Language of document : ECLI:EU:T:2008:155

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

19 maggio 2008 (*)

«Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che qualifica alcune misure adottate dalla Repubblica francese a favore di France 2 e France 3 come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune – Termine di ricorso – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura – Irricevibilità»

Nella causa T‑144/04,

Télévision française 1 SA (TF1), con sede in Nanterre (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.‑P. Hordies e C. Smits

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Buendía Sierra, M. Niejhar e C. Giolito, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore di France 2 e France 3 (GU 2004, L 361, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 10 marzo 1993 la ricorrente, Télévision française 1 SA (in prosieguo: la «TF1»), proprietaria dell’emittente televisiva commerciale privata TF1, ha presentato una denuncia alla Commissione riguardo alle modalità di finanziamento e di gestione di France 2 e di France 3, due emittenti televisive pubbliche francesi. In tale denuncia si faceva valere la violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 86, n. 1, CE e dell’art. 87 CE.

2        Il 2 febbraio 1996 la ricorrente ha proposto un ricorso per carenza contro la Commissione.

3        Con sentenza 3 giugno 1999, causa T‑17/96, TF1/Commissione (Racc. pag. II‑1757), il Tribunale ha condannato la Commissione per carenza, dopo avere constatato che l’istituzione si era astenuta dall’adottare una decisione sulla parte della denuncia della ricorrente riguardante gli aiuti di Stato.

4        Il 27 settembre 1999 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, nei confronti delle sovvenzioni all’investimento percepite da France 2 e France 3 e dei conferimenti di capitale effettuati a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994.

5        Con decisione 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore di France 2 e France 3 (GU 2004 L 361, pag. 21; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha deciso che «[l]e sovvenzioni all’investimento concesse dalla Francia a France 2 e a France 3, nonché i conferimenti di capitale effettuati dallo Stato francese a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994, costitui[va]no aiuti di Stato compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato» (art. 1 della decisione impugnata). La decisione impugnata non riguarda il canone per il diritto d’uso dei ricevitori televisivi istituito dalla legge francese 30 luglio 1949, n. 49‑1032, in quanto tale canone era escluso dalla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale (punto 25 della decisione impugnata).

6        Con lettera 3 febbraio 2004 la Commissione ha trasmesso una copia della decisione impugnata alla ricorrente, che l’ha ricevuta il 4 febbraio 2004.

 Procedimento e conclusioni delle parti

7        Con atto introduttivo pervenuto a mezzo telefax alla cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2004, il cui originale è stato depositato presso la suddetta cancelleria il 15 aprile successivo, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8        Con atto 9 luglio 2004 la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale richiesta è stata accolta con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 6 settembre 2004.

9        Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a far data dal 13 settembre 2004, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, alla Quinta Sezione, alla quale la presente causa è stata dunque attribuita.

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese e statuire secondo diritto, sul presente capo, riguardo alla Repubblica francese.

11      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso e la questione delle spese, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, dichiarare il ricorso manifestamente infondato in diritto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      Nella sua replica la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la produzione, da parte della Commissione, di una lettera che l’istituzione avrebbe inviato, in data 10 dicembre 2003, alle autorità francesi, invitandole a presentare osservazioni e proposte miranti a modificare il regime giuridico del canone.

 In diritto

13      Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, statuendo nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4 del medesimo regolamento, può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio, sentite le parti, l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, nel novero dei quali rientrano i motivi di irricevibilità derivanti dal mancato rispetto del termine di ricorso e dalla violazione dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

14      Inoltre, a norma dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

15      Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e dalle spiegazioni fornite dalle parti per statuire sul ricorso in esame senza aprire la fase orale né disporre la misura di organizzazione del procedimento chiesta dalla ricorrente.

 Sulla ricevibilità del ricorso riguardo al termine del ricorso

16      La ricorrente e la Commissione concordano nel ritenere che il termine del ricorso ha iniziato a decorrere il 4 febbraio 2004, data in cui la Commissione ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, e che tale termine è scaduto il 14 aprile 2004 a mezzanotte.

17      Tuttavia, la Commissione, constatando che il ricorso è stato depositato a mezzo telefax il 13 aprile 2004, seguito dal deposito dell’originale il 15 aprile 2004, chiede al Tribunale di verificare il rispetto delle disposizioni imperative di cui all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura.

18      A norma dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

19      Risulta dal dettato stesso di tale disposizione che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è sussidiario rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso (v. ordinanza del Tribunale 21 novembre 2005, causa T‑426/04, Tramarin/Commissione, Racc. pag. II‑4765, punto 48 e giurisprudenza citata).

20      Inoltre, relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione interessata, costituiscono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, la Corte e il Tribunale hanno ammesso che il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile e che è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso. In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l’atto in questione sarà pubblicato (v. ordinanza Tramarin/Commissione, citata al precedente punto 19, punto 49 e giurisprudenza citata).

21      Nel caso di specie, conformemente all’obbligo ad essa incombente a norma dell’art. 26, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1), la Commissione ha pubblicato la decisione impugnata nella Gazzetta ufficialedell’Unione europea in data 8 dicembre 2004.

22      Secondo le disposizioni contenute nell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, è dunque «a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», ossia dal 22 dicembre 2004 a mezzanotte, e non, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente e dalla Commissione, a partire dalla data della comunicazione della decisione impugnata alla ricorrente, che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere. Pertanto, e in applicazione del combinato disposto dell’art. 230, quinto comma, CE, dell’art. 101 e dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il termine di ricorso è scaduto venerdì 4 marzo 2005 a mezzanotte.

23      Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto il presente ricorso il 13 aprile 2004, ossia diversi mesi prima della data a partire dalla quale il termine di ricorso ha iniziato a decorrere. Il presente ricorso è quindi ricevibile in quanto proposto nel termine previsto.

 Sulla ricevibilità del ricorso riguardo all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura e sulla sua manifesta infondatezza

24      Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità sul fondamento dell’art. 114 del regolamento di procedura, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, fa valere che il ricorso è integralmente irricevibile in quanto non soddisfa le condizioni di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura. In via subordinata, la Commissione sostiene che le due censure della ricorrente alle quali essa tenta di rispondere nel merito sono manifestamente infondate.

25      La ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile. Esattamente come per l’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni, l’obbligo di precisione dei ricorsi risulterebbe affievolito quando l’atto s’inserisce in un contesto giuridico noto. Orbene, il ricorso non sarebbe altro che la conseguenza prevedibile di una divergenza di opinioni tra la ricorrente e la Commissione, espressa durante il procedimento amministrativo. Il ricorso avrebbe potuto dunque essere esposto in maniera sommaria, atteso che la Commissione non poteva ignorare i motivi che esso avrebbe contenuto, anche implicitamente, e ha, peraltro, presentato una difesa nel merito. La Commissione, dalla sua pretesa incomprensione dei motivi invocati, dedurrebbe un’assenza di motivi. In tal modo, essa interpreterebbe in maniera troppo ampia la portata dell’esame della ricevibilità di un ricorso.

26      Il Tribunale osserva, anzitutto, che l’irricevibilità sollevata nel caso di specie non riguarda un’imprecisione del ricorso nell’individuazione della decisione impugnata o nell’espressione delle conclusioni di tale ricorso. Al contrario, è inconfutabile il fatto che la decisione impugnata sia stata individuata con chiarezza nel ricorso e che le conclusioni del ricorso siano espressamente dirette all’annullamento della decisione e alla condanna della Commissione alle spese.

27      L’irricevibilità è sollevata riguardo al ricorso considerato in ogni sua censura, in quanto nessuna delle censure risultanti, o che sembrano risultare, da esso risponderebbe ai requisiti di chiarezza e di precisione previsti dall’art. 44, n. 1 del regolamento di procedura. È dunque rispetto a ciascuna di tali censure, all’occorrenza raggruppate in motivi, che dev’essere esaminata la questione della ricevibilità.

28      A tal riguardo occorre rammentare che, a norma dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

29      Secondo una giurisprudenza consolidata, tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso. Se è vero che il testo può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio ad estratti di documentazione allegati, un rinvio complessivo ad altri scritti, benché allegati all’atto introduttivo, non può supplire all’assenza degli elementi essenziali nel ricorso. Non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi ed argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1267, punto 21; sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 39 e giurisprudenza citata, e ordinanza 14 dicembre 2005, causa T‑209/01 Honeywell/Commissione, Racc. pag. II‑5527, punti 55‑57 e giurisprudenza citata).

30      Dalle precedenti osservazioni emerge che, nell’esame della conformità del ricorso ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, il contenuto della replica è, in ipotesi, irrilevante. In particolare, la ricevibilità, ammessa dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenze del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II‑229, punto 125, e 28 gennaio 1999, causa T‑14/96, BAI/Commissione, Racc. pag. II‑139, punto 66), dei motivi e degli argomenti addotti nella replica quali estensioni dei motivi contenuti nel ricorso non è invocabile per supplire alla mancata osservanza dei requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura – intervenuta in occasione della proposizione del ricorso –, salvo privare tale disposizione di qualsiasi portata.

31      Peraltro, per quanto riguarda il riferimento della ricorrente all’obbligo di motivazione degli atti comunitari, occorre osservare che, se, da un lato, nell’ipotesi di un atto adottato da un’istituzione, l’obbligo di esprimere la motivazione dell’atto può effettivamente attenuarsi se il destinatario conosce bene il contesto che fa da sfondo alla sua adozione (v., in tal senso, sentenze della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539, punto 13, e 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88 Hecq/Commissione, Racc. pag. I‑599, punto 26; sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T‑123/95, B/Parlamento, Racc. PI pag. I‑A‑245 e II‑697, punto 51), dall’altro, tale possibilità di attenuazione dell’obbligo di motivazione non può essere applicata per analogia ai requisiti minimi di chiarezza e di precisione di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario. Invero, detti requisiti sono previsti, in particolare, nell’interesse del giudice comunitario, che non possiede alcuna conoscenza preliminare della controversia di cui è investito. Inoltre, la necessità di garantire la certezza del diritto nella definizione dei termini del dibattimento giudiziario e una corretta amministrazione della giustizia escludono che la presunta buona conoscenza della pratica da parte dell’istituzione da cui promana l’atto possa essere presa in considerazione quale motivo che consenta di sottrarsi ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

32      È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare i motivi dedotti nel ricorso.

33      Il ricorso contiene, formalmente, due motivi di annullamento. Il primo riguarda la motivazione erronea della decisione impugnata e la violazione del diritto comunitario, in particolare dell’art. 86, n. 2, CE e delle disposizioni relative agli aiuti di Stato. Il secondo motivo verte sulla violazione delle disposizioni della direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), come modificata dalla direttiva della Commissione 30 settembre 1993, 93/84/CEE, (GU L 254, pag. 16), e del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 1997, C 340, pag. 109; in prosieguo: il «protocollo di Amsterdam»), allegato al trattato CE dal trattato di Amsterdam.

 Sul primo motivo

34      Questo motivo costituisce l’oggetto dei punti 32‑41 del ricorso. Tuttavia, i punti 32‑37 del ricorso sono solo descrittivi dell’analisi della Commissione, alla luce della quale tale istituzione ha ritenuto che le funzioni attribuite a France 2 e a France 3 fossero servizi d’interesse economico generale (in prosieguo: i «SIEG») ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE.

35      La descrizione della prima censura dedotta nell’ambito del presente motivo inizia al punto 38 del ricorso, al primo paragrafo del quale la ricorrente «ritiene (...) che l’analisi della Commissione non tenga conto dei diversi elementi determinanti che avrebbero dovuto portare a una conclusione opposta».

36      Il Tribunale osserva che, nonostante tale osservazione iniziale, che sembra preannunciare una contestazione della ricorrente sul fatto che le missioni di France 2 e di France 3 possano, di per sé, costituire SIEG, il seguito del punto 38 del ricorso non contiene alcun elemento in tal senso. Quindi la ricorrente non approfondisce affatto tale possibile contestazione e non fa alcun riferimento alle osservazioni, pur circostanziate, espresse dalla Commissione riguardo ai compiti di France 2 e France 3, ai punti 69‑75 della decisione impugnata.

37      Nel prosieguo del punto 38 del ricorso, la ricorrente sembra in realtà addebitare alla Commissione di non aver tenuto conto, da un lato, di una pretesa identità «sostanziale» dei compiti assegnati a France 2 e a France 3 nei capitolati d’oneri e, dall’altro, degli obblighi imposti alla ricorrente nel proprio capitolato d’oneri. Sembra che, ad avviso della ricorrente, tale pretesa identità «sostanziale» avrebbe dovuto condurre la Commissione a non concludere che i compiti di France 2 e di France 3 costituivano dei SIEG.

38      Ciononostante, la ricorrente formula tale censura senza alcun richiamo, ancorché impreciso, alle funzioni e agli obblighi contenuti nei capitolati d’oneri che essa invoca. In particolare, essa non precisa affatto se la pretesa identità da essa denunciata riguardi categorie di programmi trasmessi, eventuali requisiti di qualità applicabili alla programmazione nel suo insieme o, ancora, altri tipi di obblighi.

39      Il Tribunale ritiene, quindi, che tale censura della ricorrente, come esposta nel ricorso, sia priva dei requisiti minimi di chiarezza e di precisione previsti dall’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, allo scopo di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

40      In ogni caso, il Tribunale osserva che, quand’anche tale censura potesse essere dichiarata ricevibile ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, essa dovrebbe essere respinta in quanto manifestamente infondata, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova a suo sostegno.

41      Invero, la ricorrente non ha prodotto, in allegato al ricorso, né i capitolati d’oneri di France 2 e di France 3, né il proprio. Quanto alla produzione, in sede di replica, di un’analisi comparativa effettuata dalla ricorrente di tali capitolati d’oneri, occorre osservare che siffatta produzione, della cui tardività non è stata fornita alcuna valida giustificazione, è irricevibile a norma dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura. Del resto e a titolo di completezza, tale analisi comparativa risulta subito irrilevante, giacché riguarda un periodo successivo al luglio 1996, mentre il periodo di indagine della decisione impugnata va dal 1988 al 1994.

42      Dalle considerazioni che precedono emerge che la prima censura della ricorrente, relativa alla qualificazione come SIEG delle missioni attribuite a France 2 e a France 3, dev’essere respinta in quanto irricevibile ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondata.

43      Al punto 39, primo paragrafo, del ricorso, la ricorrente annuncia, con quella che appare come una seconda censura, la contestazione dell’analisi e delle conclusioni della Commissione per ciò che concerne la valutazione, alla luce del principio di proporzionalità, delle compensazioni finanziarie concesse dalla Repubblica francese alle proprie emittenti pubbliche.

44      Tuttavia, nei successivi paragrafi del punto 39 non è presente alcun elemento atto a far comprendere quali aspetti, in particolare, la ricorrente contesti nell’analisi e nelle conclusioni della Commissione.

45      Il secondo, sesto e settimo paragrafo di tale punto descrivono, infatti, le norme applicabili o l’approccio della Commissione, e non contengono quindi alcun argomento preciso. Il terzo paragrafo, dal contenuto peraltro poco chiaro, sembra essere un riepilogo delle affermazioni, ritenute irricevibili o infondate addotte nell’ambito della prima censura.

46      Riguardo al quarto e al quinto paragrafo di questo punto, la ricorrente si limita in sostanza ad affermare che le cifre indicate al punto 86 (tabella 4) della decisione impugnata sarebbero al contempo laconiche e imprecise. Tuttavia, è giocoforza constatare che è questa censura che difetta di ogni spiegazione.

47      All’ottavo e ultimo paragrafo del punto 39 la ricorrente ammette, peraltro, l’assenza nel ricorso di ogni chiarimento idoneo a spiegare la propria censura, annunciando che essa «chiarirà nelle successive memorie le analisi economiche necessarie a confutare l’approccio della Commissione, che le pare assai contestabile».

48      Pertanto, è opportuno respingere questa seconda censura in quanto irricevibile a norma dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

49      Al punto 40 del ricorso, che pare costituire una terza censura, la ricorrente afferma che «[l]a Commissione ha (...) stabilito che i prezzi praticati da France 2 e da France 3, tra il 1990 e il 1994, per le interruzioni pubblicitarie non sembrano significativamente inferiori a quelli praticati da TF1 e da M6, loro concorrenti private». Essa aggiunge che, «[p]er trarre questa conclusione, la Commissione si è basata su un unico criterio, ossia il costo medio GRP [definito al punto 93 (...) della decisione impugnata]». La ricorrente annuncia poi «di contesta[re] questa analisi e la conclusione che ne deriva».

50      Eppure, nel seguito del punto 40, la ricorrente, nonostante siffatto annuncio, non contesta affatto le valutazioni della Commissione, seppure circostanziate, di cui ai punti 90‑100 della decisione impugnata. In particolare, essa non spiega in alcun modo perché sarebbe insufficiente l’utilizzo da parte della Commissione, nella sua analisi, dei dati espressi in termini di GRP [Gross Rating Point (indice di pressione dei mezzi di comunicazione)].

51      La ricorrente si limita a indicare che «[essa] s’interroga sull’assenza di analisi riguardante il semplice fatto che le emittenti pubbliche, che dispongono di due canali, France 2 e France 3, offrono una maggiore diffusione rispetto a quella proposta dalla ricorrente, il che può spiegare le diversità di prezzi denunciate, e inoltre che le emittenti pubbliche, essendo ampiamente sostenute dagli aiuti di Stato controversi, non hanno gli stessi vincoli di redditività delle emittenti private».

52      Il Tribunale osserva che la ricorrente, che si esprime peraltro con incertezza circa gli effetti della «maggiore diffusione» da essa stessa invocata, non spiega in alcun modo come andrebbe intesa tale espressione. Eppure, considerando il fatto, a prima vista evidente, che il telespettatore guarda un solo canale per volta, l’espressione «maggiore diffusione» utilizzata dalla ricorrente e, dunque, l’eventuale ragionamento che detta espressione potrebbe legittimare risultano particolarmente oscuri, data l’assenza di qualsiasi spiegazione al riguardo nel ricorso. Cercare di comprendere questa espressione, riformulandola nel senso che essa si riferirebbe alla potenzialità del SIEG della radiotelevisione francese di aumentare la diffusione dei suoi programmi per il fatto di essere organizzata in due canali, una potenzialità questa che invece sarebbe preclusa alle emittenti private, non è di alcuna utilità, se si tiene conto del fatto che, rammentiamolo, un telespettatore guarda un solo programma per volta. In ogni caso, il riferimento della ricorrente all’espressione oscura «maggiore diffusione» non è accompagnato da alcun ragionamento che tratti in maniera precisa e circostanziata valutazioni concrete compiute dalla Commissione nella decisione impugnata. Pertanto, è irricevibile anche la terza censura, espressa al punto 40 del ricorso.

53      Da tutti gli elementi che precedono risulta che il primo motivo di annullamento è irricevibile riguardo a ognuna delle tre censure e, in ogni caso, manifestamente infondato per quanto concerne la prima di esse.

 Sul secondo motivo

54      Al punto 42 del ricorso, la ricorrente sostiene che «la Commissione ha erroneamente applicato la direttiva [80/723 modificata] decidendo, segnatamente, che essa non si applicava al settore della diffusione televisiva delle emittenti pubbliche prima del 2000 (punto 81 della decisione impugnata)». La ricorrente aggiunge che «[questo] stesso ragionamento porta ad un’applicazione inesatta del [protocollo di Amsterdam]».

55      La Commissione risponde di non individuare il punto della decisione impugnata contenente l’affermazione attribuitale dalla ricorrente. Indipendentemente dalla sua irricevibilità, questo motivo sarebbe in ogni caso manifestamente infondato.

56      Il Tribunale constata che la ricorrente si esprime, ancora una volta, in maniera imprecisa e lacunosa. Invero, essa non spiega in alcun modo perché la pretesa erronea applicazione della direttiva 80/723 modificata dovrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata. Parimenti, il riferimento al protocollo di Amsterdam non è accompagnato da alcuna spiegazione.

57      Così facendo, come nell’ambito del primo motivo di annullamento, la ricorrente obbliga, in definitiva, la convenuta e il Tribunale a basarsi su congetture riguardo ai ragionamenti e alle circostanze precise – di fatto e di diritto – che potrebbero aver legittimato le sue contestazioni. Orbene, è proprio una situazione di questo tipo, fonte di incertezza del diritto e incompatibile con il principio della corretta amministrazione della giustizia, che l’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura intende evitare.

58      Ne consegue che il presente motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile in forza della suddetta disposizione.

59      In ogni caso, l’affermazione relativa a un’erronea applicazione della direttiva 80/723 modificata è manifestamente infondata. Invero, al punto 81 della decisione impugnata, la Commissione non ha affatto indicato che questa direttiva non fosse applicabile prima del 2000. Essa ha spiegato che l’obbligo di separazione dei conti introdotto da detta direttiva non si applicava al settore della diffusione televisiva durante il periodo contemplato dalla decisione impugnata.

60      Orbene, siffatta affermazione della Commissione è esatta. Infatti, l’obbligo di tenere conti separati è stato introdotto nella direttiva 80/723 modificata solamente con la direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE (GU L 193, pag. 75), e non esisteva, quindi, durante il periodo contemplato dalla decisione impugnata.

61      Ne consegue che, a prescindere anche dalla sua irricevibilità, il secondo motivo, che si fonda su una premessa erronea, è manifestamente infondato.

62      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso va dichiarato irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato riguardo alla prima censura del primo e del secondo motivo.

 Sulle spese

63      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il n. 4 del medesimo articolo prevede inoltre che gli Stati membri intervenuti nella causa sopportino le proprie spese.

64      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)      La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 19 maggio 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: il francese.