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Impugnazione proposta il 21 giugno 2023 dal sig. René Repasi avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 30 agosto 2023, causa T-628/22, René Repasi / Commissione europea

(Causa C-552/23P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: René Repasi (rappresentanti: H.-G. Kamann, D. Fouquet, avvocati, nonché da F. Kainer e M. Nettesheim, professori universitari)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 giugno 2023, Repasi/Commissione (causa T-628/22, EU:T:2023:353);

annullare il regolamento delegato (EU) 2022/12141 ;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce due motivi: l'ordinanza impugnata viola, da un lato, l'articolo 263, paragrafo 4, TFUE e, dall'altro, il diritto fondamentale del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale nega l’incidenza diretta sul ricorrente ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE e, di conseguenza, la sua legittimazione ad agire, essenzialmente sulla base del fatto che i diritti rivendicati dal ricorrente in qualità di membro del Parlamento europeo potevano essere violati solo indirettamente dall'asserita ingerenza nella competenza legislativa del Parlamento e che il ricorrente avrebbe potuto esercitare i suoi diritti di partecipazione democratica al Parlamento solo nell'ambito delle procedure interne di quest'ultimo.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che ciò costituisce un'applicazione giuridicamente errata del criterio dell'incidenza diretta ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, con un'errata qualificazione della posizione giuridica dei deputati al Parlamento europeo.

Ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 134, paragrafo e dell'articolo 14, paragrafo 1, TUE, concretizzati dai suoi diritti di partecipazione parlamentare, in particolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, dell' Atto relativo alle elezioni, dell'articolo 2 e seguenti dello statuto dei deputati al Parlamento europeo nonché dell'articolo 177 e dell'articolo 218, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo, il ricorrente ha il diritto individuale di partecipare a una procedura legislativa regolare derivante dal suo status di membro del Parlamento europeo. Tale diritto è un diritto proprio del ricorrente, che può far valere non solo a livello intraistituzionale nella procedura del Parlamento, ma anche a livello interistituzionale nei confronti della Commissione. Il diritto del ricorrente è direttamente interessato dall'adozione del regolamento delegato controverso sulla base dell'articolo 290 TFUE, nonché dall'avvio della procedura legislativa ordinaria effettivamente pertinente ai sensi dell'articolo 289 TFUE attraverso una corrispondente proposta della Commissione.

Inoltre, vi è anche una violazione dell'articolo 263, paragrafo 4, del TFUE nell'interpretazione, altrimenti giuridicamente errata, del criterio dell'immediatezza da parte del Tribunale. Si deve inoltre presumere che il ricorrente sia direttamente interessato se - come ha ritenuto il Tribunale - il diritto di partecipare a una procedura legislativa regolare deve essere considerato connesso o derivante dalla competenza legislativa del Parlamento e quindi può essere violato solo indirettamente dal regolamento delegato controverso. Il criterio dell'immediatezza si riferisce solo all'atto contestato, ma non al diritto del ricorrente. L'ipotesi di un'incidenza diretta solo in caso di violazione di un diritto diretto, ossia non derivato, è incompatibile con la formulazione, il sistema e lo scopo dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, privandolo della possibilità di contestare in giudizio la violazione dei suoi diritti di partecipazione in qualità di deputato del Parlamento. Le procedure parlamentari interne cui fa riferimento il Tribunale di primo grado non costituiscono un mezzo adeguato di tutela giuridica ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Un'azione del Parlamento, che ha una legittimazione privilegiata ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, del TFUE, non costituisce un rimedio efficace per il ricorrente, in particolare se la maggioranza del Parlamento rifiuta di proporre un'azione.

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1     Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1).