Language of document : ECLI:EU:C:2013:136

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 6 marzo 2013 (1)

Causa C‑144/12

Goldbet Sportwetten GmbH

contro

Massimo Sperindeo

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale del giudice adito fondata sulla comparizione del convenuto – Domanda d’ingiunzione di pagamento europea»





1.        La causa in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 (2), ai sensi del quale, ai fini dell’applicazione del medesimo regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata sulla base delle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente del regolamento (CE) n. 44/2001 (3).

2.        Più in particolare, la questione che occorre qui esaminare consiste nello stabilire se l’opposizione proposta avverso un’ingiunzione di pagamento europea equivalga a una comparizione in giudizio ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 e, quindi, a un’accettazione della competenza del giudice incaricato del procedimento civile ordinario successivo al procedimento previsto dal regolamento n. 1896/2006.

3.        Nelle presenti conclusioni, spiegherò i motivi per cui ritengo che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che la proposizione di opposizione avverso una domanda d’ingiunzione di pagamento europea non equivale ad una comparizione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, nel procedimento civile ordinario successivo al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

4.        Indicherò inoltre il motivo per cui, a mio avviso, resta del tutto irrilevante, al riguardo, il fatto che l’opponente a tale domanda d’ingiunzione di pagamento europea abbia dedotto, in sede di opposizione, argomenti sul merito della causa.

I –          Contesto normativo

A –          Il diritto dell’Unione

1.            Il regolamento n. 1896/2006

5.        Il regolamento n. 1896/2006 istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento prevede che «[il medesimo intende] semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento».

6.        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001».

7.        L’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006 così recita:

«1.      Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.      Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.      Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

(…)».

8.        Il successivo articolo 17 prevede quanto segue:

«1.      Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d’ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2.     Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.

3.     Il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario».

2.            Il regolamento n. 44/2001

9.        Il regolamento n. 44/2001 concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L’articolo 5, punto 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–      (…)

–      nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

(…)».

10.      L’articolo 24 di tale regolamento così recita:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

B –          Il diritto austriaco

11.      L’articolo 252 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung), concernente il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal regolamento n. 1896/2006, occorre attenersi alle norme processuali applicabili all’oggetto della controversia di cui trattasi. Tale articolo precisa che l’avvio del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva del Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria). Peraltro, sempre in forza di detta disposizione, in caso di opposizione proposta entro i termini, il giudice la notifica al ricorrente, invitandolo a indicare, entro il termine di 30 giorni, il giudice competente a conoscere del procedimento ordinario. Il convenuto è tenuto a eccepire l’incompetenza del giudice adito prima di comparire all’udienza di trattazione del merito della causa.

II –       Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

12.      La Goldbet Sportwetten GmbH (in prosieguo: la «ricorrente») è un’impresa che ha sede in Austria e che organizza scommesse sportive. Il sig. Sperindeo (in prosieguo: il «convenuto») è domiciliato in Italia. Quest’ultimo si era impegnato, mediante un contratto di prestazione di servizi, a organizzare e ad occuparsi della diffusione, in Italia, delle attività della ricorrente. In particolare, egli doveva raccogliere le giocate nei punti di raccolta locali e inviare il denaro alla ricorrente, previa deduzione delle somme vinte.

13.      Quest’ultima, ritenendo che il convenuto non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, il 29 dicembre 2009 chiedeva e, il 17 febbraio 2010, otteneva dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien, giudice competente per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, un’ingiunzione di pagamento europea ai fini del versamento di una somma pari a EUR 16 406, oltre interessi e risarcimento del danno.

14.      Avverso detta ingiunzione di pagamento europea, il 19 aprile 2010 il convenuto proponeva tempestiva opposizione, attraverso il proprio avvocato e motivava l’opposizione affermando che, a suo giudizio, la pretesa della ricorrente era infondata e inesigibile.

15.      Con ordinanza del 2 luglio 2010, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien rinviava la causa al Landesgericht Innsbruck (Austria), ritenendo che tale giudice costituisse il foro competente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006.

