Language of document : ECLI:EU:T:2018:327





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1° giugno 2018 –
Casual Dreams / EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(causa T900/16)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday – Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Notorietà – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

(v. punti 28, 3032)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

(v. punto 29)

3.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 2)

(v. punto 38)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Casual Dreams e il sig. López Fernández.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016‑2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Casual Dreams, SLU, comprese quelle sostenute da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Casual Dreams, SLU, comprese quelle sostenute da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.