Language of document : ECLI:EU:T:2000:21

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

27 gennaio 2000 (1)

«Procedura antidumping — Associazione di consumatori — Diniego di riconoscimento dello status di parte interessata — Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT del 1994 — Artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento (CE) n. 384/96»

Nella causa T-256/97,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), associazione internazionale di diritto belga, con sede a Bruxelles, con l'avv. Bernard O'Connor, solicitor, assistito dall'avv. Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, Avenue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Michelle Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. David Anderson, barrister, del foro d'Inghilterra e del paese del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Viktor Kreuschitz, consigliere giuridico, e Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del 18 luglio 1997 con cui la Commissione, nell'ambito del procedimento da cui è scaturita l'adozione del proprio regolamento (CE) 7 aprile 1998, n. 773, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica Popolare Cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU L 111, pag. 19), ha negato al ricorrente il riconoscimento dello status di parte interessata ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 389/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, signor R. García-Valdecasas, signora P. Lindh, signori J. Pirrung e signor Vilaras, giudici,

cancelliere: A. Mair

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 5, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio, 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di base») così dispone:

«L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5».

2.
    Ai sensi dell'art. 6, n. 6, del regolamento di base:

«Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto».

3.
    L'art. 6, n. 7, così recita:

«I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova».

4.
    L'art. 21, nn. 1 e 2, prevede quanto segue:

«Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente

articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito».

5.
    L'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU L 336, pag. 103, in prosieguo: il«codice antidumping»), di cui all'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (OMC), successore del GATT (GU L 336, pag. 3, in prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato per mezzo della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CEE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), dispone, all'art. 6, nn. 11 e 12, quanto segue:

«6.11 Ai fini del presente accordo, con l'espressione 'parti interessate' s'intende:

i)    un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale i di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;

ii)    il governo dell'esportatore membro, e

iii)    un produttore del prodotto simile nell'importatore membro, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell'importatore membro.

    

Il succitato elenco non impedisce ai membri di includere in tale elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.

6.12    Le autorità danno agli utilizzatori industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonché alle associazioni che rappresentano i consumatori nel

caso di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità».

Fatti all'origine della controversia

6.
    Il Bureau européen des unions de consommateurs (in prosieguo: il «BEUC») è un'associazione internazionale di diritto belga che rappresenta dinanzi alle istanze comunitarie le associazioni nazionali di consumatori stabilite negli Stati membri ed in altri paesi europei.

7.
    L'11 luglio 1997 la Commissione pubblicava l'avviso di apertura di un procedimento antidumping (n. 97/C 210/09) relativo alle importazioni di tessuti di cotone grezzi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU C 210, pag. 12, in prosieguo: l'«avviso di apertura») in seguito ad una denuncia presentata il 26 maggio 1997, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di base, dal «Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne» (Eurocoton).

8.
    Ai sensi dell'art. 5, n. 10, del regolamento di base, l'avviso di apertura fissava un termine entro cui le parti interessate potevano manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni potessero essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Esso precisava anche il termine entro il quale le parti interessate potevano chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'art. 6, n. 5, del regolamento di base.

9.
    Con lettera inviata alla Commissione il 15 luglio 1997, il BEUC chiedeva di essere riconosciuto come parte interessata e di essere autorizzato ad avere conoscenza della denuncia e delle informazioni fornite da qualsiasi altra parte interessata dall'inchiesta, purché queste non fossero riservate ai sensi degli artt. 6, n. 7, e 19 del regolamento di base.

10.
    Con lettera 18 luglio 1997 della direzione E «Difesa antidumping: aspetti del pregiudizio e dell'interesse comunitario (politica, inchieste e misure); altri strumenti della politica economica esterna e questioni generali» della Direzione generale Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda (DGI) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione rispondeva in questi termini:

«Conformemente alla posizione generale della Commissione, ben nota al BEUC, desideriamo (...) sottolineare che i tessuti di cotone greggi non possono essere considerati come prodotti che sono correntemente venduti al dettaglio, cioè che non si tratta di prodotti per i quali il BEUC potrebbe essere considerato come una parte interessata ai sensi degli artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21 del regolamento del

Consiglio n. 384/96 (...). Ci preme quindi informarvi che non siamo in grado di soddisfare la vostra richiesta mirante alla trasmissione della denuncia e all'accesso ai fascicoli non riservati».

11.
    La Commissione, laddove menziona la «posizione generale (...) ben nota al BEUC», fa riferimento ad un precedente scambio di corrispondenza e, precisamente, ad una decisione contenuta nella lettera 3 febbraio 1997 che era stata oggetto di un ricorso di annullamento proposto dal ricorrente (v. ordinanza del Tribunale 4 maggio 1998, causa T-84/97, (BEUC/Commissione, Racc. pag. II-795, punti 53-55).

12.
    Con tale lettera, che faceva riferimento ad un procedimento antidumping avviato il 21 febbraio 1996, la Commissione aveva negato di riconoscere al BEUC lo status di parte interessata e di consentire al medesimo di acquisire conoscenza dei documenti non riservati, per un duplice ordine di motivi. A parere della Commissione:

i)    il BEUC non poteva essere considerato quale parte interessata in base all'accordo antidumping del GATT. In particolare, la Commissione sottolineava che all'art. 6, n. 12, dell'accordo antidumping del GATT «è chiaramente indicato le organizzazioni di consumatori rappresentative hanno la possibilità di fornire informazioni connesse con il dumping, il danno ed il nesso di causalità, nel caso in cui il prodotto sia comunemente venduto nel commercio al dettaglio. Tale ipotesi non ricorre nel presente procedimento, in quanto i tessuti di cotone grezzo non vengono venduti correntemente nel commercio al dettaglio», e

ii)    il BEUC non poteva essere considerato quale parte interessata in base al regolamento n. 384/96. In particolare la Commissione dichiarava: «Voi affermate inoltre che la normativa comunitaria consentirebbe alle organizzazioni di consumatori rappresentative di partecipare al procedimento antidumping secondo le modalità indicate all'art. 21, n. 2, del regolamento (...) n. 384/96 (...). Tuttavia, nella specie, il prodotto simile è costituito da un prodotto intermedio semifinito che non viene correntemente venduto nel commercio al dettaglio ed i consumatori non sono, quindi, utilizzatori di tale prodotto.»

13.
    Il 7 aprile 1998 la Commissione adottava il regolamento CE n. 773/98, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU L 111, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

14.
    Il regolamento provvisorio, conformemente all'art. 4, entrava in vigore il 10 aprile 1998 e doveva essere applicato per un periodo di 6 mesi a decorrere da tale data. Non avendo il Consiglio adottato un regolamento istitutivo di un dazio antidumping

definitivo entro 15 mesi a decorrere dall'apertura del procedimento, come previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base, il regolamento provvisorio decadeva il 10 ottobre 1998.

Procedimento e le conclusioni delle parti

15.
    Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 1997 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16.
    Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 25 maggio 1998 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso ad intervenire a sostegno del ricorrente.

17.
    Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1998, la Commissione ha chiesto al Tribunale, i sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, di dichiarare che non occorreva più statuire sulla presente causa.

18.
    Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in ordine a tale domanda in data 20 novembre 1998. Con lettera 19 novembre 1998 il Regno Unito ha rinunciato a presentare osservazioni su tale domanda.

19.
    Con ordinanza 1° febbraio 1999, causa T-256/97, (BEUC/Commissione Racc. pag. II-169), il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), da un lato, ha respinto tale domanda, riservandosi, dall'altro, la decisione sulle spese.

20.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

21.
    All'udienza del 23 marzo 1999 sono state sentite le difese orali svolte dalle parti e le risposte delle medesime ai quesiti posti dal Tribunale.

22.
    Il BEUC conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso ricevibile;

—    annullare la decisione contestata, nella parte in cui nega di considerare il BEUC quale parte interessata;

—    annullare la decisione contestata, nella parte in cui non consente al BEUC, nonché ad altre quattro organizzazioni di consumatori, di acquisire conoscenza delle informazioni non riservate forniti nell'ambito dei procedimenti antidumping relativi a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio;

—    disporre qualsiasi altra misura che dovesse ritenere necessaria;

—    condannare la Commissione alle spese.

23.
    Il Regno Unito conclude che il Tribunale voglia: annullare la decisione contestata.

24.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere, in quanto irricevibile, la domanda di annullamento della decisione contestata, nella parte in cui nega alla ricorrente ed alle altre organizzazioni di consumatori l'accesso alle informazioni non riservate trasmesse nei procedimenti antidumping relativi a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio;

—    quanto al resto, respingere il ricorso perché infondato;

—    condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

25.
    La Commissione sostiene che la domanda del BEUC diretta all'annullamento della decisione contestata, nella parte in cui nega al medesimo, nonché ad altre organizzazioni di consumatori, l'accesso ad informazioni non riservate trasmesse nel corso dei procedimenti antidumping relativi a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio, sia irricevibile. Secondo il ricorrente, il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modificazioni, art. 230 CE), di un potere di sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni, restando quindi escluso che possa conoscere della legittimità di situazioni il cui verificarsi sia solamente ipotetico. Dai principi del locus standi delle persone fisiche e giuridiche deriverebbe, parimenti, che il ricorrente non è legittimato a proporre una domanda di tal genere a nome di terzi.

26.
    Il BEUC ritiene che la decisione contestata sollevi la questione se le organizzazioni di consumatori possano essere considerate, in linea generale, quali parti interessate. La decisione contestata inciderebbe direttamente sia sui propri interessi sia su quelli delle altre organizzazioni di consumatori, non solamente nell'ambito del procedimento antidumping contestato, bensì parimenti nell'ambito di qualsiasi procedimento relativo a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio che possa essere eventualmente avviato in futuro. Il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante delle principali associazioni di consumatori in tutti gli Stati membri, vanterebbe un interesse specifico alla tutela di tale diritti. Il BEUC non chiederebbe il risarcimento a nome di altri soggetti, bensì richiamerebbe l'attenzione del Tribunale su una situazione che potrebbe verificarsi in futuro ed essere evitata ove la decisione impugnata venisse annullata come richiesto.

