Language of document : ECLI:EU:C:2011:652

Causa C‑83/10

Aurora Sousa Rodríguez e altri

contro

Air France SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra)

«Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 2, lett. l) — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Nozione di “cancellazione del volo” — Art. 12 — Nozione di “risarcimento supplementare” — Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale»

Massime della sentenza

1.        Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Cancellazione del volo — Nozione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 2, lett. l) e 5, n. 3]

2.        Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Risarcimento supplementare — Portata — Copertura di un danno morale — Inclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 8, 9 e 12; convenzione di Montreal del 1999)

1.        La nozione di «cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l), del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo sia partito, ma, per una qualsivoglia ragione, sia stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo siano stati trasferiti su altri voli.

A tal riguardo non rileva il motivo per il quale l’aereo è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza. Infatti, detto motivo è rilevante soltanto al fine di stabilire se, eventualmente, tale cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, ipotesi in cui non è dovuto alcun risarcimento.

(v. punti 34-35, dispositivo 1)

2.        La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare tale nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.

(v. punto 46, dispositivo 2)