16.      Alla prima udienza dinanzi al Landesgericht Innsbruck, il convenuto, in quanto domiciliato in Italia, eccepiva l’incompetenza di detto giudice. Chiedeva pertanto che lo stesso dichiarasse la propria incompetenza territoriale e che respingesse il ricorso. La ricorrente riteneva, dal canto suo, che il Landesgericht Innsbruck fosse competente quale giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001. In ogni caso, tale giudice sarebbe stato competente in forza dell’articolo 24 di detto regolamento, per il fatto della comparizione in giudizio del convenuto, poiché quest’ultimo avrebbe già dedotto motivi di merito nella propria opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, senza sollevare in quel momento alcuna eccezione di incompetenza.

17.      Il Landesgericht Innsbruck, con ordinanza, accoglieva la domanda del convenuto, si dichiarava incompetente e respingeva il ricorso. Avverso tale ordinanza la ricorrente interponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria). L’appello veniva respinto in quanto i giudici austriaci non sono, in linea di principio, competenti dal momento che la domanda della ricorrente è fondata su un contratto di prestazione di servizi e che il luogo di esecuzione convenuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 era situato in Italia. Il giudice d’appello aggiungeva che, con la comparizione in giudizio ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1896/2006, non era stato posto rimedio all’incompetenza del giudice investito della controversia.

18.      Avverso la decisione dell’Oberlandesgericht Innsbruck la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione («Révision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Austria) con il quale chiede l’annullamento delle decisioni precedenti e la ripresa del procedimento dinanzi al Landesgericht Innsbruck.

19.      Nutrendo dubbi in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se l’articolo 6 del regolamento n. 1896/2006 (…) debba essere interpretato nel senso che, nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve parimenti trovare applicazione l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 (…), relativo alla determinazione del foro competente in base alla comparizione in giudizio del convenuto.

2.      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che il solo fatto di proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea equivale a una comparizione in giudizio, qualora con essa non venga eccepita l’incompetenza del giudice d’origine.

3.      In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che il fatto di proporre opposizione fonda eventualmente la competenza giurisdizionale sulla comparizione in giudizio, qualora in essa siano già dedotti motivi attinenti al merito ma non venga eccepita l’incompetenza».

III –       Analisi

20.      Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che il fatto di proporre opposizione a una domanda d’ingiunzione di pagamento europea equivalga ad una comparizione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, nel procedimento civile ordinario successivo al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e se il fatto che l’opponente a tale domanda d’ingiunzione di pagamento europea, all’atto dell’opposizione, abbia dedotto argomenti sul merito della controversia presenti una qualche incidenza al riguardo.

21.      Ricordo che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, la competenza giurisdizionale è determinata, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento n. 44/2001. Orbene, l’articolo 24 di quest’ultimo prevede una proroga di competenza implicita a favore del giudice adito nel caso in cui il convenuto compaia dinanzi ad esso senza eccepire la sua incompetenza.

22.      Al pari, dei governi tedesco e austriaco, nonché della Commissione europea, sono del parere che l’opposizione a un’ingiunzione di pagamento europea non equivalga a una comparizione ai sensi di tale disposizione. Il fatto che la persona che ha proposto opposizione l’abbia motivata è, a mio avviso, del tutto ininfluente al riguardo.

23.      Infatti, una prima risposta emerge dal tenore della motivazione del regolamento n. 1896/2006.

24.      Essa precisa, in modo estremamente chiaro, che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento istituito da tale regolamento è un procedimento imperniato sull’istituzione di un meccanismo rapido e uniforme di recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea (4).

25.      Il regolamento n. 1896/2006 risponde, in tal senso, al programma di misure adottato dal Consiglio dell’Unione europea nel 2000, che prevede la possibilità di istituire, in seno alla Comunità europea, un programma «uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria» (5), programma confermato nel 2004 dal programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004 (6).

26.      Tale particolarità è stata, del resto, ricordata dalla Corte al punto 30 della sentenza del 13 dicembre 2012, Szyrocka (7), in cui viene enunciato quanto segue: «[i]nfine si deve ricordare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006, quest’ultimo intende in particolare semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Come preannunciato ai considerando 8, 10 e 29 di detto regolamento, quest’ultimo, benché non sostituisca né armonizzi i meccanismi nazionali di recupero dei crediti non contestati, al fine di realizzare tale obiettivo, istituisce un meccanismo uniforme per il recupero di crediti siffatti, che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione».

27.      Lo scopo indicato fa riferimento, senza ombra di dubbio, ad un meccanismo giuridico inteso a evitare qualsiasi eccezione sul merito e qualsiasi ritardo determinato, in genere, dai procedimenti giurisdizionali classici. Al punto tale che, del resto, detto procedimento potrebbe svolgersi, a discrezione degli Stati membri, dinanzi ad un organo amministrativo.

28.      Infatti, risulta che, per realizzare lo scopo perseguito, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in parola, fornisca una definizione autonoma del termine «giudice», nel senso di «qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa» (8). Ciò esclude chiaramente la possibilità che il procedimento sia riservato ad organi giurisdizionali, giudiziari o amministrativi, per gli Stati membri che conoscono questi ultimi.

29.      In tale prospettiva, il sistema istituito da detto regolamento presenta le seguenti caratteristiche.

30.      Innanzi tutto, non è contraddittorio. Infatti, l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea o il rigetto della domanda avviene ad opera dell’autorità nazionale competente senza contradditorio dinanzi ad essa (9), ma quest’ultima può chiedere spiegazioni o giustificazioni al richiedente, il che si spiega solo con l’obiettivo di accertare che il credito fatto valere risponda, almeno in apparenza, alla qualificazione di «credito non contestato». In questa fase, il debitore non viene assolutamente sentito né può far valere alcun argomento.

31.      Inoltre, il debitore compare solo in fase di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea, dopo l’emissione di quest’ultima. In realtà, il debitore viene a conoscenza dell’ordinanza d’ingiunzione di pagamento europea solo mediante la relativa comunicazione che gli concede un termine di 30 giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza (10). L’opposizione viene proposta vuoi mediante un modulo standard da allegare all’ordinanza comunicata, vuoi senza ricorrere ad una forma particolare (11). Tale opposizione fa di per sé decadere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (12). L’autorità, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento medesimo, non è più competente a conoscere della controversia. La trattazione della causa può quindi proseguire solo secondo le norme del procedimento civile ordinario, l’unico ormai applicabile (13).

32.      Tali principi di funzionamento sarebbero di per sé sufficienti a giustificare il fatto che dinanzi al giudice civile ordinario sia avviato un procedimento completamente nuovo oppure che tutto debba essere ripreso ab initio, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’autorità competente in materia d’ingiunzione di pagamento europea sia parimenti il giudice competente a conoscere del merito.

33.      Rilevo, del resto, che tale ipotesi non corrisponde a quella del procedimento principale, in quanto l’autorità competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006 è il Bezirksgericht für Handelssachen Wien e il giudice da questi designato per conoscere del merito, il Landesgericht Innsbruck.

34.      Rimane in ogni caso la questione se il fatto di aver proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento europea non già mediante l’invio del modulo standard, bensì mediante un documento dettagliato, comporti la proroga della competenza del giudice chiamato a conoscere nel merito, poiché in tal caso detta opposizione costituisce una comparizione in giudizio ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001.

35.      Alla tesi favorevole ad una risposta affermativa a tale questione, posso contrapporre una serie di argomenti.

36.      Rispondere in senso affermativo equivarrebbe a riconoscere che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il procedimento nazionale civile ordinario costituiscono, in realtà, un solo procedimento e che l’unico grado di giudizio ha avuto inizio, di fatto, dinanzi all’autorità competente in materia d’ingiunzione di pagamento europea. Ciò risulta comprensibile, infatti, solo qualora la locuzione «il procedimento prosegue dinanzi», ripresa all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, venga interpretata nel senso che il procedimento successivo all’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento europea sia lo stesso di quello avviato dinanzi all’autorità inizialmente adita, in quanto eventi procedurali verificatisi in questa fase creerebbero in seguito un collegamento con il giudice adito per conoscere del merito.

37.      È quindi giocoforza constatare che il convenuto, in questo caso il debitore, non avrebbe alcuna possibilità di eccepire l’incompetenza del giudice essendo del tutto assente all’inizio del procedimento, come già rilevato ai paragrafi 30 e 31 supra.

38.      Potrei rimediare a tale inconveniente ritenendo che, per il debitore, il procedimento abbia inizio nel momento in cui gli venga comunicata l’ordinanza d’ingiunzione di pagamento. In tal caso, tuttavia, mi troverei di fronte ad una disparità di trattamento che condannerebbe completamente, a mio avviso, quest’ultima interpretazione.

39.      Infatti, l’opposizione proposta mediante il modulo standard non pregiudicherebbe la questione dell’eccezione di incompetenza, che potrebbe essere quindi decisa solo dal giudice del merito. Per contro, l’opposizione proposta su carta libera, corredata di alcuni argomenti, se non addirittura di una argomentazione completa, equivarrebbe ad una comparizione in giudizio e, pertanto, all’accettazione implicita della competenza, mentre il regolamento, che accoglie tale forma di libera espressione, si limita a imporre un unico requisito di validità: costituire un’opposizione espressa con chiarezza.

40.      Il debitore si troverebbe altrimenti senza rimedi di fronte a una valutazione errata quanto alla competenza dell’autorità che statuisce in materia d’ingiunzione di pagamento europea, il che, a detta del giudice del rinvio, è quanto si sarebbe verificato nel caso di specie. In siffatta ipotesi, il debitore potrebbe solo rimettersi, eventualmente, al potere del giudice nazionale di rilevare d’ufficio la propria incompetenza nell’ambito del procedimento civile ordinario.

41.      Come giustificare che siffatta conseguenza possa essere il risultato di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento che non offre alcuna possibilità di appello? Al riguardo, la ricorrente ha sostenuto, all’udienza, che nonostante l’accettazione implicita della competenza estesa al merito che deriva dalla mera opposizione formata avverso la domanda di ingiunzione di pagamento europea, sarebbe ancora possibile sollevare l’incompetenza della giurisdizione civile ordinaria dinanzi a tale giudice. Se tale ipotesi dovesse essere accolta, non si comprenderebbe per quale ragione, pertanto, occorrerebbe considerare l’opposizione quale comparizione in giudizio con le relative conseguenze giuridiche.

42.      Ci si chiede a partire da quale livello di precisione della motivazione dovrà ritenersi che un’opposizione effettuata in tale forma produca l’effetto di una comparizione in giudizio. Ciò non darebbe luogo a imprecisione, fonte di incertezza del diritto, contraria allo scopo perseguito dal legislatore europeo che è, lo ricordo, proprio quello di semplificare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento?

43.      Secondo costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto implica che la normativa dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari. Pertanto, tale principio presuppone che un atto del diritto dell’Unione – e nella specie, nella causa in esame, le disposizioni pertinenti dei regolamenti n. 1896/2006 e n. 44/2001 – che ha come conseguenza di produrre effetti giuridici nei confronti dei singoli, deve essere chiaro e preciso, in modo che questi ultimi possano conoscere con certezza il momento in cui l’atto in questione inizia a produrre tali effetti.

44.      Orbene, ammettere che l’opposizione a una domanda d’ingiunzione di pagamento europea possa valere come comparizione in giudizio, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, a seconda che abbia o meno una motivazione vertente sul merito della causa, equivale proprio a creare incertezza giuridica, in quanto, di volta in volta, occorrerebbe valutare se la motivazione sia ampia o meno, e se l’ampiezza valga, esplicitamente o implicitamente, quale determinazione della competenza del giudice incaricato del procedimento civile ordinario il quale, lo ricordo, in questa fase non è stato ancora neppure adito.

