Language of document : ECLI:EU:C:2017:448

Causa C258/14

Eugenia Florescu e altri

contro

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 143 TFUE – Difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro – Sostegno finanziario dell’Unione europea – Memorandum d’intesa concluso tra l’Unione europea e lo Stato membro beneficiario – Politica sociale – Principio della parità di trattamento – Normativa nazionale che vieta il cumulo tra una pensione pubblica e i redditi salariali provenienti dall’esercizio di attività presso un’istituzione pubblica – Differenza di trattamento tra le persone il cui mandato ha una durata prevista dalla Costituzione e i magistrati di carriera»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Atti delle istituzioni – Memorandum d’intesa tra la Comunità europea e uno Stato membro beneficiario di un sostegno finanziario dell’Unione riguardante la concretizzazione dell’impegno di detto Stato membro a rispettare taluni obiettivi economici – Inclusione

(Artt. 143 TFUE e 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 332/2002, art. 3 bis)

2.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Bilancia dei pagamenti – Difficoltà di uno Stato membro – Memorandum d’intesa concluso con la Romania riguardante la concretizzazione dell’impegno di quest’ultima a rispettare taluni obiettivi economici – Obbligo per la Romania di adottare disposizioni in materia di divieto di cumulo delle pensioni e dei redditi salariali – Insussistenza

(Art. 143 TFUE; regolamento del Consiglio n. 332/2002; decisione del Consiglio 2009/459)

3.        Politica economica e monetaria – Politica economica – Bilancia dei pagamenti – Difficoltà di uno Stato membro – Memorandum d’intesa concluso con la Romania riguardante la concretizzazione dell’impegno di quest’ultima a rispettare taluni obiettivi economici – Adozione di una normativa nazionale che vieta il cumulo di una pensione con redditi salariali – Violazione del diritto di proprietà – Insussistenza

(Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2009/459)

4.        Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che vieta, entro certo limiti, il cumulo di una pensione con i redditi provenienti dall’esercizio di un’attività professionale nel settore pubblico – Differenza di trattamento tra i magistrati di carriera e le persone investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale – Esclusione

[Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 2, b)]

1.      Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere considerato un atto adottato da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Tale memorandum trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 143 TFUE, che conferisce all’Unione la competenza per concedere un concorso reciproco a uno Stato membro la cui moneta non sia l’euro e che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il memorandum d’intesa, quale atto che trova il suo fondamento giuridico nelle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate ai punti da 31 a 33 della presente sentenza e concluso, in particolare, dall’Unione, rappresentata dalla Commissione, costituisce un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267, lettera b), TFUE.

(v. punti 31, 35, 36, dispositivo 1)

2.      Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

A tal riguardo, com’è stato sottolineato nell’ambito della risposta alla prima questione, il memorandum d’intesa costituisce la concretizzazione di un impegno tra l’Unione e uno Stato membro su un programma economico che consente a quest’ultimo di beneficiare di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, previsto dall’articolo 143 TFUE e precisato dal regolamento n. 332/2002. Esso contiene una serie di prescrizioni in materia di politica economica, alla cui osservanza è subordinata la concessione del sostegno finanziario e che sono state stabilite di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità rumene, conformemente alle disposizioni della decisione 2009/459. Ciò detto, il memorandum d’intesa, pur avendo carattere vincolante, non contiene alcuna disposizione specifica che imponga l’adozione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

(v. punti 38, 41, 42, dispositivo 2)

3.      L’articolo 6 TUE e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione superi una determinata soglia.

A tale riguardo, occorre osservare, anzitutto, che, come risulta dalla formulazione dell’articolo 2 della legge n. 329/2009, quest’ultima ha carattere eccezionale ed è destinata a essere temporanea. Inoltre, essa non rimette in discussione il principio stesso del diritto alla pensione, bensì ne limita l’esercizio in circostanze ben definite e regolamentate, ossia quando la pensione viene cumulata con un’attività svolta presso istituzioni pubbliche e quando il suo importo supera una certa soglia. Per quanto concerne, in particolare, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, essa intende soddisfare sia l’obiettivo di riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico, sia quello relativo alla riforma del sistema pensionistico, fissati con la decisione 2009/459 e con il memorandum d’intesa al fine di ridurre le difficoltà della bilancia dei pagamenti che hanno portato la Romania a chiedere e a ottenere un sostegno finanziario dell’Unione. Siffatti obiettivi costituiscono obiettivi di interesse generale.

Quanto all’idoneità e alla necessità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che, tenuto conto del contesto economico particolare, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale quando adottano decisioni in materia economica e sono nella posizione migliore per definire le misure idonee a realizzare l’obiettivo perseguito.

(v. punti 55‑57, 60, dispositivo 3)

4.      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica all’interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.

(v. punto 66, dispositivo 4)