Language of document : ECLI:EU:T:2013:423

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

13 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova dell’esistenza dell’intesa – Nozione di infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Interruzione dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento – Presunzione d’innocenza – Imputabilità del comportamento illecito – Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Influenza determinante esercitata dalla società controllante – Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione al 100% – Proporzionalità – Metodo di arrotondamento – Competenza giurisdizionale estesa al merito»

Nella causa T‑566/08,

Total Raffinage Marketing, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata da A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e A. Biolan, in qualità di agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocat,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 def. della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la decisione C(2008) 5476 def., del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che la Total Raffinage Marketing SA (già Total France SA), ricorrente, e la Total SA, la sua società controllante che la detiene al 100%, avevano violato, insieme ad altre imprese, l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando ad un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

2        I destinatari della decisione sono, oltre alla ricorrente e alla sua società controllante Total SA (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Total» o la «Total»), le seguenti società: l’ENI SpA, la Esso Deutschland GmbH, la Esso Société Anonyme Française, la ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. (in prosieguo, congiuntamente: la «ExxonMobil»), la H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH e la Hansen & Rosenthal KG (in prosieguo, congiuntamente: la «H&R»), la Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., la Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, la Repsol Petróleo SA e la Repsol YPF SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Repsol»), la Sasol Wax GmbH, la Sasol Wax. International AG, la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Sasol»), la Shell Deutschland Oil GmbH,·la Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, la Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, la The Shell Petroleum Company Ltd, la Shell Petroleum NV e la The Shell Transport and Trading Company Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell»), la RWE Dea AG e la RWE AG (in prosieguo, congiuntamente: la «RWE») (punto 1 della decisione controversa).

3        Le cere di paraffina vengono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse vengono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione controversa).

4        Le paraffine molli sono materie prime necessarie per la fabbricazione delle cere di paraffina e vengono fabbricate nelle raffinerie come sottoprodotti della produzione delle basi lubrificanti dal petrolio greggio. Esse vengono altresì vendute ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli truciolati (punto 5 della decisione controversa).

5        La Commissione ha avviato la sua indagine dopo che la Shell Deutschland Schmierstoff l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa presentandole una domanda di immunità a norma della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione») (punto 72 della decisione controversa).

6        Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della «H&R/Tudapetrol», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi Sasol, ExxonMobil, Repsol e Total (punto 75 della decisione controversa).

7        Il 29 maggio 2007 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle società menzionate nel precedente punto 2, tra cui la Total France (punto 85 della decisione controversa). Con lettera del 14 agosto 2007 la Total France ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

8        Il 10 e l’11 dicembre 2007 la Commissione ha organizzato un’audizione orale alla quale la Total France ha partecipato (punto 91 della decisione controversa).

9        Nella decisione controversa, in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e delle paraffine molli nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, che copriva il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative alle cere di paraffina (in prosieguo: la «parte principale dell’infrazione»). Per quanto concerne la RWE (in seguito Shell), la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la Sasol e la Total, l’infrazione riguardante le cere di paraffina verteva altresì sulla ripartizione dei clienti o dei mercati (in prosieguo: la «seconda parte dell’infrazione»). Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla Sasol e dalla Total riguardava anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli») (punti 2, 95 e 328 e articolo 1 della decisione controversa).

10      Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «Blauer Salon» nonché in occasione delle «riunioni paraffine molli» dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

11      Secondo la decisione controversa, alcuni dipendenti della Total France avevano partecipato direttamente all’infrazione per tutta la sua durata. La Commissione ha quindi considerato la Total France responsabile per la sua partecipazione all’intesa (punti 555 e 556 della decisione controversa). Inoltre, tra il 1990 e la fine dell’infrazione la Total France è stata detenuta direttamente o indirettamente per oltre il 98% dalla Total SA. La Commissione ha considerato che, su tale base, si poteva presumere che la Total SA esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della Total France, in quanto le due società facevano parte di una medesima impresa (punti da 557 a 559 della decisione controversa). In risposta ad un quesito orale posto in udienza, relativo all’imputazione della responsabilità alla sua società controllante, la ricorrente ha rinviato al complesso delle informazioni comunicate dalla Total SA nella causa connessa T‑548/08, Total SA/Commissione, decisa in data odierna. In detta causa la Total SA ha precisato, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che la Total France era da essa direttamente o indirettamente detenuta al 100% nel periodo controverso.

12      L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) (in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 2.

13      Nel caso della ricorrente, anzitutto, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite annuali sui mercati di riferimento, che ammontava ad EUR 31 133 865 (di cui EUR 1 993 620 per le paraffine molli).

14      Inoltre, a titolo della gravità dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto del 18% del valore annuo delle vendite di cere di paraffina e del 15% del valore annuo delle vendite per le paraffine molli. Gli importi così ottenuti sono stati moltiplicati, a motivo della durata dell’infrazione, per un coefficiente di 13 per le cere di paraffina e di 7 per le paraffine molli. Inoltre, in applicazione del punto 25 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha inserito nell’importo di base un ulteriore importo (detto «contributo di partecipazione») pari al 18% del valore delle vendite annue di cere di paraffina e al 15% del valore annuo delle vendite delle paraffine molli. In tal modo, la Commissione ha fissato un importo di base dell’ammenda pari ad EUR 75 390 000 per la Total (punto 671 della decisione controversa).

15      La Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante nei confronti della ricorrente, per cui l’importo di base dell’ammenda non è stato adeguato a tale titolo. Tuttavia, a titolo di finalità deterrente, considerato il fatturato complessivo importante del gruppo Total, in applicazione del punto 30 degli orientamenti del 2006 la Commissione ha fissato un coefficiente di 1,7. Così, moltiplicando l’importo di base per tale coefficiente, essa è pervenuta all’importo di base adattato dell’ammenda di EUR 128 163 000.

16      In mancanza di una riduzione dell’importo dell’ammenda in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), l’importo di base adattato di EUR 128 163 000 equivaleva all’importo totale dell’ammenda (punto 785 della decisione controversa).

17      La decisione controversa contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1° gennaio 1994 ‑ l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata continuata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1° gennaio 1994, nel SEE:

(…)

Total France SA: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005; e

Total SA: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.

Per le seguenti imprese l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco:

Total France SA: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004, e

Total SA: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004.

(…)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

ENI SpA: EUR 29 120 000;

Esso Société Anonyme Française: EUR 83 588 400,

di cui in solido con

ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA ed ExxonMobil Corporation: EUR 34 670 400, di cui in solido con Esso Deutschland GmbH: EUR 27 081 600;

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: EUR 12 000 000;

Hansen & Rosenthal KG in solido con H&R Wax Company Vertrieb GmbH: EUR 24 000 000,

di cui in solido con

H&R ChemPharm GmbH: EUR 22 000 000;

MOL Nyrt.: EUR 23 700 000;

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA: EUR 19 800 000;

Sasol Wax GmbH: EUR 318 200 000,

di cui in solido con

Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol Limited: EUR 250 700 000;

Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Limited: EUR 0;

RWE-Dea AG in solido con RWE AG: EUR 37 440 000;

Total France SA in solido con Total SA: EUR 128 163 000».

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

19      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1 e 2 della decisione controversa nella parte in cui la riguardano;

–        ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflittale all’articolo 2 della decisione controversa;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

21      A sostegno della sua domanda diretta all’annullamento parziale della decisione controversa e alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale, la ricorrente deduce undici motivi.

22      Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la valutazione della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli. Il secondo motivo verte su una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione quanto all’attuazione delle pratiche riguardanti le cere di paraffina. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 81 CE e dei principi della presunzione di innocenza, di certezza del diritto e di parità di trattamento quanto alla partecipazione della ricorrente all’infrazione dopo il 12 maggio 2004. Il quarto motivo verte su una violazione dell’articolo 81 CE e del principio della presunzione di innocenza quanto alla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dell’interruzione della partecipazione della ricorrente alle pratiche in questione. Il quinto motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione e degli orientamenti del 2006 risultante dalla mancata presa in considerazione della mancata attuazione dell’intesa. Il sesto motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione e degli orientamenti del 2006 nella determinazione del periodo di riferimento per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda. Il settimo motivo verte su una violazione degli orientamenti del 2006 e del principio di proporzionalità quanto alla determinazione della percentuale del valore delle vendite delle paraffine molli da prendere in considerazione. L’ottavo motivo verte su una violazione del regolamento n. 1/2003 e dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e della presunzione di innocenza quanto al metodo di calcolo stabilito dagli orientamenti del 2006. Il nono motivo verte su una violazione degli orientamenti del 2006 e dei principi della personalità delle pene e delle sanzioni nonché di proporzionalità quanto alla fissazione dell’importo supplementare dell’ammenda a titolo di finalità deterrente. Il decimo motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda. L’undicesimo motivo verte su una violazione dell’articolo 81 CE quanto all’imputazione del comportamento anticoncorrenziale della Total France alla sua società controllante, la Total SA. Inoltre, in udienza, la ricorrente ha sollevato un dodicesimo motivo vertente su una violazione dei suoi diritti della difesa a motivo dell’inclusione nel valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell’ammenda del fatturato delle altre società appartenenti al gruppo Total.

23      Il Tribunale ritiene utile iniziare con l’esame del secondo motivo.

1.     Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione quanto alle pratiche riguardanti le cere di paraffina

24      Anzitutto, si deve ricordare che la Commissione ha considerato, al punto 2 della decisione controversa, sotto il titolo «Sintesi dell’infrazione», che i destinatari avevano partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Per quanto concerne le cere di paraffina, tale infrazione consisteva «in accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale» (parte principale dell’infrazione) e nel «ripartire i clienti e il mercato» (seconda parte dell’infrazione).

25      La ricorrente sostiene che la valutazione da parte della Commissione delle prove concernenti le prime due parti dell’infrazione, relative alle cere di paraffina, è erronea. Perciò, la Commissione avrebbe violato l’articolo 81 CE e il suo obbligo di motivazione.

26      Con la prima parte del motivo in esame, la ricorrente sostiene che, tra i comportamenti rientranti nella parte principale dell’infrazione, potrebbero essere dimostrati solo gli scambi di informazioni relative allo stato del mercato delle cere di paraffina, ai volumi di vendita e ai livelli di prezzo applicati, mente gli accordi e le pratiche concordate riguardanti la fissazione del prezzo delle cere di paraffina non potrebbero esserle validamente addebitati sulla base degli elementi del fascicolo.

27      Nella seconda parte, la ricorrente deduce che la Commissione ha illegittimamente ignorato la mancanza di prove relative all’attuazione degli accordi di fissazione dei prezzi.

28      Con la terza parte, la ricorrente contesta alla Commissione il fatto che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo non consentono di dimostrare la sua partecipazione alla seconda parte dell’infrazione, vale a dire la ripartizione dei mercati geografici e dei clienti durante le riunioni tecniche per quanto riguarda le cere di paraffina.

29      Con la quarta parte, la ricorrente rileva che l’analisi economica dei prezzi di vendita da essa fornita smentisce la sua presunta adesione ad un accordo di fissazione dei prezzi.

 Osservazioni preliminari

 Sulle nozioni di accordo e di pratica concordata

30      Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

31      Perché vi sia accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 199).

32      Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE sia concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso di restringere la concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni (v., in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, cit. al punto 31 supra, punti da 151 a 157 e 206).

33      La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 115, e Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

34      A tal riguardo, l’articolo 81, paragrafo 1, CE osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o intende seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 33 supra, punti 116 e 117).

 Sui principi inerenti alla valutazione delle prove

35      Secondo la giurisprudenza, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v. sentenza della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Racc. pag. II‑3567, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

36      Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, allorché è adito con una domanda d’annullamento di una decisione emessa a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, il Tribunale deve, in generale, esercitare un controllo completo relativamente al punto se ricorrano congiuntamente o meno i requisiti di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (v. sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2000, Bayer/Commissione, T‑41/96, Racc. pag. II‑3383, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

37      In siffatto contesto, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. al punto 35 supra, punto 60).

38      In tale ambito, infatti, occorre tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale fa parte dei diritti fondamentali che costituiscono principi generali del diritto dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica segnatamente alle procedure relative a violazioni delle regole di concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. al punto 35 supra, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

39      Pertanto, è necessario che la Commissione indichi elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocati dall’istituzione, complessivamente considerati, risponda a tale requisito (v. sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. al punto 35 supra, punti 62 e 63 e la giurisprudenza ivi citata).

40      Gli indizi addotti dalla Commissione nella decisione impugnata al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 185 e la giurisprudenza ivi citata).

41      Occorre inoltre rilevare che, in pratica, la Commissione è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa. Anche se spetta necessariamente alla Commissione dimostrare che sia stato concluso un accordo illecito di ripartizione dei mercati, sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale tale scopo doveva essere raggiunto. Infatti, un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione qualora potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale risultino tuttavia sufficientemente dimostrati. Le imprese possono difendersi utilmente in una tale situazione, a condizione che abbiano la possibilità di commentare tutti gli elementi di prova dedotti a loro carico dalla Commissione (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 203).

42      Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’articolo 81 CE, in diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2935, punto 72).

43      Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, l’unico criterio pertinente per valutare le prove prodotte risiede nella loro attendibilità (sentenza Dalmine/Commissione, cit. al punto 42 supra, punto 72).

44      Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punti 1053 e 1838).

45      Quando la Commissione si basa unicamente sul comportamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente per queste ultime dimostrare l’esistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione per concludere per l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 186).

46      Per contro, nel caso in cui la Commissione si sia basata su prove documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione controversa per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 187). Siffatta produzione delle prove non contravviene al principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc. pag. I‑4539, punto 181).

47      Poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Pertanto, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Anche qualora la Commissione scopra siffatti documenti, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può quindi essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti da 55 a 57; v. anche sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. al punto 35 supra, punti 64 e 65 e la giurisprudenza ivi citata).

48      Dal principio della libertà di forma dei mezzi probatori deriva che la mancanza di prove documentali, pur potendo assumere rilevanza nella valutazione complessiva della serie di indizi invocati dalla Commissione, non implica di per sé che l’impresa interessata possa contestare le asserzioni della Commissione fornendo una spiegazione alternativa dei fatti. Ciò è possibile solo quando le prove prodotte dalla Commissione non consentono di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in maniera inequivocabile e senza che sia necessaria un’interpretazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Coats Holdings e Coats/Commissione, T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

49      Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’articolo 53 dell’accordo SEE.

 Sulla prima parte, concernente l’asserita mancanza di prove che consentano di dimostrare gli accordi o le pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina

50      Nell’ambito della parte in esame, la ricorrente contesta i principi applicati dalla Commissione nella valutazione delle prove e mette in discussione la valutazione degli elementi di prova con riguardo alle riunioni tecniche per le quali la Commissione ha accertato un accordo o una pratica concordata mirante alla fissazione del prezzo delle cere di paraffina.

 Sulla descrizione della parte principale dell’infrazione nella decisione controversa

51      Nella sezione 4.1 della decisione controversa, sotto il titolo «Principi di base e funzionamento del cartello», la Commissione ha così descritto il contenuto delle pratiche di fissazione dei prezzi:

«(…)

(106) Le riunioni tecniche si componevano sempre di due parti: una parte iniziale che consisteva in discussioni su questioni tecniche, seguita da discussioni su argomenti di natura anticoncorrenziale quali la fissazione dei prezzi, la ripartizione di mercati e clienti (in taluni casi) nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale riguardanti in particolare le politiche di fissazione dei prezzi presenti e future, i clienti, le capacità di produzione e i volumi delle vendite.

(107) Le discussioni relative ai prezzi e ai possibili aumenti di prezzo, quindi, si svolgevano di norma alla fine di ciascuna riunione tecnica. Se di solito era il rappresentante di Sasol ad avviare la discussione sui prezzi, seguiva poi un giro di interventi in cui tutti i partecipanti finivano per discutere tanto dei prezzi che delle strategie di fissazione dei prezzi. Le discussioni vertevano tanto su aumenti e obiettivi di prezzo per clienti specifici quanto su aumenti di prezzo generali, prezzi minimi e obiettivi di prezzo da applicare per l’intero mercato. Gli aumenti di prezzo di solito venivano concordati in termini di numeri assoluti e non di percentuali (ad esempio: 60 EUR/tonnellata per le cere di paraffina completamente raffinata). Venivano altresì concordati anche prezzi minimi, non solo quando veniva concluso un accordo su un aumento di prezzo ma anche quando un simile aumento non era applicabile (ad esempio nei periodi in cui i prezzi erano in calo).

      (…)

(109) Oltre a quanto sopra descritto, i rappresentanti delle imprese si scambiavano informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e si comunicavano l’un l’altra le rispettive strategie aziendali complessive.

(110) Le società ‑ ad eccezione di MOL ‑ erano rappresentate da dirigenti abilitati a decidere la strategia di fissazione dei prezzi per le rispettive imprese, come pure a stabilire i prezzi da applicare a singoli clienti. (…)

(111) La maggior parte delle discussioni sui prezzi che si svolgevano durante le riunioni tecniche erano incentrate sulle cere di paraffina in generale, e solo di rado venivano discussi nello specifico i diversi tipi di questo prodotto (quali le cere di paraffina completamente raffinata, le cere di paraffina semiraffinata, le miscele di cere/paraffine speciali, le cere di paraffina dura o le cere di paraffina sottoposte a idrofinitura). L’intesa tra tutte le società era inoltre che si sarebbe provveduto ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di cere di paraffina in ragione dello stesso importo o della stessa percentuale.

      (…)

(113) Le imprese davano attuazione alle decisioni prese nel corso delle riunioni tecniche principalmente mediante annunci ai clienti di aumenti di prezzo o abolendo i sistemi di fissazione dei prezzi in vigore. Quando capitava che un’impresa ingannasse gli altri concorrenti o non attuasse le decisioni prese, il caso veniva discusso nelle riunioni successive (v. ad esempio i punti 149 e 157). Di norma una delle imprese rappresentate alle riunioni iniziava ad applicare per prima l’aumento di prezzo: di solito era Sasol a farlo, anche se talvolta chiedeva a un’altra impresa partecipante di applicare il rialzo per prima. Se una delle società aveva annunciato ai suoi clienti l’intenzione di aumentare i suoi prezzi, poco tempo dopo gli altri fornitori la imitavano e annunciavano a loro volta aumenti di prezzo. I rappresentanti delle società alle riunioni tecniche si informavano reciprocamente delle misure adottate per applicare le decisioni prese nel corso di tali riunioni. La comunicazione avveniva oralmente o con l’invio di una copia dell’annuncio dell’aumento di prezzo o dell’abolizione del sistema di prezzi in questione a una delle altre imprese partecipanti alle riunioni tecniche o a tutte le altre imprese [partecipanti]. La Commissione ha accertato che le parti si sono effettivamente spedite l’un l’altra annunci di questo tipo e ha individuato un campione di circa 150 lettere contenenti tali annunci, che le imprese coinvolte si sono inviate reciprocamente entro le sei settimane successive allo svolgimento di una riunione tecnica. È stato inoltre dichiarato che le società rappresentate avevano stretto un patto in base al quale nessuna di loro avrebbe approfittato dell’attuazione di un accordo di prezzo concordato per incrementare la propria quota di mercato. Nessuna impresa ha contestato tale dichiarazione nelle risposte alla comunicazione degli addebiti».

52      Nella sezione 4.2 della decisione controversa, sotto il titolo «Descrizione particolareggiata delle riunioni tecniche», la Commissione ha anzitutto presentato una tabella riassuntiva indicante il luogo e la data delle riunioni tecniche nonché le imprese presenti (punto 124 della decisione controversa). Essa ha poi esaminato le prove disponibili relative a ciascuna delle riunioni tecniche (punti da 126 a 177 della decisione controversa).

53      Nella sezione 5.3 della decisione controversa, sotto il titolo «Natura dell’infrazione nel caso di specie», la Commissione ha precisato i principi che disciplinano la qualificazione dei comportamenti anticoncorrenziali, applicabili nel caso di specie:

«(…)

(205) [N]el caso di un’infrazione complessa di lunga durata, la Commissione non è necessariamente tenuta a qualificare il comportamento come [accordo o pratica concordata]. Le nozioni di accordo e di pratica concordata sono fluide e possono coincidere. Infatti il comportamento anticoncorrenziale può variare nel tempo o i suoi meccanismi essere adattati o rafforzati per tener conto di nuovi sviluppi. Può anzi rivelarsi perfino impossibile operare una simile distinzione, in quanto un’infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche di ognuna delle due forme di comportamento vietato, mentre, considerata isolatamente, ciascuna delle sue manifestazioni potrebbe essere ascritta all’uno o all’altro tipo di comportamento. Tuttavia, sarebbe artificioso frazionare nell’analisi ciò che costituisce chiaramente un comportamento comune continuato e caratterizzato da un’unica finalità globale, ravvisandovi violazioni distinte. Un cartello può pertanto essere al tempo stesso un accordo e una pratica concordata. L’articolo 81 [CE] non prevede qualifiche specifiche per il tipo di infrazione complessa oggetto della presente decisione.

(206) In una situazione in cui vi siano diversi membri del cartello e in cui il loro comportamento anticoncorrenziale nel tempo possa essere qualificato o come accordo o come pratica concordata (infrazioni complesse), la Commissione non è tenuta a valutare precisamente, per ciascun tipo di comportamento, in quale categoria esso rientri».

54      Inoltre, nel medesimo capo della decisione controversa, la Commissione ha descritto come segue il contenuto dell’infrazione:

«5.3.2 Applicazione

(210)  I fatti descritti al capo 4 della presente decisione dimostrano che tutte le imprese soggette al presente procedimento hanno partecipato, nei periodi indicati al punto 610, ad attività collusive relative alle cere di paraffina e, per le imprese menzionate nel punto (2), alle paraffine molli e hanno assistito periodicamente a riunioni aventi per oggetto:

1)      la fissazione dei prezzi[;]

2)      (…) la ripartizione di clienti e/o mercati[;]

3)      lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, in particolare di informazioni in relazione ai clienti, ai prezzi, alle capacità di produzione e ai volumi delle vendite[;]

      (…)

5.3.2.2. Fissazione dei prezzi

(240) I punti 98, 107, 126, 128, 131, 133, 137, 139, 140, 142, 145, 147, 149, 152, 153, 156, 157, 163, 168, 174, 176, 177 dimostrano che le imprese coinvolte stabilivano dei prezzi minimi e concordavano aumenti di prezzo (“fissazione dei prezzi”).

(241) ExxonMobil, Repsol, Sasol e Shell hanno confermato l’esistenza di pratiche di fissazione dei prezzi [v. punto 107] e riconfermato tale informazione durante la loro audizione nonché nella loro risposta scritta alla comunicazione degli addebiti».

55      Per quanto riguarda la ricorrente, dall’allegato della decisione controversa risulta che essa ha partecipato a 39 riunioni tecniche e «riunioni paraffine molli» su un totale di 51 riunioni tenutesi nel periodo della sua partecipazione all’intesa, vale a dire fra il 3 settembre 1992 e il 28 aprile 2005.

 Sul valore probatorio delle prove raccolte dalla Commissione

56      Anzitutto, occorre esaminare le prove relative al contenuto delle discussioni svoltesi durante le riunioni tecniche, sulle quali la Commissione si è basata nella decisione controversa. Dette prove consistono in dichiarazioni di imprese e in appunti manoscritti contemporanei alle riunioni tecniche, redatti durante o poco dopo specifiche riunioni tecniche e che descrivono il contenuto delle discussioni che vi si erano svolte.

57      A tal riguardo, la ricorrente contesta i principi di interpretazione delle prove applicati dalla Commissione nella decisione controversa, nonché il valore probatorio delle dichiarazioni e delle prove documentali.

–       Dichiarazioni di imprese

58      Si deve rilevare che, secondo la dichiarazione della Sasol del 12 maggio 2005, in generale, le riunioni tecniche davano luogo ad un’attività collusiva, poiché in tale contesto venivano discussi aumenti e riduzioni di prezzo e venivano scambiate informazioni sui prezzi lordi e sulle pianificazioni in materia di capacità.

59      Secondo la dichiarazione della Repsol del 19 maggio 2005, la discussione sul livello dei prezzi applicati dai partecipanti faceva parte delle riunioni tecniche.

60      La Shell ha dichiarato che tutte le riunioni tecniche vertevano sulla fissazione dei prezzi. Secondo la sua dichiarazione del 14 giugno 2006, almeno dal 1999, allorché il suo rappresentante che ha testimoniato ha iniziato a partecipare alle riunioni tecniche, i prezzi delle cere di paraffina non sono mai stati decisi unilateralmente, ma sono sempre stati concordati dai concorrenti in occasione delle riunioni tecniche.

61      Inoltre, le medesime imprese hanno anche affermato, nelle stesse dichiarazioni, che in varie riunioni tecniche i partecipanti si erano effettivamente accordati sui prezzi minimi o sugli aumenti di prezzo, e talora anche sulle misure di aumento. Inoltre, da dette dichiarazioni risulta che la Total ha pienamente partecipato a tali accordi anticoncorrenziali.

62      Peraltro, si deve rilevare che la Commissione ha fatto riferimento alle dichiarazioni in questione (v. punti da 58 a 61 supra) ai punti 107 e 113 della decisione controversa.

63      La ricorrente rileva che le dichiarazioni rese nell’ambito della comunicazione del 2002 sulla cooperazione hanno un valore probatorio limitato, soprattutto quando non siano corroborate da nessun’altra prova. Infatti, dette dichiarazioni sarebbero per loro natura soggettive e tenderebbero a «incolpare gli altri piuttosto che sé stessi». Inoltre, le dichiarazioni della Sasol e della Repsol sulla gravità dell’infrazione sarebbero state rese «su sollecitazione della Commissione» e al fine di mantenere il beneficio delle loro domande di trattamento favorevole.

64      Si deve rilevare che siffatti argomenti sono già stati esaminati e respinti dal giudice dell’Unione.

65      Secondo la giurisprudenza, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese alle quali viene addebitato di aver partecipato all’intesa. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’articolo 81 CE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuito (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 192).

66      Può essere riconosciuto un valore probatorio particolarmente elevato alle dichiarazioni che, in primo luogo, siano attendibili, in secondo luogo, vengano rese a nome di un’impresa, in terzo luogo, provengano da una persona soggetta all’obbligo professionale di agire nell’interesse dell’impresa, in quarto luogo, vadano contro gli interessi del dichiarante, in quinto luogo, provengano da un testimone diretto dei fatti cui le dichiarazioni fanno riferimento e, in sesto luogo, siano state fornite per iscritto, deliberatamente e dopo un’attenta riflessione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punti da 205 a 210).

67      Inoltre, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione al fine di ottenere un’immunità o una riduzione dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sulla partecipazione degli altri membri dell’intesa. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 70).

68      In particolare, occorre considerare che il fatto che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti di cui trattasi implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che tale persona si sia decisa a dire la verità. Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punti 211 e 212; del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc. pag. II‑947, punto 166, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).

69      Nel caso di specie, le dichiarazioni in questione sono state rese sulla base delle testimonianze delle persone che hanno partecipato alle riunioni tecniche, dopo un’attenta riflessione, e incriminano anche le imprese a nome delle quali sono state effettuate. Inoltre, le dichiarazioni concordano sugli elementi generali della descrizione dell’infrazione, il che ne rafforza ulteriormente l’affidabilità. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 66 e contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, esse risultano particolarmente attendibili.

70      Peraltro, la ricorrente non menziona alcun riferimento o elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui le dichiarazioni della Sasol e della Repsol sarebbero state rese su «sollecitazione della Commissione». Inoltre, una sollecitazione ad esagerare la gravità dell’infrazione non risulta dalla comunicazione del 2002 sulla cooperazione e non può essere constatata nemmeno nel caso di specie. Al contrario, si deve sottolineare che le dichiarazioni della Sasol, della Repsol e della ExxonMobil sono state rese dopo gli accertamenti, sicché tali imprese potevano sospettare di avere poche possibilità di essere le prime a fornire informazioni che consentissero alla Commissione di disporre accertamenti o di constatare l’esistenza di un’intesa (v. punto 8 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione). Così, secondo la loro percezione, era molto probabile che esse potessero ricevere tutt’al più una riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda (v. punto 23 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione). In tali circostanze, non vi era alcuna ragione economica che potesse indurre le suddette imprese a presentare l’infrazione come più grave di quanto non fosse in realtà, dato che la maggiore gravità dell’infrazione avrebbe comportato un aumento delle loro ammende. Infine, si deve ricordare che la presentazione di elementi falsi nella dichiarazione può privare l’impresa in questione del beneficio della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (v. punto 67 supra).

