Language of document : ECLI:EU:T:2011:131

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

31 marzo 2011 (*)

«Regime linguistico – Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Informazione relativa all’avviso di posto vacante – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Artt. 12 CE e 290 CE – Art. 12 del RAA – Regolamento n. 1»

Nella causa T‑117/08,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dall’avv. F. Díez Moreno, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE), rappresentato inizialmente dal sig. M. Bermejo Garde, successivamente dalla sig.ra M. Arsène, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuto,

avente ad oggetto l’annullamento, da un lato, dell’avviso di posto vacante n. 73/07 concernente il posto di segretario generale presso la segreteria del CESE, pubblicato nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1) e, dall’altro, del corrigendum al suddetto avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 19) nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dal sig. V. Vadapalas (relatore), facente funzione di presidente, dalla sig.ra K. Jürimäe e dal sig. L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Gli artt. 12 CE e 290 CE prevedono quanto segue:

«Articolo 12

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

(…)

Articolo 290

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità».

2        L’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta»), prevede quanto segue:

«L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

3        Gli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), nella loro versione applicabile alla fattispecie, così dispongono:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

(…)

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

4        L’art. 1, nn. 2 e 3, dell’allegato III allo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») recita quanto segue:

«2. Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.

3. Tutti i concorsi devono essere resi noti nell’ambito delle istituzioni delle tre Comunità europee negli stessi limiti di tempo».

5        L’art. 12 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») dispone quanto segue:

«1. L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».

 Fatti

6        Il 28 dicembre 2007 è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 2, lett. a), e dell’art. 8 del RAA, l’avviso di posto vacante n. 73/07, relativo al posto di segretario generale del Comitato economico e sociale europeo (CESE) (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante controverso»), nelle sole versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale (GU C 316 A, pag. 1). L’avviso di posto vacante controverso precisa che il segretario generale sarebbe stato assunto quale agente temporaneo di grado AD 16, terzo scatto.

7        Alla voce «Qualifiche richieste», l’avviso di posto vacante menzionava, in particolare, che occorreva «essere funzionario di ruolo o agente temporaneo in servizio in un’istituzione europea, un organo, ufficio o agenzia» e avere «una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea ed una conoscenza eccellente di almeno altre due lingue ufficiale dell’Unione europea», precisando che «[p]er ragioni di servizio, la buona conoscenza dell’inglese e/o del francese [era] fortemente auspicata». Alla voce «Termine per la presentazione delle candidature», l’avviso menzionava «il 28 gennaio 2008».

8        Un avviso (in prosieguo: l’«avviso sintetico»), redatto e pubblicato in tutte le lingue ufficiali, parimenti apparso nella Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2007 (GU C 316, pag. 61), ha informato «il personale delle istituzioni europee che l’avviso di vacanza [controverso] [era stato] pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nelle versioni francese, tedesca e inglese (GU C 316 A del 28.12.2007)».

9        Il 30 gennaio 2008 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, nelle sole versioni tedesca, inglese e francese (GU C 25 A, pag. 19), un corrigendum dell’avviso di posto vacante controverso (in prosieguo: il «corrigendum»). In tale corrigendum, il CESE indicava un nuovo termine per la presentazione delle candidature al posto di segretario generale, vale a dire l’8 febbraio 2008.

10      Un avviso di rettifica dell’avviso di posto vacante controverso, redatto e pubblicato in tutte le lingue ufficiali, parimenti apparso nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2008 (GU C 25, pag. 21), ha informato «il personale delle istituzioni europee che l’avviso di posto vacante [controverso], pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nelle versioni francese, tedesca e inglese (GU C 316 A del 28.12.2007), [era] stato modificato (cfr. GU C 25 A del 30.1.2008)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2008, la Repubblica italiana ha introdotto il presente ricorso contro la Commissione delle Comunità europee e il CESE, ai fini dell’annullamento dell’avviso di posto vacante controverso e del suo corrigendum.

12      Con separata istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2008, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

13      Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana. Con ordinanza 11 luglio 2008, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

14      Il 28 agosto 2008, il Regno di Spagna ha depositato la sua memoria di intervento.

15      Con ordinanza 16 dicembre 2008, il Tribunale (Sesta Sezione) ha dichiarato irricevibile il ricorso nella misura in cui era proposto contro la Commissione.

