durata del comando nell'interesse del servizio è fissata dall'APN.

50.
    Questa disposizione deve essere interpretata tenendo conto del fatto che «l'interesse del servizio» rientra nell'essenza stessa del comando previsto all'art. 37, primo comma, lett. a), dello Statuto e costituisce, quindi, una condizione essenziale per la sua continuazione. Di conseguenza, essa deve essere interpretata nel senso che, se ciò si riveli indispensabile per assicurare che il comando resti conforme all'interesse del servizio, l'APN ha, in ogni momento, la facoltà di modificare la durata inizialmente prevista per il comando e, pertanto, di porre fine al comando prima dello scadere del termine.

51.
    Come giustamente sottolineato dal convenuto, questa interpretazione è necessaria per preservare l'effetto utile di tale disposizione. Infatti, nell'ipotesi in cui un comando diventi incompatibile con l'interesse del servizio, in particolare a causa del venir meno del rapporto di fiducia reciproca tra il dipendente comandato e ilservizio o la persona presso cui quest'ultimo è stato comandato, l'impossibilità per l'APN di porre fine al comando prima dello scadere del termine inizialmente stabilito potrebbe nuocere all'efficienza di questo servizio o di questa persona e più generalmente dell'amministrazione comunitaria.

52.
    Il Tribunale considera, inoltre che, nella fattispecie, l'APN ha giustamente ritenuto di potersi avvalere di tale competenza per porre fine al comando del ricorrente presso il gruppo EDD dato che le era stata presentata una domanda formale da parte del presidente del gruppo con cui si chiedeva di porre fine al comando del ricorrente al più presto possibile. Infatti, una tale domanda poteva, in quanto tale, permettere di concludere che il comando non era più nell'interesse del servizio. Questa conclusione si impone tanto più che, come rilevato dal convenuto nelle sue risposte ai quesiti del Tribunale, prima ancora di ricevere la richiesta formale del presidente del gruppo, l'APN era già ben informata delle tensioni che accompagnavano il comando del ricorrente.                                            

53.
    Alla luce di quanto precede il Tribunale ritiene che il convenuto non ha violato l'art. 38 dello Statuto adottando la decisione impugnata per assicurare il rispetto dell'interesse del servizio. Di conseguenza il presente motivo va dichiarato infondato.

Sul motivo relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

54.
    Gli argomenti delle parti riguardano, innanzi tutto, l'esistenza di un obbligo a carico dell'APN di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, successivamente, l'adempimento di tale obbligo nella fattispecie e, infine, la particolare incidenza che un tale obbligo avrebbe potuto avere sulla decisione impugnata nella fattispecie.

- Sull'esistenza di un obbligo a carico dell'APN di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata

55.
    Il ricorrente fa valere che, nella fattispecie, l'APN aveva l'obbligo di sentirlo prima di adottare la decisione impugnata.

56.
    Il convenuto contesta l'esistenza di un tale obbligo nella fattispecie.

57.
    Esso fa valere che, secondo una giurisprudenza consolidata, in mancanza di una disposizione espressa dello Statuto che preveda un procedimento in contraddittorio nell'ambito del quale ogni dipendente deve essere sentito dall'amministrazione prima dell'adozione di una misura che lo riguardi, un tale obbligo dell'amministrazione, in via principio, non esiste, di modo che le garanzie previste all'art. 90 dello Statuto devono essere considerate sufficienti per proteggere ilegittimi interessi del dipendente (sentenza della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539, punto 17, e sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pag. I-A-161 e II-497, punto 82, Fiorani/Parlamento, citata al punto 47 supra, punto 36, e B/Parlamento, citata al punto 37 supra, punto 38). Esso rileva infatti che il dipendente che desideri fare valere i suoi interessi riguardo ad un atto che gli arreca pregiudizio può successivamente presentare un reclamo avverso questa decisione e l'APN è obbligata a prendere posizione su questo reclamo con una decisione motivata.

58.
    Secondo il convenuto, costituisce eccezione a tale regola una disposizione espressa dello Statuto che obblighi l'istituzione a consultare il dipendente prima di adottare una decisione nei suoi confronti. Orbene, lo Statuto non contiene alcuna disposizione che preveda la previa consultazione di un dipendente prima dell'adozione di una decisione che ponga fine al comando nell'interesse del servizio prima della scadenza del termine inizialmente previsto.

59.
    Il convenuto rileva, inoltre, che l'art. 38, lett. a), dello Statuto prevede esplicitamente l'obbligo per l'APN di sentire il dipendente prima di decidere il suo comando nell'interesse del servizio, mentre nessun obbligo del genere è previsto all'art. 38, lett. b), per quanto riguarda la decisione dell'APN di fissare la durata di un comando nell'interesse del servizio. Ne deriva, secondo il convenuto, che il legislatore non intendeva imporre un tale obbligo all'APN quando essa decide di porre fine ad un comando in un caso come quello di cui trattasi.

60.
    Il convenuto contesta peraltro il riferimento fatto dal ricorrente alla sentenza della Corte 11 maggio 1978, causa 34/77, Oslizlok/Commissione (Racc. pag. 1099, punto 30).

61.
    Esso rileva infatti che tale sentenza non stabilisce un regola generale ma riguarda solamente un caso molto particolare, vale a dire il caso in cui, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'amministrazione procede alla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

62.
    Il convenuto conclude, quindi, che la modifica della durata del comando non deve essere obbligatoriamente preceduta da una consultazione dell'interessato, dato che il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 90 dello Statuto protegge, in maniera del tutto sufficiente, i legittimi interessi del dipendente.

- Sulla previa consultazione del ricorrente nella fattispecie

63.
    Il ricorrente fa valere che l'APN ha violato l'obbligo di sentirlo prima dell'adozione della decisione impugnata, poiché quest'ultima è stata adottata e gli è stata notificata senza che egli abbia avuto modo, previamente, di prendere utilmente posizione relativamente alla decisione ed ai documenti sui quali è basata.

64.
    Il convenuto contesta questa affermazione.

65.
    Esso, pur contestando il fatto che l'APN avesse l'obbligo di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, riconosce che quest'ultima non ha formalmente invitato il ricorrente a presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata.

66.
    Esso ritiene, tuttavia, che i diritti della difesa del ricorrente siano stati sufficientemente rispettati nella fattispecie in quanto il ricorrente ha avuto l'occasione di far valere il suo punto di vista durante le discussioni avute col presidente del gruppo politico nel corso del mese di maggio 2000.

