Language of document : ECLI:EU:T:2011:299

Causa T‑409/09

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contro

Commissione europea

«Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Rigetto di un’offerta — Annullamento della decisione ad opera di una sentenza del Tribunale — Prescrizione — Termini relativi alla distanza — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Termine di prescrizione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 2)

2.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo — Nozione — Perdita di opportunità — Inclusione — Presupposti

(Art. 288 CE)

3.      Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Termine di prescrizione — Dies a quo

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

4.      Appalti pubblici dell’Unione europea — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Termine di prescrizione — Dies a quo

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

1.      Il termine in ragione della distanza riguarda solo i termini processuali e non il termine di prescrizione, il cui decorso comporta l’estinzione dell’azione per responsabilità extracontrattuale, che non è pertanto aumentato di alcun termine in ragione della distanza. A tale riguardo, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni per responsabilità extracontrattuale dell’Unione si fondano su criteri rigorosamente oggettivi, pena la lesione del principio della certezza del diritto su cui si fondano apputo tali norme.

Pertanto, i termini processuali, come i termini di ricorso, e il termine quinquennale di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale contro l’Unione sono termini, per loro natura, diversi. Infatti, i termini di ricorso sono di ordine pubblico e non sono a disposizione delle parti e del giudice, in quanto istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Spetta quindi al giudice dell’Unione verificare, anche d’ufficio, se il ricorso sia stato effettivamente proposto entro i termini prescritti. Per contro, il giudice non può sollevare d’ufficio il motivo relativo alla prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale.

Peraltro, la prescrizione è interrotta sia dal ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente. In quest’ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso entro il termine stabilito a seconda dei casi dagli artt. 230 CE e 232 CE.

In ogni caso, per il calcolo del termine di prescrizione non si distingue a seconda che la causa dell’interruzione di tale termine derivi dalla proposizione di un ricorso o dalla presentazione di una preventiva richiesta. Orbene, l’applicazione, a tale riguardo, del termine in ragione della distanza avrebbe come conseguenza che la prescrizione sarebbe compiuta al termine di un periodo diverso a seconda che il danneggiato abbia scelto di rivolgersi direttamente al giudice dell’Unione o, preliminarmente, all’istituzione competente. Una siffatta differenza, non prevista dallo Statuto della Corte, farebbe dipendere la scadenza del termine di prescrizione da un fattore non oggettivo e avrebbe inoltre la conseguenza di favorire la definizione in via contenziosa delle controversie anziché la ricerca di soluzioni amichevoli.

(v. punti 46, 56, 75-78)

2.      La responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinata alla ricorrenza di un complesso di presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno fatto valere.

Non ricorre uno di tali presupposti qualora non sia possibile rilevare l’esistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra il rigetto illegittimo, in occasione della prima procedura di gara, dell’offerta di un offerente, e il danno che questi avrebbe subito per la mancata opportunità di ottenere altri appalti nell’ambito di procedure connesse al primo appalto.

In ogni caso, la mancata opportunità di ottenere l’appalto successivo può essere considerata come un danno effettivo e certo solamente nell’ipotesi in cui non vi sia alcun dubbio che, in assenza del comportamento illecito della Commissione, l’impresa interessata avrebbe ottenuto l’assegnazione del primo appalto. Orbene, in un sistema di gare pubbliche, l’autorità aggiudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nell’adottare la decisione di aggiudicare un appalto.

(v. punti 47, 83-87)

3.      Il termine di prescrizione inizia a decorrere quando ricorrono tutte le condizioni alle quali si trova subordinato l’obbligo di risarcimento e, segnatamente, quando il danno da risarcire si è concretizzato. In particolare, nei contenziosi derivanti da atti individuali, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando tali atti hanno prodotto i loro effetti nei confronti delle persone a cui sono diretti.

La conoscenza precisa e circostanziata dei fatti di causa da parte del danneggiato non ha alcuna importanza, dato che la conoscenza dei fatti non figura nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione.

Se così non fosse, si verrebbe a determinare una confusione tra il criterio procedurale relativo all’avvio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità, la quale, in definitiva, spetta soltanto al giudice investito della valutazione definitiva del merito della causa. Infatti, il mancato decorso del termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione fintantoché la parte asseritamente lesa non abbia personalmente acquisito la convinzione di aver subito un danno ha come conseguenza che il momento in cui tale azione si estingue varierebbe secondo la percezione individuale che ogni parte potrebbe avere dell’effettività del danno, il che si pone in contraddizione con l’esigenza della certezza del diritto necessaria ai fini dell’applicazione dei termini di prescrizione.

(v. punti 48, 50, 62, 64)

4.      La condizione relativa all’esistenza di un danno certo è soddisfatta qualora il danno sia imminente e prevedibile con una certa sicurezza, anche se l’entità del danno non è ancora esattamente determinabile, e la prescrizione può decorrere solo dal momento in cui il danno pecuniario si è effettivamente realizzato. È indifferente, per far scattare il termine di prescrizione, che il comportamento illecito dell’Unione sia stato accertato con decisione giudiziaria.

Nell’ambito di una procedura di gara d’appalto, il danno derivante, per il candidato escluso, dal mancato ottenimento dell’appalto e dalla mancata opportunità di ottenere quest’ultimo deriva direttamente e immediatamente dalla decisione di rigetto della sua offerta, indipendentemente dalla futura sottoscrizione di un contratto specifico tra l’istituzione comunitaria e il candidato prescelto nonché dalla motivazione di tale rigetto.

Il rigetto dell’offerta costituisce quindi il fatto che dà origine all’azione per responsabilità in materia di appalti pubblici e che concretizza i pretesi danni subiti dall’offerente escluso. Pertanto, è a partire dal giorno in cui l’offerente escluso è personalmente informato del rigetto della sua offerta che inizia a decorrere il termine di prescrizione. La data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale è irrilevante a tale riguardo.

(v. punti 52, 61, 66, 68, 70)