16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato.

17      Con lettera dell’11 febbraio 2010, il Regno di Spagna ha indicato che non avrebbe partecipato all’udienza.

18      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 14 aprile 2010.

19      A causa dell’impedimento del giudice Tchipev a partecipare al procedimento dopo la chiusura della fase orale, la causa è stata riassegnata al giudice Vadapalas quale giudice relatore ed il giudice Jürimäe è stato designato per integrare la Sezione, in applicazione dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura.

20      Con ordinanza 8 luglio 2010, il Tribunale (Sesta Sezione) nella sua nuova composizione ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza il 22 settembre 2010.

21      Con lettere, rispettivamente, del 16 e 19 luglio 2010, la Repubblica italiana e il CESE hanno comunicato al Tribunale di rinunciare ad essere sentite un’altra volta.

22      Di conseguenza, il presidente della Sesta Sezione ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento.

23      La Repubblica italiana, sostenuta dal Regno di Spagna, chiede che il Tribunale voglia annullare l’avviso di posto vacante e il suo corrigendum.

24      Il Regno di Spagna chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare il CESE alle spese.

25      Il CESE chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo in quanto infondato;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

 In diritto

1.     Sulla ricevibilità

26      Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, il CESE contesta la ricevibilità del ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 230 CE.

 Argomenti delle parti

27      Il CESE fa valere che i suoi atti non provengono da alcuna delle istituzioni menzionate all’art. 230, primo comma, CE, e richiama la sentenza della Corte 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust (Racc. pag. I‑2077, punti 35‑44). Secondo il CESE, la motivazione di tale sentenza lascerebbe intendere, in sostanza, che il ricorso non è stato dichiarato irricevibile per il solo fatto che Eurojust non ricade tra le summenzionate istituzioni, ma anche in ragione della natura stessa degli atti impugnati, vale a dire i bandi, che non rientrerebbero fra gli atti menzionati all’art. 230 CE.

28      La Repubblica italiana contesta, in sostanza, la carenza di legittimazione passiva del CESE ai sensi dell’art. 230 CE.

 Giudizio del Tribunale

29      In limine, occorre rilevare che il CESE non rientra tra le istituzioni di cui all’art. 230, primo comma, CE. Tuttavia, tale rilievo non osta a che il Tribunale controlli la legittimità dei suoi atti.

30      Infatti, come il Tribunale ha rilevato, segnatamente, nelle sentenze 8 ottobre 2008, causa T‑411/06, Sogelma/AER (Racc. pag. II‑2771, punto 36), e 2 marzo 2010, causa T‑70/05, Evropaïki Dynamiki/EMSA (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64), riferendosi alla sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, detta «Les Verts» (Racc. pag. 1339), la Comunità europea è una Comunità di diritto e il Trattato ha istituito un sistema complesso di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Il sistema del Trattato consente di proporre un ricorso diretto contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici. Partendo da tali premesse, la Corte ha pertanto concluso, nella menzionata sentenza Les Verts, che il ricorso per annullamento poteva essere diretto contro gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, anche se la disposizione del Trattato relativa al ricorso per annullamento, nella versione allora vigente, menzionava solo gli atti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione. Infatti, un’interpretazione di tale disposizione che escludesse gli atti del Parlamento dal novero di quelli impugnabili avrebbe portato, secondo la Corte, ad un risultato contrastante sia con lo spirito del Trattato, quale espresso nell’art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE), sia col sistema dello stesso (v., in tal senso, sentenza Les Verts, cit., punti 23‑25).

31      Da tale sentenza può dedursi il principio generale in forza del quale ogni atto adottato da un organismo dell’Unione, quale il CESE, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale (v., per analogia, sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA, cit., punto 65).