71      Pertanto, devono essere respinti gli argomenti della ricorrente relativi ad un’asserita «sollecitazione» delle imprese che hanno depositato una domanda di cooperazione a presentare l’infrazione come più grave di quanto non fosse in realtà.

72      Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non può basare le sue conclusioni sulla dichiarazione di un’impresa la cui esattezza sia contestata da varie imprese accusate e che non sia suffragata da altri elementi.

73      È vero che, secondo la giurisprudenza, la dichiarazione di un’impresa accusata di avere partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, a causa dell’attendibilità delle dichiarazioni di cui trattasi (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punti 219 e 220).

74      Tuttavia, nella specie, la Commissione non si è basata su una dichiarazione di un unico partecipante contestata dagli altri partecipanti, ma sulle dichiarazioni rese autonomamente da varie imprese, che concordano sugli elementi generali della descrizione dell’infrazione (v. supra, punti da 58 a 61). Inoltre, la Commissione si è basata su numerose prove documentali che completano e corroborano il contenuto delle dichiarazioni di imprese, una parte delle quali sarà esaminata infra ai punti 76 e seguenti.

75      Di conseguenza, le dichiarazioni di cui trattasi fanno parte dell’insieme di prove che dimostrano gli accordi o le pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina stabiliti durante le riunioni tecniche cui la ricorrente ha partecipato. Pertanto, gli argomenti di quest’ultima che ne contestano il valore probatorio devono essere respinti.

–       Prove documentali

76      Si deve rilevare che la decisione controversa contiene riferimenti ad un gran numero di prove documentali contemporanee rinvenute negli uffici delle imprese interessate nel corso delle ispezioni. Tali prove documentali consistono, per la maggior parte, in note manoscritte della MOL e in resoconti di riunioni «Blauer Salon» della Sasol.

77      La ricorrente contesta il valore probatorio di tali prove documentali. Essa fa valere che le note manoscritte redatte durante riunioni tecniche, come quelle della MOL, non sono esaustive e contengono segni o simboli il cui significato è noto soltanto al loro autore. Per quanto riguarda i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» della Sasol, il loro valore probatorio sarebbe limitato, in quanto non sarebbero stati redatti durante riunioni tecniche, né da una persona che vi abbia partecipato. Inoltre, alcune informazioni riportate su tali resoconti erano il risultato di conversazioni a tu per tu svoltesi al di fuori delle riunioni tecniche. L’argomento della Commissione secondo cui essi sono stati redatti in tempore non suspecto non può essere accolto, tanto più che raramente il loro significato risulterebbe chiaro.

78      Si deve rilevare che il Tribunale e la Corte hanno già avuto occasione di esaminare e respingere siffatti argomenti.

79      Infatti, come risulta dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 47, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, tali pratiche ed accordi si svolgono spesso in modo clandestino, le riunioni sono spesso segrete e nella maggior parte dei casi la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illecito tra gli operatori interessati, quali i resoconti di una riunione, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni.

80      Inoltre, secondo la giurisprudenza, nella valutazione del valore probatorio delle prove documentali si deve attribuire grande importanza alla circostanza che un documento è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc. pag. II‑707, punto 312, e del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc. pag. II‑5761, punto 181) o da un testimone diretto degli stessi (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 207).

81      La mancanza della data o della firma di un documento o il fatto che esso sia mal scritto non priva tale documento di qualsiasi valenza probatoria, in particolare quando possano essere stabiliti con sufficiente certezza la sua origine, la probabile data e il contenuto (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/Commissione, T‑217/03 e T‑245/03, Racc. pag. II‑4987, punto 124; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Shell/Commissione, T‑11/89, Racc. pag. II‑757, punto 86).

82      Orbene, nella specie, come la Commissione ha rilevato al punto 215 della decisione controversa, gli appunti della MOL sono stati redatti durante le riunioni dalla persona che vi ha partecipato e il loro contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Perciò, il valore probatorio di tali appunti è molto elevato. Per quanto riguarda i resoconti delle riunioni «Blauer Salon» della Sasol, si tratta di documenti risalenti all’epoca dei fatti e redatti in tempore non suspecto, ossia poco dopo ciascuna riunione tecnica. La persona che li ha redatti, pur non essendo presente alle riunioni tecniche, si è basata sulle informazioni ottenute da un partecipante. Pertanto, il valore probatorio di tali resoconti è parimenti elevato.

83      Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti della ricorrente diretti a rimettere in discussione il valore probatorio delle prove documentali addotte nella decisione controversa.

 Sull’esame dettagliato degli argomenti della ricorrente relativi a specifiche riunioni tecniche

84      La ricorrente sostiene che, per 36 riunioni tecniche su 52, la Commissione non afferma che i partecipanti abbiano raggiunto un accordo sui prezzi. In primo luogo, per quanto concerne quattro riunioni tecniche, la Commissione avrebbe ammesso nella decisione controversa che non era sicura che tali riunioni avessero avuto luogo o che non era stato possibile stabilire il contenuto della riunione. In secondo luogo, per 12 riunioni tecniche, la Commissione avrebbe ammesso nella decisione controversa di non disporre, quanto al loro contenuto, di indizi diversi dalle dichiarazioni di alcuni partecipanti, secondo cui tali riunioni avrebbero avuto un oggetto anticoncorrenziale, senza che fosse stata individuata con precisione la natura dei comportamenti in questione. In terzo luogo, quanto ad altre 6 riunioni tecniche, la Commissione non avrebbe indicato nella decisione controversa che esse avevano riguardato le discussioni sui prezzi. In quarto luogo, per quel che concerne altre 14 riunioni tecniche, la Commissione avrebbe ammesso nella decisione controversa che, sebbene in dette riunioni fossero state scambiate informazioni sui prezzi, non era stato concluso alcun accordo su un aumento e, a fortiori, su un livello comune di aumento o che, in ogni caso, essa non era sicura del risultato di tali scambi.

85      Peraltro, la ricorrente sostiene che solo per 16 riunioni tecniche la Commissione ha ritenuto che i partecipanti avessero raggiunto un accordo sui prezzi. Essa deduce un argomento dettagliato sulla presunta valutazione errata delle prove riguardo a ciascuna di tali riunioni tecniche.

86      In primo luogo, per quanto concerne la riunione tecnica del 3 e 4 settembre 1992, la Commissione si è basata, al punto 126 della decisione controversa, su un resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol contenente la menzione «fino al 22/11, prezzo “0”». Essa ne ha dedotto che in tale riunione era stato concordato di non modificare i prezzi.

87      La ricorrente fa valere che il resoconto della Sasol verte su una comunicazione interna tra due dipendenti della Sasol, in cui il sig. K. dava istruzioni al sig. O. di non modificare il prezzo, sicché detto resoconto non dimostrerebbe l’esistenza di un accordo concluso in occasione della riunione tecnica.

88      È giocoforza constatare che, in una dichiarazione resa nel procedimento amministrativo, la Sasol ha interpretato tale menzione nel senso che dimostra un accordo per non modificare i prezzi. Inoltre, da numerosi resoconti di riunioni «Blauer Salon» della Sasol e dalle dichiarazioni della stessa risulta che, con detti resoconti, il sig. K., rappresentante della Sasol alle riunioni tecniche, ha informato il sig. O. del contenuto delle discussioni svoltesi in dette riunioni. Inoltre, la cifra «0» veniva spesso utilizzata dai partecipanti per indicare il mantenimento dei prezzi. Pertanto, anche se il resoconto in questione costituisce, a rigore, una comunicazione interna tra il sig. K. e il sig. O., resta il fatto che essa testimonia di un accordo per non modificare i prezzi, concluso in occasione della riunione tecnica di cui trattasi. Pertanto, gli argomenti dedotti a questo proposito dalla ricorrente devono essere respinti.

89      Inoltre, la ricorrente non può validamente opporre alla Commissione che in tali riunioni non è stato concordato alcun aumento. Infatti, anche un accordo sul mantenimento dei prezzi costituisce un accordo di fissazione dei prezzi, in quanto sussiste un concorso di volontà dei partecipanti sull’applicazione di un livello di prezzo da essi concordato.

90      Di conseguenza, la Commissione si è giustamente basata, al punto 240 della decisione controversa, sulla riunione tecnica di cui trattasi per concludere che «le imprese coinvolte stabilivano dei prezzi minimi».

91      In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione del 23 e 24 novembre 1992, la Commissione ha fatto riferimento, al punto 128 della decisione controversa, ad un appunto della MOL contenente le parole «primo trimestre – mantenere i prezzi – scambio di informazioni se necessario – prezzo minimo». Essa ne ha dedotto che detto appunto testimoniava dell’esistenza di un accordo sul mantenimento dei prezzi.

92      Secondo la ricorrente, la menzione contenuta nell’appunto della MOL sarebbe «priva di senso», in quanto non avrebbe potuto essere collegata ad un prezzo definito. Inoltre, la MOL non avrebbe confermato tale interpretazione e sarebbe stata altrettanto credibile una diversa interpretazione nel senso di un semplice scambio di informazioni.

93      Il Tribunale non considera plausibile la spiegazione fornita dalla ricorrente. Infatti, prima di tale menzione non è indicato alcun nome di impresa, sicché non si potrebbe concludere che si trattasse di una comunicazione unilaterale. Per prendere un esempio contrario, l’appunto della Sasol relativo alla riunione «Blauer Salon» del 17 e 18 settembre 1996 conteneva la menzione «MOL, HU DEM 110,- flü.ffr ab 1/10.96». Su tale base la Commissione ha concluso che «[q]uesto dimostra[va] che nel corso di questa riunione i rappresentanti delle imprese [avevano] discusso e comunicato le loro intenzioni quanto alle rispettive politiche di fissazione dei prezzi per il futuro» (punto 141 della decisione controversa).

94      Perciò, la Commissione si è legittimamente basata, al punto 240 della decisione controversa, su tale riunione tecnica per concludere che «le imprese coinvolte stabilivano dei prezzi minimi» (v. punto 89 supra).

95      In terzo luogo, per quanto riguarda la riunione del 7 e 8 settembre 1995 (punto 137 della decisione controversa), la ricorrente afferma che i partecipanti si sono solo scambiati informazioni sui loro prezzi.

96      Tale interpretazione è contraddetta dal resoconto di riunione «Blauer Salon» della Sasol, quale interpretato da quest’ultima nel procedimento amministrativo, e dall’appunto della MOL relativo a tale riunione.

97      Infatti, l’appunto della MOL contiene i seguenti elementi:

«11. Schümann DEM 970, - prezzo min.

(…)

13. Total DEM 920,- ha aumentato da 950 DM.- 970 DM,- previsto entro la fine dell’anno

(…)

15. aumentiamo a 900».

98      Il resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol indica «Preise hoch per 1/1.95». Peraltro, secondo la risposta della Sasol del 16 dicembre 2006 ad una richiesta di informazioni della Commissione, la data indicata era errata, dato che, in realtà, l’aumento di prezzo era previsto per il 1° gennaio 1996. Secondo tale risposta, ciò riflette il risultato della riunione del 7 e 8 settembre 1995.

99      Pertanto, l’affermazione della Commissione secondo cui i partecipanti alla suddetta riunione si sono «scambiati informazioni sulle rispettive politiche di fissazione dei prezzi per il futuro e hanno inoltre discusso e stabilito aumenti di prezzo e prezzi minimi» si basa su un insieme di prove particolarmente coerente. La dichiarazione della Sasol dissipa qualsiasi dubbio circa l’esistenza di un concorso di volontà su un aumento dei prezzi. Il solo fatto che il livello dell’aumento e quello dei prezzi minimi varino da un’impresa all’altra non ha alcuna incidenza sulla conclusione secondo cui tale riunione ha dato luogo ad un accordo di fissazione dei prezzi, dato che l’espressione «fissazione dei prezzi» non implica l’applicazione di un prezzo unico per tutti i partecipanti.

100    In quarto luogo, per quanto riguarda la riunione tecnica del 22 e 23 febbraio 1996, la Commissione si è basata, al punto 139 della decisione controversa, su un appunto della MOL contenente le seguenti indicazioni: «Paraffina – tutti i livelli di qualità – stesso prezzo DEM 108; Piccolo/grande cliente – stesso prezzo DEM 108; cera ad immersione DEM 1200-1250». Secondo detto punto, ciò dimostra che le imprese partecipanti si sono accordate sul prezzo delle cere di paraffina.

101    La ricorrente ritiene che la lettura di tale appunto nel suo insieme non consenta di trarre siffatta conclusione. Infatti, le informazioni sarebbero state presentate nello stile abituale degli appunti della MOL, vale a dire un «giro di interventi» consistente nel riportare le informazioni divulgate e scambiate dai partecipanti.

102    Tuttavia, si deve rilevare che la Sasol e la Repsol hanno confermato, l’una indipendentemente dall’altra, la natura anticoncorrenziale della riunione tecnica del 22 e 23 febbraio 1996. Inoltre, detto appunto della MOL contiene anche la menzione «a partire dall’1.8. DEM 80/t aumentare dappertutto», vale a dire la data e il livello dell’aumento dei prezzi.

103    Pertanto, la Commissione ha correttamente concluso, al punto 240 della decisione controversa, che durante tale riunione tecnica le imprese in questione avevano fissato prezzi minimi e concordato aumenti di prezzo.

104    In quinto luogo, per quanto riguarda la riunione del 14 e 15 maggio 1996 (punto 140 della decisione controversa), il resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol indica quanto segue:

«Il punto di partenza era l’aumento di prezzo del secondo semestre 1996

- D + F: al 1.8.96 candela –      FRP min 115,- nto nto flü ffr

      Candela scaldavivande 115%

      Cero funebre 115%

      solida + 5% sul prezzo attuale

      miscelatore FRP min 105,- nto, nto flü ffr».

105    Su tale base, la Commissione ha concluso che «le società tedesche e francesi partecipanti [avevano] acconsentito ad aumentare [alcuni] prezzi nella seconda metà del 1996 programmando l’aumento relativo alla cera di paraffina per il 1° agosto 1996».

106    La ricorrente afferma che non vi era alcun accordo sui prezzi e che, in ogni caso, essa non era presente a detta riunione.

107    Tali argomenti non possono inficiare l’analisi della Commissione. Infatti, dalla risposta della Sasol del 16 dicembre 2006 a una richiesta di informazioni della Commissione risulta inequivocabilmente che durante detta riunione è stato concluso un accordo sui prezzi.

108    Il fatto che la ricorrente non abbia partecipato a tale riunione non può impedire alla Commissione di concludere in generale che essa aveva partecipato agli accordi di fissazione dei prezzi e di tenere conto al riguardo degli elementi di prova relativi a detta riunione. Un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi di tale intesa, dal momento che, da un lato, le era noto, o doveva necessariamente esserle noto, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate durante diversi anni, rientrava in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza e dal momento che, dall’altro, questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 370 e la giurisprudenza ivi citata).

109    Orbene, secondo la risposta della Sasol del 16 dicembre 2006 a una richiesta di informazioni della Commissione, la stessa Sasol ha appreso, attraverso comunicazioni telefoniche successive alla riunione, che la Total aveva effettivamente aumentato i suoi prezzi a 115 marchi tedeschi (DEM) per 100 kg, ma aveva concesso sconti per alcune sottocategorie di prodotti. Pertanto, la ricorrente non solo è stata informata dell’accordo concluso durante la riunione in parola, ma ne ha anche applicato parzialmente il risultato. Atteso che tale elemento della dichiarazione, che riguarda, certamente, il comportamento della ricorrente, non avrebbe potuto comportare alcuna attenuazione della responsabilità della Sasol, che quest’ultima avrebbe potuto perdere il beneficio del trattamento favorevole qualora avesse fornito false informazioni alla Commissione e che, in ogni caso, la Sasol ha sottolineato che l’adesione della ricorrente all’accordo era solo parziale, non vi è alcun motivo per mettere in dubbio l’attendibilità di tale dichiarazione.

110    In sesto luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alle riunioni del 30 e 31 ottobre 1997 (punto 145 della decisione controversa) e del 5 e 6 maggio 1998 (punto 147 della decisione controversa).

111    Si deve rilevare che il resoconto della riunione «Blauer Salon» relativa alla prima riunione riporta quanto segue:

 

« Data

Aumento

Prezzo min.

√ SCHS, D

.

.

.

√ Dea, D

.

.

.

√ SRS-Tuda, D

.

.

.

√ MOL, HU

1.1.

.

.

√ Total, F

1.1.

DEM 10,-

DEM 120

Mobil-Bp, F

.

.

.

√ Repsol, E

.

.

.

√ Agip, I

1.1.

DEM 10 »

.

112    La Sasol ha dichiarato che da tale resoconto risultava che tutti i partecipanti si erano impegnati ad aumentare i prezzi da 10 a 12 DEM per 100 kg, che la Total e l’Agip intendevano aumentare i prezzi di 10 DEM e che ciò doveva condurre ad un prezzo minimo di 120 DEM per 100 kg, almeno per la Total.

113    I livelli e le date degli aumenti sono pienamente confermati da due note relative a tale riunione, rinvenute negli uffici della MOL.

114    La ricorrente si limita ad affermare che esiste un’altra spiegazione per gli appunti rinvenuti presso la MOL, secondo la quale i prezzi dei diversi tipi di cere di paraffina sarebbero stati letti ad alta voce da uno dei partecipanti. Tuttavia, tale presunta spiegazione è chiaramente contraddetta dal resoconto della Sasol, quale interpretato da quest’ultima, riguardo al quale la ricorrente non ha presentato alcun argomento.

115    Peraltro, l’argomento della ricorrente secondo cui le varie date degli aumenti previsti testimonierebbero che i partecipanti non hanno raggiunto alcun accordo è destituito di qualsiasi fondamento. Infatti, le diverse date degli aumenti previsti possono indicare che i partecipanti hanno tenuto conto della situazione commerciale individuale delle diverse imprese rappresentate. Inoltre, per poter mantenere i clienti nel falso convincimento che il mercato delle cere di paraffina obbedisse sempre alle regole dell’offerta e della domanda, poteva essere ragionevole per le imprese partecipanti introdurre nuovi prezzi in date diverse, fingendo così che gli aumenti da esse introdotti fossero il risultato di autonome decisioni commerciali. Una spiegazione siffatta per l’applicazione di date diverse e di livelli di aumento diversi è stata fornita dalla Shell per il periodo successivo all’inizio del 2004.

116    La conclusione della Commissione, secondo cui un prezzo minimo di 1 200 DEM a tonnellata è stato fissato per almeno alcuni dei partecipanti nella riunione del 30 e 31 ottobre 1997, è inoltre confermata da un appunto della MOL relativo alla riunione del 5 e 6 maggio 1998, che riporta «Repsol – prezzo min. 1 180 DEM (non in grado di vendere a 1 200)». La spiegazione più coerente di tale menzione è che la Repsol non poteva applicare il prezzo concordato nella riunione precedente e ha indicato il prezzo minimo che riteneva possibile applicare.

117    Pertanto, la Commissione ha sufficientemente dimostrato in misura giuridicamente sufficiente che i partecipanti avevano fissato i prezzi delle cere di paraffina durante la riunione del 30 e 31 ottobre 1997.

118    In settimo luogo, per quanto riguarda la riunione tecnica del 3 e 4 novembre 1998, la Commissione si è basata, al punto 149 della decisione controversa, su un appunto della MOL e su un resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol.

119    Il resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol contiene le seguenti indicazioni:

«Proposta al 1/1 99 + DEM 6?,- per tutti i [prezzi] al di sotto di 120,- DEM

= verrà predisposta una circolare con la motivazione “situazione delle materie prime” (= disponibilità degli importi) affinché

–        vengano aumentati i prezzi inferiori a 120 DEM,

–        i prezzi non diminuiscano,

–        i produttori di candele ottengano “documenti” per le loro trattative con le catene [presumibilmente di negozi]».

120    L’appunto della MOL contiene la seguente menzione: «60 DEM/t – aumentare a partire dal 1° gennaio 1999».

121    Nella decisione controversa, la Commissione ha dedotto da tali indicazioni che i partecipanti avevano discusso la situazione che si era presentata in seguito al loro accordo concluso in occasione della riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 e che fissava come obiettivo l’aumento dei prezzi delle cere di paraffina oltre i 120 DEM per 100 kg, che non era ancora stato raggiunto. I partecipanti hanno quindi concordato durante la riunione tecnica del 3 e 4 novembre 1998 un aumento di prezzo di 6 DEM per tutti i clienti che acquistavano le cere di paraffina ad un prezzo inferiore a 120 DEM, aumento previsto per il 1° gennaio 1999. Inoltre, secondo la decisione controversa, detto aumento doveva essere giustificato dinanzi ai clienti con una penuria di materie prime. Oltre a ciò, i rappresentanti delle società hanno concordato che, ad ogni modo, i prezzi non dovevano diminuire.

122    La ricorrente sostiene che la menzione contenuta nell’appunto della MOL riguarda un’affermazione del sig. S. (Shell), in quanto è collocata sotto il nome «S.». La menzione contenuta nel resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol secondo la quale «[sarebbe stata] predisposta una circolare (…) affinché (...) i prezzi non diminui[ssero]», farebbe riferimento ad una circolare interna della Sasol e non potrebbe essere interpretata come un accordo concluso durante la riunione tecnica, ma solo come un obiettivo dichiarato che la Sasol si sarebbe data.

123    A tal riguardo, si deve rilevare che la spiegazione fornita dalla ricorrente non è plausibile e non si basa su un’interpretazione coerente delle prove documentali. Infatti, la ricorrente non fornisce alcuna spiegazione circa i motivi per i quali la Sasol avrebbe deciso di predisporre una circolare per i propri clienti che annunciava un aumento di prezzo di 6 DEM per 100 kg in seguito alla dichiarazione unilaterale di un altro partecipante, la Shell, in mancanza di un accordo tra i partecipanti sull’aumento di prezzo. Inoltre, l’interpretazione fornita dalla Commissione dimostra i collegamenti con le discussioni tenutesi durante la riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997, a differenza di quella della ricorrente.

124    Pertanto, la Commissione poteva validamente dedurre dagli elementi di prova relativi alla riunione tecnica del 3 e 4 novembre 1998 che i partecipanti si erano accordati su un aumento di prezzo.

125    In ottavo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente concernenti le riunioni del 27 e 28 ottobre 1999.

126    A tal riguardo, la Commissione disponeva di un resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol, che contiene le seguenti menzioni:

                              «Aumento

Presente:  Total       per 15/1.2000 + Ffr 2300 = DEM 6,85

Presente: Repsol

Presente: SRS-Tuda per 10/1.2000

Presente:  Dea         per 17/1.2000 secondo [il sig. B. di Dea]

                              + 8,50 DEM

Presente:  SCHS       per 15/1.2000

Mobil-Bp, F

Assente:  MOL         per 1/2.2000 (alt DEM 110.- flü ffr)

                              + 6 DEM, - secondo T. T. 10/1

Assente:  Mobil

[Assente]      Esso, F per 1/2.2000 + 40 $,- (secondo MA 19/1)

Kuwait, NL per? + 8 DEM,- (secondo Buchh [Buchhaltung (ufficio contabilità)]) 24/1

                  In generale per tutti i settori

–        Liquida                  + DEM 7-9,- % kg (in nessun caso meno di 6 DEM)

–        Solida                  + 11 DEM,- % kg».

127    La Commissione ha interpretato tale appunto nel modo seguente, tenendo conto delle spiegazioni della Sasol (punto 156 della decisione controversa):

«Tale appunto dimostra che Total, Repsol, H&R/Tudapetrol (in prosieguo: “SRSTuda”), Dea e Sasol si sono impegnate ad aumentare i prezzi nel gennaio 2000. Total doveva aumentare i prezzi il 15 gennaio 2000 di 2 300 FRF, H&R/Tudapetrol il 10 gennaio 2000, Dea il 17 gennaio 2000 di 8,50 DEM e Sasol il 15 gennaio 2000. Per le società che non erano presenti, MOL è segnalata per un aumento, al 1° gennaio 2000, di 6 DEM. Esso doveva aumentare il 1° febbraio 2000 di 40 USD e Kuwait di 8 DEM a una data non specificata. Questi ultimi tre elementi di informazione sono stati ottenuti da Sasol dopo la riunione tecnica, in occasione di contatti bilaterali, e, secondo Sasol, sono stati aggiunti al documento il 7 dicembre 1999. Ciò è dimostrato dai passaggi “secondo” con un nome e una data. Sasol ha chiamato i rappresentanti di tali società alla data indicata e ha ricevuto le informazioni relative all’aumento di prezzo».

128    La ricorrente non può fondatamente sostenere che si trattasse solo di uno scambio di informazioni. Questa tesi è chiaramente contraddetta dalla dichiarazione della Sasol del 16 dicembre 2006, secondo cui la Total, la Repsol e la «SRSTuda (Hansen & Rosenthal)» erano presenti e si sono impegnate ad aumentare il prezzo a gennaio 2000.

129    Il fatto che le date indicate di fianco al nome delle imprese siano diverse non può suffragare la tesi della ricorrente, per i motivi già esposti nel precedente punto 115.

130    Analogamente, la spiegazione più plausibile della mancanza di cifre di fianco al nome delle imprese rappresentate alla riunione, alla luce della dichiarazione della Sasol, è che il livello di aumento dei prezzi era lo stesso per tutte le suddette imprese, vale a dire 6,85 DEM.

131    Pertanto, la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di un accordo di fissazione dei prezzi nella riunione considerata.

132    In nono luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alla riunione del 26 e 27 giugno 2001 (punto 163 della decisione controversa).

133    A tale proposito, il resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol contiene le seguenti menzioni:

«A luglio:  annullare i prezzi dei clienti speciali il prima possibile

(…)

Fine agosto:  annullare tutti prezzi al 30/9.01

      al 1/10.01 + 7 €,-».

134    Secondo la decisione controversa, tali indicazioni dimostrano che i rappresentanti delle imprese hanno concordato un aumento dei prezzi della paraffina di 7 euro al 1° ottobre 2001, preceduto dall’annullamento di tutti gli accordi esistenti in materia di prezzi fino al 30 settembre.

135    La ricorrente asserisce che la dichiarazione della Sasol del 16 dicembre 2006 non conferma tale interpretazione e testimonia solo di una discussione sui prezzi.

136    Tuttavia, tale argomento è contraddetto dalla suddetta dichiarazione. Infatti, secondo quest’ultima, il sig. O. della Sasol ha preso nota dei risultati della riunione tecnica del 26 e 27 giugno 2001 e l’intenzione di aumentare i prezzi rifletteva le conclusioni tratte durante tale riunione.

137    Poiché la dichiarazione menziona conclusioni tratte durante la riunione riguardo ad un aumento dei prezzi, si deve ritenere che detta dichiarazione dimostri che in tale riunione è stato concluso un accordo di fissazione dei prezzi.

138    In secondo luogo, la ricorrente critica la valutazione delle prove relative alla riunione dell’11 e 12 maggio 2004, contenuta nel punto 174 della decisione controversa.

139    A tal riguardo, l’appunto manoscritto rinvenuto negli uffici della Total France contiene le seguenti indicazioni:

«-> Sasol 40 €/50 $.- fine luglio.

-> Mer: 38-28.

-> 1° luglio

+ FRP: 70 -> 6 000 €/T

+ Candela scaldavivande: 50 -> 500 €/T

+ Microcera: 25 -> 50 €/

(...)

-> 40 €/T paraffine molli».

140    Secondo la decisione controversa, dal quadro generale dell’appunto rinvenuto nei locali di Total France si deduce che la freccia anteposta all’importo del prezzo indica una strategia concordata per il futuro, sicché tra i partecipanti era stato concordato un aumento dei prezzi.

141    Secondo la ricorrente, l’interpretazione data dalla Commissione all’appunto manoscritto rinvenuto negli uffici della Total France non potrebbe essere accolta, a motivo della contraddizione tra le dichiarazioni relative a tale riunione tecnica. Infatti, la Shell ha dichiarato che era stato concordato un aumento dei prezzi, mentre la Sasol ha menzionato il fatto che era stato discusso un aumento di prezzo. Pertanto, tenendo conto anche dell’appunto manoscritto rinvenuto presso la Total France, si potrebbe concludere solo per uno scambio di informazioni.

142    È giocoforza constatare che la dichiarazione della Shell del 14 giugno 2006 non è affatto ambigua, in quanto detta impresa afferma che nella riunione tecnica in questione è stato concordato un aumento di prezzo che sarebbe dovuto divenire effettivo il 1° luglio 2004.

