Language of document : ECLI:EU:C:2017:988

Causa C372/16

Soha Sahyouni

contro

Raja Mamisch

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto regolamento»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni non rientranti nel loro ambito di applicazione – Inclusione

(Art. 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1259/2010)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Regolamento n. 1259/2010 – Ambito di applicazione – 59Riconoscimento di una decisione di divorzio risultante da una dichiarazione di volontà unilaterale dinanzi a un tribunale religioso situato in uno Stato terzo – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1259/2010, art. 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27‑34)

2.      L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010, tale articolo si limita a indicare, al suo paragrafo 1, che il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. La lettera di detto articolo, pertanto, non fornisce alcun elemento utile per definire la nozione di «divorzio» ai sensi dell’articolo medesimo.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inscrive l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010, anzitutto, occorre rilevare che nessuna altra disposizione di detto regolamento fornisce una definizione della nozione di «divorzio» ai sensi del regolamento stesso. Inoltre, se è pur vero che i divorzi privati non sono esplicitamente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1259/2010, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, i riferimenti all’intervento di un’«autorità giurisdizionale» e all’esistenza di un «procedimento», che si riscontrano in diverse disposizioni di detto regolamento, come l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, gli articoli 8 e 13, nonché l’articolo l8, paragrafo 2, di detto regolamento mettono in risalto che quest’ultimo riguarda esclusivamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo. Infine, a termini del considerando 10 del regolamento n. 1259/2010, la sua sfera di applicazione ratione materiae e le sue disposizioni dovrebbero essere coerenti con il regolamento n. 2201/2003.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1259/2010, esso prevede, come risulta dal suo titolo, una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri partecipanti nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle conclusioni, in occasione dell’adozione di tale regolamento, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri partecipanti a detta cooperazione rafforzata, solo organi di natura pubblica potevano adottare decisioni munite di valore giuridico in materia. A tal riguardo, se è pur vero che diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l’adozione del regolamento n. 1259/2010, la possibilità di pronunciare divorzi senza l’intervento di un’autorità statale, cionondimeno, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle conclusioni, l’inclusione dei divorzi di natura privata nell’ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe scelte che ricadono nella competenza del solo legislatore dell’Unione.

In tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo.

(v. punti 37‑40, 44, 45, 47‑49 e dispositivo)