32      È pur vero che la menzionata sentenza Les Verts si limita a far menzione delle istituzioni comunitarie, mentre il CESE, come rilevato al precedente punto 29, non è ricompreso tra le istituzioni menzionate all’art. 230 CE. Tuttavia, occorre rilevare che un organo quale il CESE dispone della competenza di adottare avvisi di posto vacante come quello in oggetto. Orbene, tali atti determinano, nel definire i requisiti relativi all’accesso all’impiego, quali siano i soggetti la cui candidatura può essere presa in considerazione e costituiscono, pertanto, atti lesivi rispetto ai potenziali candidati la cui candidatura sia esclusa da tali requisiti (sentenze della Corte 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento, Racc. pag. 725, punti 5‑8, e 11 maggio 1978, causa 25/77, De Roubaix/Commissione, Racc. pag. 1081, punti 7‑9; sentenza del Tribunale 20 novembre 2008, causa T‑185/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 55). Pertanto, è giocoforza rilevare che la situazione del CESE, organo dotato del potere di adottare atti, come quelli in oggetto, che producono effetti giuridici nei confronti di terzi, è comparabile a quella del Parlamento nella causa che ha dato luogo alla menzionata sentenza Les Verts. Non può dunque ritenersi accettabile, in una comunità di diritto, che atti di tal sorta sfuggano a qualsivoglia controllo giurisdizionale (v., per analogia, sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA, cit., punto 66, e la giurisprudenza ivi citata).

33      Ne consegue che l’avviso di posto vacante controverso adottato dal CESE, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di tutti i candidati la cui candidatura sia esclusa in forza dei requisiti imposti, costituisce un atto impugnabile.

34      Tale conclusione non è infirmata dalla sentenza Spagna/Eurojust, citata supra, richiamata dal CESE, in cui un ricorso di annullamento fondato sull’art. 230 CE avverso bandi per posti di agenti temporanei è stato dichiarato irricevibile, ove la Corte ha rilevato in tale sentenza che l’art. 41 UE, applicabile nel caso di specie, non prevedeva che l’art. 230 CE si applicasse alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato sull’Unione europea, in cui ricade Eurojust; la competenza della Corte in questa materia è infatti precisata all’art. 35 UE, cui rinvia l’art. 46, lett. b), UE (sentenza Spagna/Eurojust, cit., punto 38).

35      Risulta quindi dall’art. 230, primo comma, CE, come interpretato alla luce della sentenza Les Verts, cit. (punti 23‑25), e della sentenza Sogelma/AER, cit. (punti 36 e 37), che il presente ricorso è ricevibile.

2.     Nel merito

36      A sostegno del presente ricorso, la Repubblica italiana fa valere, sostanzialmente, la violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1, degli artt. 12 CE, 253 CE e 290 CE, dell’art. 6 UE, dell’art. 1, nn. 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto, dell’art. 22 della Carta, dell’art. 12 del RAA, dei principi di non discriminazione, del multilinguismo e di tutela del legittimo affidamento, nonché uno sviamento di potere.

37      In primo luogo, il Tribunale esaminerà la questione se il CESE abbia competenza in ordine alla fissazione del regime linguistico dell’avviso di posto vacante controverso ai sensi dell’art. 290 CE. In secondo luogo, sarà esaminata la questione se il CESE, nel determinare tale regime, abbia violato gli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1. In terzo luogo, sarà esaminata la questione se la pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso in tre sole lingue nonché l’indicazione, nell’avviso di posto vacante controverso, della buona conoscenza dell’inglese e/o del francese tra le qualifiche richieste siano in contrasto con i principi di non discriminazione e del multilinguismo. Nell’ipotesi in cui la soluzione di tale questione risultasse negativa, in quarto luogo, sarà esaminato quanto fatto valere in ordine alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, allo sviamento di potere e al difetto di motivazione.

 Sulla violazione dell’art. 290 CE

 Argomenti delle parti

38      La Repubblica italiana ritiene che il CESE si sia sostituito al Consiglio per fissare il regime linguistico dell’avviso di posto vacante controverso, in violazione dell’art. 290 CE, mentre avrebbe semplicemente dovuto seguire il regime fissato dal Consiglio con il regolamento n. 1. Peraltro, nessuna delle norme che disciplinano il CESE attribuisce a quest’ultimo alcuna competenza in tema di regime linguistico.

39      Il Regno di Spagna sostiene gli argomenti della Repubblica italiana quanto al difetto di competenza del CESE a modificare il regime linguistico sancito dall’art. 290 CE.

40      Il CESE non contesta che solo il Consiglio può adottare gli atti che definiscono il regime linguistico della Comunità, conformemente all’art. 290 CE. Tuttavia, il CESE sostiene che il Consiglio abbia lasciato, ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1, un margine alle istituzioni per le loro necessità interne, che il CESE avrebbe utilizzato per la pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso.