67.
    Inoltre, in udienza, il convenuto ha indicato che l'APN ha potuto prendere conoscenza del punto di vista del ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata in quanto, tramite il suo reclamo del 23 giugno 2000, il ricorrente ha informato l'APN del fatto che, da un lato, egli aveva ricevuto istruzioni contraddittorie e subito intimidazioni psicologiche e, dall'altro, gli era diventato impossibile svolgere il proprio lavoro presso il gruppo, ma non intendeva dimettersi dal suo posto.

- Sulla particolare incidenza di una previa consultazione del ricorrente

68.
    Il ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto afferma il convenuto, il principio del rispetto dei diritti della difesa sia stato violato poiché l'interessato non è stato utilmente sentito prima dell'adozione di una decisione arrecantegli pregiudizio. Secondo il ricorrente non occorre quindi ricercare l'incidenza eventuale che una tale previa consultazione avrebbe potuto avere sulla decisione impugnata.

69.
    Il ricorrente osserva che dopo tutto, se gli fosse stata data l'occasione di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata, tale previa consultazione avrebbe potuto avere un'incidenza particolare su questa decisione

70.
    Il convenuto ritiene che, anche se il Tribunale dovesse concludere che l'asserito obbligo di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata non è stato rispettato nella fattispecie, tale irregolarità costituisca una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa solo se essa può aver avuto una particolare incidenza sulla decisione impugnata (sentenza del Tribunale 10 luglio 1997, T-36/96, Gaspari/Parlamento, Racc. PI pag. I-A-201 e II-595, punto 34, e sentenza B/Parlamento, citata al punto 37 supra, punto 40). Orbene, secondo il convenuto, è evidente che una eventuale previa consultazione del ricorrente non avrebbe potuto avere una tale incidenza in quanto, nella fattispecie, l'APN non aveva altra scelta che adottare la decisione impugnata.

71.
    A questo riguardo, il convenuto rileva, in primo luogo, che l'APN non era chiamata a valutare essa stessa fatti oggettivamente definiti ma piuttosto a prendere atto di una posizione puramente soggettiva adottata dal gruppo EDD, vale a dire che, agiudizio del gruppo, non vi era più la fiducia reciproca (sentenza B/Parlamento, citata al punto 37 supra, punto 73).

72.
    In secondo luogo, il convenuto osserva che, in particolare dalle azioni compiute dal gruppo politico prima del 4 luglio 2000 per una composizione amichevole della controversia, dalle reazioni del ricorrente a tali azioni e dal memorandum 1. luglio 2000 redatto dal ricorrente, emerge che, nel momento in cui il gruppo politico ha chiesto al segretario generale di porre fine al comando del ricorrente nell'interesse del servizio, era chiaro che il rapporto di fiducia reciproca tra il gruppo EDD ed il ricorrente si era definitivamente ed irrimediabilmente deteriorato.

73.
    In terzo luogo, il convenuto sottolinea che le conseguenze di una decisione di porre fine al comando nell'interesse del servizio sono chiaramente stabilite all'art. 38, lett. g), dello Statuto, il quale dispone che «al termine del periodo di comando, il dipendente è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza». Secondo il convenuto, l'APN non disponeva quindi di alcun margine discrezionale per quanto riguarda la reintegrazione del ricorrente presso il segretariato generale.

74.
    In quarto luogo, il convenuto contesta tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente per dimostrare che una previa consultazione avrebbe potuto avere una incidenza sulla decisione dell'APN. Egli rileva, infatti, che l'autenticità degli elementi contenuti nel verbale della riunione dell'ufficio di presidenza del gruppo EDD del 4 luglio 2000 non può essere messa in dubbio, in quanto è incontestabile che l'ufficio di presidenza del gruppo si è pronunciato all'unanimità a favore del termine anticipato del comando del ricorrente e in quanto la presenza di agenti del gruppo era conforme alla prassi e allo statuto del gruppo. Il convenuto respinge anche l'argomento del ricorrente secondo il quale, nel silenzio dello statuto del gruppo, il procedimento di licenziamento del segretario generale deve seguire le stesse regole che disciplinano il procedimento relativo alla sua assunzione, vale a dire che è richiesto il consenso del gruppo e non dell'ufficio di presidenza. Egli rileva infatti che l'art. 7 di questo statuto parla solo di «scelta del segretario generale», in modo che, nel silenzio del testo, spetta all'ufficio di presidenza del gruppo decidere sul licenziamento del segretario generale.

75.
    Infine, il convenuto ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non spetti all'APN far rispettare le regole interne del gruppo EDD. Secondo il convenuto, il segretario generale del Parlamento non può, infatti, in alcun caso, essere chiamato a controllare l'applicazione delle regole interne di ogni gruppo politico, senza venir meno ai suoi obblighi di imparzialità e neutralità. Egli osserva inoltre che solo i deputati sono competenti per determinare l'organizzazione interna dei gruppi politici ai quali appartengono.

Giudizio del Tribunale

- Osservazione preliminare

76.
    Occorre ricordare che, al punto 40 della presente sentenza, è stato constatato che la giurisprudenza consolidata invocata dal convenuto secondo cui un dipendente non ha alcun legittimo interesse all'annullamento di una decisione per vizio di forma allorché l'amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità ed è tenuta ad agire come ha fatto (v. sentenze Morello/Commissione, citata al punto 34 supra, punto 11; Geist/Commissione, citata al punto 34 supra, punto 7, e Díaz García /Parlamento, citata al punto 34 supra, punto 54) non era pertinente ai fini della valutazione della ricevibilità del presente ricorso in quanto riguardava l'esame nel merito della causa.

77.
    Orbene, trattandosi nella fattispecie dell'esame nel merito di un motivo relativo alla violazione di una forma sostanziale, il Tribunale ritiene che occorre innanzi tutto accertare in quale misura questa giurisprudenza si applichi al caso di specie. Infatti se, come fatto valere dal convenuto, si rivela che l'APN non aveva alcun margine di discrezionalità ed era tenuta ad agire come ha fatto, il presente motivo è, in ogni caso, inoperante, di modo che non occorre più esaminare gli altri argomenti dedotti dalle parti nell'ambito del presente motivo.

Sull'esistenza di una competenza vincolata nella fattispecie

78.
    Come sottolineato al punto 50 supra, l'art. 38, lett. b), dello Statuto deve essere interpretato nel senso che, ove ciò si riveli indispensabile per assicurare che il comando resti conforme all'interesse del servizio, l'APN ha, in ogni momento, la facoltà di modificare la durata inizialmente prevista per il comando e, pertanto, di porvi fine prima dello scadere del termine. In particolare l'APN dispone di una tale facoltà quando constata che il rapporto di fiducia reciproca tra il dipendente comandato e il servizio o la persona presso cui è stato comandato è venuto meno.

79.
    Nelle sue memorie il convenuto ha fatto valere che quando, come nella fattispecie, l'APN si trova di fronte ad una domanda proveniente da un gruppo politico diretta a che essa si avvalga di questa competenza a causa del venir meno del rapporto di fiducia reciproca tra il gruppo e il dipendente comandato, essa non dispone di alcun margine di discrezionalità ed è tenuta a porre fine al comando al più presto.

80.
    A questo riguardo, occorre considerare, in generale, che l'esistenza di una tale domanda proveniente dal servizio o dalla persona presso cui il dipendente è stato comandato costituisce un elemento determinante per l'esercizio, da parte dell'APN, della competenza descritta al punto 50 supra.

81.
    Il Tribunale rileva tuttavia che il carattere determinante della domanda diretta a porre fine, nell'interesse del servizio, al comando di un dipendente, proveniente dal servizio o dalla persona presso cui quest'ultimo è comandato, non significa che l'APN non disponga di alcun margine discrezionale a tale riguardo e sia tenuta a dare seguito a tale domanda. Occorre infatti rilevare che l'APN, quando riceve una tale domanda, deve quantomeno verificare, in maniera neutrale e oggettiva, se ladomanda che le è stata presentata costituisca, senza alcun dubbio, valida espressione del servizio o della persona presso cui il dipendente è stato comandato e se essa non sia basata su motivi manifestamente illeciti. E' infatti escluso che l'APN ponga fine ad un comando se non vengono soddisfatte queste condizioni minime.

82.
    Questa conclusione non viene alterata dalla circostanza che, nella fattispecie, la domanda proviene da un gruppo politico e che essa intende porre fine al comando di un dipendente al posto di segretario generale di tale gruppo. E' vero che, come emerge dalla giurisprudenza, le funzioni di segretario generale di un gruppo politico costituiscono un incarico di indole affatto peculiare (v., in questo senso, sentenza Schertzer/Parlamento, citata al punto 37 supra, punto 45) e la fiducia reciproca è un elemento essenziale del comando di un dipendente presso un gruppo politico (v. per quanto riguarda l'assunzione di un agente da parte di un gruppo politico, le sentenze Speybrouck/Parlamento, citata al punto 37 supra, punti 94-95, e B/Parlamento, citata al punto 37 supra, punti 72-73). Il Tribunale ritiene tuttavia che questi elementi non giustifichino che l'APN ponga fine al comando nell'interesse del servizio di un dipendente al posto di segretario generale di un gruppo politico senza nemmeno verificare se le condizioni minime indicate al punto 81 supra siano soddisfatte nella fattispecie.

83.
    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che la giurisprudenza secondo cui un dipendente non ha alcun legittimo interesse a chiedere l'annullamento per vizio di forma quando l'amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità ed è tenuta ad agire come ha fatto, non è applicabile alla fattispecie.

84.
    E' alla luce di questa constatazione che occorre analizzare gli altri argomenti dedotti dalle parti nell'ambito del presente motivo.

- Sull'obbligo di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata

85.
    Le parti non concordano sulla questione se l'APN avesse nella fattispecie l'obbligo di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.

86.
    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che deve essere osservato anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tale scopo dalla normativa riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-169/95, Quijano/Commissione, Racc. PI pag. I-A-91 e II-273, punto 44, e 15 giugno 2000, causa T-211/98, F/Commissione, Racc. PI pag. I-A-107 e II-471, punto 28).

87.
    Orbene, come sottolineato al punto 42 supra, la decisione impugnata costituisce un atto arrecante pregiudizio. Quindi l'APN, alla luce della summenzionatagiurisprudenza, aveva l'obbligo di sentire utilmente il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.

88.
    Questa conclusione si impone tanto più che il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce anche, sul piano procedurale, l'espressione del dovere di sollecitudine dell'APN verso il dipendente destinatario di un atto arrecantegli pregiudizio.

89.
    Nessuno degli argomenti dedotti al riguardo dal convenuto permette di confutare tale conclusione.

90.
    In primo luogo, il Tribunale rileva che la mancanza di una disposizione esplicita nello Statuto che preveda una consultazione del dipendente comandato nell'interesse del servizio prima dell'adozione di una decisione che ponga fine al comando prima dello scadere del termine inizialmente previsto non permette di escludere un tale obbligo a carico dell'APN nella fattispecie. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 86 supra, il principio del rispetto dei diritti della difesa si impone anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tale scopo dalla normativa relativa al procedimento di cui trattasi.

91.
    Occorre d'altra parte rilevare che, contrariamente a quanto afferma il convenuto, il contenzioso in materia di pubblico impiego contiene diversi esempi di decisioni per le quali è stato sancito l'obbligo di una previa consultazione dell'interessato mentre un tale obbligo non era stato previsto dallo Statuto. Questo è in particolare il caso delle decisioni di dispensa dall'impiego di cui all'art. 50 dello Statuto (sentenze della Corte 30 giugno 1971, causa 19/70, Almini/Commissione, Racc. pag. 623, punto 11, e del Tribunale 14 maggio 1996, causa T-82/95, Gómez de Enterría/Parlamento, Racc. PI pag. I-A-211 e II-599, punto 27) e delle decisioni di sospensione di cui all'art. 88 dello Statuto (sentenza F/Commissione, citata al punto 86 supra, punto 28).

92.
    In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il convenuto ingiustamente faceva riferimento alle sentenze Ojha/Commissione e Arning/Commissione, citate al punto 57 supra, Fiorani/Parlamento, citata al punto 47 supra, e B/Parlamento, citata al punto 37 supra.

