Language of document : ECLI:EU:T:2008:582

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

16 dicembre 2008 (*)

«Incidente di procedura – Eccezione di irricevibilità – Irricevibilità parziale del ricorso – Assenza di imputabilità degli atti alla Commissione»

Nella causa T‑117/08,

Repubblica italiana, rappresentata dalla prof.ssa I. Bruni, capo dell’unità del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, Abogado del Estado,

interveniente,

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE), rappresentato dal sig. M. Bermejo Garde, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Dal Ferro,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,

convenuti,

avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di Segretario generale (grado A* 16) del CESE, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1), nonché il corrigendum del detto avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 21).

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, (relatore), V. Vadapalas e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Con l’avviso di posto vacante n. 73/07, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1), che è stato oggetto di un corrigendum pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 19) (in prosieguo la «decisione impugnata»), il CESE ha inteso procedere all’assunzione del (della) proprio (a) segretario (a) generale per un mandato di cinque anni rinnovabile, quale agente temporaneo fuori ruolo corrispondente al grado A* 16, terzo scatto, della funzione pubblica comunitaria.

2        Alla rubrica «Qualifiche necessarie», l’avviso di posto vacante prevedeva che «[il/la nuovo/a segretario/a generale] dovrà avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza eccellente di almeno due altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio, una buona conoscenza dell’inglese e/o del francese è fortemente auspicata».

3        La decisione impugnata è stata pubblicata solo in tedesco, inglese e francese. Unicamente gli avvisi che informavano il personale delle istituzioni europee della pubblicazione dell’avviso di posto vacante n. 73/07 e del corrigendum, sopra menzionati, sono stati pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, rispettivamente, in data 28 dicembre 2007 (GU C 316, pag. 61) e 30 gennaio 2008 (GU C 25, pag. 21).

 Procedimento e conclusioni delle parti

4        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 13 marzo 2008, la Repubblica italiana (in prosieguo: la «ricorrente») ha introdotto il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

5        Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 29 aprile 2008, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

6        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 5 giugno 2008, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda con ordinanza 11 luglio 2008.

7        Con la propria eccezione d’irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

8        Con le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente, sostenuta dal Regno di Spagna, conclude che il Tribunale voglia:

–        ritenere il ricorso ricevibile, in particolare, nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione.

9        A causa di un impedimento del giudice Tchipev, il presidente della Sesta Sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 4, del regolamento di procedura, ha designato il giudice Truchot per integrare la formazione della Sesta Sezione, alla quale è stata assegnata la causa.

10      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale (Sesta Sezione) ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non vi sia bisogno di aprire la fase orale.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

11      A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione rileva che il ricorso non identifica alcun atto che le sarebbe imputabile o che sarebbe imputabile all’Ufficio europeo per la selezione del personale (in prosieguo l’«EPSO»). Nel caso di specie, il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di posto vacante n. 73/07 nonché del corrigendum al suddetto avviso sarebbe manifestamente irricevibile nella misura in cui è diretto nei suoi confronti, poiché tale avviso di posto vacante ed il relativo corrigendum sono imputabili al CESE.

12      Inoltre, la Commissione aggiunge che il ricorso è irricevibile per imprecisione, ai sensi dell’art. 44 del regolamento di procedura. Il ricorso, infatti, non conterrebbe alcun riferimento alla Commissione né all’EPSO quanto alla fonte della responsabilità della Commissione per la pubblicazione degli atti impugnati.

13      La ricorrente, sostenuta dal Regno di Spagna, contesta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. In primo luogo, essa afferma che il CESE non è un’istituzione i cui atti possano formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE. In secondo luogo, essa sostiene che l’avviso di posto vacante n. 73/07 si conforma al modello dei bandi di concorso EPSO, dal che deriva una legittimazione passiva della Commissione in quanto autore di tale modello. Di conseguenza, il presente ricorso sarebbe ricevibile in quanto diretto nei confronti della Commissione, poiché la Commissione è l’unica istituzione rappresentativa della Comunità nei confronti della quale si possano rivolgere i ricorsi aventi per oggetto atti promananti da organismi comunitari non qualificabili come istituzioni. La soluzione della presente controversia avrebbe un effetto diretto nella sfera giuridica di tale istituzione, dato che essa ha introdotto la prassi di pubblicare i bandi ed organizzare i concorsi soltanto in tre lingue, prassi seguita dal CESE nel presente caso per il reclutamento del proprio segretario generale.

