Language of document : ECLI:EU:T:2019:508

Causa T894/16

Société Air France

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) dell’11 luglio 2019

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Sovvenzioni all’investimento – Differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali – Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione Marsiglia-Provenza 2 – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa che non dimostra l’esistenza di un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto – Irricevibilità

(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 24‑44)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza

(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 53‑69, 80)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire

(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 71, 72)


Sintesi

Nella sentenza Air France/Commissione (T‑894/16), pronunciata l’11 luglio 2019, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla compagnia aerea Air France contro una decisione in materia di aiuti di Stato adottata dalla Commissione in merito a talune misure attuate da autorità francesi a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto stesso (1).

L’aeroporto di Marsiglia Provenza è uno dei principali aeroporti di Francia. Nel 2004, allo scopo di dare nuovo impulso al suo traffico e di riorientare il suo sviluppo verso destinazioni europee, l’operatore di tale aeroporto ha deciso di realizzare, accanto all’aerostazione principale, una nuova aerostazione destinata ai voli a «basso costo». Per finanziare la costruzione di tale nuova aerostazione l’operatore ha ricevuto, segnatamente, una sovvenzione all’investimento da parte dello Stato francese. È stata inoltre introdotta, per il nuovo aeroporto, una normativa specifica contenente tariffe dei diritti per passeggero ridotte. Infine, è stato concluso un contratto d’acquisto di spazio pubblicitario per una durata di cinque anni rinnovabile al fine di garantire la pubblicità della destinazione di Marsiglia per attrarre un elevato numero di passeggeri.

Dopo aver esaminato le sue diverse misure alla luce del diritto degli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto che l’aeroporto di Marsiglia Provence avesse beneficiato di un aiuto all’investimento compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per quanto riguarda i diritti ridotti applicabili alla nuova aerostazione riservata ai voli a «basso costo», nonché il contratto di acquisto di spazio pubblicitario, la Commissione ha invece dichiarato l’insussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale decisione della Commissione è stata oggetto di un ricorso di annullamento proposto dall’Air France, che lamentava, in particolare, il fatto che le compagnie aeree a «basso costo» come la Ryanair, trarrebbero un vantaggio concorrenziale dall’utilizzo della nuova aerostazione dedicata a tale tipo di voli.

Il Tribunale ha, tuttavia, respinto il ricorso dell’Air France in quanto irricevibile, posto che quest’ultima non disponeva della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che, in forza della suddetta disposizione, una parte ricorrente, come l’Air France, doveva soddisfare la duplice condizione di essere direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata. Conformemente a una giurisprudenza costante, inoltre, l’Air France poteva affermare di essere individualmente interessata solo ove si trovasse in rapporto di concorrenza con il beneficiario delle misure di aiuto oggetto della decisione impugnata dinanzi al Tribunale e ove la sua posizione sul mercato fosse stata sostanzialmente lesa da tali misure.

Alla luce dei suoi principi, il Tribunale ha poi rilevato che la sovvenzione all’investimento concessa per finanziare la costruzione della nuova aerostazione presso l’aeroporto di Marsiglia Provenza era stata accordata unicamente all’operatore di tale aeroporto, che ne era il solo beneficiario. In mancanza di un rapporto di concorrenza tra tale operatore e l’Air France, quest’ultima non era, di conseguenza, individualmente interessata dalla decisione della Commissione che dichiara tale sovvenzione compatibile con il mercato interno.

Quanto ai diritti ridotti applicabili alla nuova aerostazione per i voli a «basso costo» e al contratto di acquisto di spazi pubblicitari, il Tribunale ha infine precisato che il mercato rilevante sul quale doveva essere esaminato l’effetto di tali misure era costituito da tutti i collegamenti effettuati da e verso tale aeroporto, indipendentemente dall’aerostazione utilizzata. Pertanto, spettava all’Air France dimostrare, quale parte ricorrente, che la sua posizione concorrenziale su tale mercato era sostanzialmente lesa dai diritti ridotti e dal contratto d’acquisto di spazio pubblicitario. Orbene, anche supponendo che dette misure avessero leso direttamente la posizione concorrenziale dell’Air France sul mercato rilevante, tenuto conto della sua concorrenza con la Ryanair, essa non aveva fornito elementi che consentissero di concludere che tale lesione fosse sostanziale. Il suo ricorso doveva pertanto essere respinto in toto in quanto irricevibile.


1      Decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 260, pag. 1).