Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék (Ungheria) il 16 ottobre 2023 – YG, NI / AXA Bank Europe SA e altri
(Causa C-628/23)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budapest Környéki Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Attori: YG, NI
Convenute: AXA Bank Europe SA, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.
Questione pregiudiziale
Se la nozione di «professionista», di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13/CEE 1 del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa riguarda:
a) unicamente la parte contrattuale originaria che ha predisposto la clausola contrattuale abusiva; oppure
b) anche il nuovo professionista che si surroga nel contratto attraverso la cessione di quest’ultimo (per novazione soggettiva) e che, pur non avendo predisposto la clausola abusiva, trae vantaggio dagli effetti finanziari ed economici del contratto dopo il suo subingresso; oppure
c) solo il professionista attuale, a seguito della novazione soggettiva, indipendentemente dal soggetto che rivestiva la qualità di professionista quale parte contrattuale originaria.
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1 GU 1993, L 95, pag. 29.