45.      Ciò si risolverebbe nel creare complessità proprio laddove il regolamento n. 1896/2006 tende a semplificare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

46.      Come ammettere un’unità procedurale tra il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il procedimento civile ordinario qualora, ad esempio, l’autorità competente in materia d’ingiunzione di pagamento europea sia un giudice amministrativo e quello competente nel merito un giudice ordinario? O, ancor meglio, qualora tale autorità non sia affatto un giudice? Come giustificare, quindi, il fatto che un evento verificatosi dinanzi un tale organo possa in seguito produrre conseguenze di tal genere? Ricordo semplicemente l’importanza che rivestono le norme sulla competenza nello svolgimento del procedimento giurisdizionale.

47.      Infine, il combinato disposto dell’articolo 16 e del considerando 23 del regolamento n. 1896/2006 appare sufficiente ai fini della decisione. Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento non impone, in realtà, alcuna forma particolare all’opposizione. Esso indica che «[i]l convenuto può presentare opposizione (…) utilizzando il modulo standard». Il paragrafo 3 di tale disposizione viene completato specificando che il debitore non è tenuto a precisare i motivi dell’opposizione.

48.      Non è quindi vietato al debitore esporre i motivi della propria opposizione, ma ciò non può in alcun caso comportare nei suoi confronti conseguenze giuridiche particolari e sfavorevoli, non espressamente previste dal suddetto regolamento, per la semplice ragione che, in questa fase, rileva unicamente sapere se il credito sia contestato o meno. La motivazione è del tutto superflua. Ciò che qui importa è solo il fatto di sapere se il credito sia contestato.

49.      Il testo del considerando 23 del regolamento n. 1896/2006 lo conferma precisando che «[i]l convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro». Un’opposizione argomentata è un’opposizione in forma scritta espressa in modo chiaro. Essa è quindi valida e non produce altro effetto se non quello di comportare le stesse conseguenze di quella presentata utilizzando il modulo standard, ossia far decadere l’ingiunzione di pagamento europea. Aggiungervi altre conseguenze significherebbe andare non già oltre, bensì contro la volontà del legislatore.

50.      Per tutti questi motivi, sono del parere che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che il fatto di proporre opposizione avverso una domanda d’ingiunzione di pagamento europea non equivalga a una comparizione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, nel procedimento civile ordinario successivo al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Il fatto che l’opponente a tale domanda d’ingiunzione di pagamento europea, in sede di opposizione, abbia dedotto argomenti sul merito della causa resta del tutto irrilevante al riguardo.

IV – Conclusione

51.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberster Gerichtshof, dichiarando quanto segue:

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che il fatto di proporre opposizione avverso una domanda d’ingiunzione di pagamento europea non equivale a una comparizione, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel procedimento civile ordinario successivo al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Il fatto che l’opponente a tale domanda d’ingiunzione di pagamento europea, in sede di opposizione, abbia dedotto argomenti sul merito della causa resta del tutto irrilevante al riguardo.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, che modifica gli allegati di tale regolamento (GU L 283, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1896/2006»).


3 – Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e rettifica (GU 2001, L 307, pag. 28).


4 – V., in particolare, i considerando 4, 9 e 29 di detto regolamento.


5 – Il corsivo è mio.


6 – V. considerando 4 di detto regolamento.


7 – C‑215/11.


8 – V. anche considerando 16 di detto regolamento in cui viene affermato che l’esame della domanda d’ingiunzione di pagamento europea non dovrebbe essere necessariamente effettuato da un giudice.


9 – Ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, 7, paragrafo 3 e 8‑12 del regolamento n. 1896/2006, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento viene, infatti, avviato dal richiedente, che presenta la domanda dinanzi all’autorità nazionale competente. Tale autorità esamina la domanda e la respinge oppure emette l’ingiunzione di pagamento solo in base alle informazioni fornite dal richiedente.


10 – V. articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento.


11 – V. articolo 7, nonché considerando 23 di detto regolamento.


12 – V. considerando 24 del regolamento n. 1896/2006.


13 – V. articolo 17, paragrafi 1 e 2, nonché considerando 24 di detto regolamento.