93.
    Certo, come è stato fatto valere dal convenuto, il Tribunale ha ritenuto al punto 82 della sentenza Ojha/Commissione, citata al punto 57 supra, e parzialmente annullata in sede di impugnazione dalla sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I-5863, che, in mancanza di una disposizione espressa dello Statuto che preveda un procedimento in contraddittorio, nel contesto del quale ogni dipendente dovrebbe essere consultato dall'amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento che lo riguardi, non esiste, in via di principio, un siffatto obbligo dell'amministrazione, di modo che le garanzie previste all'art. 90 dello Statuto devono essere considerate sufficienti.

94.
    Tuttavia, il fatto che un previo procedimento di reclamo sia previsto all'art. 90 dello Statuto non basta, in quanto tale, ad escludere l'esistenza di un obbligo a carico dell'APN di sentire il dipendente interessato prima dell'adozione di una decisione arrecantegli pregiudizio. E' vero che il previo procedimento di reclamo permette al dipendente interessato di far valere i suoi interessi di fronte all'amministrazione. Occorre tuttavia rilevare che tale possibilità gli viene offerta solo dopo l'adozione della decisione contestata. Orbene, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige imperativamente che l'interessato sia sentito prima dell'adozione della decisione arrecantegli pregiudizio.

95.
    Il Tribunale ritiene quindi che solo in circostanze particolari, in cui si riveli impossibile in pratica o incompatibile con l'interesse del servizio procedere ad una previa consultazione dell'interessato prima dell'adozione della decisione impugnata, le condizioni derivanti dal principio del rispetto dei diritti della difesa possono essere soddisfatte da una audizione al più presto possibile dopo l'adozione della decisione impugnata (sentenza F/Commissione, citata al punto 86 supra, punto 34). Orbene, come riconosciuto in udienza dal convenuto, tali circostanze particolari mancano nella fattispecie in quanto non era impossibile in pratica o incompatibile con l'interesse del servizio sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.

96.
    Occorre anche sottolineare che sia la sentenza Fiorani/Parlamento, citata al punto 47 supra, sia la sentenza Arning/Commissione e la sentenza 6 luglio 1995, Ojha/Commissione, citate al punto 57 supra, riguardano casi diversi dalla presente fattispecie. Infatti, in tutte queste sentenze, l'atto controverso è stato qualificato come semplice misura di organizzazione interna del servizio poiché non aveva compromesso né il grado del ricorrente né la sua situazione materiale (sentenze Fiorani/Parlamento, citata, punto 30, 6 luglio 1995, Ojha/Commissione, citata, punti 85 e 86, e Arning/Commissione, citata, punto 17). Come sottolineato al punto 42 supra, invece, nella presente causa la decisione impugnata non è una semplice misura di organizzazione interna del servizio poiché essa arreca pregiudizio alla situazione materiale del ricorrente. Infatti, essa ha come effetto la sua reintegrazione con tre mesi e mezzo di anticipo sulla data inizialmente prevista nel suo posto di lavoro precedente ad un grado di gran lunga meno elevato di quello di cui beneficiava nell'ambito del suo comando.

97.
    Per quanto riguarda la sentenza B/Parlamento, citata al punto 37 supra, alla quale si riferisce il convenuto, essa riguarda non il rispetto dei diritti della difesa, ma il rispetto del procedimento di informazione preliminare del comitato del personale previsto all'art. 11 del regolamento interno del Parlamento. Anche se, come sostiene il convenuto, dal punto 19 di tale sentenza risulta che il ricorrente aveva fatto valere una violazione dei suoi diritti della difesa, emerge dalla presentazione degli argomenti delle parti che tale motivo è stato dedotto solo in via incidentale nell'ambito del motivo relativo alla violazione dell'art. 11 del regolamento interno del Parlamento. Inoltre, occorre sottolineare che il Tribunale non ha, in alcun momento, esaminato se i diritti della difesa del ricorrente fossero stati rispettatinella fattispecie. Questa sentenza non è quindi pertinente ai fini della valutazione del presente motivo.

98.
    Infine, occorre respingere l'argomento del convenuto basato sulla circostanza che l'art. 38, lett. b), dello Statuto non prevede il diritto del dipendente di essere sentito mentre l'art. 38, lett. a), dispone che il dipendente interessato deve essere sentito prima che l'APN decida di comandarlo nell'interesse del servizio. Infatti, come ricordato al punto 86 supra, il rispetto dei diritti della difesa s'impone anche in assenza di una disposizione esplicita, di modo che tale ragionamento a contrario non può essere accolto (v., in tal senso, sentenza F/Commissione, citata al punto 86 supra, punto 33). Inoltre, come sottolineato dal ricorrente, il principio del parallelismo di forme richiede appunto che l'obbligo per l'APN di sentire il dipendente prima di decidere il suo comando nell'interesse del servizio, previsto all'art. 38, lett. a), dello Statuto sia applicabile anche quando l'APN decide di fissare o di modificare la durata di un comando nell'interesse del servizio ai sensi dell'art. 38, lett. b); infatti, se, per adottare l'atto iniziale del comando, che determina la posizione giuridica dell'interessato, era necessario sentire quest'ultimo, ciò vale anche per qualsiasi modifica di tale atto.

99.
    Una volta dimostrato che, nella fattispecie, l'APN aveva l'obbligo di sentire il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, occorre esaminare in quale misura tale obbligo sia stato soddisfatto nella fattispecie.

- Sul rispetto dell'obbligo di previa consultazione nella fattispecie

100.
    Il principio del rispetto dei diritti della difesa, che risponde alle esigenze di una buona amministrazione, richiede che il destinatario di una decisione pregiudizievole sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione per motivare la decisione controversa (sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 42, confermata dalla sentenza della Corte 24 ottobre 1996 causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, in particolare punto 21, e sentenza F/Commissione, citata al punto 86 supra, punto 29).

101.
    Occorre accertare se e in che misura tale esigenza sia stata soddisfatta nella fattispecie.

102.
    A tale riguardo è pacifico che l'APN non ha invitato il ricorrente a presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della decisone impugnata.

103.
    Il convenuto tuttavia ha fatto valere, nelle sue memorie e in udienza, che i diritti della difesa del ricorrente sono stati sufficientemente rispettati nella fattispecie in quanto quest'ultimo ha avuto l'occasione di far valere il suo punto di vista al momento delle discussioni che egli ha intrattenuto col presidente del gruppopolitico e dai vari documenti emerge che l'APN ha avuto conoscenza del punto di vista del ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.