 Giudizio del Tribunale

41      Il regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico delle istituzioni, è stato adottato dal Consiglio in applicazione dell’art. 290 CE. L’art. 6 di tale regolamento consente espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni, competenza nell’esercizio della quale occorre del resto riconoscere loro una certa autonomia funzionale, al fine di garantire il loro buon funzionamento (v. conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., Racc. pag. I‑2079, punto 48, e la giurisprudenza ivi citata)

42      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che l’avviso di posto vacante controverso non viola l’art. 290 CE, ma è stato adottato in forza della competenza riconosciuta alle istituzioni e agli organi comunitari dall’art. 6 del regolamento n. 1.

43      Ne consegue che il motivo attinente alla violazione dell’art. 290 CE deve essere respinto.

 Sulla violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1

 Argomenti delle parti

44      In primo luogo, la Repubblica italiana sostiene che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso solo in tedesco, inglese e francese sia in contrasto con gli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1. Gli atti di portata generale come un avviso di posto vacante, infatti, dovrebbero essere redatti in tutte le lingue ufficiali, conformemente all’art. 4 del regolamento n. 1 e, quindi, essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1.

45      L’espressione «testi di portata generale», utilizzata nell’art. 4 del regolamento n. 1, esclude che tale disposizione intenda riferirsi ai soli atti normativi. In tal senso, il regolamento n. 1 prevede che tutte le manifestazioni di volontà delle istituzioni che possano interessare la generalità dei cittadini dell’Unione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali. Orbene, un avviso di posto vacante sarebbe un atto che presenta tali caratteristiche.

46      La Repubblica italiana osserva parimenti che l’art. 1, nn. 2 e 3, dell’allegato III allo Statuto, che disciplina il luogo di pubblicazione del bando di concorso e il termine di presentazione delle candidature a un concorso, non fornisce alcun elemento circa le lingue in cui il bando deve essere pubblicato. Al contrario l’art. 4 del regolamento n. 1 prevede che i regolamenti e gli altri testi di portata generale devono essere redatti in tutte le lingue ufficiali.

47      In secondo luogo, la Repubblica italiana fa valere che l’indicazione, nell’avviso di posto vacante controverso, di solo due lingue quali lingue di lavoro al CESE sarebbe in contrasto con l’art. 1 del regolamento n. 1, il quale prevede che tutte le lingue nazionali degli Stati membri abbiano rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro. Detta limitazione introdurrebbe, inoltre, una gerarchia tra le lingue degli Stati membri, in contrasto con tale articolo.

48      Tale limitazione non sarebbe giustificata neanche dall’art. 6 del regolamento n. 1. È pur vero che questa disposizione consentirebbe alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei loro regolamenti interni. Tale facoltà, tuttavia, riguarderebbe solo il funzionamento interno delle istituzioni e non lo svolgimento dei concorsi esterni diretti all’assunzione del personale chiamato a lavorare al servizio delle istituzioni. Inoltre, nessuna istituzione avrebbe finora adottato un regolamento che prevede l’uso di lingue specifiche al suo interno e ancor meno l’uso del tedesco, dell’inglese o del francese, ove l’unica eccezione è prevista per la Corte di giustizia, ed è oggetto di menzione speciale all’art. 7 del regolamento n. 1.

49      Il Regno di Spagna ritiene che l’art. 6 del regolamento n. 1 consentirebbe alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei loro regolamenti interni. Tuttavia, esso aggiunge, in primo luogo, che non esisterebbero regole scritte che indichino l’inglese, il francese e il tedesco come lingue di lavoro interne. In secondo luogo, l’avviso di posto vacante controverso non sarebbe destinato solo al personale delle istituzioni. In terzo luogo, esisterebbe una giurisprudenza della Corte che nega la creazione di priorità tra le lingue (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36).

50      Il CESE contesta l’insieme degli argomenti della Repubblica italiana.

 Giudizio del Tribunale

51      Gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento n. 1, invocati dalla ricorrente, non sono applicabili ai rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti, in quanto fissano unicamente il regime linguistico applicabile tra le istituzioni ed uno Stato membro o una persona che ricade nella giurisdizione di uno degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 5 ottobre 2005, causa T‑203/03, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑279 e II‑1287, punto 60, e Italia/Commissione, cit., punto 117). Lo stesso vale, pertanto, quanto ai rapporti tra organi come il CESE ed i funzionari e gli altri agenti delle Comunità.