143    La ricorrente non può validamente basarsi sulla dichiarazione della Sasol del 12 agosto 2005 per negare che in detta riunione sia stato concluso un accordo. Invero, il fatto che la Sasol ammetta che nel corso di tale riunione avevano avuto luogo discussioni sui prezzi non esclude affatto che, sulla base di dette discussioni, i partecipanti abbiano raggiunto un accordo. Inoltre, nella medesima dichiarazione, la Sasol ha anche affermato che aveva inviato una «lettera a catena» in cui annunciava un aumento di prezzo da cinque a sette euro per 100 kg il 14 giugno 2004 e aveva ricevuto una lettera dalla H&R che annunciava l’aumento dei suoi prezzi da 5,20 a 6,80 euro per 100 kg.

144    Da tale dichiarazione emerge quindi che la Sasol intendeva aumentare i suoi prezzi dello stesso importo indicato nell’appunto rinvenuto presso la Total France e che, successivamente, la H&R aveva parimenti inviato una lettera indicante un aumento di prezzo molto simile a quello della Sasol.

145    Pertanto, la Commissione ha correttamente stabilito, nella decisione controversa, che i partecipanti avevano concordato un aumento dei prezzi delle cere di paraffina in occasione della suddetta riunione tecnica.

146    Alla luce dell’analisi che precede, e senza che occorra esaminare le prove relative a tutte le riunioni tecniche cui la ricorrente ha partecipato, il Tribunale conclude che la Commissione ha sufficientemente dimostrato, nella decisione controversa, che i partecipanti all’intesa avevano concluso accordi per la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina durante le riunioni tecniche del 3 e 4 settembre 1992 (punto 126 della decisione controversa), del 23 e 24 novembre 1992 (punto 128), del 7 e 8 settembre 1995 (punto 137), del 22 e 23 febbraio 1996 (punto 139), del 14 e 15 maggio 1996 (punto 140), del 30 e 31 ottobre 1997 (punto 145), del 3 e 4 novembre 1998 (punto 149), del 27 e 28 ottobre 1999 (punto 156), del 26 e 27 giugno 2001 (punto 163) e dell’11 e 12 maggio 2004 (punto 174).

 Sulla valutazione globale

147    In primo luogo, si deve rilevare che la Shell, la Sasol e la Repsol hanno ammesso che, durante le riunioni tecniche, erano stati discussi i prezzi delle cere di paraffina con l’obiettivo generale di raggiungere un accordo sul loro livello. Secondo la giurisprudenza citata nel precedente punto 32, il fatto di avere tale obiettivo comune costituisce già un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, in quanto sussisteva una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza. Inoltre, le medesime imprese hanno anche dichiarato che, in occasione di varie riunioni tecniche, i partecipanti si erano effettivamente accordati sui prezzi minimi o sugli aumenti di prezzo, e talora anche sulle misure di aumento. Si deve sottolineare che, nelle loro dichiarazioni, le imprese hanno anche fatto riferimento alla partecipazione della Total alle riunioni tecniche e hanno indicato il nome dei dipendenti della ricorrente che l’avevano rappresentata alle riunioni.

148    In secondo luogo, è giocoforza constatare che le dichiarazioni in questione sono corroborate da numerose note manoscritte contemporanee alle riunioni tecniche, rinvenute dalla Commissione durante le ispezioni, cui la ricorrente ha avuto accesso durante il procedimento amministrativo, alcune delle quali sono citate in particolare ai punti 126, 128, 137, 139, 140, 145, 149, 156, 163 e 174 della decisione controversa.

149    In terzo luogo, va ricordato che la ricorrente era presente a 39 riunioni anticoncorrenziali su un totale di 51 tenutesi nel periodo della sua partecipazione all’intesa, vale a dire tra il 3 settembre 1992 e il 28 aprile 2005.

150    A tal riguardo, anzitutto, si deve rammentare (v. punto 146 supra) che la Commissione ha dimostrato, nella decisione controversa, che i partecipanti all’intesa avevano concluso accordi per la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina in occasione delle riunioni tecniche del 3 e 4 settembre 1992 (punto 126 della decisione controversa), del 23 e 24 novembre 1992 (punto 128), del 7 e 8 settembre 1995 (punto 137), del 22 e 23 febbraio 1996 (punto 139), del 14 e 15 maggio 1996 (punto 140), del 30 e 31 ottobre 1997 (punto 145), del 3 e 4 novembre 1998 (punto 149), del 27 e 28 ottobre 1999 (punto 156), del 26 e 27 giugno 2001 (punto 163) e dell’11 e 12 maggio 2004 (punto 174). La ricorrente era presente a tutte le suddette riunioni tecniche, salvo quella del 14 e 15 maggio 1996.

151    Inoltre, la ricorrente ammette che sono state scambiate informazioni sui prezzi delle cere di paraffina durante le riunioni tecniche del 30 settembre 1994 (punto 133 della decisione controversa), del 27 gennaio 1995 (punto 134), del 17 e 18 settembre 1996 (punto 141), del 2 e 3 settembre 1998 (punto 148), del 3 e 4 febbraio 2000 (punto 157), del 25 e 26 maggio 2000 (punto 159), del 21 e 22 febbraio 2002 (punto 165), del 18 dicembre 2002 (punto 168), del 27 e 28 febbraio 2003 (punto 169), nonché del 14 e 15 gennaio 2004 (punto 173), alle quali essa era presente.

152    Orbene, la ricorrente non deduce alcun argomento specifico per confutare le dichiarazioni della Sasol, della Repsol e della Shell secondo le quali lo scopo delle riunioni tecniche era la fissazione dei prezzi.

153    Pertanto, almeno per quanto riguarda le riunioni tecniche menzionate nei precedenti punti 146 e 151, la Commissione disponeva di un complesso di prove inconfutabili dalle quali risultava che durante le riunioni tecniche i partecipanti si erano regolarmente scambiati per oltre dodici anni informazioni sui loro prezzi e sugli aumenti previsti. Orbene, la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione coerente riguardo a tali attività che possa rimettere in causa l’affermazione della Commissione secondo cui siffatte pratiche avevano ad oggetto in particolare la fissazione di prezzi. Al contrario, il lungo periodo in cui si sono sistematicamente tenute le riunioni costituisce di per sé un indizio del fatto che lo scopo dei partecipanti era armonizzare le loro politiche dei prezzi, sostituendo scientemente una collaborazione reciproca ai rischi di mercato, ponendo in atto pratiche concordate concernenti il prezzo delle cere di paraffina o, almeno per quanto riguarda le riunioni tecniche menzionate nel precedente punto 146, accordi per la fissazione dei prezzi.

154    Ad abundantiam, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza richiamata nel precedente punto 34, l’articolo 81, paragrafo 1, CE osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o intende seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza. Nel caso di specie, la ricorrente non nega i contatti, né lo scambio di informazioni riservate durante le riunioni tecniche.

155    In quarto luogo, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione agli accordi o alle pratiche concordate poste in atto durante le riunioni tecniche.

156    Infatti, per quanto riguarda gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano, come nella fattispecie, nel corso di riunioni di imprese concorrenti, la Corte ha già dichiarato che sussisteva un’infrazione all’articolo 81 CE allorché tali riunioni miravano a limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e miravano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione della detta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 81, e sentenza della Corte del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 47).

157    La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 82, e Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, cit. al punto 156 supra, punto 48).

158    Tuttavia, la ricorrente, che ha regolarmente partecipato alle riunioni tecniche, non afferma di avere preso pubblicamente le distanze dal contenuto delle riunioni anticoncorrenziali.

159    In quinto luogo, va osservato che ciascuna delle spiegazioni fornite dalla ricorrente riguarda una specifica riunione tecnica. Pertanto, esse non possono costituire una spiegazione plausibile riguardo al complesso delle prove raccolte dalla Commissione, che hanno consentito a quest’ultima di dimostrare l’esistenza di un’infrazione complessa, unica e continuata.

160    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che la Commissione ha giustamente considerato, nella decisione controversa, che i partecipanti all’intesa, ivi compresa la ricorrente, avevano commesso un’infrazione consistente in particolare «in accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale».

161    Pertanto, la Commissione non ha violato l’articolo 81 CE sotto tale profilo.

162    Conseguentemente, la prima parte del motivo in esame dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte, concernente la mancanza di prove dell’attuazione degli accordi per la fissazione dei prezzi

163    Con la seconda parte, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 81 CE dichiarando che l’infrazione era stata posta in atto. In particolare, la Commissione non avrebbe dimostrato che l’invio delle lettere che annunciavano aumenti di prezzo costituisse l’attuazione della parte principale dell’infrazione.

164    In limine, si deve ricordare che al punto 4.1 della decisione controversa, sotto il titolo «Principi di base e funzionamento del cartello», la Commissione ha considerato quanto segue:

«(…)

(113) Le imprese davano attuazione alle decisioni prese nel corso delle riunioni tecniche principalmente mediante annunci ai clienti di aumenti di prezzo o abolendo i sistemi di fissazione dei prezzi in vigore. Quando capitava che un’impresa ingannasse gli altri concorrenti o non attuasse le decisioni prese, il caso veniva discusso nelle riunioni successive (v. ad esempio i punti 149 e 157). Di norma una delle imprese rappresentate alle riunioni iniziava ad applicare per prima l’aumento di prezzo: di solito era Sasol a farlo, anche se talvolta chiedeva a un’altra impresa partecipante di applicare il rialzo per prima. Se una delle società aveva annunciato ai suoi clienti l’intenzione di aumentare i suoi prezzi, poco tempo dopo gli altri fornitori la imitavano e annunciavano a loro volta aumenti di prezzo. I rappresentanti delle società alle riunioni tecniche si informavano reciprocamente delle misure adottate per applicare le decisioni prese nel corso di tali riunioni. La comunicazione avveniva oralmente o con l’invio di una copia dell’annuncio dell’aumento di prezzo o dell’abolizione del sistema di prezzi in questione a una delle altre imprese partecipanti alle riunioni tecniche o a tutte le altre imprese [partecipanti]. La Commissione ha accertato che le parti si sono effettivamente spedite l’un l’altra annunci di questo tipo e ha individuato un campione di circa 150 lettere contenenti tali annunci, che le imprese coinvolte si sono inviate reciprocamente entro le sei settimane successive allo svolgimento di una riunione tecnica. È stato inoltre dichiarato che le società rappresentate avevano stretto un patto in base al quale nessuna di loro avrebbe approfittato dell’attuazione di un accordo di prezzo concordato per incrementare la propria quota di mercato. Nessuna impresa ha contestato tale dichiarazione nelle risposte alla comunicazione degli addebiti».

165    Inoltre, nella sezione 5.5 della decisione controversa, sotto il titolo «Attuazione», la Commissione ha considerato in particolare quanto segue:

«(…)

(299) Sebbene la Commissione non sia tenuta a dimostrare che gli accordi anticoncorrenziali sono stati attuati, nel caso in esame tale attuazione può essere dimostrata. Lo scambio di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi nonché le informazioni orali sulla politica dei prezzi (v. punto 248) servivano anche come strumento per controllare l’accordo. Annunciando agli altri membri del cartello un imminente aumento dei prezzi o l’abolizione dei prezzi, le imprese erano in grado di verificare se gli altri membri del cartello rispettassero gli impegni assunti alle riunioni tecniche. In alcune occasioni, l’attuazione dell’intesa era occasionalmente oggetto di discussione alle riunioni tecniche, come descritto ad esempio ai punti 147 e 149. Il fatto che i membri del cartello avessero anche rapporti di fornitura incrociata, che in teoria potrebbero spiegare alcune comunicazioni tra di loro, non modifica tale considerazione. La questione che si pone non è se determinate comunicazioni sarebbero comunque avvenute come conseguenza di tali forniture incrociate bilaterali, ma se obiettivamente dette comunicazioni contribuissero o meno a garantire il controllo dell’attuazione dell’infrazione».

166    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, secondo le dichiarazioni di alcune imprese, l’invio delle lettere contenenti comunicazioni sui prezzi agli altri partecipanti non era sistematico e non costituiva pertanto uno strumento di attuazione della parte principale dell’infrazione. Essa fa valere che, se le riunioni tecniche avessero avuto per oggetto la fissazione in comune di nuovi prezzi, per consentire ai partecipanti di verificare il rispetto dell’accordo da parte di tutti sarebbe stato necessario che ciascuno dei partecipanti comunicasse i suoi nuovi prezzi a tutti gli altri o, quanto meno, ad uno di quelli incaricati di tale verifica, il che non accadeva.

167    In ogni caso, la pratica dello scambio delle lettere contenenti comunicazioni sui prezzi non potrebbe essere addebitata alla Total France. Anzitutto, come ammetterebbe la Shell, la Total France non avrebbe inviato spesso ai clienti lettere che indicavano aumenti di prezzo e avrebbe abitualmente annunciato i suoi aumenti di prezzo oralmente, in occasione di visite ai clienti, senza comunicarli ai concorrenti. Peraltro, sulle 123 lettere menzionate dalla Commissione, solo nove sarebbero state attribuite alla Total France e la maggior parte di esse sarebbero scambi di corrispondenza concernenti richieste od offerte di prezzo ai fini di un eventuale acquisto.

168    Si deve rilevare che tali argomenti della ricorrente riguardano gli scambi di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi tra i partecipanti all’intesa.

169    Orbene, tali scambi non costituivano l’attuazione in senso stretto dell’infrazione in esame, che consisteva nell’applicazione ai clienti del livello dei prezzi, del mantenimento dei prezzi o degli aumenti di prezzo discussi o fissati nelle riunioni. In realtà, la Commissione ha affermato, al punto 113 della decisione controversa, che «[l]e imprese davano attuazione alle decisioni prese nel corso delle riunioni tecniche principalmente mediante annunci ai clienti di aumenti di prezzo o abolendo i sistemi di fissazione dei prezzi in vigore». Gli scambi di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi e le discussioni orali a seguito delle riunioni riguardano il meccanismo di controllo dell’attuazione dell’infrazione attuato dai partecipanti.

170    È quindi irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui potrebbero esserle attribuite solo nove lettere contenenti comunicazioni sui prezzi scambiate tra concorrenti, sul campione della Commissione di 123 lettere. In ogni caso, la stessa ricorrente ammette di non avere inviato spesso ai clienti lettere che comunicavano gli aumenti dei prezzi, ma di averli abitualmente annunciati oralmente nel corso delle visite agli stessi. Di conseguenza, la ricorrente, da un lato, ammette essa stessa di avere regolarmente aumentato i suoi prezzi e, dall’altro, spiega il motivo per il quale ha potuto inviare ai concorrenti solo poche copie di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi: se gli aumenti di prezzo venivano comunicati ai clienti oralmente, non poteva essere trasmessa ai concorrenti alcuna copia di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi, dal momento che ai clienti non veniva inviata alcuna lettera di questo tipo.

171    In secondo luogo, si deve rilevare che la tesi della ricorrente concernente la mancata attuazione dell’infrazione nel caso di specie è contraddetta dagli elementi di prova sui quali è stata fondata la decisione controversa.

172    Infatti, la Shell ha espressamente affermato, nella sua dichiarazione del 18 marzo 2005, che, dopo le riunioni tecniche, il suo rappresentante riceveva abitualmente una lettera che annunciava l’aumento di prezzo da parte di un concorrente. Tali lettere erano annunci periodici di nuovi prezzi che i produttori di cere di paraffina inviavano ai clienti e agli altri produttori, i quali acquistano spesso cere di paraffina l’uno dall’altro nell’ambito di forniture incrociate. Secondo quanto indicato dalla Shell, una volta che il primo produttore aveva manifestato in tal modo la sua intenzione di aumentare i prezzi, gli altri partecipanti all’intesa si adeguavano, conformemente alle discussioni tenutesi durante le riunioni tecniche.

173    Nella sua dichiarazione del 14 giugno 2006, la Shell ha inoltre affermato che ogni qual volta aveva inviato una lettera in cui annunciava un aumento di prezzo, detta lettera indicava il prezzo concordato durante la riunione tecnica precedente. Essa ha inoltre precisato di avere regolarmente ricevuto tali lettere dalla Sasol, dalla H&R e dalla ExxonMobil, pur non avendo mai acquistato cere di paraffina da quest’ultima. Sebbene la Total non abbia inviato spesso siffatte lettere ai propri clienti, la Shell ne ha ricevute una o due dalla Total. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalla Shell, per garantire l’efficace attuazione degli aumenti di prezzo concordati nelle riunioni tecniche, il suo rappresentante contattava telefonicamente i rappresentanti della Sasol, della H&R, della Total e della ExxonMobil prima di avviare le contrattazioni sul prezzo con i clienti.

174    Tale meccanismo di attuazione dell’intesa è confermato dalla dichiarazione della Sasol del 12 agosto 2005, che fornisce anche esempi dettagliati relativi a specifiche riunioni tecniche.

175    In terzo luogo, la ricorrente oppone alla Commissione che non esiste alcun rapporto tra le informazioni disponibili sulle riunioni tecniche e le lettere contenenti comunicazioni sui prezzi menzionate dalla Commissione.

176    Anzitutto, da molte delle dichiarazioni sopra citate risulta che, generalmente, gli aumenti di prezzo concordati durante le riunioni tecniche non potevano essere interamente applicati nei confronti dei clienti. La Shell ha dichiarato che è stato possibile attuare circa due terzi degli aumenti concordati. Inoltre, dal fascicolo emergono vari indizi nel senso che spesso i partecipanti non potevano applicare l’aumento concordato.

177    Occorre inoltre rammentare che, secondo la giurisprudenza richiamata nel precedente punto 47, gli elementi di prova relativi alle intese sono di regola frammentari e sporadici. Perciò, dal momento che la Commissione non disponeva di prove dettagliate quanto al contenuto delle discussioni svoltesi in ciascuna riunione tecnica e possedeva solo una piccola parte delle lettere contenenti comunicazioni sui prezzi inviate dai partecipanti ai clienti, la ricorrente non può fondare alcun argomento valido sul fatto che la Commissione non poteva ricostruire il nesso preciso tra le discussioni tenutesi nelle riunioni tecniche e i prezzi indicati nelle suddette lettere contenenti comunicazioni sui prezzi, tanto più che i prezzi dei diversi prodotti di cere di paraffina variavano in misura considerevole e i clienti tentavano logicamente di resistere agli aumenti.

178    Pertanto, tale argomento dev’essere respinto.

179    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che l’invio ai concorrenti delle lettere indicanti gli aumenti di prezzo era giustificato dal rapporto cliente‑fornitore tra le imprese partecipanti all’intesa.

180    A tal riguardo, va ricordato che l’attuazione della parte principale dell’infrazione consisteva nell’annuncio degli aumenti di prezzo ai clienti o nell’abolizione dei sistemi di fissazione dei prezzi in vigore, e non nell’invio delle lettere contenenti comunicazioni sui prezzi ai concorrenti, che era semmai un mezzo per verificare detta attuazione. In ogni caso, la Shell ha dichiarato di avere ricevuto lettere contenenti comunicazioni sui prezzi da un concorrente di cui non era fornitrice (v. supra, punto 173). Sia la Shell che la Sasol hanno confermato che l’invio di tali lettere faceva parte del meccanismo di attuazione della parte principale dell’infrazione.

181    Pertanto, l’argomento della ricorrente dev’essere respinto.

182    In quinto luogo, a sostegno della sua affermazione secondo cui essa non avrebbe partecipato all’attuazione dell’infrazione, la ricorrente fa valere che, secondo la dichiarazione della Shell, l’unica volta che la Sasol ha tentato di convincerla a far circolare per prima una lettera che annunciava un aumento dei prezzi, essa ne ha approfittato per rafforzare la sua posizione concorrenziale inviando ai concorrenti, e non alla clientela, una lettera fittizia indicante un aumento dei prezzi.

183    A tal riguardo, occorre sottolineare che dalla dichiarazione della Shell risulta effettivamente che, quando la Sasol ha chiesto alla ricorrente di inviare per prima ai clienti una lettera indicante un aumento dei prezzi, essa non l’ha fatto e ha invece inviato ai concorrenti la «copia» di una lettera fittizia di questo tipo. Pertanto, ciò dimostra solo che la ricorrente non ha soddisfatto la richiesta della Sasol di far circolare per prima una lettera indicante un aumento dei prezzi.

184    Orbene, secondo la giurisprudenza, la circostanza di non rispettare un’intesa non incide affatto sulla sua stessa esistenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, Racc. pag. II‑347, punti 233, 255, 256 e 341). Anche supponendo che sia dimostrato che alcuni partecipanti all’intesa inducevano in errore altri partecipanti trasmettendo false informazioni e utilizzavano l’intesa a proprio vantaggio, senza rispettarla, tale circostanza non fa venir meno di per sé l’infrazione commessa (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, Knauf Gips/Commissione, T‑52/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 201; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

185    Conseguentemente, l’argomento addotto dalla ricorrente a tale proposito dev’essere respinto.

186    In sesto luogo, va sottolineato che, come correttamente osservato dalla Commissione, l’attuazione di un’infrazione unica, complessa e continuata dev’essere valutata nel suo insieme.

187    A tal riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che, se i concorrenti partecipavano a riunioni nelle quali si scambiavano informazioni, in particolare, sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, un’impresa, partecipando ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale, non solo aveva perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l’incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma aveva dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la politica che essa intendeva seguire sul mercato (sentenze del Tribunale del 24 ottobre 1991, Rhône‑Poulenc/Commissione, T‑1/89, Racc. pag. II‑867, punti 122 e 123, e Knauf Gips/Commissione, cit. al punto 184 supra, punto 276).

188    Inoltre, secondo la giurisprudenza, si deve presumere, salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo (sentenza Hüls/Commissione, cit. al punto 33 supra, punto 162).

189    Orbene, nel caso di specie, le concertazioni sui prezzi erano regolari e frequenti e sono proseguite per un lungo periodo, dato che la Commissione dispone di informazioni su oltre cinquanta riunioni tenutesi tra il 1992 e il 2005. La Commissione ha inoltre prodotto 343 lettere della ricorrente che comunicano aumenti di prezzo ai clienti. Dalle dichiarazioni della Shell e della Sasol emerge inoltre che la Total ha partecipato all’attuazione delle suddette pratiche.

190    Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia correttamente constatato l’attuazione dell’infrazione e la partecipazione della ricorrente alla stessa.

191    In base a quanto precede, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla terza parte, concernente la ripartizione dei mercati geografici e della clientela

192    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato, nella decisione controversa, che essa avesse partecipato alla seconda parte dell’infrazione. Pertanto, la Commissione avrebbe commesso una violazione dell’articolo 81 CE.

193    A tale proposito, nella decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«(…)

(108) Per quanto concerne le discussioni sulla ripartizione del mercato e dei clienti, vi era “tra i produttori di cere partecipanti un accordo generale sui clienti principali degli altri operatori nel rispettivo mercato interno” della paraffina, e le imprese “tentavano di proteggere il proprio mercato interno instaurando tra loro un clima di fiducia reciproca e di buona volontà”.

(…)

5.3.2.3. Ripartizione di clienti e/o mercati

(243) Dalle prove descritte ai punti 98, 108, 137 [riunione tecnica del 7 e 8 settembre 1995], 145 [riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997], 147 [riunione tecnica del 5 e 6 maggio 1998], 168 [riunione tecnica del 18 dicembre 2002] e 170 [riunione tecnica del 16 e 17 aprile 2003] emerge che ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol, Dea (successivamente Shell) e Total si ripartivano i clienti e/o i volumi da vendere a particolari clienti (“ripartizione dei clienti”) e/o le zone geografiche come “mercati interni” (“ripartizione dei mercati”).

(244) ExxonMobil, Sasol e Shell hanno ammesso l’esistenza di pratiche di ripartizione di clienti e/o di mercati. Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, esse hanno riconfermato o quanto meno non hanno negato l’esistenza di tali pratiche».

 Sulla ripartizione dei mercati geografici

194    In primo luogo, la ricorrente sostiene che le prove sulle quali la Commissione ha fondato le sue affermazioni contenute nel punto 108 della decisione controversa sono vaghe.

195    A tal riguardo, va sottolineato che la risposta della Sasol del 16 dicembre 2006 a una richiesta di informazioni della Commissione indica inequivocabilmente che i partecipanti alle riunioni tecniche tentavano di proteggere i loro mercati interni, e la Commissione precisa che «Total, BP France e Mobil» rivendicavano il territorio francese, mentre i produttori tedeschi (la Sasol, la H&R e la Shell) rivendicavano il territorio tedesco come loro rispettivi mercati interni. Nella suddetta risposta la Sasol ha anche indicato che, quando la Repsol aveva affermato di avere volumi di produzione eccedentari, il rappresentante della Total si era opposto alla possibilità che essa potesse venderli in Francia. Inoltre, la Sasol ha descritto un incidente occorso durante la riunione tecnica del 20 e 21 febbraio 1997, in cui essa aveva affermato di aver perso un volume di vendite pari a 6 000 tonnellate nel 1996 e presumeva che i produttori francesi avessero clandestinamente fornito detti quantitativi ai clienti tedeschi nonostante gli accordi sul rispetto dei mercati interni. Per reazione, la Sasol aveva deciso di riconquistare tali posizioni di mercato ignorando i prezzi concordati durante le riunioni tecniche.

196    Inoltre, la dichiarazione della Shell del 14 giugno 2006 precisa che esisteva un accordo tacito tra i partecipanti secondo cui i clienti situati in un raggio tra 50 e 100 km dagli impianti di produzione di ciascun partecipante appartenevano a quest’ultimo. In forza di detto accordo, un produttore di candele con sede ad Amburgo (Germania) apparteneva alla Sasol e alla Shell. Qualora un altro partecipante avesse tentato di effettuare vendite a detto produttore di candele, per rappresaglia la Sasol e la Shell avrebbero iniziato a fornire cere di paraffina a un suo cliente importante. La Shell ha inoltre dichiarato che il suo rappresentante alle riunioni tecniche aveva detto a quello della Total che essa si asteneva dal vendere in Francia e si attendeva quindi che la Total non vendesse ad Amburgo. Inoltre, la Shell ha fornito alcuni esempi di clienti riservati a determinati partecipanti all’intesa, precisando che i produttori di candele con sede in Francia erano riservati alla Total e alla ExxonMobil e che ciò era chiaro per il suo rappresentante e per gli altri partecipanti alle riunioni tecniche. Inoltre, la Shell ha affermato che esisteva un accordo tacito tra la Sasol e la Total in forza del quale ciascuna di esse si era impegnata a non penetrare sul mercato interno dell’altra (la Francia per la Total e la Germania per la Sasol), vale a dire a vendere solo quantitativi limitati nel territorio riservato all’altra parte, come risultava dalle discussioni tra i rappresentanti della Sasol e della Total tenutesi nelle riunioni tecniche. Secondo detta dichiarazione, la H&R ha tuttavia venduto cere di paraffina ai clienti francesi. Se dette vendite superavano le 1 000 tonnellate all’anno, la Total si lamentava del comportamento della H&R durante la successiva riunione tecnica, comunicando a tutti i partecipanti che non avrebbe tollerato importazioni rilevanti in Francia. La Total ha quindi aumentato le vendite a due clienti tradizionali della H&R per rappresaglia. Infine, la Shell ha dichiarato che il rispetto dei mercati interni e dei clienti riservati faceva parte di un piano generale, che era accettato da tutti i partecipanti alle riunioni tecniche. Quando un partecipante contravveniva a tali accordi, il produttore o i produttori ai quali era riservato il mercato protestavano e convincevano il partecipante trasgressore, anche mediante rappresaglie, ad interrompere le vendite, se necessario offrendo prezzi eccessivi al cliente affinché non acquistasse più nulla presso di lui.

197    Da quanto precede risulta che la Sasol e la Shell hanno fornito informazioni precise e concordanti sulla ripartizione dei mercati e dei clienti tra i partecipanti all’intesa, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente. Si deve aggiungere che le dichiarazioni in questione sono state rese, dopo attenta riflessione, sulla base di testimonianze delle persone che hanno partecipato alle riunioni tecniche e che esse incriminano anche le imprese a nome delle quali sono state rese. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 66, e contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le suddette dichiarazioni sono particolarmente attendibili.

198    In secondo luogo, occorre rilevare che le dichiarazioni della Sasol e della Shell sono anche corroborate da un resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol, che la Commissione ha collegato alla riunione tecnica del 17 e 18 dicembre 2002 (punto 168 della decisione controversa).

199    La ricorrente sostiene che la Commissione non può basarsi sul resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol che essa collega alla riunione del 17 e 18 dicembre, in quanto tale appunto non indicherebbe l’anno.