 Giudizio del Tribunale

14      In limine, occorre respingere il motivo di irricevibilità del presente ricorso in quanto proposto nei confronti della Commissione, relativamente alla violazione dei requisiti definiti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Occorre infatti rilevare che il ricorso, in quanto enuncia chiaramente che l’atto è inteso all’annullamento dell’avviso di posto vacante n. 73/07 concernente un posto di segretario generale presso la segreteria del CESE, nonché del corrigendum a suddetto avviso, ed espone i motivi di annullamento in modo sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle parti resistenti di difendersi utilmente e al Tribunale di esercitare il suo controllo, soddisfa i requisiti minimi previsti dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale (v. sentenza del Tribunale 17 marzo 1994, causa T‑43/91, Hoyer/Commissione, Racc. PI pag. I‑A 91 e II‑297, punto 22).

15      Ciò premesso, la circostanza dedotta dalla Commissione, secondo cui la ricorrente non avrebbe giustificato, nel ricorso, l’imputabilità degli atti impugnati a tale istituzione, non osta a che quest’ultima sia in grado di contestare utilmente la ricevibilità del ricorso nella misura in cui è stato proposto nei suoi confronti e a che il Tribunale eserciti il suo controllo sulla ricevibilità del ricorso.

16      Spetta pertanto al Tribunale determinare se gli atti impugnati siano imputabili alla Commissione.

17      A tal riguardo, emerge esplicitamente dall’avviso di posto vacante n. 73/07 e dal suo corrigendum, come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, che tali atti sono emanati dal CESE e non dall’EPSO. Atteso che il CESE ha deciso di organizzare direttamente la procedura di selezione ai fini dell’assunzione di un segretario generale, piuttosto che di rivolgersi all’EPSO, la decisione impugnata è manifestamente imputabile al CESE nella sua qualità di organo consultivo autonomo, dotato di personalità giuridica.

18      In particolare, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, in quanto, nel caso di specie, il CESE ha esercitato le sue funzioni in piena indipendenza, la decisione impugnata non può essere imputata alla Commissione (v. ordinanza del Tribunale 22 febbraio 2001, causa T‑209/00, Lamberts/Médiateur e Parlamento, Racc. pag. II‑765, punti 15‑19).

19      Tale rilievo non è confutato dalla circostanza, dedotta dalla ricorrente, che il CESE ha ripreso una prassi iniziata dalla Commissione. Quest’ultima, infatti, non disponeva di alcuna legittima possibilità di influenzare il CESE nella sua decisione di pubblicare l’avviso di posto vacante de quo solo in tre lingue. D’altronde, occorre rilevare che la ricorrente non identifica alcun comportamento imputabile alla Commissione connesso con l’adozione della decisione impugnata.

20      Infine, l’argomento della ricorrente, secondo il quale l’esito della controversia avrebbe un’incidenza diretta sulla situazione della Commissione, è, in ogni caso, inconferente riguardo alla valutazione dell’imputabilità della decisione impugnata all’istituzione medesima.

21      Di conseguenza, in mancanza di imputabilità della decisione impugnata alla Commissione, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui è proposto nei confronti di detta istituzione.

 Sulle spese

22      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese dalla stessa sostenute nel presente ricorso nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione, oltre a quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese dalla stessa sostenute nel presente ricorso nella misura in cui è proposto nei confronti della Commissione, oltre a quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 16 dicembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A.W.H. Meij


* Lingua processuale: l’italiano.