104.
    Per quanto riguarda l'argomento del convenuto basato sulle discussioni che il ricorrente ha intrattenuto col presidente del gruppo EDD durante il mese di maggio 2000, occorre rilevare innanzi tutto che, anche se è pacifico che il ricorrente, durante tali discussioni, è stato informato della perdita di fiducia che taluni membri del gruppo avevano manifestato al suo riguardo e dell'intenzione del gruppo di non chiedere il rinnovo del suo comando dopo il 30 novembre 2000, non è dimostrato che il ricorrente sia stato informato dal gruppo del fatto che, a causa di tale perdita di fiducia, il gruppo intendeva chiedere all'APN di porre fine al comando prima della scadenza del termine inizialmente previsto. Inoltre, pur supponendo che il ricorrente sia stato informato di tale intenzione del gruppo, occorre osservare che, anche se può essere particolarmente utile che il dipendente sia informato dal servizio presso il quale è comandato dei motivi per cui quest'ultimo intende chiedere all'autorità competente di porre fine al comando, ciò non toglie che una tale previa informazione non può ovviare all'assenza di previa consultazione da parte dell'autorità competente. Spetta, infatti, in primo luogo all'APN, in quanto unica autorità competente a porre fine al comando, sentire l'interessato prima dell'adozione di un atto arrecantegli pregiudizio.

105.
    Allo stesso modo, il Tribunale ritiene che non debba essere accolto l'argomento del convenuto secondo cui emergerebbe dal fascicolo che il ricorrente ha avuto l'occasione di far conoscere utilmente il suo punto di vista prima dell'adozione della decisione impugnata.

106.
    Occorre infatti sottolineare che, per poter valutare se il ricorrente sia stato utilmente sentito dall'APN prima dell'adozione della decisione impugnata, possono essere presi in considerazione solo gli elementi che costituiscono espressione consapevole e volontaria del punto di vista del ricorrente per quanto riguarda la portata della decisione che l'amministrazione intende adottare nei suoi confronti e gli elementi su cui essa basa la sua decisione.

107.
    Orbene, è evidente che, nella fattispecie, il reclamo del 23 giugno 2000 non può essere considerato come una presa di posizione in questo senso da parte del ricorrente. Infatti è evidente che, presentando un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto per informare l'APN dei problemi ai quali egli era confrontato nell'ambito del suo comando presso il gruppo politico, il ricorrente non intendeva informarla del suo punto di vista per quanto riguarda l'intenzione di quest'ultima di porre fine al comando prima della scadenza del termine inizialmente previsto.

108.
    Una tale conclusione si impone tanto più che dal fascicolo emerge che, prima dell'adozione della decisione impugnata, il ricorrente non è stato informato in nessun momento del fatto che l'APN aveva l'intenzione di porre fine al suo comando nell'interesse del servizio prima della scadenza del termine inizialmente previsto. E' quindi escluso che i documenti ai quali si riferisce il convenuto possanoessere considerati come espressione consapevole e volontaria del punto di vista del ricorrente per quanto riguarda questa decisione.

109.
    Emerge da quanto precede che l'APN non ha adempiuto l'obbligo di sentire utilmente il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.

- Sulla particolare incidenza di una previa consultazione nella fattispecie

110.
    Il convenuto fa valere, in subordine, che, pur supponendo che il Tribunale ritenga che l'obbligo di sentire utilmente il ricorrente non sia stato rispettato nella fattispecie, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce violazione dei diritti della difesa del ricorrente solo nel caso in cui una tale previa consultazione avrebbe potuto avere una particolare incidenza sulla decisione finale. Orbene, secondo il convenuto, questo non è il caso nella fattispecie in quanto l'APN, da un lato, non poteva rimettere in discussione la posizione adottata dal gruppo EDD per quanto riguarda la perdita di fiducia reciproca e, dall'altro, aveva l'obbligo, conformemente allo Statuto, di reintegrare il ricorrente nella sua posizione precedente.

111.
    Questo argomento non può essere accolto.

112.
    Occorre infatti sottolineare che vi è violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa in quanto è dimostrato che l'interessato non è stato utilmente sentito prima dell'adozione dell'atto arrecantegli pregiudizio e che non si può ragionevolmente escludere che questa irregolarità abbia potuto avere una particolare incidenza sul contenuto di tale atto.

113.
    A tal riguardo, il Tribunale rileva che l'eventualità che una previa consultazione possa avere una particolare incidenza sul contenuto di un atto arrecante pregiudizio può ragionevolmente essere esclusa solo se è dimostrato che l'autore dell'atto non dispone di alcun margine discrezionale ed era tenuto ad agire come ha fatto.

114.
    Orbene, come è stato indicato al punto 81 supra, è evidente che, nella fattispecie, l'APN disponeva di un margine discrezionale, certo limitato, ma non inesistente, per quanto riguarda l'esercizio della facoltà di porre fine al comando del ricorrente prima della scadenza del termine inizialmente previsto. Non può essere quindi totalmente escluso che, nella fattispecie, una previa consultazione del ricorrente avrebbe potuto avere una particolare incidenza sul contenuto della decisione impugnata.

115.
    Peraltro, contrariamente a quanto suggerito dal convenuto, non spetta al Tribunale accertare se, nella fattispecie, esistevano elementi idonei ad avere una particolare incidenza sul contenuto della decisione impugnata. Occorre infatti rilevare che un tale esame implica necessariamente che il Tribunale si sostituisca all'autorità amministrativa e anticipi il risultato al quale quest'ultima giungerebbe se sentisse l'interessato prima di adottare eventualmente l'atto arrecante pregiudizio, cosa chenon può essere ammessa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, France-aviation/Commissione, Racc. pag. II-2841, punto 39).

116.
    Infine, l'argomento del convenuto basato sull'art. 38, lett. g), dello Statuto deve essere respinto. Infatti, questa disposizione, la quale prevede che «al termine del periodo di comando, il dipendente è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza», riguarda unicamente le conseguenze della fine del comando nell'interesse del servizio. Essa quindi non è pertinente per determinare se, nella fattispecie, la previa consultazione del ricorrente avrebbe potuto avere una incidenza particolare sulla decisione di porre fine al suo periodo di comando.

- Conclusione

117.
    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che il motivo relativo ad una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa è fondato e, pertanto, che la decisione impugnata deve essere annullata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente.