200    A tale proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza richiamata nel precedente punto 81, la mancanza della data o della firma di un documento o il fatto che esso sia mal scritto non priva tale documento di qualsiasi valenza probatoria, in particolare quando possano essere stabiliti con sufficiente certezza l’origine, la probabile data e il contenuto. Orbene, la Commissione ha spiegato nella decisione controversa che l’anno più verosimile era il 2002, dato che era l’unico anno in cui si fosse tenuta una riunione tecnica tra il 17 e il 18 dicembre. Inoltre, a prescindere dall’anno, il resoconto in questione testimonia della ripartizione dei mercati o dei clienti, in quanto contiene la seguente menzione: «Repsol ha dei problemi (55 000 all’anno della sua produzione) – [il rappresentante della Total] ha immediatamente protestato contro volumi supplementari/negoziati – Repsol sembra disposta a pensarci». Infatti, l’interpretazione più plausibile di tale resoconto è che la Repsol intendesse vendere la sua produzione eccedentaria in Francia, che è il territorio più vicino ai suoi impianti di produzione situati in Spagna, e che la Total volesse sottolineare che considerava tale territorio come riservato a sé stessa.

201    Inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata nel precedente punto 40, gli indizi fatti valere dalla Commissione nella decisione controversa al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità. Orbene, il piano generale di ripartizione dei mercati risulta già chiaramente dalle dichiarazioni della Shell e della Sasol e la menzione contenuta nel resoconto della Sasol si inscrive nel meccanismo descritto in dette dichiarazioni.

202    Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il resoconto della riunione «Blauer Salon» della Sasol in questione costituiva una prova documentale relativa alla ripartizione dei mercati o dei clienti.

203    In terzo luogo, la ricorrente adduce che la regola del rispetto dei mercati interni è contraddetta dal commercio intracomunitario, in particolare quello tra Francia e Germania.

204    A tal riguardo, anzitutto, si deve rilevare che dalle dichiarazioni citate in precedenza risulta che il mercato interno di un’impresa non corrispondeva necessariamente al territorio di uno Stato membro in particolare, bensì, in alcuni casi, alla regione circostante i siti di produzione di una determinata impresa.

205    Inoltre, dalle dichiarazioni della Sasol e della Shell citate nei precedenti punti 195 e 196 risulta altresì che non si trattava di una compartimentazione ermetica dei mercati, né della fornitura esclusiva delle cere di paraffina a determinati clienti, ma piuttosto di un accordo parzialmente tacito di non fornire quantitativi significativi nei territori e ai clienti considerati come appartenenti ad un altro produttore di cere di paraffina.

206    Oltre a ciò, dalle dichiarazioni emergono occasionali violazioni della regola del rispetto dei mercati interni, che hanno dato luogo a rappresaglie da parte dell’impresa il cui territorio era interessato. Tale elemento può spiegare di per sé le fluttuazioni nel commercio intracomunitario.

207    Pertanto, tale argomento dev’essere respinto.

208    Alla luce di quanto precede, occorre respingere gli argomenti della ricorrente concernenti le conclusioni della Commissione relative alla ripartizione dei mercati.

 Sulla ripartizione della clientela

209    La ricorrente sostiene che le prove documentali raccolte dalla Commissione nella decisione controversa non consentono di dimostrare un accordo sulla ripartizione della clientela, ma tutt’al più uno scambio di informazioni.

210    A tale proposito, si deve rilevare che le dichiarazioni precise, concordanti e attendibili della Sasol e della Shell menzionano accordi e pratiche concordate per quanto attiene alla ripartizione della clientela. In ogni caso, la Commissione non ha qualificato la seconda parte dell’infrazione come accordo, bensì come parte di un’infrazione continuata e complessa, in quanto riguardava accordi, pratiche concordate e lo scambio di informazioni riservate tra concorrenti. Pertanto, anche le prove e gli indizi di siffatto scambio di informazioni risultano pertinenti ai fini della dimostrazione della seconda parte dell’infrazione.

211    Anzitutto, si deve rilevare che al punto 145 della decisione controversa la Commissione ha citato, nel contesto della riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997 ad Amburgo, un appunto della MOL contenente le seguenti indicazioni:

«Miscelatori (DEM 100 meno cari rispetto ai soliti produttori di candele)

Astor -> Schümann prezzo attuale        DEM 1 000 franco fabbrica

[Astor] -> Total  DEM 1 050 CPT

Paramelt -> Total DEM 1 100 CPT

Iberceras -> Total DEM 1 030».

212    Secondo la ricorrente, l’appunto della MOL non consentirebbe di concludere che sia stato concluso un accordo di ripartizione della clientela, in quanto dalla lettura di tale appunto emergerebbe solo uno scambio di informazioni relativo ai prezzi praticati dai vari partecipanti nei confronti dei loro clienti.

213    In limine, occorre rammentare che le note della MOL sono appunti redatti dalle persone che hanno partecipato alle riunioni, il cui contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Pertanto, il loro valore probatorio è molto elevato.

214    Inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata nel precedente punto 47, non si può esigere dalla Commissione che essa produca documenti attestanti in modo esplicito i diversi elementi dell’infrazione commessa. Gli elementi frammentari e sporadici di cui essa può disporre devono, in ogni caso, poter essere completati mediante deduzioni che consentano di ricostruire le circostanze pertinenti. Orbene, l’appunto della MOL associa chiaramente i clienti Astor, Paramelt e Iberceras ad alcune imprese partecipanti all’intesa, in particolare alla ricorrente.

215    Pertanto, è plausibile la spiegazione della Commissione secondo cui tali indizi testimoniano discussioni relative alla ripartizione dei clienti che hanno avuto luogo in occasione della riunione tecnica del 30 e 31 ottobre 1997, sicché detto appunto fa parte del complesso delle prove che tendono a dimostrare l’esistenza della seconda parte dell’infrazione e la partecipazione della ricorrente alla stessa.

216    Per quanto riguarda il punto 147 della decisione controversa, la Commissione ha ivi citato, nel contesto della riunione tecnica del 5 e 6 maggio 1998 a Budapest (Ungheria), un appunto della MOL contenente le seguenti indicazioni:

«MOL      -      Eika max. 1 500 t

            Vollmar 2-3 m. t

            L&G il più grande


Vollmar -      Schümann 3-3,5 m. t

↑      MOL      2,0-3 m. t

Domanda 15 000 t  Total

      Repsol».

217    La Commissione ha interpretato tali indicazioni come segue:

«Dall’appunto si ricava inoltre che è stata discussa la ripartizione delle forniture al grosso cliente Vollmar. Sono state concordate le quote di fornitura di Schümann e di MOL, mentre a quanto pare anche Total e Repsol erano interessate a rifornire questo cliente».

218    Secondo la ricorrente, da tale appunto non risulterebbe alcuna ripartizione delle forniture alla Vollmar. Infatti, detto appunto indicherebbe che la domanda totale della Vollmar ammonta a 15 000 tonnellate, mentre i quantitativi sono indicati mediante forchette (da 3 000 a 3 500 tonnellate e da 2 000 a 3 000 tonnellate), per cui la somma dei quantitativi indicati non equivarrebbe a 15 000 tonnellate. Orbene, se fosse stato concluso un qualsiasi accordo per la ripartizione delle forniture, non solo sarebbe stato precisato il quantitativo assegnato a ciascun fornitore, ma la ripartizione avrebbe riguardato la totalità delle forniture a tale cliente. Pertanto, gli appunti della MOL non indicherebbero le consegne previste, bensì le consegne stimate per ciascuno dei partecipanti. In ogni caso, non sarebbe indicato alcun volume per la Total France, sicché non esisterebbe alcuna prova della sua partecipazione.

219    Occorre respingere gli argomenti della ricorrente e confermare l’interpretazione della Commissione. Infatti, l’appunto della MOL, che peraltro presenta un valore probatorio molto elevato, come si è concluso nel precedente punto 213, indica che i partecipanti all’intesa hanno discusso della domanda della Vollmar (15 000 tonnellate) nella sua totalità e hanno ripartito le vendite tra la Schümann (da 3 000 a 3 500 tonnellate) e la MOL (da 2 000 a 3 000 tonnellate). Vi è inoltre un’indicazione secondo cui la Repsol e la Total prevedevano di effettuare vendite alla Vollmar. Inoltre, la prima parte dell’appunto indica che la MOL ha comunicato agli altri partecipanti i volumi venduti alla Eika, alla Vollmar e alla Langhammer e Gasda (L&G). Infine, le dichiarazioni della Sasol e della Shell fanno riferimento ad accordi per la ripartizione dei clienti, concernenti in particolare la ripartizione dei volumi da vendere alla Vollmar.

220    Per quanto riguarda la riunione tecnica del 16 e 17 aprile 2003 (punto 170 della decisione controversa), la Commissione ha citato un appunto scritto a mano della Total, contenente la menzione «Vollmar 13 kt HOS 2003 30 kt 22 kt SX50». La Commissione l’ha interpretato come segue:

«Da questo appunto si evince che nel corso della riunione i rappresentanti hanno discusso delle forniture al cliente Vollmar e hanno deciso che tali forniture fossero suddivise tra Sasol (all’epoca HOS) e Shell (azienda che distribuiva paraffina con il marchio commerciale SX50)».

221    Secondo la ricorrente, tuttavia, sarebbe impossibile trovare in tali appunti una siffatta ripartizione delle forniture. Le menzioni a tale riguardo sarebbero «sparpagliate» nell’appunto senza che si possa stabilire alcun nesso tra loro. La Commissione avrebbe artificialmente associato la menzione «Vollmar» a menzioni relative a quantitativi, sebbene queste ultime fossero chiaramente collocate in righe diverse del documento.

222    Atteso che le dichiarazioni della Shell e della Sasol, rese autonomamente, indicano, in maniera concordante, che venivano conclusi accordi sulla ripartizione dei volumi da vendere ai clienti, il Tribunale ritiene che l’interpretazione effettuata dalla Commissione sia corretta e respinge quindi gli argomenti della ricorrente.

223    Ad abundantiam, si deve rilevare che le spiegazioni fornite dalla ricorrente, secondo le quali non si tratterebbe di un accordo, ma solo di scambi di informazioni relative ai volumi da vendere a determinati clienti, non possono inficiare la validità della decisione controversa.

224    Si deve ricordare che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v. supra, punto 79).

225    Inoltre, anche se spetta necessariamente alla Commissione dimostrare che sia stato concluso un accordo illecito, sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca anche la prova del meccanismo specifico mediante il quale tale scopo doveva essere raggiunto. Infatti, un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione qualora potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale risultino tuttavia sufficientemente dimostrati (v. supra, punto 41).

226    Le diverse manifestazioni dell’infrazione in esame vanno intese in un contesto complessivo che ne spiega la ragion d’essere. Si tratta di una deduzione delle prove in cui il valore probatorio dei diversi elementi di fatto è rafforzato o invalidato dagli altri elementi di fatto esistenti che, congiuntamente, possono dimostrare l’esistenza di un’infrazione complessa, unica e continuata (sentenze Knauf Gips/Commissione, cit. al punto 184 supra, punto 310, e BPB/Commissione, cit. al punto 40 supra, punto 250).

227    Orbene, nella specie, le affermazioni della Commissione concernenti la parte relativa alla ripartizione dei clienti dell’infrazione complessa, unica e continuata si fondano tanto sulle dichiarazioni concordanti dei partecipanti, che comportano anche l’assunzione delle loro responsabilità (e risultano quindi particolarmente attendibili), quanto sui passaggi di appunti redatti durante o subito dopo le riunioni tecniche.

228    Di fatto, la ricorrente non ha spiegato perché, in mancanza di qualsiasi accordo di ripartizione dei clienti, la ExxonMobil, la Shell e la Sasol abbiano autonomamente ammesso, e descritto dettagliatamente, siffatta ripartizione.

229    Peraltro, la ricorrente sostiene che la Commissione non può basarsi sulle informazioni relative ai contatti tra le imprese partecipanti all’intesa, in quanto ha limitato la sua indagine alle sole riunioni tecniche.

230    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che le prove sopra esaminate riguardano le riunioni tecniche.

231    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la constatazione della Commissione relativa alle pratiche volte alla ripartizione della clientela si fonda su un complesso di elementi di prova sufficienti, di modo che essa non ha commesso una violazione dell’articolo 81 CE a tale riguardo.

232    Pertanto, occorre respingere la terza parte del secondo motivo.

 Sulla quarta parte, concernente il comportamento concorrenziale della Total France

233    La ricorrente addebita alla Commissione di non avere tenuto conto del suo comportamento concorrenziale, che sarebbe stato dimostrato da uno studio economico da essa prodotto durante il procedimento amministrativo e dalle dichiarazioni degli altri partecipanti all’intesa.

234    In primo luogo, la ricorrente fa riferimento ad un’analisi economica della sua politica dei prezzi, per Stato membro e per cliente rappresentativo, in relazione ai principali tipi di cera di paraffina venduti tra il 2002 e il 2005.

235    Tale studio economico dimostrerebbe la mancanza di qualsiasi correlazione significativa tra la politica dei prezzi della Total France e le riunioni tecniche, da un lato, nonché tra l’evoluzione del prezzo dei diversi tipi di cere di paraffina, dall’altro. Questi due fattori confermerebbero la mancanza di partecipazione ad un qualsiasi accordo di fissazione dei prezzi. Inoltre, ne risulterebbe la mancanza di un impatto significativo dello scambio di informazioni sulle condizioni di mercato. Tuttavia, la Commissione non avrebbe addotto alcun motivo, nella decisione controversa, per giustificare la mancata presa in considerazione di tale studio economico.

236    In limine, si deve rammentare che il Tribunale ha già avuto occasione di esaminare e respingere siffatti argomenti. Secondo la giurisprudenza, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Cascades/Commissione, T‑308/94, Racc. pag. II‑925, punto 194). In tal caso, la Commissione non è tenuta ad esaminare il dettaglio degli argomenti delle parti diretti a dimostrare che gli accordi in questione non hanno avuto l’effetto di aumentare i prezzi oltre quanto sarebbe accaduto in condizioni di concorrenza normali e di rispondervi punto per punto (sentenza Bolloré e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 451).

237    Orbene, come emerge dall’analisi della prima e della seconda parte del motivo in esame, la Commissione ha dimostrato in misura sufficiente che nel caso di specie le pratiche collusive vertevano sulla fissazione dei prezzi e che il risultato delle riunioni durante le quali erano stati discussi o fissati aumenti di prezzo era stato spesso attuato attraverso l’abolizione dei prezzi nei confronti dei clienti e annunci di aumenti, e che i prezzi così annunciati avevano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali. Inoltre, laddove i partecipanti hanno concordato il mantenimento dei prezzi, tenuto conto delle condizioni del mercato, anche tale circostanza dev’essere considerata parte dell’attuazione dell’infrazione unica, complessa e continuata del caso di specie.

238    Pertanto, l’analisi economica prodotta dalla ricorrente non è pertinente.

239    In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione di una decisione individuale deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se essa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto in cui tale atto sia stato adottato (sentenza della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63).

240    Ne consegue che, poiché lo studio economico prodotto dalla ricorrente non è pertinente (v. punti da 236 a 238 supra), la Commissione non era tenuta ad addurre motivi che giustificassero la mancata presa in considerazione di detto studio nella decisione controversa.

241    In terzo luogo, secondo la ricorrente, il suo comportamento concorrenziale sarebbe stato riconosciuto dai concorrenti durante il procedimento amministrativo. Dai documenti relativi alle riunioni tecniche e dalle dichiarazioni delle altre parti risulterebbe che la Total France ha sviluppato una politica che impediva agli accordi oggetto della decisione controversa di produrre i loro effetti. Tali dichiarazioni indicherebbero che, a più riprese, concorrenti della Total France hanno perduto clienti o hanno dovuto abbassare i loro prezzi a causa del suo comportamento.

242    Conformemente alla giurisprudenza, occorre verificare se le circostanze addotte dalla ricorrente siano tali da dimostrare che, durante il periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, essa si sia effettivamente sottratta all’applicazione degli stessi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 9 luglio 2003, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, T‑224/00, Racc. pag. II‑2597, punto 268, e Bolloré e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 625).

243    Inoltre, la circostanza che un’impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i concorrenti stessi non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio (sentenze del Tribunale Cascades/Commissione, cit. al punto 236 supra, punto 230, e del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punto 269).

244    In primo luogo, si deve rammentare (v. punto 183 supra) che dalla dichiarazione della Shell risulta che, quando la Sasol le ha chiesto di inviare per prima ai clienti una lettera indicante un aumento dei prezzi, essa non l’ha fatto e ha invece inviato ai concorrenti la «copia» di una lettera fittizia indicante che annunciava un aumento dei prezzi. Ciò dimostra solo che la ricorrente non ha soddisfatto la richiesta della Sasol di essere la prima a far circolare una lettera indicante un aumento dei prezzi. Peraltro, la ricorrente non afferma di non avere tenuto conto del risultato della riunione in questione nelle sue successive trattative con i clienti.

245    In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui le dichiarazioni dei concorrenti indicano che, a più riprese, essi hanno perduto clienti o hanno dovuto abbassare i loro prezzi a causa del suo comportamento.

246    A tal riguardo, si deve sottolineare che la ricorrente invoca le dichiarazioni orali della Shell del 14 novembre 2005, del 14 giugno 2006 e del 24 giugno 2005, nonché la risposta della Sasol del 18 dicembre 2006 a una richiesta di informazioni della Commissione. In realtà, tali documenti non sono dedicati alla descrizione del comportamento della ricorrente, né tanto meno al suo comportamento concorrenziale, bensì contengono centinaia di pagine di informazioni sul funzionamento dell’intesa in generale, senza che la ricorrente precisi, quanto meno, i passaggi pertinenti che sosterrebbero il suo argomento.

247    Orbene, conformemente alla giurisprudenza, pur se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante rinvii ad estratti della documentazione annessa, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati all’atto di ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nell’atto di ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso potrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, Racc. pag. II‑5527, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’argomento della ricorrente è irricevibile nella parte in cui si fonda sui suddetti documenti.

248    In ogni caso, si deve rilevare che tali dichiarazioni non mettono in luce un comportamento concorrenziale della ricorrente, bensì la sua partecipazione all’attuazione dell’intesa. La dichiarazione della Shell testimonia inoltre che la ricorrente ha protestato allorché gli altri partecipanti avevano effettuato vendite sul suo mercato interno.

249    Inoltre, la ricorrente fa riferimento ad un appunto manoscritto della MOL redatto nel corso della riunione del 30 settembre 1994 e alla risposta della Sasol del 20 dicembre 2005 ad una richiesta di informazioni della Commissione.

250    Per quanto riguarda l’appunto della MOL, esso contiene la seguente menzione:

«Mobil – 2 000 t all’inizio dell’anno

Aumento di prezzo parzialmente revocato a causa della Total».

251    Va rilevato che la Commissione ha fatto riferimento a tale appunto nel punto 133 della decisione controversa, interpretandolo come segue:

«(…) [L]e imprese si sono tenute reciprocamente al corrente degli aumenti di prezzo che avevano in programma ed hanno tenuto conto della situazione dei concorrenti nel decidere su tali aumenti. Si tratta di un comportamento che equivale ad un accordo a non modificare i prezzi o che può quantomeno essere considerato una pratica concordata».

252    Si deve osservare che la ricorrente non contesta siffatta interpretazione. Orbene, tale comportamento della ricorrente non può essere qualificato come concorrenziale, dato che essa ha comunque partecipato a una discussione anticoncorrenziale volta a determinare i livelli di prezzo da applicare in base alla situazione del mercato e alla situazione commerciale dei partecipanti.

253    Per quanto concerne la risposta della Sasol del 20 dicembre 2005 ad una richiesta di informazioni della Commissione, la ricorrente fa riferimento all’indicazione relativa alla riunione del 7 e 8 settembre 1995. Secondo la Sasol, la Total ha applicato un prezzo inferiore a quello della Sasol nei confronti di un cliente tradizionale di quest’ultima. Secondo la Sasol, ciò costituirebbe un indizio concreto del fatto che gli accordi raggiunti nelle riunioni tecniche venivano spesso ignorati.

254    Se pure è vero che tale passaggio testimonia di una violazione di un accordo di ripartizione dei clienti, resta il fatto che con esso la ricorrente ha fornito solo la prova di un incidente isolato, che non è atto a dimostrare, neanche se considerato congiuntamente all’inganno ricordato nel precedente punto 244, il carattere concorrenziale del suo comportamento con riguardo all’infrazione complessa, unica e continuata del caso di specie. Infatti, i casi sporadici e isolati di inganno o di mancata applicazione dell’intesa da parte di un singolo partecipante, soprattutto quando riguardano un’intesa di lunga durata, non sono idonei di per sé stessi a dimostrare la mancata attuazione dell’intesa da parte di tale partecipante, né l’adozione, da parte del medesimo, di un comportamento concorrenziale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Le Carbone Lorraine/Commissione, T‑73/04, Racc. pag. II‑2661, punto 204).

255    In terzo luogo, occorre rammentare (v. punti 187 e 188 supra) che, secondo la giurisprudenza, se i concorrenti partecipavano a riunioni nelle quali si scambiavano informazioni, in particolare, sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, un’impresa, partecipando ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale, non solo aveva perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l’incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma aveva dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la politica che essa intendeva seguire sul mercato. Pertanto, si deve presumere, salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò vale, a maggior ragione, quando la concertazione ha luogo su base regolare per un lungo periodo.

256    Orbene, nel caso di specie, le concertazioni relative ai prezzi erano regolari e frequenti e sono proseguite per un lungo periodo, posto che la Commissione dispone di informazioni su oltre cinquanta riunioni tra il 1992 e il 2005, la maggior parte delle quali si è svolta alla presenza di un rappresentante della ricorrente. Pertanto, la ricorrente possedeva un gran numero di informazioni scambiate illecitamente con i suoi concorrenti, che poteva utilizzare per determinare il proprio comportamento commerciale. Per contro, essa menziona un unico caso, quello dell’offerta di prezzi inferiori a quelli della Sasol allorché ha tentato di fornire cere di paraffina ad un cliente tradizionale di tale impresa, in violazione di un accordo sulla ripartizione dei clienti. Anche nella riunione tecnica durante la quale è stato discusso tale incidente (quella del 7 e 8 settembre 1995), il sig. S. E. della Total ha comunicato agli altri partecipanti informazioni commerciali riservate, sicché tale caso isolato non consente di concludere che la Total abbia adottato un comportamento commerciale concorrenziale.

257    In quarto luogo, va rilevato che la stessa ricorrente ha dichiarato, nel contesto dell’attuazione del risultato delle riunioni tecniche, che non aveva inviato spesso ai clienti lettere indicanti aumenti di prezzo, ma di regola annunciava tali aumenti oralmente in occasione di visite ai clienti. Oltre al fatto che essa ammette quindi di avere regolarmente aumentato i prezzi, il che costituisce di per sé un indizio di un’applicazione dei prezzi concordati o discussi nelle riunioni tecniche, si deve osservare che la Commissione ha allegato al suo controricorso 343 lettere che annunciavano aumenti di prezzo inviate dalla Total ai suoi clienti. Inoltre, la Commissione ha anche prodotto alcune lettere indicanti aumenti di prezzo inviate dalla ricorrente ai clienti nel quadro del meccanismo di controllo dell’attuazione dell’intesa.

258    In quinto luogo, si deve sottolineare che l’intesa in questione era accompagnata da molteplici meccanismi di controllo. Oltre agli scambi di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi, le imprese partecipanti hanno dichiarato che potevano contattare direttamente i clienti di loro concorrenti e scoprire in tal modo gli inganni. Tenuto conto della lunga durata dell’intesa, non si può pensare che gli altri partecipanti avrebbero invitato la ricorrente durante 13 anni alle riunioni tecniche qualora essa avesse sistematicamente utilizzato le informazioni che riceveva in tale contesto per offrire prezzi inferiori a quelli dei concorrenti ed aumentare così il volume delle proprie vendite a loro detrimento.

259    Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che le circostanze fatte valere dalla ricorrente nell’ambito della parte in esame non consentono, nemmeno se considerate globalmente, di concludere che essa, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non li abbia di fatto applicati adottando un comportamento concorrenziale sul mercato.

260    La Commissione non ha quindi violato né l’articolo 81 CE né il suo obbligo di motivazione.

261    Pertanto, la quarta parte va parimenti respinta così come, conseguentemente, il secondo motivo nel suo insieme.

2.     Sul primo motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la valutazione della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli

 Sulla prima parte, concernente una violazione dell’articolo 81 CE per quanto riguarda la constatazione secondo cui le pratiche relative alle cere di paraffina, da un lato, e quelle relative alle paraffine molli, dall’altro, costituivano un’infrazione unica e continuata

262    In limine, si deve ricordare che, nella decisione controversa, la Commissione ha sanzionato la ricorrente per la sua partecipazione ad un’infrazione complessa, unica e continuata. Detta infrazione è stata considerata complessa, in quanto consisteva in accordi, pratiche concordate e scambi di informazioni riservate, unica, in quanto riguardava tanto le cere di paraffina quanto le paraffine molli, e continuata, in quanto era costituita da una lunga serie di riunioni anticoncorrenziali.

263    Nella parte in esame, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 81 CE considerando che le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli costituivano un’infrazione unica e continuata.

264    Secondo la giurisprudenza, una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti oppure da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione della detta disposizione (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 33 supra, punto 81, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 258).

265    La nozione di infrazione unica presuppone un insieme di comportamenti adottati da diverse parti che perseguono il medesimo fine economico anticoncorrenziale (sentenze Rhône‑Poulenc/Commissione, cit. al punto 187 supra, punti 125 e 126, e Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. al punto 44 supra, punto 3699). Il fatto che le diverse azioni delle imprese facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, è determinante per considerare che sussista un’infrazione unica (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 47 supra, punti 258 e 260).

266    A tal riguardo, nella valutazione del carattere unico dell’infrazione e dell’esistenza di un piano d’insieme, il Tribunale può tenere conto dell’identità almeno parziale delle imprese interessate e del fatto che esse sono consapevoli di partecipare all’oggetto comune dei comportamenti illeciti (sentenze del Tribunale BPB/Commissione, cit. al punto 40 supra, punto 257, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 89).

267    Inoltre, al fine di qualificare diversi comportamenti illeciti come infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori, nell’ambito di un piano complessivo diretto ad un unico obiettivo. A tale riguardo, occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o rimettere in dubbio tale nesso, come il periodo di applicazione, il contenuto (incluso il metodo utilizzato) e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione (sentenza Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, cit. al punto 266 supra, punto 92; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc. pag. II‑4949, punti da 179 a 181).

268    Per contro, la nozione di obiettivo unico non può essere determinata con il riferimento generale alla distorsione della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’articolo 81, paragrafo 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica (sentenza Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, cit. al punto 266 supra, punto 92).

269    Nella specie, la Commissione ha basato sulle seguenti osservazioni la propria decisione di considerare le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli come un’infrazione unica:

«(…)

(295) Almeno due volte, in occasione degli incontri del 30 e 31 ottobre 1997 e dell’11 e 12 maggio 2004, le paraffine molli sono stati oggetto di riunioni tecniche. I partecipanti all’incontro dedicato alle paraffine molli dell’8 e 9 maggio 1999 erano più o meno gli stessi che rappresentavano normalmente le loro imprese alle riunioni di cui trattasi. Le paraffine molli e le cere di paraffina sono prodotti strettamente correlati: le paraffine molli sono l’unica materia prima delle cere di paraffina e vengono prodotti e/o venduti in gran parte dalle stesse imprese che producono e/o vendono le cere. Il meccanismo utilizzato e collaudato per le cere di paraffina (ovvero incontri periodici, discussioni e fissazione dei prezzi) era applicato in modo analogo alle paraffine molli. Alcuni, se non tutti, i soggetti coinvolti nell’infrazione concernente le cere di paraffina erano responsabili anche delle paraffine molli nell’ambito delle loro società. Entrambi gli aspetti relativi alle cere di paraffina e alle paraffine molli avevano un’unica finalità economica globale, ovvero il controllo e la fissazione dei prezzi per i due prodotti, in modo da proteggere le imprese dalla concorrenza e, alla fine, stabilizzare o aumentare i propri profitti con una pressione concorrenziale ridotta, cui si aggiungeva una maggiore trasparenza sul mercato.

(296) Date le circostanze della fattispecie, ed in particolare i nessi organizzativi e materiali tra le discussioni riguardanti i due prodotti, sarebbe ingiustificato considerare gli accordi e/o le pratiche concordate riguardanti le paraffine molli come un’infrazione separata».

270    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non poteva concludere per l’esistenza di un’infrazione unica nel caso di specie, in quanto le cere di paraffina e le paraffine molli appartengono a mercati di prodotti distinti.

271    Va rilevato che, ai sensi della giurisprudenza richiamata nei precedenti punti da 265 a 268, il fatto che le pratiche anticoncorrenziali riguardino due mercati di prodotti separati non può impedire alla Commissione di concludere per l’esistenza di un’infrazione unica, purché gli atti concernenti mercati diversi rientrino in un piano globale di cui i partecipanti sono consapevoli.

