Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1° giugno 2018 –
Casual Dreams / EUIPO – López Fernández (Dayaday)
(causa T‑900/16)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday – Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Notorietà – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»
1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 28, 30‑32)
2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punto 29)
3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 2)
(v. punto 38)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Casual Dreams e il sig. López Fernández. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016‑2) è annullata. |
2) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Casual Dreams, SLU, comprese quelle sostenute da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
2) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Casual Dreams, SLU, comprese quelle sostenute da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |