Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 – Air France / Commissione
(Causa T-894/16)1
(Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Sovvenzioni all’investimento – Differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali – Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione Marsiglia-Provenza 2 – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société Air France (Tremblay-en-France, Francia) (rappresentante: R. Sermier, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, C. Giolito e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Aéroport Marseille Provence SA (Marignane, Francia) (rappresentante: A. Lepièce, avvocato), Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, (Dublino Irlanda), e Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L260, pag. 1).
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
La Société Air France sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
La Ryanair DAC e la Airport Marketing Services Ltd nonché l’Aéroport Marseille Provence SA sopporteranno le proprie spese.
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1 GU C 46 del 13.2.2017.