272    È vero che la ricorrente richiama decisioni della Commissione nelle quali quest’ultima ha accertato infrazioni distinte per prodotti appartenenti a mercati separati. Tuttavia, in quei casi, si trattava di mercati vicini, mentre nel caso in esame il mercato delle cere di paraffina e quello delle paraffine molli sono connessi verticalmente, dato che le paraffine molli costituiscono la materia prima delle cere di paraffina. Orbene, nella sentenza dell’8 ottobre 2008, Le Carbone Lorraine/Commissione (cit. al punto 254 supra, punti 64 e 65), il Tribunale ha già confermato un’analisi della Commissione che qualificava come infrazione unica comportamenti anticoncorrenziali riguardanti due mercati separati ma connessi verticalmente, segnatamente a motivo del fatto che l’accordo relativo alle materie prime mirava a rafforzare l’accordo principale riguardante i prodotti derivati.

273    Pertanto, tale argomento della ricorrente dev’essere respinto.

274    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato che il nesso tra le cere di paraffina e le paraffine molli rivelasse un piano d’insieme costituente infrazione.

275    A tale proposito, si deve rilevare che la Commissione ha esaminato, nella decisione controversa, prove relative all’impatto delle discussioni concernenti le paraffine molli sul funzionamento delle parti dell’intesa riguardanti le cere di paraffina.

276    Anzitutto, la dichiarazione della Shell del 14 giugno 2006, richiamata dalla Commissione nel contesto dell’esame della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli (nota in calce n. 557 della decisione controversa), fa espressamente riferimento al nesso tra le pratiche concernenti le paraffine molli e quelle concernenti le cere di paraffina. Infatti, la Shell ha affermato che gli aumenti di prezzo delle cere di paraffina venivano giustificati di fronte ai clienti con l’aumento dei prezzi delle paraffine molli, l’unica materia prima. Essa ha aggiunto che i clienti non avrebbero accettato detti aumenti se avessero saputo che il prezzo della materia prima rimaneva stabile. Pertanto, gli aumenti artificiali del prezzo delle paraffine molli servivano ad assicurare l’applicazione degli aumenti di prezzo relativi alle cere di paraffina concordati durante le riunioni tecniche.

277    Inoltre, la Commissione cita un appunto della Sasol relativo alla riunione tecnica del 3 e 4 novembre 1998 in una nota in calce al punto 149 della decisione controversa. Secondo detto appunto della Sasol:

«verrà predisposta una circolare con [la giustificazione] “situazione delle materie prime” ([volumi – disponibilità]) affinché

–        vengano aumentati i prezzi inferiori a 120 DEM,

–        i prezzi non diminuiscano,

–        i produttori di candele ottengano “documenti” per le loro trattative con le catene».

278    La Commissione ha interpretato tale appunto come segue, al punto 149 della decisione controversa:

«Ciò dimostra che era previsto per il 1° gennaio 1999 un aumento di prezzo di 6 DEM per tutti i clienti, in quanto l’obiettivo di 120 DEM non era ancora stato raggiunto (v. anche la tabella citata al punto 145, dalla quale si evince che nell’ottobre 1997 era stato concluso un accordo volto a fissare determinati prezzi minimi a 120 DEM, livello considerato ancora come un valido riferimento all’epoca della riunione). La giustificazione addotta ai clienti per questo aumento di prezzo doveva essere la penuria di materia prima. In ogni caso, i rappresentanti delle imprese hanno concordato che i prezzi non avrebbero dovuto diminuire».

279    Si deve constatare che la Commissione poteva legittimamente concludere, sulla base dell’appunto della Sasol, che i partecipanti all’intesa avevano deciso di giustificare l’aumento dei loro prezzi delle cere di paraffina con una penuria delle paraffine molli. Infatti, il riferimento ai «volumi» e alle «disponibilità» delle «materie prime», che costituivano la giustificazione dell’aumento dei prezzi nei confronti degli acquirenti di cere di paraffina, significa sostanzialmente che i partecipanti all’intesa intendevano indicare ai clienti che detto aumento si era reso necessario a causa dell’evoluzione delle condizioni che caratterizzavano il mercato delle paraffine molli, vale a dire la sopravvenuta penuria degli stessi.

280    La ricorrente non può fondatamente affermare che la logica della Commissione era viziata, in quanto si sarebbe trattato di una penuria delle paraffine molli e non di un’evoluzione del loro prezzo. Infatti, secondo il normale funzionamento del mercato, un calo dell’offerta, a parità di tutti gli altri fattori, implica un aumento dei prezzi. Orbene, la ricorrente non menziona alcuna circostanza tale da neutralizzare l’effetto di una penuria delle paraffine molli sul suo prezzo.

281    Pertanto, le prove di cui la Commissione disponeva e alle quali essa ha fatto riferimento nella decisione controversa dimostrano che i partecipanti all’intesa hanno giustificato, di fronte ai clienti, l’aumento o il mantenimento dei prezzi delle cere di paraffina con gli aumenti artificiali dei prezzi delle paraffine molli. Esiste quindi un rapporto di complementarietà tra la parte principale dell’infrazione, concernente in particolare la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina, e la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli.

282    In terzo luogo, la ricorrente afferma tuttavia che le pratiche vertenti sulle cere di paraffina si estendevano al SEE, mentre quelle relative alle paraffine molli erano limitate alla Germania. Orbene, la diversa estensione geografica delle pratiche escluderebbe l’unicità dell’infrazione, il che contraddirebbe gli accertamenti effettuati dalla Commissione nel punto 295 della decisione controversa.

283    A tale proposito va ricordato che è pacifico tra le parti che, come risulta dal punto 70 della decisione controversa, il mercato geografico rilevante sia per le cere di paraffina che per le paraffine molli è il SEE. Pertanto, secondo le regole economiche che presiedono al funzionamento del mercato, l’aumento di prezzo in Germania, di norma, avrebbe dovuto avere per effetto l’aumento dei prezzi negli altri Stati membri.

284    Inoltre, come si è rilevato nel precedente punto 278, normalmente una sopravvenuta penuria delle paraffine molli comporta un aumento di prezzo. Pertanto, la Commissione poteva correttamente ritenere che le pratiche dirette essenzialmente ad aumentare i prezzi nei confronti dei clienti tedeschi servissero anche a garantire il successo delle pratiche sul mercato delle cere di paraffina, in quanto l’aumento del prezzo delle paraffine molli sul mercato tedesco, che rappresenta peraltro il più grande mercato del SEE, poteva rendere più credibile, agli occhi degli acquirenti di cere di paraffina, la «giustificazione» dell’aumento di prezzo basata sulla penuria delle paraffine molli.

285    La Commissione ha quindi potuto legittimamente considerare che le pratiche concernenti le paraffine molli, che implicavano un aumento di prezzo almeno in Germania, rendevano più accettabili le pratiche relative alle cere di paraffina, in particolare perché essa disponeva di elementi di prova atti a dimostrare che i partecipanti all’intesa avevano effettivamente voluto giustificare l’aumento del prezzo delle cere di paraffina con una penuria delle paraffine molli, alla quale consegue di norma un aumento del prezzo degli stessi.

286    In ogni caso, dalla sentenza BASF e UCB/Commissione (cit. al punto 267 supra, punti 179 e 208) risulta che il fatto che le pratiche riguardino territori diversi non consente di per sé di concludere per l’esistenza di due infrazioni distinte, dato che l’elemento decisivo è l’esistenza di un piano globale.

287    Pertanto, occorre respingere gli argomenti della ricorrente concernenti la diversità dei territori interessati.

288    In quarto luogo, la ricorrente contesta l’affermazione contenuta nel punto 295 della decisione controversa, secondo cui «[i]l meccanismo utilizzato e collaudato per le cere di paraffina (ovvero incontri periodici, discussioni e fissazione dei prezzi) era applicato in modo analogo alle paraffine molli». Essa fa valere che le dichiarazioni orali della Shell menzionano l’esistenza di due pratiche nettamente diverse e che le riunioni dedicate alle paraffine molli erano molto meno frequenti. Infatti, si sarebbero svolte solo 4 «riunioni paraffine molli» tra il 30 ottobre 1997 e il 12 maggio 2004, mentre, nello stesso periodo, avrebbero avuto luogo 29 riunioni tecniche concernenti le paraffine.

289    Anzitutto, si deve rilevare che la Commissione disponeva di prove che testimoniavano di una fissazione del prezzo delle paraffine molli in occasione di due riunioni tecniche. L’appunto della MOL relativa alla riunione del 30 e 31 ottobre 1997 riporta «slack wax DEM 550 DEM 600» e precisa le date future dell’aumento per ciascuna delle imprese (punto 145 della decisione controversa). Analogamente, l’appunto manoscritto della Total France relativo alla riunione dell’11 e 12 maggio 2004 riporta « 40 €/T paraffine molli» (punto 147 della decisione controversa). Dalla lettura congiunta di tali appunti si evince che i partecipanti all’intesa hanno discusso e fissato sia il prezzo delle paraffine molli che quello delle cere di paraffina.

290    Inoltre, secondo la dichiarazione della Shell del 18 marzo 2005, le pratiche riguardavano tre gruppi di prodotti, vale a dire le cere completamente raffinate, le cere dure, le miscele di cere e, indirettamente, le paraffine molli come materia prima.

291    La Shell ha inoltre affermato, nella medesima dichiarazione, che per i rappresentanti dell’industria delle cere di paraffina era chiaro che se i prezzi di tali prodotti fossero aumentati di un determinato importo o di una determinata percentuale, i prezzi della materia prima, ossia delle paraffine molli, avrebbero contemporaneamente subito un aumento, pari al 30‑40% di quello del prezzo delle cere di paraffina.

292    Inoltre, nella sua dichiarazione del 26 ottobre 2005, la Shell ha spiegato l’incidenza della riunione tecnica del 27 e 28 febbraio 2003 a Monaco (Germania), durante la quale i partecipanti all’intesa hanno discusso solo delle cere di paraffina, sul prezzo delle paraffine molli da essa applicato. Secondo la Shell, anche in mancanza di discussioni sul prezzo delle paraffine molli, il suo rappresentante poteva dedurre dagli accordi sul prezzo delle cere di paraffina che il prezzo delle paraffine molli sarebbe aumentato di circa 35 euro a tonnellata.

293    Ne consegue che le dichiarazioni della Shell invocate dalla ricorrente al fine di dimostrare la diversa natura delle pratiche relative alle cere di paraffina e di quelle relative alle paraffine molli non sono atte a suffragare la sua tesi. Infatti, nella presentazione dei prodotti interessati dalle pratiche, la Shell ha incluso le paraffine molli tra le varie sottocategorie delle cere di paraffina (v. supra, punto 290). La mera circostanza che, secondo la Shell, le pratiche riguardassero le paraffine molli solo indirettamente non rimette in causa l’unicità dell’infrazione, dato che i partecipanti potevano prevedere gli aumenti del prezzo delle paraffine molli sulla base degli aumenti concordati per le cere di paraffina durante le riunioni tecniche.

294    È per tale motivo che l’osservazione della ricorrente, secondo cui le riunioni vertenti sulle paraffine molli erano molto meno frequenti di quelle relative alle cere di paraffina, non può inficiare l’affermazione della Commissione secondo cui venivano utilizzati gli stessi meccanismi per le due parti dell’infrazione. Infatti, atteso che gli aumenti del prezzo delle cere di paraffina comportavano automaticamente quelli del prezzo delle paraffine molli, in misura prevedibile per i partecipanti, si deve ritenere che, per ottenere aumenti di prezzo armonizzati delle paraffine molli non fosse necessario discutere e fissare regolarmente il prezzo degli stessi.

295    Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi al funzionamento delle due parti dell’infrazione devono essere respinti. Infatti, dalle prove prodotte dinanzi al Tribunale risulta che il loro funzionamento era molto simile.

296    In quinto luogo, la ricorrente afferma che i partecipanti alle due parti dell’infrazione non erano i medesimi. Orbene, dalle sentenze Jungbunzlauer/Commissione (cit. al punto 243 supra, punto 312) e Tokai Carbon e a./Commissione (cit. al punto 184 supra, punto 120) risulterebbe che occorre tener conto dell’identità o meno dei partecipanti alle diverse pratiche considerate.

297    Va rilevato che tutti i partecipanti alle pratiche illecite concernenti le paraffine molli, le imprese Dea (divenute Shell dopo l’acquisizione della Dea), la ExxonMobil, la Sasol e la Total prendevano parte anche alle pratiche relative alle cere di paraffina (punto 2 della decisione controversa). Tale situazione si differenzia notevolmente dal contesto fattuale delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Tokai Carbon e a./Commissione (cit. al punto 184 supra) e Jungbunzlauer/Commissione (cit. al punto 243 supra), invocate dalla ricorrente. In quei casi, la coincidenza tra le imprese partecipanti alle pratiche concernenti i diversi mercati era piuttosto limitata.

298    Peraltro, si deve osservare che la MOL, la Repsol e l’ENI non hanno effettuato vendite delle paraffine molli a clienti finali sul mercato tedesco nel periodo dell’infrazione, salvo lotti minori venduti dalla Repsol nel 1999 e nel 2000. Pertanto, la loro partecipazione alla parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli era già esclusa a motivo della loro situazione commerciale.

299    Infine, occorre rammentare che la questione delle paraffine molli è stata discussa anche in due riunioni tecniche, cui hanno partecipato anche i rappresentanti della MOL e della «H&R/Tudapetrol» e nella quale è stato fissato il prezzo delle paraffine molli. Analogamente, la MOL era presente anche alla riunione tecnica del 3 e 4 novembre 1998, in cui i partecipanti si sono accordati per giustificare l’aumento del prezzo delle cere di paraffina con una penuria delle paraffine molli. Ne consegue che non solo le imprese che sono state considerate responsabili per le pratiche relative alle paraffine molli (la Shell, la ExxonMobil, la Sasol e il gruppo Total), ma anche altre imprese erano a conoscenza delle pratiche concernenti le paraffine molli nonché del nesso che collegava i due mercati di prodotti e le due parti delle pratiche.

300    Pertanto, atteso che tutte le imprese partecipanti alla parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli prendevano parte anche alle pratiche relative alle cere di paraffina e che anche altre imprese partecipanti erano a conoscenza delle pratiche concernenti le paraffine molli e della complementarietà tra le due pratiche, gli argomenti della ricorrente basati sulla mancanza di identità delle imprese partecipanti devono essere respinti.

301    In sesto luogo, la ricorrente deduce che, secondo la decisione controversa, l’unicità dell’infrazione risulta dal fatto che le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli avevano come obiettivo comune il controllo e la fissazione dei prezzi. Orbene, la grande maggioranza delle intese avrebbe tale obiettivo in comune, così che siffatto criterio consentirebbe alla Commissione di fare artificialmente e arbitrariamente delle infrazioni distinte un’infrazione unica.

302    È giocoforza constatare che dalla suesposta analisi risulta che esistevano stretti legami tra i due mercati di prodotti e tra le pratiche che li riguardavano. A tale proposito è sufficiente ricordare che le imprese interessate potevano prevedere con relativa precisione l’aumento del prezzo delle paraffine molli, che seguiva gli aumenti del prezzo delle cere di paraffina concordati nelle riunioni tecniche. Inoltre, la Commissione ha dimostrato che i partecipanti ad una riunione tecnica intendevano giustificare l’aumento del prezzo delle cere di paraffina con una penuria delle paraffine molli. Infine, in occasione di due riunioni, i partecipanti hanno simultaneamente discusso e fissato tanto il prezzo delle cere di paraffina quanto quello delle paraffine molli.

303    Pertanto, la Commissione ha raccolto indizi e prove sufficienti per dimostrare che le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli rientravano in un piano d’insieme di cui i partecipanti erano a conoscenza.

304    La Commissione ha quindi considerato correttamente che la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli e la parte principale dell’infrazione costituivano un’infrazione unica.

305    Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

306    In primo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione ha attribuito a ciascuna delle parti dell’infrazione una diversa durata, dal 1992 al 2005 per le cere di paraffina e dal 1997 al 2004 per le paraffine molli. Inoltre, non coinciderebbero né la data di partenza né la fine delle asserite pratiche. Orbene, nella sentenza Jungbunzlauer/Commissione (cit. al punto 243 supra, punto 312) il Tribunale avrebbe tenuto conto di tale elemento per escludere la qualifica di infrazione unica.

307    Anche se nella sentenza Jungbunzlauer/Commissione (cit. al punto 243 supra, punto 312) il Tribunale ha tenuto conto della diversa durata delle pratiche concernenti due prodotti diversi, è pur vero che tale elemento non è stato determinante ai fini della sua analisi. Infatti, il Tribunale ha sottolineato l’importanza della mancanza di un piano d’insieme e ha fatto inoltre riferimento alla coincidenza molto limitata tra i partecipanti alle due infrazioni. Per di più, a differenza del mercato dell’acido citrico e del mercato del gluconato di sodio esaminati in detta sentenza, che non sono collegati tra loro, il mercato delle cere di paraffina e quello delle paraffine molli sono collegati verticalmente, di modo che le imprese interessate potevano anche prevedere le misure di aumento del prezzo delle paraffine molli in base agli aumenti concordati per le cere di paraffina. Pertanto, il contesto fattuale del caso di specie è notevolmente diverso da quello della causa che ha dato luogo alla sentenza Jungbunzlauer/Commissione, citata nel precedente punto 243.

308    Peraltro, si deve rilevare che la giurisprudenza costante richiamata nei precedenti punti da 265 a 267 non prevede quale criterio dell’unicità dell’infrazione il fatto che le pratiche relative ai diversi prodotti abbiano la medesima durata. Semmai, detta giurisprudenza pone invece l’accento sull’esistenza di un piano d’insieme di cui i partecipanti siano a conoscenza, criterio che risulta soddisfatto nel caso di specie.

309    Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente basato sulla diversa durata delle pratiche concernenti le cere di paraffina rispetto a quella delle pratiche concernenti le paraffine molli.

310    In secondo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe affermato erroneamente che i rappresentanti delle imprese che hanno partecipato alla riunione dell’8 e 9 marzo 1999, dedicata specificamente alle paraffine molli, erano gli stessi che hanno partecipato alle riunioni tecniche, che generalmente riguardavano le cere di paraffina. Per quanto concerne la Total France, i partecipanti a detta riunione non solo sarebbero stati diversi da quelli che partecipavano alle riunioni tecniche, ma non si sarebbe nemmeno trattato dei dipendenti della Total France, bensì di quelli della Total Deutschland.

311    Tale argomento non è atto ad inficiare l’analisi della Commissione. Infatti, quest’ultima poteva validamente concludere, al punto 295 della decisione controversa, che «i partecipanti (…) erano più o meno gli stessi», in quanto i responsabili di varie altre imprese, quali la Shell e la Sasol, erano effettivamente i medesimi nei due tipi di riunioni.

312    In ogni caso, si deve ricordare (v. punto 265 supra) che l’elemento decisivo ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’infrazione unica è che le azioni relative a mercati diversi si inscrivano in un piano globale di cui partecipanti sono a conoscenza. Orbene, il fatto che la questione delle paraffine molli sia stata discussa in due riunioni tecniche e che in dette riunioni i partecipanti abbiano anche fissato il prezzo degli stessi indica che i responsabili per le cere di paraffina erano senz’altro al corrente delle pratiche relative alle paraffine molli. Analogamente, il fatto che nelle riunioni tecniche del 3 e 4 novembre 1998 i partecipanti intendessero giustificare l’aumento del prezzo delle cere di paraffina con una penuria sul mercato delle paraffine molli indica che essi erano ben consapevoli della complementarietà delle pratiche relative ai due prodotti.

313    Pertanto, non è pertinente l’argomento della ricorrente basato sul fatto che il suo rappresentante alle riunioni tecniche era diverso da quello che aveva partecipato all’incontro dedicato alle paraffine molli dell’8 e 9 maggio 1999.

314    Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre confermare la conclusione della Commissione secondo cui le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli costituivano un’infrazione unica e, pertanto, respingere gli argomenti esposti dalla ricorrente nella prima parte del primo motivo.

315    Peraltro, si deve osservare che gli argomenti della ricorrente che mettono in discussione il carattere continuato dell’infrazione sono stati dedotti nella seconda parte del motivo in esame. Di conseguenza, il Tribunale trarrà le proprie conclusioni su tali argomenti al termine dell’esame relativo alla seconda parte.

 Sulla seconda parte, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la qualificazione delle pratiche relative alle paraffine molli

316    La ricorrente considera che la Commissione non disponeva di prove sufficienti per dimostrare che nelle riunioni tecniche avessero avuto luogo pratiche restrittive della concorrenza relative alla vendita delle paraffine molli ai consumatori finali in Germania. Anche supponendo che gli incontri del 30 e 31 ottobre 1997 e dell’11 e 12 maggio 2004 riguardassero una pratica restrittiva concernente la vendita delle paraffine molli ai clienti finali in Germania, detti incontri costituirebbero solo due infrazioni sporadiche (la prima delle quali sarebbe peraltro prescritta) e non potrebbero suffragare la conclusione concernente un’infrazione continuata tra il 1997 e il 2004. Pertanto, la Commissione avrebbe violato l’articolo 81 CE e il suo obbligo di motivazione a tale riguardo.

 Sulla decisione controversa

317    Al punto 288 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«Sia Sasol che Shell ammettono esplicitamente che i prezzi delle paraffine molli erano oggetto di discussione tra concorrenti, in particolare a partire dalla fine degli anni ’90, e hanno fornito dettagli in merito a determinati contatti (v. anche punto 112). In un incontro avvenuto in data 30/31 ottobre 1997 (v. punto 145), perlomeno ENI, H&R/Tudapetrol, MOL, Repsol, Sasol, Dea (dopo il 2002 Shell) e Total hanno discusso in merito alle paraffine molli e concordato un aumento di prezzo. Shell e Total risultano essere state rappresentate ad almeno una riunione espressamente dedicata alla discussione sulle paraffine molli, in data 8 e 9 marzo 1999 (v. punto 152). Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Sasol e ExxonMobil non escludono la loro presenza a tale incontro; tale presenza appare probabile in quanto un’annotazione manoscritta su un’e-mail inviata il giorno successivo fa riferimento a “tutti i produttori”. Sasol, Shell e Total erano rappresentate anche alla riunione tecnica dell’11 e 12 maggio 2004 (v. punto 174) nel corso della quale si è concordato un prezzo delle paraffine molli. La Commissione osserva inoltre che le paraffine molli costituivano uno dei punti delle discussioni svoltesi nel corso di alcune riunioni tecniche cui erano presenti ExxonMobil, Sasol, Shell e Total. ExxonMobil ha ammesso di avere partecipato a tali discussioni tra il 1993 e il 1996. ExxonMobil ha inoltre ammesso che il suo rappresentante, il sig. [T. H.], ha partecipato a discussioni sulle paraffine molli per conto di produttori di pannelli truciolari nella parte germanofona dell’Europa tra il 1999 e il 2001 e in generale conferma che si sono svolte, nell’ambito delle intese di cartello, discussioni in merito alle paraffine molli venduti ai clienti finali. Total riferisce, analogamente, lo svolgimento di discussioni sull’aumento del prezzo di questi prodotti. Shell ed ExxonMobil confermano inoltre incontri riguardanti le paraffine molli avvenuti al di fuori delle riunioni tecniche. Sebbene anche ENI, H&R-Tudapetrol, MOL e Repsol fossero rappresentate ad alcune di tali riunioni, la Commissione considera che le prove disponibili non sono sufficienti per constatare la responsabilità di dette imprese per l’infrazione relativa alle paraffine molli. Inoltre, anche se alcuni elementi di prova sembrano riferirsi ad altri periodi e mercati, la Commissione ritiene che le prove disponibili consentano soltanto di concludere che l’infrazione si riferiva alle paraffine molli venduti a clienti finali sul mercato tedesco negli anni dal 1997 al 2004».

318    Inoltre, al punto 112 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«Delle paraffine molli si è discusso nel corso di alcune riunioni tecniche [punti 144, 145, 152, 157, 174 e 175 della decisione controversa]. Accordi relativi alle vendite delle paraffine molli ai clienti finali nel mercato tedesco sono stati inoltre conclusi in almeno una occasione al di fuori delle riunioni tecniche, quando i rappresentanti di Shell, Sasol, ExxonMobil e Total – e forse anche di altre imprese – si sono incontrati per ulteriori colloqui su tale prodotto, ossia allo scopo di fissarne i prezzi e scambiare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Per esempio vi sono prove che un incontro di questo tipo si sia svolto nei giorni 8-9 marzo 1999 a Düsseldorf. I dipendenti che rappresentavano le imprese alle riunioni specifiche dedicate alle paraffine molli erano per lo più gli stessi che partecipavano alle riunioni tecniche, fatta eccezione per Total».

319    Si deve rilevare che i punti 144, 145, 152, 157, 174 e 175 della decisione controversa riguardano rispettivamente gli incontri del 19 e 20 giugno 1997, del 30 e 31 ottobre 1997, dell’8 e 9 marzo 1999, del 3 e 4 febbraio 2000, dell’11 e 12 maggio 2004 e del 3 e 4 agosto 2004.

320    La Commissione ha giustificato come segue la sua decisione di ritenere accertata l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali per le paraffine molli solo per quanto riguarda le vendite ai clienti finali in Germania:

«(…)

(289) La Commissione ritiene altresì che tali discussioni riguardassero soltanto le paraffine molli venduti a clienti finali (come i produttori di pannelli truciolari), e non, ad esempio, i produttori di cere di paraffina . Mentre le dichiarazioni delle imprese per lo più non contengono alcuna distinzione tra i diversi impieghi delle paraffine molli, l’e-mail cui viene fatto riferimento al punto 152 [riunione a Düsseldorf dell’8 e 9 marzo 1999] cita soltanto le paraffine molli venduti ai produttori di pannelli truciolari. La Commissione ritiene quindi che esistano dubbi in merito al fatto che le paraffine molli venduti a soggetti diversi dai clienti finali fossero oggetto dell’infrazione e pertanto limita le proprie conclusioni alle paraffine molli venduti ai clienti finali. Tali considerazioni sono confermate da Shell e da ExxonMobil [Shell, fascicolo pagg. 8122‑8123, 38846; Exxon, risposta alla comunicazione degli addebiti, pagg. 36‑48].

(290) In base alle prove disponibili, occasionalmente le discussioni vertevano principalmente sulle paraffine molli destinati al mercato tedesco. ExxonMobil, Sasol e Total vendevano tutte sul mercato tedesco e le riunioni durante le quali si è discusso delle paraffine molli si sono svolte in Germania. La Commissione ritiene che le indicazioni a disposizione non siano sufficienti per concludere che le intese relative alle paraffine molli riguardassero anche tali prodotti venduti ai clienti finali in altri paesi.

(291) La Commissione ritiene che, relativamente alle paraffine molli venduti ai clienti finali sul mercato tedesco, l’infrazione abbia avuto inizio con la riunione del 30 e 31 ottobre 1997 e si sia conclusa con la riunione dell’11 e 12 maggio 2004.

(292) La Commissione ritiene pertanto che le discussioni relative alle paraffine molli venduti ai clienti finali sul mercato tedesco abbiano prodotto accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Tale conclusione si basa sulle dichiarazioni indipendenti e coincidenti a sostegno di tale tesi di Shell e Sasol, avvalorate a loro volta dalle dichiarazioni di ExxonMobil e Total. Le prove documentali ne danno conferma».

 Sull’esame delle prove relative alle riunioni anticoncorrenziali

321    Nella specie, la ricorrente ritiene che la Commissione non disponesse di prove sufficienti per dimostrare che durante le riunioni tecniche avevano avuto luogo pratiche anticoncorrenziali relative alla vendita delle paraffine molli ai consumatori finali in Germania.

322    Anzitutto, si deve rammentare che la Shell (v., supra, punti da 290 a 292) e la ExxonMobil, nella sua dichiarazione del 14 giugno 2006, hanno entrambe dichiarato che le pratiche anticoncorrenziali avevano riguardato anche le paraffine molli e che le discussioni relative ad essi si erano tenute durante incontri multilaterali tra concorrenti. La Shell ha inoltre precisato che le questioni attinenti alle paraffine molli sono state discusse in alcune riunioni tecniche e in alcuni incontri dedicati alle paraffine molli. Tali dichiarazioni sono state rese, dopo attenta riflessione, in base alle testimonianze delle persone che hanno partecipato alle riunioni tecniche, e incriminano anche le imprese a nome delle quali sono state formulate. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 66, esse risultano particolarmente attendibili.

