Causa T‑134/06
Xentral LLC
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Richiesta di marchio comunitario denominativo PAGESJAUNES.COM — Marchio nazionale figurativo anteriore LES PAGES JAUNES — Nome di dominio “pagesjaunes.com” — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. Vi è per il consumatore medio francese un rischio di confusione tra il segno denominativo PAGESJAUNES.COM, la cui registrazione in quanto marchio comunitario è richiesta per «Stampati, giornali, periodici, elenchi telefonici» di cui alla classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo LES PAGES JAUNES già registrato in Francia per gli stessi prodotti, data l’identità dei prodotti di cui trattasi e la somiglianza tra i segni in conflitto, sia sul piano visivo e fonetico, sia su quello concettuale. Infatti, i consumatori francesi potrebbero pensare che il marchio richiesto PAGESJAUNES.COM sia la versione su Internet dell’elenco telefonico su supporto cartaceo che porta il marchio LES PAGES JAUNES e che, pertanto, i due prodotti siano offerti dalla stessa impresa.
(v. punti 64, 72)
2. Benché, nell’ambito dell’esame di un’opposizione proposta, ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal titolare del marchio anteriore, il carattere distintivo del marchio anteriore vada preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati.
(v. punto 70)