52      I funzionari e gli altri agenti delle Comunità, nonché i candidati a tali posti, infatti, riguardo all’applicazione delle disposizioni dello Statuto, ivi comprese quelle relative all’assunzione nell’ambito di un’istituzione, sono soggetti unicamente alla giurisdizione comunitaria (v., per analogia, sentenze del Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 13, e Italia/Commissione, cit., punto 118).

53      L’equiparazione dei candidati a tali posti, in materia di regime linguistico applicabile, ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità trova giustificazione nella circostanza che tali candidati si rapportano ad un’istituzione comunitaria unicamente al fine di ottenere un posto di funzionario o agente per il quale talune conoscenze linguistiche sono necessarie e possono essere imposte dalle disposizioni comunitarie applicabili per assegnare il posto di cui è causa (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 119).

54      Ne consegue che gli artt. 1, 4 e 5 del regolamento n. 1 non trovano applicazione all’avviso di posto vacante controverso.

55      L’art. 6 del regolamento n. 1 consente espressamente alle istituzioni di determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni. Ciò premesso, ricade nella responsabilità delle istituzioni la scelta della lingua di comunicazione interna, ove ogni istituzione può imporre tale lingua ai suoi agenti e a coloro che rivendichino tale status (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Spagna/Eurojust, cit., punto 46). La scelta della lingua di pubblicazione esterna di un avviso di posto vacante ricade parimenti nella responsabilità delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 122).

56      Conseguentemente, l’argomento secondo il quale il CESE avrebbe fatto uso di una facoltà che non gli è riconosciuta dall’art. 6 del regolamento n. 1 deve essere respinto.

57      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il motivo attinente alla violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del regolamento n. 1 deve essere respinto.

 Sulla violazione dei principi di non discriminazione e del multilinguismo

 Argomenti delle parti

58      In primo luogo, la Repubblica italiana ritiene che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso in tre lingue non abbia consentito a tutti i cittadini dell’Unione di prendere conoscenza della sua esistenza in condizioni di parità, secondo il principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza sancito dall’art. 12 CE. I cittadini di lingua tedesca, inglese o francese, infatti, sarebbero avvantaggiati rispetto a tutti gli altri cittadini dell’Unione. Tale pubblicazione rappresenterebbe altresì una violazione del rispetto del principio del multilinguismo, sancito dall’art. 6, n. 3, UE, e dall’art. 22 della Carta, secondo cui ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di essere informato nella propria lingua degli atti comunitari che incidono sui suoi diritti, tanto più che legge la Gazzetta ufficiale nella sua lingua materna.

59      La Repubblica italiana sostiene che non rileva il fatto che numerosi cittadini dell’Unione non appartenenti agli Stati membri di lingua tedesca, inglese o francese e, in particolare, cittadini italiani, si siano candidati al posto di segretario generale del CESE avendo avuto notizia della vacanza di tale posto dall’avviso sintetico pubblicato nella Gazzetta ufficiale nelle altre lingue ufficiali lo stesso giorno dell’avviso di posto vacante controverso. Ciò costituirebbe un concorso di circostanze del tutto fortuito che non farebbe venir meno la discriminazione.

60      Una discriminazione in ragione della cittadinanza sussisterebbe del pari per quanto riguarda il termine di presentazione delle candidature al posto di segretario generale del CESE. Infatti, mentre i candidati di lingua tedesca, inglese o francese disponevano del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso nella Gazzetta ufficiale, gli altri candidati disponevano di un termine più breve, essendo venuti a conoscenza dell’avviso dopo aver letto nella loro lingua materna l’avviso sintetico pubblicato nella Gazzetta ufficiale, che rinviava, per la lettura integrale del testo dell’avviso di posto vacante controverso, alle versioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale.

61      La Repubblica italiana ritiene parimenti che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso in sole tre lingue sia in contrasto con lo stesso disposto dell’art. 1, nn. 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto, dell’art. 12 del RAA, e dell’art. 72, n. 2, del regolamento interno del CESE.

