Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 giugno 2010 – Actega Terra / UAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)
(causa T‑118/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo TERRAEFFEKT matt & gloss – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 33‑34, 51-53)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 gennaio 2008 (procedimento R 1467/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo TERRAEFFEKT matt & gloss. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Actega Terra GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «TERRAEFFEKT matt & gloss» per prodotti della classe 2 – domanda n. 5454517 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | L’Actega Terra GmbH è condannata alle spese. |