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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 agosto 2021 – DB / Austrian Airlines AG

(Causa C-510/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DB

Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

1.    Se le prime cure mediche prestate a bordo dell’aeromobile e conseguenti ad un incidente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per suo conto con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 1 , le quali causano un’ulteriore lesione personale del passeggero distinguibile dalle conseguenze vere e proprie dell’incidente, debbano essere considerate, insieme con il verificarsi dell’evento, come un unico incidente.

2.    Nel caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 29 della menzionata Convenzione osti ad un’azione di risarcimento dei danni causati dalle prime cure mediche, ove essa sia stata proposta pur nel rispetto del termine di prescrizione stabilito dalla normativa nazionale, ma già oltre il periodo limite di cui all’articolo 35 della Convenzione medesima.

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1 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) - Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (GU  2001, L 194, pag. 38).