62      La Repubblica italiana sostiene che la necessità di una buona conoscenza dell’inglese o del francese comporterebbe parimenti una palese discriminazione nei confronti delle altre lingue, il che sarebbe contrario al principio di non discriminazione e del multilinguismo. Tale esigenza produrrebbe, inoltre, un’altrettanto palese discriminazione a danno di tutti i cittadini che siano a conoscenza, oltre che della propria, di una seconda e eventualmente anche di una terza, quarta e quinta lingua ufficiale, tra le quali però non si trovino né l’inglese né il francese.

63      La Repubblica italiana sostiene peraltro che un bando di concorso o un avviso di posto vacante costituiscano testi di contenuto esclusivamente giuridico, dai quali il candidato ricava la nozione dei propri diritti e obblighi in relazione ad un atto importante come la partecipazione ad un concorso per l’assunzione nelle istituzioni. Pertanto, i candidati in possesso di una conoscenza approfondita del tedesco, dell’inglese o del francese sarebbero avvantaggiati nella lettura di un bando pubblicato integralmente nella Gazzetta ufficiale in tali tre lingue rispetto a qualsiasi altro candidato che non abbia un’eccellente conoscenza di una di tali tre lingue.

64      Il Regno di Spagna condivide l’argomento dedotto dalla Repubblica italiana secondo cui la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso in sole tre lingue viola l’art. 12 CE e aggiunge che tale tipo di pubblicazione selettiva introdurrebbe un gravissimo precedente se applicato ad altri settori, poiché avrebbe la conseguenza che solo tre versioni linguistiche della Gazzetta ufficiale sarebbero affidabili e complete.

65      Il CESE ricorda che spetta alla Repubblica italiana dimostrare che la pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso nella Gazzetta ufficiale in sole tre lingue abbia impedito a tutti i cittadini dell’Unione di prendere conoscenza dell’esistenza dell’avviso in condizioni di parità o di non discriminazione e segnala che non è stato dedotto alcun elemento di fatto per quanto riguarda tale presunto impedimento.

66      La circostanza che numerosi cittadini dell’Unione non appartenenti agli Stati membri di lingua tedesca, inglese o francese si siano candidati al posto di segretario generale del CESE non costituirebbe la risultante di un concorso di circostanze, ma si spiegherebbe con la pubblicazione dell’avviso sintetico recante menzione della pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali.

67      Il CESE ritiene infondato l’argomento della Repubblica italiana, secondo cui i candidati che non abbiano il tedesco, l’inglese o il francese come «prima lingua» disporrebbero di un periodo di tempo più breve rispetto ai candidati germanofoni, anglofoni o francofoni, e sarebbero in tal modo oggetto di una disparità di trattamento ingiustificata. Ciascun potenziale candidato che avesse preso conoscenza dell’avviso di posto vacante controverso mediante l’avviso sintetico pubblicato nella Gazzetta ufficiale nella propria lingua materna avrebbe potuto procurarsi rapidamente la versione integrale dell’avviso di posto vacante controverso. Le persone eventualmente interessate sarebbero persone qualificate, in possesso di una lunga esperienza come funzionari o agenti delle istituzioni e che, pertanto, disporrebbero di tutti gli strumenti necessari per procurarsi facilmente una determinata versione linguistica della Gazzetta ufficiale.

68      Il CESE contesta altresì l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la limitazione all’inglese ed al francese comporterebbe una discriminazione nei confronti delle altre lingue ufficiali. In primo luogo, l’inglese e il francese sono, insieme al tedesco, le lingue di lavoro maggiormente utilizzate nelle istituzioni da più di 35 anni. In secondo luogo, i candidati cui si rivolge, in particolare, l’avviso di posto vacante controverso sono funzionari o agenti delle Comunità in possesso di una lunga esperienza di lavoro ad un livello elevato nelle istituzioni e nelle agenzie comunitarie e sono quindi perfettamente in grado di comprendere l’avviso di posto vacante controverso nei minimi dettagli e, pertanto, di essere pienamente informati del suo contenuto preciso.

 Giudizio del Tribunale

–       Osservazioni preliminari

69      Occorre rilevare che il presente motivo si articola in due capi. Nell’ambito del primo capo, il Tribunale è chiamato, in sostanza, a pronunciarsi sulla questione se la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso in sole tre lingue, vale a dire il tedesco, l’inglese e il francese, sia conforme ai principi di non discriminazione e del multilinguismo. Nell’ambito del secondo capo, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine alla conformità ai principi di non discriminazione e del multilinguismo dell’indicazione, nell’avviso di posto vacante controverso, di una buona conoscenza dell’inglese e/o del francese tra le qualifiche «fortemente auspicat[e]», e non, come invoca la ricorrente, tra le qualifiche «richieste».