Giudizio del Tribunale

27.
    Con il capo principale della propria domanda (v. sub punto 22, secondo trattino), il ricorrente chiede l'annullamento della decisione contestata nella parte in cui nega al medesimo il riconoscimento quale parte interessata ai sensi dell'art. 5, n. 10, del regolamento di base.

28.
    L'oggetto del secondo capo della domanda di annullamento (v. sub punto 22 terzo trattino) presenta un duplice profilo.

29.
    In primo luogo, infatti, il ricorrente intende ottenere dal Tribunale l'annullamento della decisione nella parte in cui viene negato al ricorrente medesimo di acquisire conoscenza delle informazioni non riservate fornite nel corso di procedimenti antidumping relativi a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

30.
    In secondo luogo, interpretando la decisione contestata in termini più ampi, il ricorrente intende parimenti ottenere dal Tribunale una decisione di portata più estesa, che imponga alla Commissione di modificare in futuro la propria politica in materia, in modo tale da consentire a qualsiasi associazione di consumatori l'accesso a documenti disponibili non riservati in tutti i procedimenti antidumping relativi a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

31.
    Questo secondo capo della domanda di annullamento deve essere respinto in quanto irricevibile.

32.
    Tale capo della domanda, laddove attiene al preteso diniego di consentire al ricorrente di acquisire conoscenza di informazioni non riservate, nulla aggiunge al capo principale della domanda. Infatti, il diritto di accesso alle informazioni non riservate di cui all'art. 6, n. 7, del regolamento di base è connesso allo status di parte interessata che si sia manifestata a termini dell'art. 5, n. 10, del regolamento medesimo.

33.
    Per quanto attiene al secondo profilo relativo all'oggetto di tale capo della domanda, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di annullamento deve essere valutata alla luce dell'interesse ad agire del ricorrente al momento della presentazione del ricorso. Tale interesse non può essere valutato in relazione ad un avvenimento futuro e ipotetico (v. sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-16/96, (Cityflyer Express/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 30). Peraltro, la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è soggetta alla condizione che essa possa dimostrare l'esistenza di un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato (v. ordinanza del Tribunale 29 aprile 1999, Unione provinciale degli

agricoltori di Firenze e a./Commissione causa T-78/98, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30.

34.
    Orbene, da un lato, questo secondo profilo dell'oggetto di tale capo della domanda, laddove è diretto ad ottenere che il Tribunale si pronunci sui diritti di altri associazioni di consumatori distinte dal BEUC, riguarda l'interesse di parti terze non identificate e non l'interesse personale ad agire del ricorrente. Dall'altro, laddove è diretto ad ottenere che il Tribunale si pronunci su diritti connessi con procedimenti antidumping non ancora avviati, esso si basa su elementi futuri ed ipotetici.

35.
    Inoltre, questo secondo profilo dell'oggetto di tale capo della domanda appare, in ogni caso, superfluo. Secondo costante giurisprudenza, infatti, incombe all'istituzione interessata prendere, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, le misure che comporta l'esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 18, e 18 settembre 1995, causa T-548/93, Racc. pag. II-2565, punto 54).

36.
    Dalle suesposte considerazioni emerge che il secondo capo della domanda di annullamento deve essere respinto in quanto irricevibile.

Sul merito

37.
    A sostegno del ricorso il BEUC deduce un unico motivo, relativo alla violazione degli artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento di base. Esso sostiene, sostanzialmente, che la Commissione, da un lato, sia incorsa in una erronea interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di base e, dall'altro, abbia illegittimamente fatto richiamo al codice antidumping.

Argomenti delle parti

In ordine all'interpretazione degli artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento di base

38.
    Il BEUC ricorda che la Commissione ha negato al medesimo il riconoscimento dello status di parte interessata nel quadro del procedimento antidumping contestato unicamente in base al rilievo che tale procedimento riguardava prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

39.
    Tale impostazione della Commissione violerebbe manifestamente il tenore delle pertinenti disposizioni del regolamento di base e sarebbe, pertanto, illegittima.

40.
    Le disposizioni del regolamento di base e, in particolare, gli artt. 6, n. 7, e 21, nn. 1 e 2, sarebbero chiare e precise. Esse sarebbero cumulative e non esclusive. Come emergerebbe dal tredicesimo punto dei 'considerando‘ del regolamento di base, l'oggetto di tali disposizioni consisterebbe nel definire i soggetti che devono essere

considerati parti interessate nell'ambito dei procedimenti antidumping e nel fissare le condizioni in presenza delle quali tali soggetti possano intervenire o partecipare al procedimento. Le dette disposizioni riconoscerebbero, infatti, alle organizzazioni di consumatori il diritto di manifestarsi, di acquisire conoscenza di tutte le informazioni non riservate fornite da tutte le parti interessate da un procedimento antidumping nonché di comunicare qualsiasi informazione, senza distinzioni a seconda della natura o del tipo di prodotti oggetto dell'inchiesta.

