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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 14 marzo 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi - Romania) – Elite Games SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

(Causa C-576/23 1 , Elite Games)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Allegato III, punto 7 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Diritto d’ingresso ai parchi di divertimento – Nozione di «parchi di divertimento»)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Iaşi

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Elite Games SRL

Convenute: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

Dispositivo

L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, punto 7, di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

l’installazione, in un’area delimitata all’interno di spazi commerciali o di centri commerciali, di apparecchi da intrattenimento, per uso individuale o collettivo e che funzionano mediante gettoni acquistati presso il detentore di tali apparecchi o, eventualmente, dietro pagamento di un corrispettivo a quest’ultimo, non rientra nella nozione di «parchi di divertimento», ai sensi di detto punto 7. Pertanto, i servizi che consentono di accedere a tali apparecchi non possono beneficiare dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare al diritto d’ingresso ai parchi di divertimento.

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1 Data di deposito: 18.9.2023.