Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

5 luglio 2011

Causa F‑38/11

Gianluigi Alari

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2009 – Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione d’origine – Istituzione competente a decidere sulla promozione del funzionario trasferito»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Alari chiede l’annullamento della decisione del Parlamento di non promuoverlo al grado AD 7 per l’esercizio di promozione 2009.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente.

Massime

Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione – Competenza dell’istituzione di origine a decidere della promozione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

Conformemente alle prescrizioni dell’art. 45 dello Statuto, quando un funzionario è promuovibile nel corso dell’anno nel quale è trasferito, l’autorità che ha il potere di nomina competente a decidere sulla sua promozione è quella dell’istituzione di origine.

L’art. 45 dello Statuto precisa che la promozione avviene previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi e che, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti di cui i funzionari sono stati oggetto.

Orbene, per decidere se un funzionario debba essere promosso con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno N (e anche, in generale, nel corso dell’anno N), l’autorità che ha il potere di nomina della nuova istituzione può, in pratica, solamente procedere ad uno scrutinio comparativo dei meriti trascorsi dei funzionari, in particolare nel corso dell’anno N‑1 (e alla luce dei rapporti informativi relativi alle prestazioni di tali funzionari nel corso degli anni N‑1 e precedenti). A tal fine, è infatti necessario raffrontare i meriti dei funzionari trasferiti con quelli dei funzionari che erano ancora loro colleghi durante l’anno precedente al loro trasferimento, valutazione che può essere validamente fatta solo dall’istituzione d’origine.

(v. punti 26, 27 e 31)