Language of document : ECLI:EU:T:2011:131

Causa T‑117/08

Repubblica italiana

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Regime linguistico — Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE — Pubblicazione in tre lingue ufficiali — Informazione relativa all’avviso di posto vacante — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Artt. 12 CE e 290 CE — Art. 12 del RAA — Regolamento n. 1»

Massime della sentenza

1.      Diritto dell'Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

(Art. 230, primo comma, CE)

2.      Comunità europee — Regime linguistico — Regolamento n. 1

(Art. 290 CE; regolamento del Consiglio n. 1, art. 6)

3.      Comunità europee — Regime linguistico — Regolamento n. 1

(Regolamento del Consiglio n. 1, artt. 1, 4 e 5)

4.      Comunità europee — Regime linguistico

5.      Funzionari — Assunzione — Avviso di posto vacante — Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali

(Art. 12 CE)

1.      La Comunità europea è una comunità di diritto e il Trattato ha istituito un sistema completo di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Il sistema del Trattato consente di proporre un ricorso diretto contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre un effetto giuridico. Ne deriva un principio generale in forza del quale ogni atto adottato da un organo dell’Unione, quale il Comitato economico e sociale, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale.

È vero che il Comitato economico e sociale non è ricompreso tra le istituzioni menzionate all’art. 230 CE. Tuttavia, un organo quale il Comitato dispone della competenza di adottare atti produttivi di effetti giuridici nei confronti di terzi, quali gli avvisi di posto vacante. Orbene, tali atti determinano, nel definire i requisiti relativi all’accesso all’impiego, quali siano i soggetti la cui candidatura può essere presa in considerazione e costituiscono, pertanto, atti lesivi rispetto ai potenziali candidati la cui candidatura sia esclusa da tali requisiti. Non può dunque ritenersi accettabile, in una comunità di diritto, che siffatti atti sfuggano a qualsivoglia controllo giurisdizionale.

Ne consegue che gli atti adottati dal Comitato economico e sociale, quali gli avvisi di posto vacante, e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di tutti i candidati la cui candidatura sia esclusa in forza dei requisiti imposti, costituiscono atti impugnabili.

(v. punti 30-33)

2.      Il regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, è stato adottato in applicazione dell’art. 290 CE. L’art. 6 di tale regolamento consente espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni, competenza nell’esercizio della quale occorre riconoscere loro una certa autonomia funzionale, al fine di garantire il loro buon funzionamento. Ciò premesso, ricade nella responsabilità delle istituzioni la scelta della lingua di comunicazione interna, ove ogni istituzione può imporre tale lingua ai suoi agenti e a coloro che rivendichino tale status.

(v. punti 41, 55)

3.      Gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, non sono applicabili ai rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti, nonché ai candidati a tali impieghi, in quanto fissano unicamente il regime linguistico applicabile tra le istituzioni ed uno Stato membro o una persona che ricade nella giurisdizione di uno degli Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda i rapporti tra gli organi, come il Comitato economico e sociale, ed i funzionari e gli altri agenti delle Comunità.

(v. punto 51)

4.      I numerosi riferimenti nel Trattato all’uso delle lingue nell’Unione europea non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce ad ogni cittadino il diritto a che tutto ciò che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto in ogni caso nella sua lingua. Non sussiste alcuna disposizione né alcun principio di diritto comunitario che imponga che un avviso di posto vacante sia pubblicato sistematicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali.

(v. punti 70-71)

5.      Se il Comitato economico e sociale decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il testo integrale di un avviso di posto vacante per un posto dirigenziale unicamente in alcune lingue, esso deve, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale avviso, adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’avviso di posto vacante di cui trattasi e delle edizioni in cui esso è stato pubblicato integralmente. Nei limiti in cui tale requisito risulti soddisfatto, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un avviso di posto vacante in un numero limitato di lingue non è tale da provocare una discriminazione tra i diversi candidati, se è pacifico che essi possiedono una sufficiente padronanza di almeno una di queste lingue, tale da consentire loro di prendere utilmente conoscenza del contenuto dell’avviso. Per contro, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo dell’avviso di posto vacante unicamente in alcune lingue ufficiali, quando invece soggetti che abbiano soltanto conoscenze di altre lingue ufficiali potrebbero presentare la loro candidatura, è tale da condurre, in assenza di altre misure intese a consentire a quest’ultima categoria di candidati potenziali di prendere utilmente conoscenza del contenuto di tale avviso, ad una discriminazione a loro danno. In tale ipotesi, infatti, i candidati di cui è causa si troverebbero in una posizione meno favorevole rispetto agli altri candidati, dato che non sarebbero in grado di prendere utilmente conoscenza delle qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante nonché dei requisiti e delle regole della procedura di assunzione. Orbene, una siffatta conoscenza costituisce un presupposto necessario per la migliore presentazione possibile della loro candidatura, al fine di potersi giovare delle più ampie possibilità di essere scelti per il posto di cui trattasi.

(v. punti 74-75, 78-79)