323    Inoltre, si deve rilevare che tali dichiarazioni sono corroborate dalle prove documentali contemporanee all’infrazione. Orbene, come rilevato dalla Commissione al punto 215 della decisione controversa, gli appunti della MOL sono stati redatti durante gli incontri dalla persona che vi partecipava e il loro contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 80, il valore probatorio di tali appunti è molto elevato.

324    In primo luogo, per quanto riguarda la riunione tecnica del 19 e 20 giugno 1997, al punto144 della decisione controversa la Commissione si è basata su un appunto della MOL contenente le menzioni «Shell/NL vende paraffine molli ad esempio a Bolsius» e «paraffine molli: DEM 550». La ricorrente non formula alcuna osservazione riguardo a tale appunto.

325    Il Tribunale constata che detto appunto dimostra l’esistenza delle discussioni relative alle paraffine molli e di un accordo per la fissazione del prezzo degli stessi, come la Commissione ha correttamente rilevato facendo riferimento a tale riunione tecnica nel punto 112 della decisione controversa.

326    In secondo luogo, per quanto attiene all’incontro del 30 e 31 ottobre 1997, la Commissione ha menzionato, al punto 145 della decisione controversa, un appunto della MOL contenente la menzione «slack wax: DEM 550 600».

327    La ricorrente fa valere che da tale appunto non risulta che i partecipanti abbiano concluso un accordo relativo alla vendita delle paraffine molli ai clienti finali in Germania. La spiegazione più coerente sarebbe che la menzione «slack wax: DEM 550 600» riguardava il prezzo delle cere di paraffina.

328    Tale interpretazione non può essere accolta, dato che sarebbe del tutto irragionevole per il rappresentante della MOL indicare «slack wax» ‑ paraffine molli ‑ per fare riferimento ai prezzi delle cere di paraffina. Inoltre, secondo l’appunto della MOL, i prezzi delle cere di paraffina, a seconda del tipo e del grado di raffinazione, oscillavano tra 950 e 1 350 DEM, per cui non era ragionevole ritenere che il prezzo di 600 DEM potesse corrispondere al prezzo delle cere di paraffina. Per contro, la menzione «slack wax: DEM 550 600» è perfettamente coerente con il contenuto della nota della MOL relativa all’incontro precedente, svoltosi il 19 e 20 giugno 1997, la quale indica che il prezzo concordato per le paraffine molli era fissato a 550 DEM.

329    La ricorrente sostiene nondimeno che dall’appunto della MOL non risulta che i partecipanti abbiano fissato il prezzo delle paraffine molli ai fini delle vendite ai clienti finali tedeschi.

330    Tuttavia, tale argomento non è pertinente, dato che una fissazione dei prezzi in generale si applica a tutti i clienti, compresi i clienti finali tedeschi. Inoltre, la Commissione ha spiegato i motivi per i quali aveva deciso di limitare la portata delle pratiche anticoncorrenziali vertenti sulle paraffine molli alle vendite a clienti finali tedeschi nei punti da 289 a 292 della decisione controversa, riprodotti al punto 320 supra. La ricorrente non ha presentato argomenti relativi a tali passaggi della decisione controversa.

331    Pertanto, la Commissione ha fatto legittimamente riferimento a tale riunione tecnica e alle prove ad essa afferenti nel punto 112 della decisione controversa per dimostrare l’esistenza della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli.

332    In terzo luogo, al punto 152 della decisione controversa la Commissione ha esaminato una riunione dedicata alle paraffine molli, tenutasi l’8 e il 9 marzo 1999, cui hanno partecipato quanto meno i rappresentanti della Shell, della Total e della ExxonMobil.

333    Secondo il punto 152 della decisione controversa, un appunto manoscritto della Shell contemporaneo all’infrazione dimostra che il rappresentante della stessa prevedeva che i rappresentanti delle varie imprese si sarebbero scambiati informazioni sulle forniture delle paraffine molli ad alcuni clienti durante la riunione dell’8 e 9 marzo 1999. Detto appunto conteneva la menzione «8/9.3.99 PM = pannello truciolare», in cui PM significava, secondo la Shell, «paraffin Mafia». Il giorno successivo a tale riunione, detto rappresentante ha inviato una e‑mail al suo superiore, nella quale indicava che la Shell intendeva aumentare i prezzi delle paraffine molli utilizzati nel settore dei pannelli truciolari dall’8 al 10% a partire dal 1° giugno 1999. Un appunto scritto a mano relativo a tale e‑mail indicava quanto segue: «Tutti i produttori sentono l’esigenza di aumentare [i prezzi]».

334    La Commissione ne ha dedotto che i rappresentanti delle società partecipanti alla riunione avevano concordato un aumento di prezzo delle paraffine molli per l’industria dei pannelli truciolari e che la Shell avrebbe dato attuazione a tale accordo a partire dal giugno 1999.

335    Il Tribunale ritiene che tale interpretazione sia corretta e corroborata dalle altre prove relative alle pratiche concernenti le paraffine molli e che occorra quindi confermarla.

336    La ricorrente sostiene tuttavia che gli elementi di prova relativi alla riunione dell’8 e 9 marzo 1999 non possono suffragare la tesi della Commissione, dato che tale riunione non era una riunione tecnica. Infatti, al punto 275 della decisione controversa, la Commissione avrebbe escluso dalla sua indagine tutti i contatti al di fuori delle riunioni tecniche.

337    Al punto 275 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«[L]a Commissione ha deciso di non indagare sui contatti bilaterali in quanto sarebbe stato necessario un impegno spropositato per dimostrare l’esistenza di elementi aggiuntivi dell’infrazione in questione, i cui effetti presumibili non avrebbero comunque modificato il risultato finale. Per lo stesso motivo, la Commissione ha scelto di non esaminare altri contatti avvenuti al di fuori delle riunioni tecniche. Essa ritiene inoltre di aver stabilito in modo sufficiente l’esistenza di un’infrazione unica e continuata relativa alle pratiche sulle quali ha indagato».

338    A tale proposito, il Tribunale ritiene che la Commissione non possa essere obbligata ad impiegare la terminologia utilizzata dai membri dell’intesa per denominare i vari elementi di prova. In particolare, anche se vari partecipanti hanno dichiarato che durante le riunioni tecniche veniva fatto riferimento alle discussioni relative alle cere di paraffina e che altre riunioni specifiche avevano ad oggetto le paraffine molli, resta il fatto che tale distinzione non è chiara, in quanto le discussioni relative alle paraffine molli hanno avuto luogo anche durante riunioni tecniche. Per di più, la Commissione non ha chiaramente escluso dalla sua indagine le riunioni specifiche aventi ad oggetto le paraffine molli e ha dedicato un’analisi relativamente approfondita alla riunione dell’8 e 9 marzo 1999 al punto 152 della decisione impugnata, tra le altre riunioni anticoncorrenziali multilaterali qualificate come «riunioni tecniche».

339    In ogni caso, il fatto che la Commissione abbia scelto, in un determinato momento nel corso del procedimento amministrativo, di concentrare i suoi sforzi su alcuni aspetti delle pratiche illecite e di non svolgere indagini su altri aspetti non può privarla della possibilità di utilizzare tutti gli elementi di prova di cui dispone al momento dell’adozione della decisione impugnata, a condizione che siano state rispettate le garanzie procedurali.

340    Orbene, la ricorrente non afferma che i suoi diritti procedurali siano stati violati per quanto concerne l’utilizzo delle prove relative alle riunioni diverse dalle «riunioni tecniche». In ogni caso, gli elementi di prova relativi a tale riunione erano già contenuti nella comunicazione degli addebiti e la ricorrente ha formulato osservazioni al riguardo nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, esaminate dalla Commissione al punto 152 della decisione controversa.

341    Peraltro, dalla dichiarazione della ExxonMobil relativa a detta riunione emerge che quest’ultima verteva «specificamente [sulle] paraffine molli destinati ai produttori di pannelli truciolari nella parte germanofona dell’Europa» e tale dichiarazione integra gli elementi che possono avere indotto la Commissione a constatare che, per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli, essa disponeva di prove sufficienti solo riguardo alle vendite ai clienti finali tedeschi.

342    In quarto luogo, per quanto concerne la riunione del 3 e 4 febbraio 2000, la Commissione concorda con la ricorrente che non esistevano prove relative alle discussioni sulle paraffine molli in detta riunione e che si trattava di un refuso consistente nella menzione del punto 157 della decisione controversa in una nota in calce al punto 112.

343    In quinto luogo, per quanto attiene alla riunione tecnica del 17 e 18 dicembre 2002, la Commissione ha citato, al punto 168 della decisione controversa, annotazioni contemporanee apposte dal rappresentante della Total France su una tabella distribuita durante tale riunione tecnica. La tabella e le annotazioni contengono informazioni commerciali riservate concernenti le cere di paraffina e le paraffine molli. Le annotazioni della Total France contengono la menzione «paraffine molli sotto i 500 euro».

344    Su tale base, la Commissione ha concluso che il prezzo delle paraffine molli era oggetto di discussioni che hanno avuto luogo durante la suddetta riunione tecnica.

345    La ricorrente oppone alla Commissione che da tali menzioni non risulta alcun accordo relativo al prezzo delle paraffine molli.

346    A tale proposito, si deve rilevare che la Commissione non ha affermato che nella suddetta riunione tecnica fosse stato concluso un accordo sul prezzo delle paraffine molli. Inoltre, la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli era complessa, dato che includeva, al pari della parte principale, accordi e pratiche concordate nonché lo scambio di informazioni sensibili sul piano commerciale riguardanti il prezzo delle paraffine molli.

347    Peraltro, l’interpretazione della ricorrente, secondo cui l’appunto manoscritto è stato apposto durante la riunione del 28 febbraio 2003, nulla toglie al valore probatorio di tale appunto, dato che quest’ultimo costituisce comunque una prova del fatto che le discussioni di natura anticoncorrenziale relative alle paraffine molli avevano avuto luogo nel 2002 o 2003.

348    Pertanto, gli appunti in questione fanno parte dell’insieme delle prove che dimostrano l’esistenza della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli.

349    In sesto luogo, per quanto concerne la riunione dell’11 e 12 maggio 2004, la Commissione ha esaminato, al punto 174 della decisione controversa, un appunto sequestrato negli uffici della Total France, contenente le seguenti menzioni:

«-> Sasol 40 €/50 $. – Fine luglio.

-> Mer: 38-28.

-> 1° luglio

+ FRP: 70 -> 6 000 €/T

+ Candela scaldavivande: 50 -> 500 €/T

+ Microcera: 25 -> 50 $/T

(...)

-> 40 €/T paraffine molli».

350    Secondo il punto 174 della decisione controversa:

«(…) l’ultima riga di questo documento dimostr[a] che alla riunione è stato altresì concordato un aumento di prezzo per le paraffine molli. Dal quadro generale dell’appunto si deduce che la freccia anteposta all’importo del prezzo indica una strategia concordata per il futuro, ossia il progettato aumento dei prezzi».

351    Secondo la ricorrente, dal contenuto di tale documento risulterebbe in realtà che uno dei partecipanti (la Sasol o un altro produttore tedesco) aveva esposto i suoi obiettivi di prezzo.

352    Il Tribunale considera che la ricorrente non ha fornito un’interpretazione alternativa plausibile e coerente che possa rimettere in discussione l’interpretazione della Commissione. Infatti, dal fascicolo emerge che, ove si trattava di una proposta di prezzo unilaterale, gli appunti indicano il nome dell’impresa, del suo rappresentante o quanto meno il paese della sede dell’impresa, elementi che non compaiono nel caso della menzione «40 €/T paraffine molli».

353    Pertanto, si deve concludere che la Commissione non ha commesso alcun errore nella valutazione degli elementi di prova relativi alle riunioni durante le quali è stata discussa la questione delle paraffine molli.

354    Si deve concludere che, in base alle dichiarazioni di imprese e delle prove documentali relative alle riunioni alle quali la ricorrente era presente e menzionate nei punti 144, 145, 152, 168 e 174 della decisione controversa, la Commissione poteva validamente accertare l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali consistenti in accordi o pratiche concordate e nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative al prezzo delle paraffine molli, nonché la partecipazione della ricorrente a tale parte dell’infrazione.

 Sul carattere continuato della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli

355    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato un’infrazione continuata relativa alla vendita delle paraffine molli ai clienti finali tedeschi tra il 1997 e il 2004. Anche qualora il Tribunale considerasse la dimostrazione della Commissione sufficiente per quanto riguarda le riunioni tecniche del 30 e 31 ottobre 1997 e dell’11 e 12 maggio 2004, si tratterebbe solo di due infrazioni sporadiche, la prima delle quali sarebbe peraltro prescritta.

356    In primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente ha basato il suo argomento sull’ipotesi che solo le suddette due riunioni potrebbero, tutt’al più, essere considerate anche come incontri nei quali è stata discussa la questione delle paraffine molli. Orbene, come risulta dall’esame sopra svolto, la Commissione disponeva di prove documentali atte a dimostrare l’esistenza di tali pratiche con riguardo a cinque riunioni, tenutesi il 19 e 20 giugno 1997, il 30 e 31 ottobre 1997, l’8 e 9 marzo 1999, il 17 e 18 dicembre 2002 (o, in alternativa, il 28 febbraio 2003), nonché l’11 e 12 maggio 2004.

357    In secondo luogo, si deve ricordare la conclusione svolta nel precedente punto 314, secondo cui la Commissione ha giustamente ritenuto che le pratiche relative alle cere di paraffina e quelle relative alle paraffine molli costituissero un’infrazione unica. Pertanto, le prove relative alle pratiche riguardanti le paraffine molli devono essere valutate nel contesto del complesso delle prove relative all’infrazione unica raccolte dalla Commissione. Tali prove dimostrano l’esistenza dei contatti continui tra le imprese che hanno partecipato alle pratiche relative alle paraffine molli.

358    In terzo luogo, come risulta dalla dichiarazione della Shell citata nel precedente punto 291, era chiaro per i rappresentanti del settore industriale delle cere di paraffina che, quando i prezzi di tali prodotti venivano aumentati di un determinato importo o di una determinata percentuale, il prezzo della materia prima, ossia le paraffine molli, avrebbe subito un aumento simultaneo, vale a dire un aumento pari al 30‑40% di quello del prezzo delle cere di paraffina. Pertanto, le discussioni anticoncorrenziali sulle cere di paraffina riguardavano anche la politica dei prezzi dei partecipanti relativa alle paraffine molli, il che giustifica a maggior ragione il fatto che la Commissione abbia concluso per la natura continuata della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli.

359    Occorre quindi confermare la constatazione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa secondo cui la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli faceva parte di un’infrazione continuata e respingere gli argomenti dedotti dalla ricorrente a tale riguardo.

 Sulla limitazione delle pratiche anticoncorrenziali alla Germania

360    La ricorrente ritiene che la Commissione non abbia giustificato, nella decisione controversa, la limitazione della portata della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli ai clienti finali tedeschi.

361    A tale proposito, si deve concordare con la Commissione sul fatto che la circostanza che essa abbia concesso il beneficio del dubbio alle imprese interessate, quanto all’esistenza di pratiche più estese rispetto alle vendite ai clienti finali in Germania, non può rimettere in discussione la legittimità della decisione controversa. Infatti, la Commissione deve poter conservare la facoltà di tenere conto, ai fini dell’irrogazione delle ammende, delle sole pratiche anticoncorrenziali la cui esistenza sia indubbia.

362    Peraltro, come si è rilevato nel precedente punto 329, la Commissione ha spiegato, nei punti da 289 a 292 della decisione controversa, riprodotti nel precedente punto 320, i motivi per i quali considerava che le pratiche anticoncorrenziali relative alle paraffine molli fossero limitate alle vendite ai clienti finali tedeschi. Orbene, la ricorrente non ha dedotto alcun argomento riguardo a tali passaggi della decisione controversa.

363    Inoltre, gli elementi menzionati dalla Commissione nell’esame delle singole riunioni (v. supra, punti da 323 a 352) sono sufficienti a suffragare la sua posizione relativa all’esistenza delle pratiche anticoncorrenziali relative alle paraffine molli, per cui risulta superflua l’analisi dell’argomento della ricorrente concernente gli elementi di prova menzionati nel punto 288 della decisione controversa (v. supra, punto 317).

364    Pertanto, si deve concludere che, tenuto conto delle prove raccolte dalla Commissione, quest’ultima poteva validamente accertare l’esistenza delle pratiche anticoncorrenziali consistenti in accordi o pratiche concordate e nello scambio di informazioni sensibili sul piano commerciale concernenti il prezzo delle paraffine molli, nonché la partecipazione della ricorrente a tale parte dell’infrazione (v. supra, punto 354). Inoltre, occorre anche confermare la constatazione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa secondo cui la parte relativa alle paraffine molli faceva parte di un’infrazione continuata (v. supra, punto 359).

365    Occorre quindi respingere la censura della ricorrente relativa alla violazione dell’articolo 81 CE.

366    Inoltre, dai rilievi della Commissione riprodotti nei precedenti punti da 317 a 320 e dai documenti ai quali essi rinviano emerge, in modo chiaro e inequivocabile, il ragionamento svolto dalla Commissione in ordine alla parte dell’infrazione concernente le paraffine molli, il che consente agli interessati di conoscere le giustificazioni a tal riguardo e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 239.

367    Ne consegue che la censura della ricorrente relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere parimenti respinta.

368    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere la seconda parte del primo motivo e, pertanto, il primo motivo nel suo complesso.

3.     Sul terzo motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e dei principi della presunzione di innocenza, di certezza del diritto e di parità di trattamento quanto alla partecipazione della ricorrente all’infrazione dopo il 12 maggio 2004

 Sulla prima parte, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e del principio della presunzione di innocenza

369    Per quanto riguarda la durata dell’infrazione relativa alle cere di paraffina, la Commissione ha considerato che il gruppo Total vi aveva partecipato tra il 3 settembre 1992 e il 28 aprile 2005 (dodici anni e sette mesi). Tuttavia, la ricorrente sostiene che la sua partecipazione è cessata il 12 maggio 2004, data dell’ultima riunione tecnica alla quale essa ha preso parte.

370    Al punto 602 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«Total afferma di non aver partecipato ad alcuna riunione tecnica dopo la riunione dell’11 e 12 maggio 2004 e che il suo rappresentante annullò il suo viaggio per la riunione del 3 e 4 novembre 2004, comunicando internamente di aver preso tale decisione su parere del suo superiore. La Commissione osserva che non vi è alcuna prova di un ritiro dal cartello. Nei casi di infrazioni complesse, il fatto che un’impresa non sia presente ad una riunione o non concordi con quanto discusso nel corso della riunione non significa che detta impresa abbia cessato di partecipare ad un’infrazione in corso. Per porre fine all’infrazione, l’impresa deve apertamente dissociarsi dal cartello. [Orbene], Total non ha prodotto prove evidenti che dimostrino l’adozione da parte sua di una strategia unilaterale e completamente autonoma sul mercato né che essa abbia chiaramente e apertamente preso le distanze dalle attività del cartello. Al contrario, le prove a disposizione della Commissione dimostrano che Total ricevette gli inviti formali a partecipare alle tre le riunioni tecniche successive (ossia le ultime tre riunioni tecniche prima che fossero effettuati gli accertamenti). La Commissione osserva che il rappresentante di Total ha confermato che avrebbe partecipato alla riunione del 3/4 novembre 2004 anche se risulta che abbia in seguito cancellato l’impegno. Analogamente, per quanto riguarda la riunione del 23 e 24 febbraio 2005, Sasol aveva già prenotato una camera per il rappresentante di Total presso l’albergo in cui si [era] tenuta la riunione, prenotazione che è stata successivamente annullata. La Commissione conclude quindi che, per Sasol e gli altri partecipanti, era chiaro che Total aveva partecipato all’intesa fino alla fine. La Commissione osserva inoltre che le discussioni in occasione delle riunioni non erano fondamentalmente diverse da quelle delle riunioni precedenti, ma che i partecipanti hanno continuato a discutere gli aumenti di prezzo senza menzionare qualsiasi iniziativa da parte di Total di abbandonare il cartello (v. punti 175, 176 e 177) e che non era inusuale, durante l’attività del cartello, che le imprese non partecipassero a talune riunioni. Entrambi tali fattori dimostrano che dopo la riunione del maggio 2004 il comportamento di Total non è stato percepito come un ritiro dal cartello. La comunicazione interna del rappresentante di Total relativamente ai suoi motivi per non partecipare ad una riunione non può, in nessun caso, essere considerata un’aperta presa di distanza. Poiché non vi è null’altro che suggerisca la presa di distanza di Total dal cartello, la Commissione ritiene che la partecipazione di Total al cartello non fosse terminata prima degli accertamenti».

371    In primo luogo, la ricorrente fa valere che, secondo la giurisprudenza, la Commissione poteva validamente chiedere una pubblica presa di distanze per constatare la fine della partecipazione. In mancanza della continuazione della partecipazione alle discussioni anticoncorrenziali, la Commissione avrebbe dovuto addurre, in mancanza di prove dirette, quanto meno indizi del proseguimento della partecipazione dell’impresa all’intesa.

372    A tale proposito si deve rilevare che, secondo la sentenza Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione (cit. al punto 266 supra, punto 241), si può concludere per la cessazione definitiva della partecipazione di un’impresa all’intesa solo se essa ha pubblicamente preso le distanze dal contenuto della medesima.

373    Inoltre, la Corte ha dichiarato che è proprio la comprensione delle intenzioni dell’impresa interessata ricavata dagli altri partecipanti all’intesa ad essere determinante per poter valutare se l’impresa stessa abbia inteso dissociarsi dall’accordo illecito (sentenza della Corte del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, Racc. pag. I‑1843, punto 120).

374    Pertanto, la Commissione ha giustamente affermato nella decisione controversa che i partecipanti all’intesa dovevano prendere pubblicamente le distanze dal contenuto dell’intesa per porre fine alla loro partecipazione alla stessa e non ha violato l’articolo 81 CE né il principio della presunzione di innocenza.

375    In secondo luogo, si deve rilevare che, secondo la percezione degli altri partecipanti, la ricorrente non si è dissociata pubblicamente dall’intesa.

376    Anzitutto, ciò è dimostrato dai fatti illustrati nel punto 602 della decisione controversa, non contestati dalla ricorrente, così riportati: «il rappresentante di Total [aveva] confermato che avrebbe partecipato alla riunione del 3/4 novembre 2004 anche se risulta che abbia in seguito cancellato l’impegno». Analogamente, «per quanto riguarda la riunione del 23 e 24 febbraio 2005, la Sasol aveva già prenotato una camera per il rappresentante di Total presso l’albergo in cui si [era] tenuta la riunione, prenotazione che è stata successivamente annullata». È chiaro che, se i partecipanti all’intesa non avessero considerato la Total come un partecipante dopo la riunione dell’11 e 12 maggio 2004, la Sasol, organizzatrice delle riunioni tecniche, non l’avrebbe invitata alle riunioni successive e non avrebbe prenotato una camera per il suo rappresentante.

377    Inoltre, il riferimento operato dalla ricorrente all’e‑mail del 3 novembre 2004, inviato dal rappresentante della Total alle riunioni tecniche ad un altro dipendente della stessa impresa, non è atto a dimostrare un pubblica dissociazione.

378    In tale e‑mail si legge quanto segue:

«Tenuto conto dell’obiettivo del meeting in Austria, condivido la raccomandazione di Thibault. Annullo il mio viaggio a Vienna (partenza già prevista per questo pomeriggio)».

379    A tale proposito è sufficiente osservare che una e‑mail interna, non comunicata agli altri partecipanti, non può costituire una pubblica dissociazione.

380    Ad abundantiam, va rilevato che il mero fatto che la ricorrente non abbia partecipato alle ultime riunioni tecniche non dimostra affatto che essa non abbia utilizzato le informazioni sui prezzi applicati dai suoi concorrenti da essa ricevuti nelle decine di riunioni tecniche precedenti alle quali ha partecipato e che non abbia approfittato degli accordi per la ripartizione dei mercati e dei clienti attuati durante le riunioni tecniche precedenti. Pertanto, la ricorrente non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare che essa aveva cessato di dare attuazione all’intesa il 12 maggio 2004.

381    Di conseguenza, la prima parte del motivo in esame dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte, concernente una violazione del principio di parità di trattamento

382    Secondo la ricorrente, dal punto 604 della decisione controversa risulta che la Repsol si trovava in una situazione globalmente identica alla sua per quanto riguarda la durata della partecipazione all’infrazione. Entrambe avrebbero effettivamente cessato la loro partecipazione alle riunioni prima della data delle ispezioni. Inoltre, la Repsol non si sarebbe mai dissociata pubblicamente dall’intesa. Infine, come nel caso della Total, la Commissione avrebbe constatato che la Repsol aveva effettivamente ricevuto inviti alle riunioni tecniche organizzate dopo il settembre 2003, e ciò fino a quando sono state effettuate le ispezioni. L’unica differenza consisterebbe nel fatto che, nella sua analisi dell’invito inviato dalla Sasol il 25 ottobre 2004 per la riunione del novembre 2004, la Commissione, al fine di dimostrare la partecipazione delle imprese, avrebbe elencato i destinatari di tale e‑mail, ad eccezione del rappresentante della Repsol. Tuttavia, il nome di quest’ultimo apparirebbe in tutte le lettere tra i destinatari.

383    Nonostante la situazione identica della Repsol e della Total France, la Commissione avrebbe fissato la fine della partecipazione all’infrazione per la Repsol al 4 agosto 2004. Pertanto, la Commissione non avrebbe applicato i medesimi criteri per valutare la durata della partecipazione della Repsol e della Total France e avrebbe applicato a quest’ultima uno «standard probatorio» molto più severo.

384    Secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte del 13 dicembre 1984, Sermide, 106/83, Racc. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T‑304/02, Racc. pag. II‑1887, punto 96).

385    Orbene, dal punto 604 della decisione controversa, nel quale sono esposti fatti che la ricorrente non contesta, risulta che, anche per il periodo successivo alla riunione del 24 e 25 settembre 2003, ultima riunione cui la Repsol ha partecipato, la Commissione ha concluso per la sua partecipazione all’intesa, in considerazione del fatto che essa aveva ricevuto inviti ufficiali della Sasol, contenenti l’ordine del giorno, per le riunioni del 14 e 15 gennaio 2004 e dell’11 e 12 maggio 2004. Lo stesso poteva dirsi per la Total in relazione alle riunioni tenutesi tra l’11 e il 12 maggio 2004 e la fine dell’intesa. Pertanto, la Commissione ha trattato queste due situazioni analoghe in modo identico, concludendo per la partecipazione della Repsol e della Total per i periodi nei quali esse avevano continuato a ricevere gli inviti ufficiali contenenti l’ordine del giorno.

386    Per contro, la Commissione ha considerato che la partecipazione della Repsol era cessata il 4 agosto 2004, in quanto, per tale riunione, essa non aveva più ricevuto un invito ufficiale contenente l’ordine del giorno, il che, secondo la decisione controversa, dimostra che la Sasol dubitava che la Repsol continuasse a partecipare all’intesa.

387    Occorre confermare che il fatto che non venissero più inviati alla Repsol gli inviti ufficiali alle riunioni contenenti l’ordine del giorno dimostra che la percezione della Sasol, organizzatrice della riunioni, era cambiata e che essa non era più sicura della partecipazione della Repsol all’intesa dopo il 4 agosto 2004. Tale elemento è sufficiente per considerare che, secondo la percezione che avevano gli altri partecipanti all’intesa, la Repsol si è dissociata dalla stessa ai sensi della giurisprudenza richiamata nel precedente punto 373.

388    Non si poteva invece dire lo stesso per la ricorrente, la quale ha continuato a ricevere gli inviti ufficiali alle riunioni contenenti l’ordine del giorno. Sono inoltre state prenotate camere d’albergo per il suo rappresentante, anche per l’ultima riunione tecnica. Pertanto, non si può ritenere che, secondo la percezione degli altri partecipanti, essa abbia preso le distanze dall’intesa.

389    Perciò, per quel che riguarda il periodo successivo al 4 agosto 2004, quanto alla Repsol, e il periodo compreso tra il 12 maggio 2004 e la fine dell’intesa, quanto alla Total, la Commissione ha trattato in modo diverso due situazioni diverse, secondo il criterio pertinente per valutare la durata della partecipazione all’infrazione.

390    Ne consegue che la Commissione non ha violato il principio di parità di trattamento nel determinare la cessazione della partecipazione della Total e della Repsol.

