Language of document : ECLI:EU:C:2013:551

Causa C‑64/12

Anton Schlecker

contro

Melitta Josefa Boedeker

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Articolo 6, paragrafo 2 – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Legge del paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro” – Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Criteri di collegamento – Contratto di lavoro – Gerarchia dei criteri di collegamento – Paese del compimento abituale del lavoro – Criterio di collegamento prioritario – Elementi di valutazione

[Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 6, § 2, a) e b)]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Criteri di collegamento – Contratto di lavoro – Lavoratore che ha compiuto il lavoro abitualmente per lungo tempo e senza interruzione in un paese – Collegamento più stretto tra il contratto di lavoro e un altro paese – Possibilità di escludere la legge del paese di compimento abituale del lavoro – Potere discrezionale del giudice nazionale – Elementi di valutazione

(Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 6, § 2)

1.        V. testo della decisione.

(v. punti 31-33)

2.        L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro, qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.

A tal fine, il giudice del rinvio deve valutare l’insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quella o quelle che, a suo parere, risultano maggiormente significative. Il giudice chiamato a statuire su un caso concreto non può tuttavia automaticamente concludere che il criterio designato all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma debba essere escluso per il solo fatto che, dato il loro numero, le altre circostanze pertinenti, oltre al luogo di lavoro effettivo, designano un altro paese.

Tra gli elementi significativi di collegamento, occorre in particolare prendere in considerazione il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità. Inoltre, il giudice nazionale deve tenere conto anche dell’insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

(v. punti 36, 37, 40-42, 44 e dispositivo)