Sul ricorso per risarcimento danni

I - Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

118.
    Il convenuto fa valere che il ricorso per risarcimento danni proposto dal ricorrente è irricevibile in quanto quest'ultimo non ha rispettato il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto a tale scopo. Inoltre, secondo il convenuto, tale ricorso è irricevibile anche in quanto esso riguarda le azioni di un gruppo politico e di taluni suoi membri.

Sul mancato rispetto del procedimento precontenzioso

119.
    Il convenuto rileva che, secondo la giurisprudenza, quando il danno la cui riparazione viene richiesta non è stato causato dalla decisione impugnata ma da un comportamento privo di carattere decisionale, la ricevibilità di un ricorso per risarcimento è subordinata allo svolgimento di un procedimento amministrativo in due fasi. In primo luogo, l'interessato deve innanzi tutto proporre all'APN una domanda diretta ad ottenere il risarcimento per il danno causato da tale comportamento privo di carattere decisionale. Solo il rigetto esplicito o implicito causato da tale domanda costituisce un atto arrecante pregiudizio, avverso il quale può essere diretto un reclamo, e solo dopo il rigetto implicito o esplicito del reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento danni innanzi al Tribunale (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1994, causa T-65/91, White /Commissione, Racc. PI pag. I-A-9 e II-23, punto 137, e sentenza 6 luglio 1995, Ojha/Commissione, citata al punto 57 supra, punto 117).

120.
    Orbene, secondo il convenuto, è evidente che l'asserito danno subito dal ricorrente è stato causato da comportamenti privi di carattere decisionale. Tale asserito pregiudizio non sarebbe stato in alcun modo causato dalla decisione impugnata.

121.
    Esso rileva, infatti, che, come emerge sia dall'atto introduttivo sia dal memorandum 1. luglio 2000 e dal certificato medico 31 agosto 2000 che sono stati prodotti in allegato all'atto introduttivo, è l'esercizio delle sue funzioni presso il gruppo EDD che gli ha causato gravi problemi di salute oltre che disturbi psicologici.

122.
    In tali circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto proporre una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno causato dal comportamento privo di carattere decisionale nell'ambito del gruppo politico entro la fine di maggio 2000. Dopo aver ricevuto un rigetto esplicito o implicito di questa prima domanda, il ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo. Solo dopo il rigetto implicito o esplicito del reclamo egli avrebbe potuto presentare un ricorso per risarcimento innanzi al Tribunale.

123.
    Orbene, secondo il convenuto, un tale procedimento precontenzioso manca nella fattispecie.

124.
    Il convenuto infatti contesta il fatto che il reclamo presentato il 23 giugno 2000 dal ricorrente possa essere considerato come una domanda diretta ad ottenere un risarcimento per i comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri in quanto tale lettera non fa alcun riferimento ad una eventuale compensazione pecuniaria.

125.
    Il convenuto sottolinea che, pur supponendo che tale lettera possa essere considerata come tale (quod non), è tuttavia evidente che il ricorrente non ha presentato reclamo avverso il rigetto implicito o esplicito di questa domanda, di modo che il presente ricorso per risarcimento danni non può in alcun caso essere considerato come il seguito del rigetto di questo reclamo.

126.
    Il ricorrente contesta l'affermazione del convenuto secondo cui il suo ricorso per risarcimento è irricevibile a causa del mancato rispetto del procedimento precontenzioso.

Sulla responsabilità del Parlamento per gli atti del gruppo EDD e di taluni suoi membri

127.
    Il convenuto fa valere che, in quanto istituzione, il Parlamento risponde solo degli atti dei suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni o degli atti direttamente imputabili all'istituzione stessa. Orbene, nella fattispecie, l'asserito comportamento non decisionale sarebbe imputato a taluni deputati e non ai suoi agenti, di modo che non potrebbe vincolare l'istituzione. Esso si riferisce a tale riguardo alla giurisprudenza della Corte che riconosce che nessuna disposizione del regolamentodel Parlamento autorizza un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti di terzi e, peraltro, nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento in quanto istituzione delle Comunità (sentenza della Corte 22 marzo 1990, causa C-201/89, Le Pen, Racc. pag. I-1183, punto 14). Il convenuto ritiene che quello che vale per un gruppo politico debba valere a fortiori per deputati individuali.

Giudizio del Tribunale

128.
    In via preliminare, occorre rilevare che, in udienza, il ricorrente ha confermato che il suo ricorso per risarcimento è rivolto sia alla riparazione del danno causato dalla decisione impugnata sia alla riparazione del danno causato dalle azioni del gruppo EDD e di taluni membri di tale gruppo.

129.
    Orbene, gli argomenti dedotti dal convenuto per dimostrare l'irricevibilità di questo ricorso riguardano unicamente il fatto che tale ricorso è diretto contro comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri. Questi argomenti, invece, non mettono in dubbio la ricevibilità del ricorso per risarcimento in quanto è rivolto alla riparazione del danno eventualmente causato dalla decisione impugnata.

130.
    Di conseguenza, occorre solamente esaminare la ricevibilità del ricorso per risarcimento in quanto tende alla riparazione del danno causato dalle azioni non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri.

131.
    A tale riguardo occorre ricordare che, in caso di ricorso per risarcimento, secondo una giurisprudenza consolidata, nel sistema degli strumenti di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un tale ricorso, che costituisce uno strumento autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Il detto procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto o da un atto dell'amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all'interessato proporre un reclamo all'APN avverso l'atto di cui trattasi, nei termini stabiliti. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere indennizzo, seguita, se del caso, da un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda (sentenze del Tribunale 28 giugno 1996, causa T-500/93, Y/Corte di giustizia, Racc. PI. pag. I-A-335 e II-977, punto 64, e 6 novembre 1997, causa T-15/96, Liao/Consiglio, Racc. PI. pag. I-A-329 e II-897, punto 57).

132.
    Alla luce di questi principi, spettava quindi al ricorrente presentare una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ad esso causati dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri, e in seguito, in caso di rigetto della sua domanda, di presentare unreclamo sulla base dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Orbene, è evidente che il ricorrente non ha rispettato tale procedimento precontenzioso.

