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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 4 settembre 2023 – Zougla G.R. AE / Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)

(Causa C-556/23, Zougla)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zougla G.R. AE

Convenuto: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)

Questioni pregiudiziali

1)    Se tra gli obiettivi della direttiva (UE) 2010/13 1 , come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 2 , e quindi nell'ambito di applicazione della direttiva rientrino: (a) la garanzia del rispetto e della tutela della dignità e del valore della persona umana; e (b) la prevenzione della trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti da parte dei fornitori di servizi televisivi e, in particolare, di contenuti con le caratteristiche di quelli trasmessi nel caso di specie dalla società ricorrente.

2)    Partendo dal presupposto che: a) l'obbligo di rispettare e tutelare la dignità e il valore della persona umana; e/o b) il divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti e, in particolare, contenuti aventi le caratteristiche della trasmissione controversa rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, se sia in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con il principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una disposizione nazionale in base alla quale i suddetti obblighi sono imposti a tutti i fornitori di servizi televisivi ad eccezione di quelli che trasmettono contenuti televisivi solo via internet.

3)    In caso di risposta in senso affermativo alle prime due questioni: se l'autorità nazionale di regolamentazione, al fine di garantire l'efficacia pratica della direttiva, debba applicare le norme del diritto nazionale che impongono gli obblighi in questione indistintamente a tutti i fornitori di servizi televisivi, anche se il diritto nazionale prevede gli obblighi e le relative sanzioni per tutti gli altri fornitori di servizi televisivi, ma non per quelli che diffondono i loro contenuti esclusivamente via internet, oppure se l'imposizione di sanzioni amministrative per la violazione dei suddetti obblighi da parte di una trasmissione televisiva via internet, in forza di un'interpretazione estensiva o di un'applicazione analogica delle norme nazionali relative ad altri servizi televisivi, sia incompatibile con il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege certa, sancito dall'articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.

4)    In caso di risposta in senso negativo alla prima questione pregiudiziale e qualora si ritenga che: a) l'obbligo di rispettare e tutelare la dignità e il valore della persona umana; e/o b) il divieto di trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti (e, in particolare, di contenuti come quelli della trasmissione in questione) non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro imponga tali obblighi ai fornitori di servizi televisivi tramite reti di radiodiffusione terrestre, satellitare o a banda larga, sotto la minaccia di sanzioni amministrative, ma non contenga norme equivalenti per quanto riguarda i fornitori di servizi televisivi via internet: se l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2010/13, quale ora vigente, debba essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale competente è tenuta a considerare la possibilità di imporre sanzioni amministrative per la violazione di tali norme anche in relazione alla diffusione di trasmissioni televisive via internet sulla base del principio della parità di trattamento.

5)    In caso di risposta in senso affermativo alla quarta questione: se l'obbligo dell’autorità nazionale di regolamentazione, in base a quanto precede e sulla base di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e, in particolare, alle citate disposizioni della direttiva, di applicare indistintamente a tutti i servizi televisivi, indipendentemente dal loro mezzo di trasmissione, le norme di diritto nazionale che impongono tali obblighi, sia compatibile con il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege certa e con il principio della certezza del diritto, posto che tali obblighi, previsti dal diritto nazionale per tutti gli altri fornitori di servizi televisivi, non si applicano alla televisione via internet.

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1 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

1 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU 2018, L 303, pag. 69).