391    Pertanto, occorre respingere anche la seconda parte e, conseguentemente, il terzo motivo nel suo insieme.

4.     Sul quarto motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e del principio della presunzione di innocenza per quanto riguarda l’asserita interruzione della partecipazione della ricorrente all’intesa

392    La ricorrente critica il fatto che, al punto 603 della decisione controversa, la Commissione ha rifiutato di riconoscere che la sua partecipazione all’asserita infrazione si era interrotta tra la riunione del 25 e 26 maggio 2000 e quella del 26 e 27 giugno 2001, sebbene in tale periodo essa non abbia partecipato alle riunioni. La ricorrente afferma che, così facendo, la Commissione ha violato l’articolo 81 CE e il principio della presunzione di innocenza.

393    Al punto 603 della decisione controversa, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Total France SA afferma di aver interrotto la sua partecipazione al cartello tra il 2000 e il 2001 e che un segnale di tale presa di distanze consiste nel fatto che il proprio rappresentante aveva abbandonato, adirato, la riunione. La Commissione osserva, come dimostrato nella sezione 4.2, che Total ha preso parte alla riunione tecnica del 18 e 19 settembre 2000 e poi alla riunione del 26 e 27 giugno 2001, mancando quindi a tre riunioni nell’arco di nove mesi. La Commissione osserva altresì che nulla indica che Total si sia apertamente dissociata dal cartello. Il fatto che [il sig. S. E.] abbia abbandonato la riunione non costituisce infatti, di per sé, un’aperta presa di distanze in quanto la stessa Total si astiene dal sostenere che [il sig. S. E.] abbia annunciato l’intenzione dell’impresa di interrompere la sua partecipazione al cartello. La collera del [sig. S. E.] dimostra piuttosto che egli non era soddisfatto dell’accordo raggiunto. La ricomparsa di Total alle riunioni tecniche dopo meno di un anno conferma che l’azienda non aveva intenzione di interrompere la propria partecipazione al cartello. Di conseguenza, la Commissione non considera la breve assenza temporanea di Total come un’interruzione della partecipazione di tale impresa al cartello».

394    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha concluso erroneamente che l’interruzione della sua partecipazione alle riunioni era durata solo nove mesi. Infatti, la Commissione avrebbe considerato che la Total France aveva cessato di partecipare alle riunioni a partire dalla riunione tecnica tenutasi nel settembre 2000. Ciò costituirebbe un errore di fatto, in quanto non vi sarebbe alcuna traccia, né nella descrizione delle riunioni di cui alla sezione 4.2, né nella tabella delle riunioni allegata alla decisione controversa, di una riunione che si sarebbe tenuta il 18 e 19 settembre 2000.

395    Si deve osservare che, come la Commissione ha riconosciuto nel procedimento dinanzi al Tribunale, nel settembre 2000 non si è tenuta alcuna riunione, sicché la censura della ricorrente è fondata.

396    In secondo luogo, occorre esaminare se la Commissione potesse validamente concludere che la partecipazione della ricorrente all’intesa non si era interrotta, sebbene essa non avesse partecipato a nessuna delle tre riunioni tenutesi tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 e il suo rappresentante avesse abbandonato anticipatamente la riunione del 25 e 26 maggio 2000 in disaccordo con almeno alcuni aspetti della discussione che vi si era tenuta.

397    La ricorrente sostiene che l’interruzione della sua partecipazione alle riunioni non è stata fortuita. Essa sarebbe stata la conseguenza diretta e durevole della rottura intervenuta tra il sig. S. E., rappresentante della Total France, e gli altri partecipanti durante la riunione del 25 e 26 maggio 2000. Il sig. S. E. avrebbe abbandonato bruscamente la riunione in quanto gli era stato chiesto di far rispettare un impegno che egli non aveva mai preso.

398    Occorre rammentare che l’incidente invocato dalla ricorrente, occorso durante la riunione del 25 e 26 maggio 2000, è descritto nella dichiarazione della Shell del 24 novembre 2005. Secondo tale dichiarazione, basata su affermazioni del rappresentante della Shell alle riunioni tecniche che ha assistito personalmente a tale accadimento, i partecipanti hanno discusso i prezzi applicati nei confronti di un cliente tedesco. La Total è stata accusata di avere venduto ad un prezzo troppo basso, cosa che il sig. S. E. ha negato. Tuttavia, un altro partecipante ha contestato le sue affermazioni mostrando una copia dell’offerta inviata dalla Total a tale cliente. Il sig. S. E. si è «talmente infuriato» da abbandonare la riunione. Dopo tale incidente, il sig. S. E. non ha più partecipato alle riunioni tecniche. È solo dopo l’assunzione del sig. C. O. da parte della Total che quest’ultima ha ricominciato a partecipare alle riunioni tecniche.

399    A tale proposito, occorre rammentare che la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione complessa, unica e continuata, consistente in attività collusive riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei clienti o la ripartizione dei mercati nonché nella divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, in particolare sui clienti, sulla determinazione dei prezzi, sulle capacità di produzione e sui volumi delle vendite.

400    Orbene, l’incidente rilevato dalla ricorrente riguarda solo un elemento isolato dell’intesa, vale a dire il prezzo applicato nei confronti di un determinato cliente. Inoltre, è giocoforza constatare che, a partire dalla riunione tecnica del 26 e 27 giugno 2001, la ricorrente ha ricominciato a partecipare regolarmente alle riunioni tecniche, dato che è stata presente a tutte le successive undici riunioni tecniche, fino a quella dell’11 e 12 maggio 2004.

401    Inoltre, se è pur vero che detto comportamento isolato del sig. S. E. testimonia di una violazione occasionale degli accordi dell’intesa da parte della Total, la ricorrente non ha prodotto alcuna prova nel senso che il sig. S. E. avesse abbandonato la riunione tecnica lasciando chiaramente intendere agli altri partecipanti che ormai la Total intendeva adottare un comportamento concorrenziale sul mercato. Analogamente, dalla dichiarazione della Shell risulta che il sig. S. E. non ha abbandonato la riunione a causa del suo contenuto anticoncorrenziale in generale, bensì a motivo del fatto che uno dei partecipanti aveva mostrato un documento che rimetteva in discussione la veridicità delle sue affermazioni, vale a dire a motivo di un conflitto di natura piuttosto personale.

402    Pertanto, l’incidente invocato dalla ricorrente non è atto a dimostrare che, secondo la percezione degli altri partecipanti, il rappresentante della Total aveva preso le distanze dall’infrazione unica, complessa e continuata del caso di specie (v. supra punti 372 e 373).

403    Inoltre, il semplice fatto che la ricorrente non abbia partecipato alle tre riunioni tenutesi tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 non dimostra affatto che essa non abbia utilizzato le informazioni sui prezzi applicati dai suoi concorrenti che ha ricevuto durante decine di riunioni tecniche precedenti, alle quali ha partecipato, e che non abbia approfittato degli accordi per la ripartizione dei mercati e dei clienti conclusi nelle precedenti riunioni tecniche. Pertanto, la ricorrente non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare che la sua partecipazione si era interrotta nel periodo controverso.

404    Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha violato l’articolo 81 CE né il principio della presunzione di innocenza a tale riguardo. Conseguentemente, occorre respingere il quarto motivo.

5.     Sul quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione e degli orientamenti del 2006 per quanto riguarda la mancata attuazione delle presunte pratiche

405    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore omettendo di tenere conto, come circostanza attenuante ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006, del fatto che essa non aveva partecipato all’attuazione dell’intesa.

406    In limine, si deve ricordare che, sotto il titolo «Circostanze attenuanti», al punto 696 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«Alcune imprese sostengono di non aver applicato le intese e sottolineano la quantità limitata di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi che hanno inviato o ricevuto. Parecchie imprese sostengono che il loro comportamento sul mercato non è stato influenzato dalle intese. La Commissione, innanzitutto, non ritiene che tali semplici asserzioni costituiscano una prova sufficiente della mancata attuazione, ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. In secondo luogo, osserva che l’invio o il ricevimento di lettere contenenti comunicazioni sui prezzi non è stato l’unico strumento di attuazione degli accordi, ma che tale attuazione si è verificata principalmente attraverso i regolari (tentativi di) aumenti di prezzo che tutte le imprese comunicavano sul mercato, alcuni dei quali sono documentati nelle prove relative alle riunioni tecniche».

407    Come si è concluso al termine dell’esame relativo alla seconda e alla quarta parte del secondo motivo, le affermazioni della Commissione relative all’attuazione dell’intesa da parte della ricorrente sono suffragate da sufficienti elementi di prova.

408    Pertanto, il motivo in esame è erroneo in fatto e va quindi respinto.

6.     Sul sesto motivo, concernente la determinazione del periodo di riferimento per la valutazione dell’importo di base dell’ammenda

409    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato gli orientamenti del 2006, il principio di certezza del diritto e il principio di parità di trattamento utilizzando il valore delle vendite degli ultimi tre esercizi del periodo della sua partecipazione all’asserita infrazione, ossia il periodo dal 2002 al 2004 per le cere di paraffina e il periodo dal 2001 al 2003 per le paraffine molli. Infatti, per rispettare tali principi, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore delle vendite del 2004 per le cere di paraffina e quello del 2003 per le paraffine molli. In ogni caso, la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata a tale riguardo.

410    Il punto 13 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue:

«Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (di seguito “il valore delle vendite”)».

411    Al punto 634 della decisione controversa la Commissione ha affermato quanto segue:

«La Commissione riconosce che l’anno 2004, per via dell’allargamento dell’Unione europea, avvenuto a maggio, è stato un anno eccezionale. Essa ritiene opportuno utilizzare come base per il calcolo dell’ammenda non già il valore delle vendite effettuate unicamente nel corso dell’anno 2004 bensì il valore delle vendite realizzate negli ultimi tre esercizi in cui il soggetto di cui trattasi ha partecipato all’infrazione».

412    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della certezza del diritto, si deve rilevare anzitutto che dal testo degli orientamenti del 2006, secondo cui la Commissione deve, «in linea di massima», prendere come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione, risulta che la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione sistematicamente il valore delle vendite dell’ultimo anno della partecipazione. Peraltro, la ricorrente non invoca nessun’altra norma giuridica in forza della quale la Commissione sarebbe tenuta a tenere conto del fatturato dell’ultimo anno intero della partecipazione di un’impresa all’infrazione.

413    Pertanto, la censura relativa ad una violazione del principio della certezza del diritto dev’essere respinta.

414    In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, poiché la Commissione deve fare riferimento al fatturato delle imprese coinvolte nella stessa infrazione onde stabilire i rapporti tra le ammende da infliggere, è necessario delimitare il periodo di cui si deve tener conto in modo che i dati ottenuti siano quanto più possibile paragonabili. Ne consegue che un’impresa non può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello stabilito in via generale, a meno che essa dimostri che il fatturato che ha realizzato in quest’ultimo periodo non è, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Fiskeby Board/Commissione, T‑319/94, Racc. pag. II‑1331, punto 42).

415    Orbene, nel caso di specie la Commissione ha giustamente ritenuto che il 2004 fosse un anno eccezionale per il settore interessato, a motivo dell’allargamento dell’Unione e dell’adesione di dieci nuovi Stati membri, in particolare perché l’Ungheria era la sede e il luogo di produzione della MOL, uno dei partecipanti all’intesa.

416    Pertanto, la Commissione non ha violato gli orientamenti del 2006 e non ha commesso un errore di valutazione tenendo conto della media dei valori delle vendite nel periodo 2002-2004 sul mercato delle cere di paraffina allo stesso modo per tutte le imprese che avevano partecipato all’intesa fino alla cessazione della stessa. Inoltre, poiché la Commissione ha utilizzato la media degli ultimi tre esercizi in cui ciascuna delle imprese implicate nell’intesa concernente le cere di paraffina ha partecipato all’infrazione, essa poteva validamente applicare lo stesso metodo anche per quanto riguarda le paraffine molli, al fine di utilizzare dati quanto più possibile paragonabili.

417    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento. Anche supponendo che il 2004 sia stato un anno eccezionale per alcuni partecipanti all’intesa, a motivo dell’allargamento dell’Unione, ciò non sarebbe assolutamente valso per la Total France. La Commissione avrebbe quindi trattato in modo identico imprese che si trovavano in situazioni diverse.

418    A tal riguardo va rammentato che, come emerge dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 384, il principio della parità di trattamento viene trasgredito solo quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.

419    Orbene, anche supponendo che la ricorrente possa fondatamente affermare che situazioni diverse (quella della Total rispetto a quella della MOL) sono state trattate in modo identico, tale trattamento era obiettivamente giustificato, considerata la natura eccezionale dell’anno 2004 e delle sue implicazioni per il settore interessato, in particolare l’aggiunta della produzione della MOL all’industria del SEE. Inoltre, tale giustificazione oggettiva discende dal fatto che la Commissione è tenuta a delimitare il periodo da prendere in considerazione in modo che le cifre ottenute siano per quanto possibile paragonabili, il che, in linea di massima, osta a che vengano presi in considerazione, per le imprese che hanno partecipato all’intesa fino alla stessa data, periodi diversi ai fini del calcolo del valore delle vendite.

420    In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita carenza di motivazione, il Tribunale ritiene che, invocando l’allargamento dell’Unione del 2004 nel punto 634 della decisione controversa e descrivendo dettagliatamente nella stessa la situazione della MOL e il suo ruolo nell’intesa, la Commissione abbia sufficientemente motivato la propria decisione di prendere in considerazione, ai fini del calcolo del valore delle vendite, la media degli ultimi tre esercizi in cui l’ente ha partecipato all’infrazione.

421    Inoltre, il Tribunale considera che la Commissione ha correttamente scelto la media del valore delle vendite realizzate negli ultimi tre esercizi completi della partecipazione di ciascun partecipante all’infrazione, e conferma pertanto la decisione controversa quanto a tale elemento del calcolo dell’ammenda.

422    Alla luce di quanto precede, il sesto motivo dev’essere respinto.

7.     Sul settimo motivo, concernente una violazione degli orientamenti del 2006 e del principio di proporzionalità derivante dal fatto che la Commissione avrebbe preso in considerazione una percentuale troppo elevata del valore delle vendite per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli

423    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il punto 20 degli orientamenti del 2006 e il principio di proporzionalità prendendo in considerazione, ai fini del calcolo dell’ammenda, il 15% del valore delle vendite delle paraffine molli e solo il 18% del valore delle vendite delle cere di paraffina a titolo della gravità dell’infrazione.

424    Essa ricorda che, diversamente che per le cere di paraffina, la Commissione non ha accertato alcuna infrazione vertente sulla ripartizione dei mercati o sulla ripartizione dei clienti riguardo alle paraffine molli. Ne conseguirebbe necessariamente che il livello di gravità delle asserite pratiche era molto inferiore per quanto riguarda le paraffine molli di quanto non fosse per le cere di paraffina. Analogamente, sotto il profilo geografico, la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli sarebbe stata limitata al territorio tedesco, mentre le pratiche riguardanti le cere di paraffina si sarebbero estese, secondo la Commissione, all’intero territorio del SEE.

425    Tale diversa gravità delle parti dell’infrazione relative alle cere di paraffina rispetto a quella della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli avrebbe giustificato una differenza superiore a tre punti percentuali fra i due moltiplicatori applicati a titolo della gravità. Pertanto, la ricorrente chiede al Tribunale di ridurre in misura significativa la percentuale del valore delle vendite presa in considerazione per le paraffine molli e di ricalcolare l’importo dell’ammenda su tale nuova base.

426    Ai sensi del punto 20 degli orientamenti del 2006, la gravità deve essere valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. Secondo il punto 21, la proporzione considerata del valore delle vendite deve essere fissata, di regola, a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite. Il punto 22 stabilisce che, per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forchetta prevista, la Commissione deve tenere conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite. Secondo il punto 23, per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza, per cui la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà di norma sui valori più alti previsti al punto 21.

427    Nella decisione controversa, sotto il titolo «Conclusioni sulla gravità», la Commissione ha considerato quanto segue:

«(…)

(653) Considerate le circostanze specifiche del presente caso, tenendo conto dei criteri illustrati in precedenza in merito alla natura dell’infrazione e alla sua estensione geografica, la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione per ENI e H&R/Tudapetrol [che hanno partecipato solo alla parte principale dell’infrazione] dev’essere essere pari al 17%. È stato dimostrato che per ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell e Total l’infrazione unica e continuata è consistita, in aggiunta, nella ripartizione di mercati e/o di clienti [seconda parte dell’infrazione]. La ripartizione di mercati e clienti è anch’essa, per sua stessa natura, fra le più gravi restrizioni della concorrenza, dal momento che tali pratiche comportano la riduzione o l’eliminazione della concorrenza in determinati mercati o per determinati clienti (…). Alla luce di tale fattore aggiuntivo di gravità, la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione per ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE Sasol, Shell e Total dev’essere pari al 18%. Dato che non esistono prove che la ripartizione di mercati e/o di clienti abbia riguardato anche le paraffine molli e poiché l’estensione geografica dell’infrazione relativa alle paraffine molli [terza parte dell’infrazione] era limitata alla Germania, la percentuale del valore delle vendite delle paraffine molli di ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE e Total dev’essere pari al 15%».

428    In primo luogo, per quanto riguarda la censura vertente sul livello troppo elevato della percentuale del valore delle vendite preso in considerazione per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli, è giocoforza constatare che, come risulta dal punto 288 della decisione controversa (v. punto 317 supra), detta parte dell’infrazione consisteva in particolare in attività collusive concernenti la fissazione dei prezzi tra concorrenti. Secondo gli orientamenti del 2006, per la sua stessa natura, questo tipo di infrazione costituisce una delle restrizioni più gravi della concorrenza e va quindi punita severamente, per cui la proporzione considerata per tali infrazioni si situerà di norma sui valori più elevati previsti al punto 21 di detti orientamenti.

429    Pertanto, la Commissione non ha violato gli orientamenti del 2006, né ha commesso un errore di valutazione, prendendo in considerazione il 15%, su una forchetta di 30 punti, del valore delle vendite delle paraffine molli delle imprese interessate ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

430    In secondo luogo, si deve esaminare la censura della ricorrente secondo cui, prendendo in considerazione il 15% del valore delle vendite a titolo della gravità per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli e il 18% per la parte dell’infrazione concernente le cere di paraffina, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità.

431    Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze della Corte del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, Racc. pag. I‑4023, punto 13, e del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, Racc. pag. I‑2265, punto 96; sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 223).

432    Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità e della durata di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 431 supra, punti 223 e 224 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze Jungbunzlauer/Commissione, cit. al punto 243 supra, punti da 226 a 228, e Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, cit. al punto 266 supra, punto 171).

433    Anzitutto, il Tribunale constata che, considerato che la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli consisteva in particolare in attività collusive riguardanti la fissazione dei prezzi tra concorrenti, il coefficiente del 15% del valore delle vendite preso in considerazione a titolo della gravità dell’infrazione era proporzionato rispetto alla gravità di tale parte dell’infrazione.

434    Pertanto, gli argomenti della ricorrente che sottolineano le differenze tra le parti dell’infrazione concernenti le cere di paraffina e quella concernente le paraffine molli sono ininfluenti, dato che potrebbero tutt’al più indurre il Tribunale ad aumentare al di sopra del 18% la proporzione del valore delle vendite delle cere di paraffina nell’ambito di un nuovo calcolo dell’ammenda.

435    Ad abundantiam, si deve rilevare che la diversa gravità delle due parti dell’infrazione deve essere relativizzata, atteso che, in primo luogo, il mercato tedesco è il mercato più importante all’interno del SEE e, in secondo luogo, generalmente la ripartizione dei mercati e dei clienti mira a sostenere le pratiche relative alla fissazione o all’aumento dei prezzi. Infatti, la ripartizione dei mercati e dei clienti riduce la scelta dei clienti tra fornitori, il che consente, di regola, al fornitore cui è stato assegnato il mercato o il cliente di negoziare prezzi più elevati di quanto non sarebbero in normali condizioni di mercato. Inoltre, la proporzionalità dell’ammenda rispetto all’estensione territoriale più limitata della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli è garantita anche dal fatto che, ai fini del calcolo, è stato preso in considerazione solo il valore delle vendite realizzate in Germania, mentre, per le parti dell’infrazione relative alle cere di paraffina, il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite realizzate nell’intero SEE.

436    Pertanto, occorre respingere anche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità e, conseguentemente, il settimo motivo nel suo complesso.

8.     Sul nono motivo, concernente l’illegittimità dell’importo supplementare inserito nell’importo di base dell’ammenda a titolo di finalità deterrente

437    La ricorrente critica il fatto che, nella decisione controversa, la Commissione ha deciso di inserire nell’importo di base dell’ammenda un importo supplementare pari al 18% in relazione alle cere di paraffina e al 15% in relazione alle paraffine molli (punti da 658 a 661 della decisione controversa), al fine di dissuadere dalla partecipazione ad altri accordi orizzontali della stessa natura. La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della personalità delle pene e delle sanzioni nonché quello di proporzionalità, così come gli orientamenti del 2006.

438    In limine, si deve rammentare che il punto 25 degli orientamenti del 2006, che prevede l’inserimento di un importo supplementare, detto «contributo di partecipazione», nell’importo di base dell’ammenda, dispone quanto segue:

«[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. (…) Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22 [la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite]».

439    Nel caso di specie, la Commissione ha fissato la percentuale del valore delle vendite da inserire nell’importo di base a titolo di finalità deterrente ad un livello identico a quello applicato a titolo della gravità dell’infrazione (v. punto 653 della decisione controversa, citato al punto 427 supra) e sulla base di un identico ragionamento:

«(…)

(660) Considerate le circostanze specifiche del presente caso, tenendo conto dei criteri illustrati in precedenza in merito alla natura dell’infrazione e alla sua estensione geografica, la percentuale da applicare per l’importo supplementare per ENI e H&R/Tudapetrol dev’essere pari al 17%.

(661) È stato dimostrato che per ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell e Total l’infrazione unica e continuata è consistita altresì nella ripartizione di mercati e/o di clienti. La ripartizione di mercati e clienti è anch’essa, per sua stessa natura, fra le più gravi restrizioni della concorrenza, dal momento che tali pratiche comportano la riduzione o l’eliminazione della concorrenza in determinati mercati o per determinati clienti (…). Alla luce di tale fattore aggiuntivo di gravità, la percentuale da applicare per l’importo supplementare per ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell e Total dev’essere pari al 18%. Dato che non esistono prove che la ripartizione di mercati e/o di clienti abbia riguardato anche le paraffine molli e poiché l’estensione geografica dell’infrazione relativa alle paraffine molli era limitata alla Germania, la percentuale del valore delle vendite delle paraffine molli di ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE e Total dev’essere pari al 15%».

440    In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato gli orientamenti del 2006.

441    A tal riguardo si deve sottolineare che, ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006, la Commissione deve «inserir[e] nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi [e/o] di ripartizione dei mercati».

442    Orbene, al punto 661 della decisione controversa la Commissione ha menzionato un accordo per la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, (conformemente agli orientamenti del 2006, la pratica concordata rientra nella nozione di accordo). Pertanto, l’inserimento nell’importo di base di un importo supplementare in applicazione del punto 25 degli orientamenti del 2006 è stato giustificato.

443    Inoltre, la Commissione ha applicato una percentuale pari al 18% del valore delle vendite per la parte dell’infrazione relativa alle cere di paraffina ed una percentuale pari al 15% per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli. Le due percentuali applicate si collocano all’interno della forchetta prevista dagli orientamenti del 2006, dal 15 al 25%.

444    Peraltro, secondo il punto 22 degli orientamenti del 2006, cui rinvia il punto 25 degli stessi, la percentuale dell’importo supplementare deve essere stabilita in base alla natura dell’infrazione, alla quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, all’estensione geografica dell’infrazione e alla circostanza che sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite. Orbene, la Commissione ha fatto riferimento a due di tali elementi, vale a dire la natura dell’infrazione e la sua estensione geografica, per giustificare la percentuale applicata in relazione alle cere di paraffina. Per quanto riguarda la percentuale applicata alla parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli, non era necessaria alcuna giustificazione supplementare, dato che la Commissione ha applicato la percentuale minima prevista, ossia il 15%.

445    Ne consegue che la Commissione non ha violato gli orientamenti del 2006 e, pertanto, l’argomento dedotto al riguardo dalla ricorrente dev’essere respinto.

446    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato l’inserimento di un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda a titolo di finalità deterrente.

447    Si deve ricordare che la motivazione di una decisione individuale deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto (v. supra, punto 239).

448    Come risulta dall’analisi svolta nei precedenti punti da 441 a 444, la Commissione ha illustrato, ai punti 660 e 661 della decisione controversa, i motivi che nel caso di specie l’avevano indotta ad inserire un importo supplementare a titolo di finalità deterrente nell’importo di base dell’ammenda in modo sufficientemente dettagliato per consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni della sua scelta e al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

449    Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo ad una carenza di motivazione.

450    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della personalità delle pene e delle sanzioni nonché il principio di proporzionalità.

451    A tal riguardo occorre rammentare che, nell’ambito del calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, un trattamento differenziato tra le imprese interessate rientra nell’esercizio dei poteri spettanti alla Commissione in forza di tale disposizione. Infatti, nell’ambito del suo margine discrezionale, la Commissione è chiamata a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche propri delle imprese interessate, al fine di garantire, in ogni caso di specie, la piena efficacia delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (v. sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc. pag. I‑4405, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

452    Anzitutto, la ricorrente sostiene che l’inserimento automatico, nell’importo di base dell’ammenda, dell’importo supplementare previsto al punto 25 degli orientamenti del 2006 è in contrasto, di per sé, con il principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

453    Tale argomento non può essere accolto. Dal testo e dall’economia degli orientamenti del 2006 risulta chiaramente che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione utilizza sia fattori il cui tasso è identico per tutti i partecipanti, in modo da riflettere il fatto che tali imprese hanno partecipato alle medesime pratiche illecite e rispettando così il principio di parità di trattamento, sia fattori il cui tasso o coefficiente viene adeguato in funzione della specifica situazione di ciascun partecipante, onde conformarsi al principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

454    Pertanto, per rispettare il suddetto principio, è sufficiente che l’importo definitivo dell’ammenda rispecchi le differenze tra le situazioni dei diversi partecipanti, senza che sia necessario che la Commissione applichi per ciascuna operazione intermedia del calcolo dell’ammenda un trattamento differenziato dei partecipanti.

455    Dal testo e dall’economia degli orientamenti del 2006 risulta che la disposizione di cui al punto 25 degli stessi, relativa all’inserimento nell’importo di base dell’ammenda di un importo supplementare a titolo di finalità deterrente, riflette la partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali più gravi. L’importo supplementare incluso per tale motivo attiene alle caratteristiche delle pratiche di tutti i partecipanti, e non alla situazione individuale di ciascuno di essi.

456    Pertanto, la legittimità di tale disposizione e della sua applicazione nel caso di specie non può essere rimessa in discussione sulla base del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, sicché gli argomenti dedotti dalla ricorrente a tale riguardo devono essere respinti.

457    Inoltre, secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione è tenuta ad individualizzare la sanzione in funzione delle caratteristiche proprie delle imprese interessate. Orbene, nella fattispecie, la Commissione non avrebbe né analizzato né preso in considerazione una serie di elementi che avrebbero dovuto indurla a rinunciare ad applicare un importo supplementare a titolo di finalità deterrente.

458    Infatti, la ricorrente avrebbe cessato le vendite di cere di paraffina a partire dal 31 luglio 2005 e non produrrebbe quasi più paraffine molli in quanto sottoprodotto delle basi lubrificanti. Poiché la ricorrente non sarebbe più presente sul mercato di cui trattasi, non vi sarebbe alcun motivo per inserire un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda a titolo di finalità deterrente.

459    Per di più, secondo la ricorrente, essa avrebbe già dimostrato alla Commissione, in particolare nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il proprio impegno a rispettare le regole di concorrenza, che farebbe parte ormai da molti anni dei valori del gruppo Total chiaramente inclusi nel suo codice di condotta.

460    A tal riguardo, occorre rammentare che l’efficacia deterrente dell’ammenda non è intesa solo a dissuadere l’impresa in questione dal commettere un’infrazione dello stesso tipo (prevenzione speciale). La Commissione può inasprire l’entità delle ammende onde rafforzarne l’effetto dissuasivo in generale qualora pratiche di una determinata categoria siano ancora relativamente frequenti o debbano essere considerati gravi (prevenzione generale) (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./Commissione, T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Racc. pag. II‑2035, punto 134, e del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc. pag. II‑497, punto 231).