133.
    Occorre infatti rilevare che, se il reclamo proposto il 23 giugno 2000 dal ricorrente può verosimilmente essere interpretato come una domanda diretta al risarcimento del danno che egli ha subito a causa delle azioni del gruppo EDD e di taluni suoi membri, l'amministrazione non ha risposto a questa domanda entro il termine di quattro mesi previsto all'art. 90, n. 1, dello Statuto (cioè entro il 24 ottobre 2000). Spettava quindi al ricorrente presentare un reclamo sulla base dell'art. 90, n. 2, dello Statuto entro un termine di tre mesi a decorrere dal rigetto implicito della sua domanda (cioè entro il 24 gennaio 2001). Orbene, il ricorrente non ha proposto alcun reclamo in tal senso.

134.
    E' vero che questa omissione può essere spiegata con il fatto che il segretario generale del Parlamento ha informato il ricorrente, con lettera 27 ottobre 2000, cioè poco dopo la data ultima prevista dallo Statuto per la risposta dell'APN alla domanda presentata il 23 giugno 2000 dal ricorrente, che la presidente del Parlamento, in qualità di APN, avrebbe risposto allo stesso tempo al reclamo del 23 giugno e a quello del 28 agosto 2000 nei termini applicabili al secondo reclamo, cioè entro il 29 dicembre 2000.

135.
    Tuttavia, pur supponendo che, per tali motivi, non si debba tener conto della detta omissione per esaminare la ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente avrebbe perlomeno dovuto presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto entro tre mesi dalla decisione 19 dicembre 2000, cioè entro il 20 marzo 2001. Infatti, con questa decisione la presidente del Parlamento ha respinto i due reclami del ricorrente, tra cui quello che comprendeva la sua domanda di risarcimento. Orbene, è giocoforza constatare che il ricorrente ha omesso di proporre un reclamo contro questa decisione.

136.
    Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare il secondo argomento dedotto dal convenuto, occorre constatare che il presente ricorso per risarcimento è irricevibile in quanto tende alla riparazione del danno causato dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri.

II - Nel merito

Argomenti delle parti

137.
    Il ricorrente intende ottenere riparazione del danno materiale e morale che ha subito a causa dell'adozione della decisione impugnata da parte del convenuto.

138.
    Il ricorrente ritiene che il danno materiale che egli ha subito sia costituito, in primo luogo, da una perdita netta di retribuzione risultante dalla retrocessione dal grado A 2 al grado LA 5, e questo per il periodo dal 15 luglio 2000 al 30 novembre 2000,se non fino al giugno 2004. In secondo luogo, il danno materiale sarebbe costituito da una perdita di pensione ugualmente risultante dalla retrocessione soprammenzionata, tenuto conto del calcolo delle pensioni basato sul fisso percepito, e anche questo per il periodo dal 15 luglio 2000 al 30 novembre 2000, se non fino al luglio 2004. In terzo luogo, il ricorrente fa valere di essere stato indotto a versare prima del previsto l'importo dell'indennità una tantum a titolo del regime delle pensioni delle Comunità europee, cioè euro 93 387,54.

139.
    Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno morale derivante dall'adozione della decisione impugnata, che egli stima in euro 250 000. Secondo il ricorrente, questo danno comprende non solo la lesione della sua dignità e serietà professionale ma anche il continuo peggioramento del suo stato di salute e del suo stato psicologico. Egli ritiene, in via subordinata, che tale danno morale comprenda anche il danno subito dai suoi congiunti, in particolare sua moglie e i suoi due figli, tenuto conto del dolore che causa loro il peggioramento costante dello stato di salute e dello stato psicologico del loro marito e padre.

140.
    Secondo il ricorrente, è evidente che, nella fattispecie, sia il danno materiale sia il danno morale che ha subito sono la conseguenza diretta dell'adozione della decisione da esso impugnata. L'esistenza di un tale nesso di causalità sarebbe d'altra parte dimostrata dai certificati medici redatti il 31 agosto 2000 e il 13 marzo 2001 dal medico personale del ricorrente.

141.
    Il convenuto fa valere che, anche se il Tribunale dovesse ritenere che l'adozione della decisione impugnata costituisce un atto illecito che implica la responsabilità extracontrattuale della Comunità, egli non può essere condannato alla riparazione del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa di tale illegalità.

142.
    Il convenuto rileva infatti, in primo luogo, che emerge da una giurisprudenza consolidata che l'annullamento di un atto dell'amministrazione può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in via di principio, sufficiente, di ogni danno morale che il dipendente ricorrente può aver subito, in particolare se l'atto non ha comportato alcuna valutazione offensiva nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-60/94, Pierrat/Corte di giustizia, Racc. PI pag. I-A-23 e II-77, punto 62, e 25 febbraio 1999, cause riunite T-282/97 e T-57/98, Giannini/Commissione, Racc. PI. pag. I-A-33 e II-151, punto 40). Orbene, secondo il convenuto, la decisione impugnata non ha comportato alcuna valutazione negativa riguardo alla persona del ricorrente e non poteva d'altra parte comportare una tale valutazione, poiché l'APN era tenuta a prendere atto della valutazione soggettiva del gruppo politico riguardo al ricorrente e dello stato di salute di quest'ultimo.

143.
    Esso sottolinea, in secondo luogo, per quanto riguarda il danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del versamento dell'indennità una tantum a titolo del regime delle pensioni, che il ricorrente non spiega in che misura tale circostanza costituisca un danno materiale che sarebbe stato causato dall'adozione delladecisione impugnata. Esso osserva infatti che il versamento è stato richiesto dal ricorrente stesso ed è avvenuto il 26 maggio 2000, cioè prima dell'adozione della decisione impugnata.

144.
    In terzo luogo, il convenuto rileva che il ricorrente non adduce alcuna prova della effettività del danno morale subito dalla sua famiglia.

145.
    Il convenuto ritiene, infine, che il ricorrente abbia omesso di provare attraverso indizi oggettivi che esiste un nesso di causalità tra il danno morale e la decisione impugnata.

146.
    Esso contesta a tale riguardo la pertinenza del certificato medico 13 marzo 2001 redatto dal medico personale del ricorrente in quanto il detto certificato è stato compilato circa otto mesi dopo l'adozione della decisione impugnata e durante il procedimento contenzioso, cioè in tempore suspecto. Esso osserva anche che il medico personale del ricorrente, mentre nel certificato medico 31 agosto 2000 aveva dichiarato l'eventuale necessità di ricorrere ad uno psichiatra, più di sei mesi dopo non ha ritenuto necessario prescrivere una tale consultazione. Secondo il convenuto, vi sarebbero del resto contraddizioni tra le dichiarazioni fatte dal ricorrente stesso l'anno precedente e il contenuto del nuovo certificato medico 13 marzo 2001. Infine, il convenuto rileva che il ricorrente è stato convocato a più riprese per una visita medica di controllo ma vi si è recato solo il 16 gennaio 2001 e che, a seguito del rifiuto del ricorrente di effettuare un esame clinico complementare, esso non ha avuto modo di organizzare una verifica completa della situazione medica di quest'ultimo.

Giudizio del Tribunale

147.
    Come è stato riconosciuto da una giurisprudenza consolidata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il ricorrente dimostri l'illegittimità del comportamento ascritto all'organo comunitario, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione, Racc. PI pag. I-A-23 e II-83, punto 63, e 15 febbraio 1996, causa T-589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT, Racc. PI pag. I-A-27 e II-77, punto 141).

148.
    Orbene, risulta dal punto 117 di cui sopra che il convenuto ha tenuto un comportamento illegittimo adottando la decisione impugnata.

149.
    E' incontestabile che questa decisione ha causato al ricorrente una perdita di retribuzione in quanto egli è stato reintegrato prima di quanto inizialmente previsto nella sua posizione precedente nell'ambito del Parlamento. Il convenuto è quindi obbligato a versare al ricorrente una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che quest'ultimo avrebbe dovuto percepire in quanto dipendente comandato al grado A 2, scatto 1, e quella che ha percepito a seguito dellareintegrazione al grado LA 5, scatto 3, per il periodo compreso tra la data alla quale ha acquistato efficacia la decisione impugnata, cioè il 15 luglio 2000, fino alla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrato nella sua funzione precedente se la decisione impugnata non fosse stata adottata, cioè il 30 novembre 2000. Occorre d'altra parte osservare che la data del 30 novembre 2000, essendo stata esplicitamente prevista dalla decisione dell'APN 11 gennaio 2000, la quale non è stata contestata in tempo utile dal ricorrente, costituisce la sola data che può essere presa in considerazione per determinare in quale momento egli avrebbe dovuto essere reintegrato se la decisione impugnata non fosse stata adottata.

150.
    In quanto il ricorrente ha subito anche un danno materiale a causa del ritardo nel pagamento di tale somma e tale danno equivale al mancato guadagno corrispondente all'utile che avrebbe ricavato investendo le somme dovute se ne avesse avuto la disponibilità dal momento della loro esigibilità, il Tribunale ritiene che, nell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, occorre condannare il convenuto a versare al ricorrente gli interessi di mora sulla somma indicata al punto precedente al tasso annuo del 5,25% a decorrere dalla data dalla quale gli importi che costituiscono la somma indicata al punto 149 erano dovuti fino alla data di pagamento effettivo.

151.
    Per quanto riguarda poi il versamento dell'indennità una tantum da parte del ricorrente, occorre constatare che quest'ultimo non ha dimostrato né l'effettività del danno, né l'esistenza di un nesso di causalità con l'adozione della decisione impugnata.

152.
    Infine, per quanto riguarda il danno morale di cui il ricorrente chiede il risarcimento, il Tribunale rileva che il ricorrente ha precisato in udienza che tale danno è stato causato principalmente dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri e che la decisione impugnata aveva solo aggravato tale danno. Questo stato di fatto è d'altra parte confermato dagli accertamenti del medico curante del ricorrente riportati nel certificato medico 31 agosto 2000.

153.
    Orbene, come sottolineato al punto 136 supra, non avendo rispettato il procedimento precontenzioso previsto a tal fine, il ricorrente non è legittimato a chiedere il risarcimento del danno morale che egli ha subito a causa degli asseriti comportamenti del gruppo EDD o di taluni suoi membri.

154.
    Il Tribunale rileva, invece, che l'adozione della decisione impugnata ha solo potuto aggravare il danno morale che il ricorrente aveva già subito. Infatti, la circostanza di vedersi reintegrato nelle sue funzioni precedenti, con effetto retroattivo e senza nemmeno essere stato previamente sentito dall'APN ha potuto solo ledere la dignità e l'autostima del ricorrente. Per riparare tale danno, il Tribunale ritiene, nell'esercizio della sua giurisdizione anche di merito, che occorre condannare il convenuto a versare, a titolo simbolico, la somma di euro 1 al ricorrente.

Sulle spese

155.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasto soccombente, il convenuto va condannato alle spese del procedimento principale conformemente a quanto chiesto dal ricorrente.

156.
    Per quanto riguarda invece le spese del procedimento sommario che sono state riservate con ordinanza del presidente 9 ottobre 2000, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 87, n. 5, primo comma, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti, a meno che, su domanda della parte rinunciataria, le spese vengano poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Inoltre l'art. 88 del regolamento di procedura dispone che, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

157.
    Orbene, occorre constatare che il ricorrente ha rinunciato alla sua domanda di provvedimenti urgenti e il convenuto si è rifiutato di sopportare le spese sostenute dal ricorrente nell'ambito del procedimento sommario. Inoltre, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, nulla nel comportamento del convenuto giustifica che tali spese siano poste a carico di quest'ultimo. In tali circostanze, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative a tale procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione 18 luglio 2000 del segretario generale del Parlamento di porre fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico EDD e di reintegrarlo nella Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche» a decorrere dal 15 luglio 2000 è annullata.

2)    Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che quest'ultimo avrebb e dovuto percepire in quanto dipendente comandato al grado A 2, scatto 1, e quella che ha percepito in seguito alla sua reintegrazione nel grado LA 5, scatto 3, per il periodo compreso tra il 15 luglio 2000 e il 30 novembre 2000, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 5,25% a decorrere dalla data dalla quale gli importi che costituiscono la somma indicata al punto 149 erano dovuti fino alla data di pagamento effettivo.

3)    Il ricorso per risarcimento è irricevibile in quanto mira alla riparazione del danno causato dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni suoi membri.

4)    Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente la somma di euro 1 a titolo simbolico come risarcimento del danno morale che egli ha subito a causa dell'adozione della decisione impugnata.

5)    Il Parlamento sopporterà tutte le spese relative al procedimento principale.

6)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 gennaio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: il francese.