Language of document : ECLI:EU:T:2012:676





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012 – Almamet/Commissione

(causa T‑410/09)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Diritti della difesa – Poteri di accertamento della Commissione – Infrazione unica e continuata – Ammende – Cooperazione durante il procedimento amministrativo – Proporzionalità – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Possibilità per l’impresa interessata di avvalersi pienamente di tali diritti solo dopo l’invio della comunicazione degli addebiti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 21-25)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Utilizzo di documenti sequestrati nei locali di un’impresa fuori dell’ambito di applicazione della decisione di accertamento – Documenti che hanno permesso di ampliare l’indagine iniziale della Commissione – Diritti della difesa delle altre imprese coinvolte nell’indagine ma non interessate dalla decisione di accertamento – Portata (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4) (v. punti 28-31, 34-36, 59)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Elementi di prova ammissibili – Utilizzo di documenti sequestrati nei locali di un’impresa fuori dell’ambito di applicazione della decisione di accertamento della Commissione – Ammissibilità – Presupposti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20) (v. punti 39-43, 55, 56, 74-77)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione –Grado di valore probatorio che devono presentare gli elementi di prova su cui si basa la Commissione (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 89-92, 103)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione – Ammissibilità – Valore probatorio di deposizioni volontariamente effettuate dai principali partecipanti a un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 93-96, 134)

6.                     Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Infrazione relativa a diversi prodotti – Necessità di identità o fungibilità dei prodotti in questione – Insussistenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 152-155, 169-175, 178)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 184, 185, 187, 207)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato dell’esercizio sociale precedente la data di imposizione dell’ammenda – Ricorso al fatturato di altro esercizio sociale antecedente – Ammissibilità – Presupposti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 32) (v. punti 210-216)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Limite – Rispetto del principio di proporzionalità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 32 e 37) (v. punti 225-234)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda – Conseguenze (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 240, 244, 245)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Obbligo di prendere in considerazione soltanto il fatturato sottoposto a verifica contabile – Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 32) (v. punti 250‑253)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Fissazione dell’ammenda ad un importo che provoca il fallimento o la liquidazione dell’impresa considerata – Insussistenza di un divieto di principio (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 266-269)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 − Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.