41.
    Il ricorrente sottolinea che la Corte stessa ha riconosciuto l'importanza rivestita dal riconoscimento espresso di un diritto operato da un atto comunitario di portata generale. Infatti, con la sentenza 28 novembre 1991, causa C-170/89, (BEUC/Commissione Racc. pag. I-5709, punto 30), la Corte avrebbe respinto la domanda del ricorrente di accedere al fascicolo non riservato relativo ad un procedimento antidumping, in considerazione del rilievo che il regolamento di base all'epoca vigente [(regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità Economica Europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 2423/88»)] non prevedeva alcuna disposizione che riconoscesse esplicitamente un siffatto diritto di accesso alle organizzazioni di consumatori. La Corte avrebbe tuttavia rilevato che «è compito del legislatore comunitario valutare se il regolamento base antidumping debba accordare ad una associazione che rappresenta gli interessi dei consumatori il diritto di consultare il fascicolo non riservato».

42.
    Orbene, con il regolamento di base il legislatore comunitario avrebbe modificato la situazione precedentemente esistente ed avrebbe espressamente sancito il diritto delle organizzazioni di consumatori di manifestarsi e di partecipare al procedimento. Il legislatore avrebbe potuto apportare una restrizione al diritto delle organizzazioni dei consumatori, limitando, ad esempio, la possibilità dei medesimi di partecipare al procedimento «al caso in cui il prodotto venga abitualmente venduto nell'ambito del commercio al dettaglio». Tuttavia, considerato che una siffatta restrizione non è stata prevista nel regolamento di base, le organizzazioni di consumatori disporrebbero del diritto di manifestarsi, di acquisire conoscenza di tutte le informazioni non riservate fornite da qualsiasi parte interessata da un'inchiesta antidumping e di comunicare ogni sorta di informazioni.

43.
    Il BEUC sostiene parimenti che, contrariamente alla tesi dedotta dalla Commissione secondo cui gli interessi dei consumatori non sarebbero riconducibili all'interesse comunitario in quanto il BEUC non sarebbe in grado di fornire informazioni quantificabili e sufficientemente fondate sull'interesse della Comunità come postulato dall'art. 21 del regolamento di base (v. in prosieguo: punto 52), i consumatori potrebbero vantare un interesse reale a partecipare ad ogniprocedimento relativo a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

44.
    La pretesa inaffidabilità delle informazioni che le associazioni dei consumatori sarebbero in grado di fornire non potrebbe costituire, in ogni caso, ostacolo al diritto delle medesime di essere considerate parti interessate. Infatti, anche ammesso che le informazioni o le osservazioni da esse presentate nell'ambito di un determinato procedimento non fossero né pertinenti né affidabili, la Commissione avrebbe sempre la possibilità di non tenerne conto.

45.
    Il governo del Regno Unito condivide l'interpretazione degli artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento di base sostenuta dal BEUC. Considerato che il tenore letterale dell'art. 6, n. 7, del regolamento di base appare privo di qualsiasi ambiguità, le associazioni di consumatori che si siano manifestate godrebbero dei diritti sanciti da tale disposizione. La circostanza che tali diritti siano riconosciuti agli utenti e, al tempo stesso, alle associazioni di consumatori dimostrerebbe la volontà del legislatore di attribuire diritti a questi ultimi, anche quando i consumatori non siano gli utenti del prodotto interessato. Lo stesso ragionamento varrebbe con riguardo al tenore dell'art. 21, in cui sono parimenti contenuti, rispettivamente ai nn. 1 e 2, i termini «utenti e consumatori» e «utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori». Tale terminologia dimostrerebbe come il legislatore abbia preso in considerazione situazioni in cui i consumatori non siano gli utenti del prodotto interessato pur vantando, nondimeno, interessi meritevoli di tutela.

46.
    Il governo del Regno Unito contesta che il prezzo dei tessuti di cotone grezzo non possa interessare il ricorrente se non in « abstracto», ovvero che i suoi interessi riguarderebbero unicamente «altri prodotti». L'interesse dei consumatori, pur essendo, certamente, indiretto, nel senso che un tessuto di cotone grezzo deve essere normalmente soggetto ad ulteriori trattamenti prima di essere venduto al consumatore, sarebbe peraltro del tutto reale, e non astratto o filosofico, come sostenuto dalla Commissione. L'incidenza dei costi delle materie prime sui prezzi pagati dal consumatore costituirebbero un fenomeno assodato, già riconosciuto dalla Commissione stessa in altri contesti. L'obiettivo dei dazi antidumping consisterebbe, in definitiva, nel tutelare non solo gli interessi dell'industria comunitaria, bensì parimenti quelli dei consumatori.

47.
    La Commissione sottolinea, anzitutto, che le singole parti interessate, che si tratti dell'industria comunitaria, degli esportatori o degli importatori, sono determinate in considerazione dell'oggetto del procedimento. In tal senso, l'art. 4, n. 1, del regolamento di base definisce l'«industria comunitaria» quale «complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità». Tale disposizione riconoscerebbe, quindi, quale parte interessate solamente i produttori o gli importatori di prodotti simili. Pertanto, negando di riconoscere il ricorrente quale rappresentante di consumatori di tessuti di cotone grezzo, non verrebbe riservato al medesimo un trattamento diverso da quello delle altre categorie di parti interessate.

48.
    Le organizzazioni di consumatori costituirebbero semplicemente una delle categorie elencate dall'art. 6, n. 7, del regolamento di base. Ognuna di tali categorie

dovrebbe essere interpretata ejusdem generis. Unicamente le organizzazioni che rappresentino i consumatori del prodotto interessato dal procedimento antidumping potrebbero essere considerate quali «organizzazioni di consumatori» nell'ambito del detto procedimento.

49.
    Le inchieste amministrative condotte dalla Commissione in vari settori presenterebbero la caratteristica fondamentale secondo cui il diritto di parteciparvi deriverebbe da un nesso con l'obiettivo dell'inchiesta medesima. Infatti, la portata di un'inchiesta antidumping sarebbe definita in funzione dei prodotti oggetto delle stessa e, con riguardo ai tessuti di cotone grezzo, non vi sarebbero consumatori, bensì unicamente utenti.

50.
    La Commissione osserva che il termine «rappresentative» di cui all'art. 21, n. 2, del regolamento di base è riferito alle associazioni di importatori ed alle organizzazioni di utenti e di consumatori. Costituirebbe elemento di comune esperienza in tali procedimenti che le associazioni di importatori e le organizzazioni di utenti rappresentano gli interessi dei rispettivi membri e che tali parti costituiscono, inoltre, associazioni ad hoc il cui unico scopo consiste nel rappresentare i medesimi nel corso dell'inchiesta antidumping. Tali associazioni non possiederebbero lo status di associazioni «rappresentative» ufficialmente accreditate, bensì sarebbero accettate quali interlocutori da parte della Commissione in quanto rappresentative dell'interesse in gioco rispetto al prodotto oggetto dell'indagine.

51.
    Il regolamento di base si applicherebbe ai procedimenti relativi a tutti i prodotti, venduti o meno nell'ambito del commercio al dettaglio, e, laddove fa menzione sia degli utenti sia dei consumatori, terrebbe semplicemente conto del fatto che, ad esempio, benché il ricorrente sia rappresentativo degli interessi degli utenti privati di cassette audio, tali soggetti verrebbero comunemente chiamati consumatori. La circostanza che dal tenore letterale del regolamento emerge che termini diversi vengono comunemente utilizzati per diversi tipi di utenti non significa tuttavia, immancabilmente, che, in ogni procedimento antidumping, utenti e consumatori siano al tempo stesso ricompresi nelle parti interessate.

52.
    La Commissione ritiene che la propria interpretazione del regolamento di base sia più coerente, con riguardo all'inchiesta antidumping, rispetto a quella sostenuta dal ricorrente. L'inchiesta si svolgerebbe entro termini molto stretti e potrebbe giungere ad una conclusione utile solamente laddove si disponga di informazioni provenienti da fonti affidabili, vale a dire da operatori economici in grado di comprovare gli argomenti da essi dedotti. Il ricorrente, non rappresentando i consumatori di tessuti di cotone grezzo, non sarebbe in grado di fornire alla Commissione informazioni quantificabili e sufficientemente fondate sull'interesse della Comunità, come postulato dall'art. 21, né informazioni supplementari rispetto quelle già comunicate alla Commissione da altre parti interessate.

53.
    Accogliere gli argomenti del ricorrente significherebbe estendere notevolmente l'oggetto di qualsiasi inchiesta antidumping relativa ad un materia prima. Il riconoscimento al ricorrente di diritti procedurali presenterebbe un senso solamente ove la Commissione fosse parimenti obbligata a prendere in considerazione gli argomenti dal medesimo dedotti, come richiesto dall'art. 21, n. 5, del regolamento di base. La Commissione sostiene che, con il riferimento alle organizzazioni di consumatori nel regolamento di base, l'intendimento del legislatore comunitario non fosse quello di imporre alla Commissione stessa, nell'ambito di un'inchiesta attinente ad una materia prima, l'obbligo di prendere in considerazione gli eventuali effetti delle misure sui consumatori di un'ampia gamma di beni di consumo prodotti mediante la detta materia prima.

Sull'interpretazione del regolamento di base alla luce del codice antidumping

54.
    Il BEUC ritiene che la Commissione si sia erroneamente richiamata alle disposizioni del codice antidumping e deduce, al riguardo, un duplice ordine di argomenti.

55.
    In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, gli accordi del GATT non produrrebbero effetti diretti nel diritto comunitario (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, (Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punti 103-111). Le specificità del GATT impedirebbero alla Commissione di invocare le norme del medesimo al fine di provare la legittimità di un atto comunitario.

56.
    In ogni caso, la decisione, anche a voler ammettere che la sua validità possa essere esaminata alla luce delle norme del GATT, risulterebbe non di meno manifestamente illegittima.

