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Ricorso proposto il 13 ottobre 2009 - Terezakis / Commissione

(Causa T-411/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Terezakis (rappresentante: avv. B. Lombart )

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione adottata in forma di lettera in data 3 agosto 2009 ricevuta dal ricorrente il 10 agosto 2009, la quale nega a quest'ultimo l'accesso a determinate parti e agli allegati di talune lettere scambiate tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero ellenico delle Finanze, riguardanti possibili irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell'aeroporto di Spata in Atene, Grecia,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 2009, notificatagli il 10 agosto 2009, la quale gli nega l'accesso a determinate parti e agli allegati di talune lettere scambiate tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero ellenico delle Finanze, riguardanti possibili irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell'aeroporto internazionale di Atene in Spata, per i seguenti motivi.

Il ricorrente, anzitutto, sostiene che la decisione contestata presenta un errore manifesto di diritto e un errore nella valutazione dei fatti poiché la Commissione ha erroneamente interpretato e applicato l'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1049/20011, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il ricorrente afferma che la Commissione si è limitata ad invocare in modo astratto l'eccezione all'accesso del pubblico, relativa alla necessità di tutelare i segreti commerciali, per rifiutare la divulgazione di talune parti dei documenti di cui trattasi, senza fornire i motivi precisi riguardanti il rischio di pregiudizio effettivo della tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte.

Il ricorrente, inoltre, osserva che la Commissione ha violato l'art. 1 del regolamento summenzionato e il principio del più ampio accesso possibile da parte del pubblico ai documenti di cui dispone la Commissione, previsto alla lett. a) di tale articolo, nonché la giurisprudenza dei giudici comunitari.

Inoltre il ricorrente fa valere che la Commissione, omettendo d'informarlo dei motivi sui quali essa ha basato la propria decisione, ha commesso un errore manifesto di diritto. Egli rileva che la Commissione, con un semplice riferimento alle eccezioni di cui all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, al fine di negare l'accesso richiesto, ha violato l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE.

Infine, il ricorrente sostiene che la Commissione ha concluso erroneamente che gli allegati alle lettere alle quali egli ha richiesto l'accesso si trovavano in possesso del ricorrente, partendo dall'errata interpretazione secondo cui i documenti richiesti erano identici a quelli in possesso del ricorrente. Quest'ultimo, pertanto, afferma che la decisione contestata è viziata da un manifesto errore di diritto in quanto la Commissione ha omesso di applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001e, in particolare, il suo art. 4.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).