–       Sul primo capo, relativo alla pubblicazione selettiva nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso

70      In primo luogo, occorre rilevare che non sussiste alcuna disposizione né alcun principio di diritto comunitario che imponga che un avviso di posto vacante come quello in oggetto sia pubblicato sistematicamente nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 115).

71      Vero è che il posto da coprire di cui all’avviso di posto vacante controverso è tale da interessare, potenzialmente, candidati che provengono da ogni Stato membro. Tuttavia, come la Corte ha già avuto modo di affermare, i numerosi riferimenti nel Trattato CE all’uso delle lingue non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce ad ogni cittadino il diritto a che tutto ciò che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto in ogni caso nella sua lingua (sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I‑8283, punto 82, nonché sentenza Italia/Commissione, cit., punto 116).

72      In secondo luogo, occorre rilevare che, se è vero che l’amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti della procedura di assunzione del personale, ciò non toglie che tali misure non possono sfociare in una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 127).

73      L’art. 12, n. 1, del RAA, infatti, osta a che l’istituzione esiga da parte dei candidati ad un posto di agente temporaneo la conoscenza perfetta di una determinata lingua ufficiale, allorché tale requisito linguistico abbia l’effetto di riservare detto posto ad una nazionalità determinata senza che ciò sia giustificato da motivi inerenti al funzionamento del servizio (v., per analogia, sentenza della Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, Racc. pag. 59, in particolare pagg. 72 e 73, nonché sentenza Italia/Commissione, cit., punto 129).

74      Ne consegue che, se il CESE decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale il testo integrale di un avviso di posto vacante per un posto di segretario generale in alcune lingue, esso deve, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale avviso, adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’avviso di posto vacante di cui trattasi e delle edizioni in cui esso è stato pubblicato integralmente (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 130).

75      Nella misura in cui tale requisito risulti soddisfatto, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un avviso di posto vacante in un numero limitato di lingue non è tale da provocare una discriminazione tra i diversi candidati se è pacifico che essi possiedono una sufficiente padronanza di almeno una di queste lingue, tale da consentire loro di prendere utilmente conoscenza del contenuto dell’avviso (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 131).

76      A tale riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale la circostanza che documenti indirizzati dall’amministrazione ad uno dei suoi funzionari siano redatti in una lingua diversa dalla lingua madre di tale funzionario o dalla prima lingua straniera scelta dallo stesso non costituisce alcuna violazione dei diritti di tale funzionario, se egli possiede una padronanza della lingua utilizzata dall’amministrazione tale da consentirgli di prendere effettivamente e facilmente conoscenza del contenuto dei documenti in questione. Tale conclusione vale parimenti riguardo all’avviso di posto vacante controverso (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 132, e la giurisprudenza ivi citata).

77      Infatti, quando le necessità del servizio o quelle dell’impiego lo esigono, l’istituzione interessata può legittimamente specificare le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente (v., a contrario, sentenza Lassalle/Parlamento, cit., pagg. 72 e 73; v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Lagrange relativamente a tale sentenza, Racc. pag. 77, in particolare pag. 94). In quest’ultimo caso, la circostanza che il testo del rispettivo avviso di posto vacante sia unicamente disponibile in tali lingue non è tale da provocare una discriminazione tra candidati, dal momento che essi devono, tutti, avere la padronanza quantomeno di una di queste lingue.

78      Per contro, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo dell’avviso di posto vacante controverso unicamente in alcune lingue ufficiali, quando invece soggetti che abbiano soltanto conoscenze di altre lingue ufficiali potrebbero presentare la loro candidatura, è tale da condurre, in assenza di altre misure intese a consentire a quest’ultima categoria di candidati potenziali di prendere utilmente conoscenza del contenuto di tale avviso, ad una discriminazione a loro danno (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 135).

79      In tale ipotesi, infatti, i candidati di cui è causa si troverebbero in una posizione meno favorevole rispetto agli altri candidati, dato che non sarebbero in grado di prendere utilmente conoscenza delle qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante nonché dei requisiti e delle regole della procedura di assunzione. Orbene, una siffatta conoscenza costituisce un presupposto necessario per la migliore presentazione possibile della loro candidatura, al fine di potersi giovare delle più ampie possibilità di essere scelti per il posto di cui è causa (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 136).

80      Nel caso di specie, dalle disposizioni di cui al punto 3 dell’avviso di posto vacante controverso, citate al precedente punto 7, risulta che la conoscenza dell’inglese e/o del francese è solo «fortemente auspicata», e non imposta. Potenziali candidati al posto di segretario generale del CESE, in possesso di una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale e di una conoscenza eccellente di almeno altre due lingue ufficiali diverse da una delle tre lingue di pubblicazione erano pertanto potenzialmente idonei a concorrere e avrebbero dunque potuto presentare la propria candidatura per tale posto, se l’avviso di posto vacante fosse stato pubblicato in una lingua che essi conoscevano e se fossero stati in tal modo informati dell’esistenza del posto da coprire.

81      Inoltre, taluni candidati, pur in possesso di una conoscenza soddisfacente delle lingue tedesca, inglese o francese, non consultano necessariamente le edizioni della Gazzetta ufficiale in una di queste tre lingue, ma consultano quella nella propria lingua madre (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 148).

82      Sussiste pertanto un rischio considerevole che i candidati potenzialmente interessati dall’avviso di posto vacante controverso abbiano consultato solo gli avvisi pubblicati in tutte le lingue ufficiali, vale a dire l’avviso sintetico del 28 dicembre 2007, recante menzione unicamente della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso, e l’avviso di rettifica dell’avviso di posto vacante controverso del 30 gennaio 2008, il quale indicava solo che l’avviso di posto vacante controverso era stato modificato.

83      Non può ritenersi che tali due avvisi, che non presentano alcuna indicazione di rilievo, come la durata e la possibilità di rinnovo del mandato del posto da coprire, i requisiti di ammissione, le qualifiche e l’esperienza professionale richieste, le modalità di selezione e la data limite per la presentazione delle candidature, siano tali da informare sufficientemente i candidati potenziali del contenuto dell’avviso di posto vacante controverso. Orbene, come rilevato al precedente punto 79, una siffatta conoscenza costituisce un presupposto necessario per la migliore presentazione possibile della loro candidatura.

84      A fortiori, i candidati che non conoscano né la lingua tedesca, né quella inglese, né quella francese, ma che possiedano tuttavia le conoscenze linguistiche richieste, non avrebbero mai avuto la possibilità di venire a conoscenza del contenuto integrale del testo dell’avviso di posto vacante controverso.

85      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la pubblicazione nelle sole edizioni tedesca, inglese e francese della Gazzetta ufficiale dell’avviso di posto vacante controverso costituisce una discriminazione in base alla lingua tra candidati potenziali, in contrasto con l’art. 12 CE.

86      Del resto, il CESE ha parimenti violato, indirettamente, l’art. 12 del RAA, atteso che la pubblicazione dell’avviso di posto vacante controverso nelle sole lingue tedesca, inglese e francese è tale da favorire, nell’ambito delle procedure di assunzione, quale agente temporaneo, di un segretario generale, candidati di alcune nazionalità, vale a dire quelli provenienti dai paesi in cui si parlano tali lingue come lingua madre, e da danneggiare quantomeno una parte dei candidati cittadini di altri Stati membri (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 150).

87      Alla luce di quanto sopra, il primo capo del presente motivo deve essere accolto.

88      Pertanto, l’avviso di posto vacante controverso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale nelle sole lingue tedesca, inglese e francese, deve essere annullato, senza che occorra procedere all’analisi del secondo capo del presente motivo, né degli altri motivi invocati dalla Repubblica italiana.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, di detto regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

90      Nel caso di specie, il CESE è rimasto soccombente. Tuttavia, la Repubblica italiana non ha formulato alcuna domanda in ordine alle spese. Ciò premesso, occorre disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di segretario generale presso la segreteria del Comitato economico e sociale europeo (CESE), pubblicato il 28 dicembre 2007, come rettificato il 30 gennaio 2008, è annullato.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Vadapalas

Jürimäe

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 marzo 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.