57.
    L'art. 6, n. 11, del codice antidumping fisserebbe, con riguardo al detto accordo, un elenco non esaustivo di parti interessate. Dal secondo comma di tale disposizione emergerebbe chiaramente come tale elenco non impedisca alle parti contraenti di consentire ad altri soggetti di essere considerati quali parti interessate. Ove un contraente dovesse avvalersi di tale prerogativa, le parti così nuovamente qualificate costituirebbero parti interessate e disporrebbero di tutti i diritti e di tutte le facoltà loro riconosciute dall'art. 6 del codice con riguardo a tutti gli aspetti del procedimento antidumping (il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità) e non esclusivamente delle facoltà attribuite dall'art. 6, n. 12.

58.
    Con l'emanazione degli artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21 del regolamento di base il legislatore comunitario si sarebbe avvalso della possibilità attribuita ai membri dell'OMC di riconoscere le organizzazioni di consumatori quali parti interessate. Tali disposizioni garantirebbero la corretta applicazione delle norme del GATT, che riconoscono alle associazioni dei consumatori l'accesso alle informazioni non riservate relative a tutti gli aspetti del procedimento, ivi compresi il dumping, il pregiudizio ed il nesso di causalità.

59.
    Il governo del Regno Unito condivide, al riguardo, l'argomento del ricorrente. Esso non rileva alcuna incompatibilità tra il codice antidumping e il regolamento di base. L'ampia facoltà lasciata alle parti contraenti dall'art. 6, n. 11, del codice antidumping non sarebbe minimamente limitata dal disposto del successivo n. 12. Quest'ultima disposizione impone alle autorità di concedere la possibilità di comunicare talune informazioni agli utenti industriali del prodotto oggetto dell'inchiesta ed alle organizzazioni di consumatori rappresentative nel caso in cui il prodotto sia venduto nell'ambito del commercio al dettaglio. Tale obbligo di riconoscere taluni diritti alle organizzazioni di consumatori quando il prodotto sia venduto nell'ambito del commercio al dettaglio sarebbe perfettamente compatibile con la possibilità di concedere loro taluni diritti anche quando un prodotto non sia venduto nell'ambito del commercio al dettaglio. E' quanto esattamente il legislatore avrebbe fatto negli artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento di base.

60.
    La Commissione riconosce che il codice antidumping non osta a che diritti più estesi siano concessi dai contraenti. Essa rileva tuttavia che, a termini del quinto 'considerando‘ del regolamento di base, il codice antidumping «contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l'altro, (...) la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste (...); che, data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo nella legislazione comunitaria». Con il richiamo al fatto che la normativa ha ripreso i termini del codice antidumping, il legislatore comunitario avrebbe sottolineato parimenti che ove i termini ripresi dall'accordo siano introdotti nel regolamento, essi devono possedere nel diritto comunitario lo stesso significato che hanno nell'accordo stesso.

61.
    La Commissione ritiene che l'omissione della locuzione «nel caso in cui il prodotto sia abitualmente venduto nell'ambito del commercio al dettaglio» non è sufficiente per legittimare la conclusione che la comunità intendesse dare una definizione di «organizzazione di consumatori» diversa da quella utilizzata nel codice antidumping. L'aggiunta di tali parole sarebbe stata superflua, ove si consideri che la stessa restrizione è operata dal fatto che unicamente i consumatori di prodotti simili possono essere considerati parti interessate nell'ambito di un procedimento.

62.
    La Commissione sottolinea che l'art. 6, n. 12, del codice antidumping fa riferimento ad «organizzazioni di consumatori rappresentative», al pari dell'art. 21 del regolamento di base. Essa sostiene che il ricorrente non possa essere considerato «rappresentativo» nella specie, in quanto rappresentante degli interessi non dei consumatori dei tessuti di cotone grezzo, bensì dei consumatori di prodotti finiti derivati da tessuti di cotone prezzo.

Il giudizio del Tribunale

63.
    Come emerge dal tenore della decisione contestata, la Commissione ritiene che il BEUC non possa essere considerato, in linea generale, quale parte interessata, ai sensi dell'art. 5, n. 10 6, n. 7, e 21 del regolamento di base, nei procedimenti antidumping relativi ai prodotti non venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

64.
    E' pacifico che tale distinzione operata dalla Commissione tra prodotti non venduti nell'ambito del commercio al dettaglio e altri prodotti si fonda sulle disposizioni di cui all'art. 6, n. 12, del codice antidumping. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che le disposizioni del regolamento di base non possano essere interpretate alla luce delle disposizioni del detto codice.

65.
    Si deve tuttavia ricordare, in primo luogo, che con la sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72 e 22/72, 23/72 e 24/72 (International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219, punto 18), la Corte ha affermato che le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio erano vincolanti per la Comunità. Lo stesso vale sia per l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU L 336, pag. 20, punto 11), sia per il codice antidumping del 1994 (v. la sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89 (Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 29).

66.
    Si deve sottolineare, in secondo luogo, che il regolamento di base, come emerge dal terzo punto dei suoi 'considerando‘, è stato emanato al fine di «modificare lenorme comunitarie alla luce» dei nuovi accordi conclusi in esito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), tra cui il codice antidumping. Inoltre, nel quinto punto dei 'considerando‘ del detto regolamento si precisa che tale codice antidumping «contiene nuove norme circostanziate» attinenti, in particolare, al calcolo del margine di dumping, alle procedure di apertura e di svolgimento successivo delle inchieste, ivi compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, all'istituzione di misure provvisorie, all'imposizione e alla riscossione dei dazi antidumping, alla durata ed al riesame delle misure antidumping nonché alla divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping e che, «data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del nuovo accordo nella legislazione comunitaria».

67.
    Ne consegue che correttamente la Commissione ha ritenuto di procedere all'interpretazione del regolamento di base alla luce del codice antidumping.

68.
    Ciò premesso, si deve esaminare se la Commissione abbia correttamente interpretato le disposizioni di diritto internazionale e, più specificamente, se l'interpretazione del regolamento accolta nella specie fosse effettivamente dettata dalle disposizioni del codice.

69.
    Se è pur vero che l'art. 6, n. 11, del codice antidumping non ricomprende le organizzazioni rappresentative di consumatori tra le «parti interessate», resta il fatto che tale disposizione precisa che i contraenti possono parimenti consentire ai soggetti nazionali o stranieri distinti da quelli espressamente menzionati di essere considerati quali parti interessate. Tale possibilità non è soggetta ad alcuna restrizione.

70.
    L'art. 6, n. 12, del codice antidumping precisa che le autorità devono concedere, inter alia, alle organizzazioni di consumatori rappresentative - nel caso in cui il prodotto sia comunemente venduto nel commercio al dettaglio - la possibilità di fornire informazioni che siano in relazione con l'inchiesta con riguardo al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità.

71.
    Come riconosciuto dalla Commissione nelle proprie memorie, la circostanza che tale possibilità non debba essere obbligatoriamente riconosciuta alle organizzazioni di consumatori rappresentative se non nel caso in cui il prodotto sia comunemente venduto nell'ambito del commercio al dettaglio non obbliga minimamente il legislatore comunitario a imporre le stesse condizioni ove decida di estendere la cerchia delle «parti interessate» a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati all'art. 6, n. 11, del codice antidumping, e in particolare, alle organizzazioni di consumatori rappresentative.

72.
    Dal tenore del quinto punto dei 'considerando‘ del regolamento di base emerge, infatti, come sia stato deciso di trasporre, nella misura del possibile, i termini del codice antidumping nel diritto comunitario, al fine di garantire un'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme. A tal riguardo, appare evidente che il legislatore comunitario abbia espressamente deciso di non operare questa distinzione nell'ambito dei diritti riconosciuti a tali organizzazioni, considerato che esso non effettua alcuna distinzione tra i prodotti comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio e gli altri prodotti.

73.
    Dalle disposizioni del codice antidumping non risulta, quindi, che la Commissione potesse interpretare le disposizioni del regolamento di base in modo da limitare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di parte interessata alle sole procedure antidumping riguardanti prodotti comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio.

74.
    La Commissione fa tuttavia valere che le singole parti interessate sarebbero individuate in base all'oggetto del procedimento e dei prodotti di cui trattasi. In tal modo, la Commissione riconoscerebbe quali parti interessate nell'ambito di un procedimento antidumping relativo a un prodotto determinato solamente i produttori o importatori di prodotti simili.

75.
    Orbene, si deve rilevare che il regolamento di base prevede, all'art. 6, n. 5, che, entro il termine fissato dall'avviso di apertura dell'inchiesta, le parti interessate

possono manifestarsi, esporre il proprio punto di vista per iscritto e trasmettere informazioni ove tali punti di vista e tali informazioni debbano essere presi in considerazione nel corso dell'inchiesta. Il Tribunale ritiene, al riguardo, che, per poter essere considerati quale parti interessate ai fini di un procedimento antidumping, occorre provare la sussistenza di un nesso oggettivo tra le proprie attività, da un lato , ed il prodotto oggetto del procedimento, dall'altro.

76.
    Dalle suesposte considerazioni emerge come la Commissione non potesse legittimamente escludere automaticamente, con l'applicazione di un criterio generale quale la distinzione tra prodotti venduti nell'ambito del commercio al dettaglio e altri prodotti, le organizzazioni di consumatori dalla cerchia delle parti interessate. La Commissione deve decidere, caso per caso, in considerazione delle specifiche circostanze di ogni singola specie, se un soggetto debba essere considerato quale parte interessata.

77.
    Conseguentemente, la Commissione non poteva escludere le organizzazioni di consumatori da un procedimento antidumping senza loro concedere la possibilità di dimostrare sotto quale profilo potessero essere interessate dal prodotto di cui trattasi.

