Ricorso proposto l'8 ottobre 2009 - ancotel GmbH / UAMI - Acotel (ancotel)
(Causa T-408/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H. Truelsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acotel SpA (Roma, Italia)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1);
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "ancotel" per servizi delle classi 35 e 38 (domanda n. 3 314 424)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Acotel SpA
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particolare il marchio figurativo italiano n. 643 751 e il marchio figurativo comunitario n. 1 442 268, "ACOTEL", per prodotti e servizi delle classi 9 e 38
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009
1, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe rischio di confusione
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).