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Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 – Red Bull/UAMI – Sun Mark (BULLDOG)

(Causa T-78/13)1

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BULLDOG – Marchi internazionali e nazionali denominativi anteriori BULL e RED BULL – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Identità dei prodotti – Somiglianza dei segni – Nozione di somiglianza concettuale – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Renck, T. Heitmann, avvocati, e I. Fowler, solicitor, successivamente A. Renck e I. Fowler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, poi P. Bullock, A. Schifko, agenti, successivamente D. Walicka e infine M. Schifko)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sun Mark Ltd (Middlesex, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd, è annullata.

Le conclusioni della Red Bull diretta alla condanna della Sun Mark alle spese sono respinte in quanto irricevibili.

L’UAMI è condannato alle spese.

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1     GU C 108 del 13.4.2013.