78.
    Tale conclusione è avvalorata dal fatto che il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283/94, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1), che ha sostituito il regolamento n. 2423/88, ha espressamente introdotto, per la prima volta, la possibilità per le organizzazioni di consumatori di manifestarsi quali parti interessate, negli stessi termini utilizzati nel regolamento di base. E' quindi legittimo ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso consentire alla Commissione di prendere in considerazione le informazioni fornite da tali organizzazioni. A tal fine, l'art. 21, n. 2, del regolamento di base prevede che le organizzazioni rappresentative di consumatori, inter alia, possano manifestarsi e comunicare informazioni, affinché le autorità dispongano di una base affidabile che consenta loro, nel momento in cui debbano pronunciarsi sulla questione se l'istituzione di misure risponda all'interesse della Comunità, di prendere in considerazione tutti i punti di vista e tutte le informazioni. Si deve tuttavia sottolineare che il ruolo potenziale delle organizzazioni di consumatori non è limitato a tale profilo di un procedimento antidumping, bensì si estende parimenti, a termini dell'art. 6, n. 7, a tutti gli altri aspetti del procedimento medesimo.

79.
    Nella specie, è pacifico che il ricorrente costituisca una associazione che rappresenti dinanzi alle istanze comunitarie le associazioni nazionali di consumatori stabilite in tutti gli Stati membri ed in altri paesi europei. Esso non rappresenta, quindi, gli interessi di una particolare categoria di consumatori, bensì il complesso dei consumatori di beni e di servizi.

80.
    La sola circostanza che i prodotti di cui trattasi siano oggetto di trasformazioni prima di essere posti in vendita al pubblico non può, di per sé, autorizzare la

Commissione a ritenere, in conclusione, che le associazioni rappresentative dei consumatori che acquistino i prodotti trasformati non possano essere interessate dall'esito dei procedimenti. Inoltre, qualora l'istituzione di misure antidumping dovesse incidere sul prezzo di tali prodotti trasformati o sulla gamma dei prodotti disponibili, le osservazioni fornite dalle associazioni di consumatori in merito potrebbero risultare utili alle autorità.

81.
    E' illuminante, a tal riguardo, il fatto che le autorità comunitarie abbiano già preso in considerazione gli interessi dei consumatori finali nell'ambito di procedimenti relative a prodotti intermedi. In tal senso, nel regolamento (CE) 6 ottobre 1995, n. 2352, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 239, pag. 4), la Commissione ha studiato le possibili conseguenze di un aumento dei prezzi della cumarina a seguito dell'istituzione di un dazio antidumping sui prezzi dei composti profumati. Essa ha ritenuto che «l'incidenza (...) del costo della cumarina rispetto al costo di produzione di un composto profumato non (superava), al massimo, alcuni punti percentuali» e che, «di conseguenza, l'effetto di un aumento del prezzo della cumarina, provocato da un dazio antidumping, sul costo di produzione della gran parte dei composti profumati, si rivelerebbe minimo». La Commissione ne ha tratto la conclusione che il suo «impatto sul prezzo finale dei prodotti, ossia dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi in cui il composto profumato è incorporato, sarebbe del tutto trascurabile» (punto 49 del regolamento). Ne consegue che, anche nel caso di un prodotto intermedio, è del tutto possibile che le organizzazioni di consumatori possano comunicare informazioni utili relative all'incidenza di un dazio antidumping sui prodotti finali.

82.
    L'argomento della Commissione, secondo cui un'organizzazione di consumatori non sarebbe in grado di fornirle informazioni utili relative a prodotti non comunemente venduti nell'ambito del commercio al dettaglio, non può quindi trovare accoglimento. In ogni caso , si deve rilevare che, se le informazioni comunicate in un caso specifico non risultano adeguate o utili, la Commissione dispone sempre della facoltà di non prenderle in considerazione.

83.
    Il Tribunale ritiene che l'argomento della Commissione secondo cui il termine «consumatori» indicherebbe semplicemente un tipo di «utente» è smentito dal tenore dagli artt. 6, n. 7, e 21 n. 2, che evidenziano chiaramente come il legislatore abbia preso in considerazione situazioni in cui i consumatori non siano gli utilizzatori del prodotto di cui trattasi, presentando pur tuttavia interessi meritevoli di tutela, come osservato dal governo del Regno Unito.

84.
    Da tutti i suesposti rilievi emerge come la Commissione sia incorsa in un errore nell'interpretazione del regolamento di base laddove ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato quale parte interessata nell'ambito di un procedimento antidumping, atteso che quest'ultimo riguardava un prodotto non comunemente venduto nell'ambito del commercio al dettaglio.

85.
    Conseguentemente, la decisione contestata deve essere annullata.

Sulle spese

86.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta soccombente ed avendo la ricorrente concluso in tal senso, deve essere condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito della domanda di non luogo a statuire.

Ai termini dell'art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Conseguentemente, il Regno Unito, intervenuto a sostegno del ricorrente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 18 luglio 1997, con cui è stato negato al ricorrente il riconoscimento dello status di parte interessate nell'ambito del procedimento che ha condotto all'emanazione del regolamento della stessa Commissione (CE) 7 aprile 1998, n. 773 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuto di cotone grezzo originario della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia, è annullata.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    La Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito della domanda di non luogo a statuire.

4)    Il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Pirrung

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27.1.2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.