Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 settembre 2015 –
Ricoh Belgium / Consiglio
(causa T‑691/13)
«Appalti pubblici di servizi e di forniture – Procedura di appalto – Stampanti multifunzione in bianco e nero e servizi di manutenzione – Rigetto dell’offerta di un offerente – Obbligo di motivazione – Trasparenza»
1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012; regolamento della Commissione n. 1268/2012) (v. punto 31)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni fornite al ricorrente da cui non risultano chiaramente i motivi del rigetto dell’offerta e che non chiariscono a sufficienza le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata – Motivazione insufficiente (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161, § 3) (v. punti 32‑34, 37‑40, 42, 43, 47, 58‑67)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di fornire un’analisi comparativa dettagliata dell’offerta selezionata e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161, § 3) (v. punto 41)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 29 ottobre 2013, di non selezionare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di appalto UCA 034/13, concernente l’acquisto o la locazione di stampanti multifunzione (MFP) in bianco e nero e servizi accessori di manutenzione nei locali utilizzati dal Segretariato generale del Consiglio (GU 2013/S 83‑138901), e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente. |
Dispositivo
1) | | La decisione del Consiglio del 29 ottobre 2013, di non selezionare l’offerta presentata dalla Ricoh Belgium NV nell’ambito della procedura di appalto UCA 034/13, concernente l’acquisto o la locazione di stampanti multifunzione (MFP) in bianco e nero e servizi accessori di manutenzione nei locali utilizzati dal Segretariato generale del Consiglio, e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente, è annullata per quanto riguarda il lotto n. 4. |
2) | | Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |