Language of document : ECLI:EU:T:2015:950





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2015 –
Sony Computer Entertainment Europe / UAMI – Marpefa (Vieta)

(causa T‑690/14)

«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario figurativo Vieta – Uso effettivo del marchio – Natura dell’uso – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo – Prova dell’uso per i prodotti registrati»

1.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito d’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a), e 51, § 1, a)] (v. punto 31)

2.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 51, § 1, a)] (v. punti 32, 44, 45, 49, 53)

3.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regole 22, § 3, e 40, § 5] (v. punti 33, 34)

4.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Marchio figurativo Vieta [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a), e 2] (v. punti 54, 69)

5.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» oggetto della registrazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 2] (v. punti 61, 62)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 luglio 2014 (procedimento R 2100/2013‑2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd e la Marpefa, SL.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 luglio 2014 (procedimento R 2100/2013‑2) è annullata nei limiti in cui ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento di respingere la domanda di decadenza del marchio comunitario figurativo Vieta per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini».

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.