461    Pertanto, la ricorrente non può utilmente invocare il fatto che essa non è più presente sul mercato delle cere di paraffina e che il suo codice di condotta prevede il rispetto delle regole di concorrenza. Tali elementi, supponendo che corrispondano a verità, potrebbero solo ridurre le probabilità che la ricorrente commetta un’infrazione dello stesso tipo e non sono pertinenti dal punto di vista della prevenzione generale, che parimenti può essere presa in considerazione dalla Commissione nel fissare l’importo delle ammende a titolo di finalità deterrente.

462    Infine, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto la dissuasione attraverso l’ammenda sarebbe già stata assicurata da altri elementi presi in considerazione dalla Commissione, di modo che l’applicazione del «contributo di partecipazione» non sarebbe più stato necessario per lo scopo da essa perseguito. Anzitutto, la ricorrente menziona la moltiplicazione del valore delle vendite considerato dalla Commissione per la durata, relativamente lunga, dell’asserita infrazione. Inoltre, la Commissione avrebbe applicato il punto 30 degli orientamenti del 2006 moltiplicando per 1,7 l’importo di base dell’ammenda applicabile «a scopo dissuasivo» (punto 713 della decisione controversa).

463    A tal riguardo si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, poiché la dissuasione costituisce una finalità dell’ammenda, la necessità di garantirla costituisce un’esigenza generale che deve guidare la Commissione durante tutta la fase di calcolo dell’ammenda e non richiede necessariamente che tale calcolo sia caratterizzato da una specifica tappa destinata ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti al fine della realizzazione di tale finalità. Perciò, l’esigenza di un effetto dissuasivo non forma oggetto di un’apposita valutazione da effettuarsi in una fase specifica del calcolo delle ammende, ma dev’essere sottesa all’intero processo di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze BASF/Commissione, cit. al punto 460 supra, punti 226 e 238, e Le Carbone Lorraine/Commissione, cit. al punto 254 supra, punto 131).

464    Pertanto, la ricorrente non può validamente addebitare alla Commissione di avere tenuto conto della necessità di assicurare l’effetto deterrente dell’ammenda in più di una fase della determinazione del suo importo.

465    Alla luce delle suesposte considerazioni, il nono motivo della ricorrente dev’essere respinto.

9.     Sul decimo motivo, concernente una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’importo definitivo dell’ammenda

466    Nel motivo in esame, la ricorrente critica il fatto che la Commissione ha fissato l’importo definitivo dell’ammenda in EUR 128 163 000, mentre il valore delle sue vendite annuali realizzate sui mercati di riferimento ammontava a soli EUR 31 133 865 (punto 639 della decisione controversa). Pertanto, l’importo dell’ammenda sarebbe sproporzionato rispetto al valore annuo delle vendite, anche rispetto al fatturato che la Total France aveva realizzato nell’intero periodo dell’infrazione sui mercati di riferimento.

467    In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’importo dell’ammenda è sproporzionato, in quanto rappresenta il 410% del valore delle sue vendite sui mercati di riferimento.

468    Secondo la giurisprudenza richiamata nei precedenti punti 431 e 432, l’ammenda dev’essere proporzionata alla gravità e alla durata dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato.

469    Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’effetto dissuasivo delle ammende sarebbe ridotto se le imprese che hanno commesso un’infrazione al diritto della concorrenza potessero sperare che il loro comportamento sia punito con un’ammenda di importo inferiore al vantaggio che possono trarre dal loro comportamento illecito (sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 456, e BASF/Commissione, cit. al punto 460 supra, punto 227).

470    Orbene, se la tesi della ricorrente fosse accolta, e la proporzionalità dell’importo definitivo dell’ammenda dovesse essere esaminata rispetto al valore delle vendite di un solo anno dei prodotti di riferimento, ciò implicherebbe che l’importo dell’ammenda che può essere inflitta, limitato dall’applicazione di detto principio, rimarrebbe stabile nonostante l’aumento degli anni di partecipazione all’intesa, mentre il vantaggio tratto indebitamente dall’infrazione aumenterebbe in modo lineare con l’aumento del numero di anni. Così, più sarebbe lunga la durata della partecipazione all’intesa, più l’importo dell’ammenda che i partecipanti potrebbero attendersi diverrebbe trascurabile rispetto all’indebito vantaggio che ne traggono. Pertanto, l’applicazione del principio di proporzionalità, quale prospettato dalla ricorrente, priverebbe le sanzioni inflitte ai sensi del regolamento n. 1/2003 di qualsiasi effetto utile nel caso delle infrazioni di lunga durata, come quella del caso di specie.

471    Inoltre, l’approccio prospettato dalla ricorrente impedirebbe alla Commissione e al Tribunale di garantire, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che l’ammontare dell’ammenda inflitta ai partecipanti all’intesa sia proporzionato non solo alla gravità, ma anche alla durata dell’infrazione commessa.

472    Ne consegue che il valore annuo delle vendite non può essere preso in considerazione, di per sé, come riferimento per l’esame della proporzionalità dell’importo dell’ammenda, soprattutto nel caso di un’infrazione di lunga durata, come quella della fattispecie, cui la ricorrente ha partecipato per oltre dodici anni e mezzo.

473    Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente concernente il fatto che l’importo dell’ammenda inflittale rappresenta il 410% del valore annuo delle sue vendite sui mercati di riferimento.

474    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’importo dell’ammenda inflitta rappresenta il 32,63% del suo fatturato realizzato sui mercati dei prodotti di riferimento nell’intero periodo dell’infrazione, il che sarebbe manifestamente sproporzionato e rappresenterebbe un livello mai raggiunto nella prassi decisionale della Commissione.

475    A tal riguardo, si deve rilevare che la percentuale elevata dell’importo dell’ammenda rispetto al fatturato realizzato dalla Total France sui mercati in questione nell’intero periodo dell’infrazione è dovuta in particolare al fatto che la Commissione ha tenuto conto del fatturato dell’intero gruppo Total, in applicazione del punto 30 degli orientamenti del 2006. La Commissione ha fissato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 a tale titolo (v. supra, punti 15 e seguenti). Tuttavia, secondo la ricorrente, il fatturato complessivo del gruppo Total non sarebbe pertinente.

476    La ricorrente si richiama al punto 94 della sentenza del Tribunale del 14 luglio 1994, Parker Pen/Commissione (T‑77/92, Racc. pag. II‑549).

477    Secondo la giurisprudenza, per determinare l’ammenda, è possibile prendere in considerazione tanto il fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto la frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione, sicché la determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (v. sentenze della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 243; Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 242 supra, punto 100, e Parker Pen/Commissione, cit. al punto 476 supra, punto 94).

478    Per contro, il diritto dell’Unione non contiene un principio di applicazione generale secondo cui la sanzione dev’essere proporzionata all’importanza dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione (sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 242 supra, punto 101).

479    Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione ha rispettato tali requisiti elaborati dalla giurisprudenza. Da un lato, essa si è basata inizialmente sul fatturato realizzato dalla Total France sui mercati interessati dall’infrazione. Dall’altro, sottolineando che l’importo di base dell’ammenda rappresentava solo una quota trascurabile (0,03%) del fatturato dell’impresa interessata, ossia il gruppo Total, essa ha fissato un coefficiente di 1,7 per tenere conto delle dimensioni dell’impresa responsabile dell’infrazione.

480    Così facendo, la Commissione non ha attribuito né all’uno né all’altro di tali fatturati un’importanza eccessiva rispetto agli altri elementi di valutazione.

481    Peraltro, la ricorrente non può validamente invocare il fatto che, nella prassi decisionale della Commissione, l’importo definitivo dell’ammenda non era mai stato fissato in una percentuale così elevata del valore delle vendite dei prodotti di riferimento.

482    A tal riguardo, è sufficiente rammentare che la prassi decisionale della Commissione non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, il quale è esclusivamente costituito dal regolamento n. 1/2003, e che le decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza eventuale di discriminazioni, essendo poco verosimile un’identità delle circostanze proprie di tali casi, come i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi di riferimento (v. sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, SGL Carbon/Commissione, T‑68/04, Racc. pag. II‑2511, punto 114 e la giurisprudenza ivi citata).

483    Alla luce delle suesposte considerazioni, il decimo motivo della ricorrente dev’essere respinto.

10.  Sull’undicesimo motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE risultante dall’imputazione alla Total SA del comportamento della Total France

484    La ricorrente sostiene che la Commissione ha illegittimamente imputato alla Total SA la responsabilità per l’infrazione da lei commessa. Nella prima parte del motivo, afferma che la Commissione ha violato l’articolo 81 CE applicando una presunzione basata esclusivamente sui vincoli di capitale tra la società controllante e la controllata. Nella seconda parte, contesta l’affermazione della Commissione secondo cui essa non ha dimostrato il proprio comportamento autonomo sul mercato.

485    Pertanto, la ricorrente chiede al Tribunale di annullare la decisione controversa nella parte in cui imputa alla Total SA la responsabilità dell’infrazione e nella parte in cui la Commissione, per calcolare l’importo dell’ammenda, ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 in considerazione delle dimensioni dell’impresa, a titolo di finalità deterrente.

 Sulla prima parte, concernente un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione di una presunzione di imputabilità dell’infrazione alla società controllante fondata sui soli vincoli di capitale

486    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto considerando che la sola constatazione di vincoli di capitale era sufficiente per presumere l’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante sul comportamento commerciale della controllata. Tale presunzione sarebbe in contrasto con il principio della personalità delle pene e delle sanzioni, con il principio della presunzione di innocenza e con il principio secondo cui l’onere della prova della colpevolezza di un’impresa incombe alla Commissione. Inoltre, nel caso di specie la Commissione avrebbe applicato una presunzione assoluta di colpevolezza.

487    In limine, per quel che riguarda la responsabilità in solido di una società controllante per il comportamento della sua controllata, occorre rammentare che la circostanza che la società controllata abbia personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità di imputare alla società controllante il suo comportamento (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, Racc. pag. 619, punto 132).

488    Infatti, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

489    Il giudice dell’Unione ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenze della Corte del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Racc. pag. 2999, punto 11, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale del 29 giugno 2000, DSG/Commissione, T‑234/95, Racc. pag. II‑2603, punto 124). Esso ha quindi sottolineato che, ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato. Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino, ovvero appartengano ad una sola ed unica impresa o soggetto economico che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit. al punto 487 supra, punto 140, e sentenza del Tribunale del 15 settembre 2005, DaimlerChrysler/Commissione, T‑325/01, Racc. pag. II‑3319, punto 85).

490    Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

491    L’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengono addebitati i fatti invocati (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

492    Così, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./Commissione, C‑294/98 P, Racc. pag. I‑10065, punto 27; Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 477 supra, punto 117, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

493    Infatti, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 488. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punto 59).

494    Nel caso di specie, la Commissione ha considerato, nei punti 332 e 333 della decisione controversa, che il solo fatto che la società controllante detenesse la totalità o la quasi totalità del capitale della controllata consentiva di presumere l’esercizio effettivo di un’influenza determinate sulla politica commerciale di detta controllata e, pertanto, di imputare il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima alla società controllante. Secondo la decisione controversa, sebbene l’applicazione di tale presunzione non richieda che la Commissione fornisca ulteriori indizi a sostegno della stessa, siffatta presunzione può tuttavia essere confutata nel caso in cui le società interessate forniscano prove atte a dimostrare che la controllata determina autonomamente la propria politica commerciale.

495    La ricorrente sostiene che la giurisprudenza dell’Unione non consente di imputare ad una società controllante la responsabilità di un’infrazione commessa dalla sua controllata unicamente in base al livello di detenzione del capitale della medesima, anche qualora si tratti di una controllata al 100%, come nel caso di specie. La giurisprudenza imporrebbe che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata al 100% sia sempre corroborata da indizi concreti che attestino siffatta influenza.

496    Occorre rammentare che, riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punti 60 e 61 e la giurisprudenza ivi citata).

497    Sebbene sia vero che la Corte, nella sua giurisprudenza anteriore alla sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, citata al punto 488 supra, ha indicato, oltre al possesso del 100% del capitale della controllata, altre circostanze che attestano l’esercizio di un’influenza determinante della società controllante sul comportamento commerciale della controllata, resta il fatto che l’applicazione della presunzione menzionata nel precedente punto 496 non è subordinata alla produzione di indizi supplementari dell’effettivo esercizio di una siffatta influenza della società controllante (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, Racc. pag. II‑2567, punto 57).

498    Pertanto, la Commissione non ha commesso errori considerando che il solo possesso della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata da parte della società controllante consentiva di presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata e, quindi, di imputare il comportamento anticoncorrenziale della controllata alla società controllante.

499    Gli altri argomenti della ricorrente non sono atti a rimettere in discussione tale conclusione.

500    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la posizione della Commissione non è accettabile, in quanto introduce una presunzione di colpevolezza di qualsiasi ente che abbia con un altro vincoli di capitale rilevanti, e ciò in violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio secondo cui l’onere della prova della colpevolezza di un’impresa incombe alla Commissione. Inoltre, secondo la ricorrente, sebbene il fatto che la società controllante abbia effettivamente nominato i membri del consiglio di amministrazione della controllata sia sufficiente per determinare l’imputabilità dell’infrazione alla società controllante, si tratterebbe di una presunzione assoluta di imputabilità.

501    A tale proposito, si deve rilevare che l’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata da parte della società controllante che ne detiene la totalità o la quasi totalità del capitale è giustificata dal fatto che, quando la società controllante è l’unica azionista della controllata, dispone di ogni possibile strumento per garantire l’allineamento del comportamento commerciale della controllata al suo. In particolare, è l’azionista unico a determinare, in linea di massima, la portata dell’autonomia della controllata attraverso la definizione del suo statuto, a sceglierne i gestori e ad adottare o approvare le sue decisioni commerciali strategiche, eventualmente grazie alla presenza di propri rappresentanti negli organi della stessa. Analogamente, l’unità economica tra la società controllante e la sua controllata è ulteriormente assicurata, di regola, dagli obblighi risultanti dal diritto societario degli Stati membri, quali la tenuta di conti consolidati, l’obbligo della controllata di rendere conto periodicamente delle sue attività alla società controllante, nonché dall’approvazione dei conti annuali della controllata da parte dell’assemblea generale costituita dalla sola società controllante, il che implica necessariamente che quest’ultima segua, almeno a grandi linee, le attività commerciali della controllata.

502    Inoltre, si deve sottolineare che, nel caso di una controllata detenuta al 100%, o quasi, da un’unica società controllante, in linea di principio vi è un unico interesse commerciale e i membri degli organi della controllata sono designati e nominati dall’unico azionista, il quale può impartire loro istruzioni quanto meno informalmente, e imporre loro criteri di funzionamento. Pertanto, in un caso del genere, intercorre necessariamente un rapporto di fiducia tra i dirigenti della controllata e quelli della società controllante, e detti dirigenti agiscono necessariamente rappresentando e promuovendo il solo interesse commerciale esistente, vale a dire quello della società controllante. Così, l’unicità del comportamento sul mercato della società controllante e della sua controllata viene assicurato nonostante l’autonomia concessa ai dirigenti della controllata ai fini della direzione operativa della stessa, che rientra nella definizione della sua politica commerciale in senso stretto. Inoltre, di regola, è l’azionista unico a definire unicamente secondo i propri interessi le modalità decisionali della controllata e a stabilire la portata dell’autonomia operativa della medesima, che esso può modificare a propria discrezione cambiando le regole che presiedono al funzionamento della controllata, oppure nell’ambito di una ristrutturazione o attraverso la creazione di strutture decisionali informali.

503    Pertanto, l’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della sua controllata è giustificata se riguarda situazioni tipiche nei rapporti tra una controllata e la sua unica società controllante, prevedendo che la detenzione della totalità o quasi totalità del capitale della controllata da parte di un’unica società controllante implica, in linea di principio, l’unicità del loro comportamento sul mercato.

504    Resta il fatto che, a seguito della comunicazione degli addebiti, le società interessate hanno la piena possibilità di dimostrare che i meccanismi descritti nei precedenti punti 501 e 502, che generalmente determinano l’allineamento del comportamento commerciale della controllata a quello della società controllante, non hanno funzionato come di norma, sicché l’unità economica del gruppo è venuta meno.

505    Pertanto, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata da parte della sua società controllante che ne detiene la totalità o la quasi totalità del capitale non è assoluta e rimane entro limiti accettabili, in quanto è proporzionata al legittimo scopo perseguito, è possibile produrre la prova contraria e i diritti della difesa sono garantiti.

506    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’applicazione della presunzione di cui trattasi è in contrasto con il principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

507    In forza del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, che è applicabile a tutti i procedimenti amministrativi che possono condurre a sanzioni in forza delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, T‑45/98 e T‑47/98, Racc. pag. II‑3757, punto 63).

508    Tuttavia, tale principio deve essere conciliato con la nozione di impresa e con la giurisprudenza secondo cui il fatto che la società controllante e la sua controllata costituiscano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE autorizza la Commissione ad inviare la decisione con cui infligge ammende alla società controllante di un gruppo di società. Così, si deve constatare che la Total SA è stata sanzionata personalmente per l’infrazione che si reputa abbia commesso essa stessa in ragione degli stretti vincoli economici e giuridici che la uniscono alla Total France, risultanti dalla detenzione della totalità del suo capitale sociale (v., in tal senso, sentenza Metsä-Serla e a./Commissione, cit. al punto 492 supra, punto 34).

509    Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere la prima parte del motivo in esame.

 Sulla seconda parte, concernente la valutazione degli indizi forniti dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata sul mercato

510    La ricorrente sostiene che, in ogni caso, gli elementi da essa dedotti nella risposta alla comunicazione degli addebiti, dai quali emergerebbe la sua autonomia rispetto alla Total SA, erano sufficienti a confutare la presunzione.

511    A tale proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza, per confutare la presunzione applicata dalla Commissione, la ricorrente doveva presentare tutti gli elementi relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra lei e la Total SA che essa considerava atti a dimostrare che le due società non costituivano un’entità economica unica. Nella sua valutazione, il Tribunale deve tener conto di tutti gli elementi sottopostigli dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione, T‑112/05, Racc. pag. II‑5049, punto 65, confermata con sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al punto 488 supra).

512    La presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata sul mercato si basa sulla constatazione secondo la quale, da un lato, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa solo possesso di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera.

513    Nel caso di specie, al punto 578 della decisione controversa, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Per esercitare un’influenza determinante sulla strategia commerciale di una controllata non occorre gestirne l’attività corrente. L’affidamento della gestione dell’attività alla controllata non esclude la possibilità per la società controllante di imporre obiettivi e strategie che influenzano le prestazioni del gruppo e la sua coerenza e di sanzionare eventuali comportamenti che si discostino da detti obiettivi e strategie. Infatti, Total SA ammette di svolgere un ruolo di coordinamento istituzionale e di controllo degli orientamenti strategici, nonché di avere il potere di approvare o disapprovare gli investimenti di maggior rilievo o i principali cambiamenti di attività all’interno del gruppo. Ciò dimostra che Total SA, nella sua veste di società madre, ha un interesse e svolge un ruolo rispetto alle sue controllate in quanto azionista allo scopo di salvaguardare la sua proprietà finanziaria e i suoi interessi commerciali strategici. Total SA elenca, tra le altre attività che controlla per l’intero gruppo, la politica in materia di risorse umane, la tenuta dei conti consolidati, la definizione della politica fiscale del gruppo nonché altre mansioni operative orizzontali tra cui sicurezza industriale, ambiente, etica, tesoreria, finanziamento ecc.».

514    La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente respinto gli elementi che essa aveva dedotto per dimostrare il mancato esercizio di un’influenza determinante da parte della Total SA sul suo comportamento commerciale.

515    Sottolinea che le sue strategie sono state attuate dai suoi dipendenti utilizzando le sue risorse finanziarie, giuridiche, informative ecc. Inoltre, la gestione da parte della Total France dell’attività relativa alle cere di paraffina non avrebbe mai richiesto che essa ottenesse l’autorizzazione della Total SA per gli investimenti realizzati nel periodo considerato. Ciò sarebbe dovuto al fatto che il fatturato dell’attività relativa alle cere di paraffina rappresentava poco più di un millesimo delle vendite della Total France.

516    Secondo la ricorrente, da tutto quanto precede risulta che essa disponeva, nell’intero periodo interessato dall’asserita infrazione, di tutti i mezzi necessari per seguire una politica autonoma quanto alla commercializzazione dei prodotti di cui era incaricata, e in particolare delle cere di paraffina e delle paraffine molli. Il resoconto di tale attività alla Total SA sarebbe stato limitato ad informazioni finanziarie generali, senza alcuna comunicazione in merito alla politica commerciale adottata e quindi ai rapporti intercorsi con i concorrenti. A fortiori, la Total France non avrebbe mai ricevuto istruzioni dalla sua società controllante riguardo alla politica da seguire per la commercializzazione delle cere di paraffina e delle paraffine molli.

 Sull’asserita definizione autonoma della propria strategia commerciale da parte della Total France

517    In primo luogo, si deve ricordare che la Total SA ha ammesso, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di avere svolto un ruolo di coordinamento istituzionale, di controllo della coerenza degli orientamenti strategici e di controllo dei principali investimenti all’interno del gruppo.

518    In secondo luogo, supponendolo dimostrato, il fatto che una controllata disponga di una propria direzione locale e di propri mezzi non prova, di per sé, che essa definisca il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo rispetto alla sua società controllante. La ripartizione dei compiti tra le controllate e le loro società controllanti e, in particolare, il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100% è una prassi abituale delle imprese di grandi dimensioni composte da un numero elevato di controllate detenute, in definitiva, dalla medesima società holding. Pertanto, nel caso della detenzione della totalità o quasi totalità del capitale della controllata direttamente implicata nell’infrazione, gli elementi di prova prodotti al riguardo non sono atti a confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della controllata da parte della società controllante e della società holding.

519    In terzo luogo, la Commissione ha rilevato, al punto 578 della decisione controversa, che la Total SA ha «elenca[to], tra le altre attività che controlla[va] per l’intero gruppo, la politica in materia di risorse umane, la tenuta dei conti consolidati, la definizione della politica fiscale del gruppo nonché altre mansioni operative orizzontali tra cui sicurezza industriale, ambiente, etica, tesoreria, finanziamento ecc.». Tali elementi indeboliscono ulteriormente la tesi della ricorrente secondo cui essa godeva di una piena autonomia organizzativa all’interno del gruppo.

520    Pertanto, la Commissione non ha commesso errori di valutazione nel considerare che gli elementi relativi alla struttura organizzativa del gruppo e alla presunta definizione autonoma della politica commerciale della Total France non avevano permesso di confutare la presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata sul mercato.

 Sulla circostanza che le vendite di cere di paraffina rappresentano una percentuale modesta del fatturato della Total France

521    La ricorrente rileva che l’attività «cere e paraffina» rappresenta solo una percentuale molto modesta del suo fatturato ed una percentuale ancor più modesta del fatturato del gruppo Total.

522    Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto che il settore o l’attività interessata dall’infrazione rappresenti solo una piccola percentuale del complesso delle attività del gruppo o della società controllante non è atto a dimostrare l’autonomia di detta controllata rispetto alla società controllante e non ha, pertanto, alcuna incidenza sull’applicazione della presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinate sul comportamento commerciale della controllata sul mercato (sentenza del 30 settembre 2009, Arkema/Commissione, T‑168/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 79; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale Bolloré e a./Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 144, e del 27 settembre 2006, Avebe/Commissione, T‑314/01, Racc. pag. II‑3085).

523    Ne consegue che gli argomenti della ricorrente devono essere respinti in quanto non pertinenti.

 Sull’argomento secondo cui la Total France non informava la Total SA in merito alla sua attività sul mercato

524    La ricorrente fa valere che il resoconto alla Total SA sull’attività relativa alle cere di paraffina era limitato ad informazioni finanziarie di carattere generale e non comportava alcuna comunicazione in merito alla politica commerciale adottata e quindi ai rapporti con i concorrenti.

525    A tale riguardo è sufficiente rilevare che il Tribunale ha respinto argomenti analoghi nella sentenza Arkema/Commissione (cit. al punto 522 supra, punti 77 e 78). Esso ha ricordato che non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa che autorizza la Commissione ad adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società. Orbene, la mancanza di una specifica politica di informazione sul mercato delle cere di paraffina a vantaggio della Total SA, o il fatto che quest’ultima non fosse a conoscenza dell’infrazione, non sono atti a dimostrare l’autonomia della Total France.

526    Di conseguenza, occorre respingere anche gli argomenti dedotti dalla ricorrente a tale riguardo.

 Sull’argomento secondo cui la Total France non era soggetta alle istruzioni della Total SA

527    La ricorrente afferma di non avere mai ricevuto istruzioni dalla Total SA riguardo alla politica da seguire per la commercializzazione delle cere di paraffina e delle paraffine molli.

528    A tale proposito, va rilevato che l’elemento invocato dalla ricorrente costituisce, in ampia misura, un corollario del fatto che essa è dotata di una personalità giuridica distinta da quella della Total SA, che essa è incaricata, secondo la ripartizione dei compiti all’interno del gruppo, del ramo «raffinazione e marketing» e che la sua direzione è stata dotata di autonomia ai fini della gestione degli affari correnti in tale settore. Se questi elementi, che sono caratteristici del funzionamento di una controllata all’interno di un gruppo di dimensioni comparabili a quelle della ricorrente, fossero sufficienti per confutare la presunzione applicata dalla Commissione e dimostrare che la società controllante non poteva esercitare un’influenza determinate sulla sua controllata, ciò svuoterebbe di significato non solo detta presunzione, ma anche la nozione stessa di unità economica tra società controllante e controllata e, in definitiva, la nozione di impresa quale definita dalla giurisprudenza.

529    Inoltre, si deve rilevare che analoghi argomenti sono stati respinti dal Tribunale nella sentenza Arkema/Commissione (cit. al punto 522 supra, punti 76 e 80), in quanto si trattava di elementi inidonei a confutare la presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata sul mercato.

530    Pertanto, gli argomenti in esame devono essere parimenti respinti per gli stessi motivi.

531    Infine, ad abundantiam, occorre sottolineare che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione di cui trattasi è atto a dimostrare che i meccanismi descritti nei precedenti punti 501 e 502, che generalmente determinano l’allineamento del comportamento commerciale della controllata a quello della società controllante, non abbiano funzionato come di norma e che l’unità economica del gruppo sia venuta meno.

532    Dalle suesposte considerazioni emerge che la Commissione ha correttamente considerato che la ricorrente e la Total SA non erano riuscite a confutare la presunzione secondo cui la Total SA esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata e che, pertanto, esse formavano un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE.

533    Alla luce di quanto precede, l’undicesimo motivo della ricorrente dev’essere integralmente respinto.

11.  Sul dodicesimo motivo, sollevato in udienza, concernente la violazione dei diritti della difesa della ricorrente

534    In udienza, la ricorrente ha fatto valere una violazione dei suoi diritti della difesa a motivo dell’inserimento, nel valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell’importo dell’ammenda, del fatturato delle altre società appartenenti al gruppo Total.

535    La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto non è stato sollevato nel ricorso.

536    Occorre ricordare che dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi invocati e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

537    Orbene, è giocoforza rilevare che la ricorrente non ha dedotto alcun argomento prima dell’udienza in merito ad un’asserita violazione dei suoi diritti della difesa a motivo dell’inserimento del fatturato di altre società appartenenti al gruppo Total nel valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell’importo dell’ammenda.

538    Di conseguenza, occorre respingere tale motivo in quanto irricevibile.

12.  Sull’ottavo motivo, concernente l’illegittimità del punto 24 degli orientamenti del 2006

539    La ricorrente sostiene che il metodo di calcolo previsto dal punto 24 degli orientamenti del 2006 è illegittimo.

540    In limine, si deve ricordare che, secondo il punto 24 degli orientamenti del 2006:

«Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (…) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero».

541    Nella specie, la ricorrente afferma che, secondo la decisione controversa, essa avrebbe partecipato all’infrazione solo per dodici anni e sette mesi (dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005) per le cere di paraffina e per sei anni e sei mesi (dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004) per le paraffine molli, mentre sarebbe stata sanzionata per periodi rispettivamente di tredici e sette anni, ossia undici mesi in più, il che rappresenta una sovrastima pari a circa il 5% della durata della sua partecipazione all’infrazione. Essa considera che gli orientamenti del 2006, che impongono alla Commissione di procedere in tal modo, contravvengono ai principi di proporzionalità, di parità di trattamento e della presunzione di innocenza, nonché all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

542    La Commissione fa valere che, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, anche nelle diverse operazioni intermedie del calcolo dello stesso, essa dispone di un ampio margine di valutazione e di un potere discrezionale.

543    A tal riguardo, si deve rilevare che l’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti del 2006 non è incompatibile con il mantenimento di un potere discrezionale sostanziale da parte della Commissione. Gli orientamenti del 2006 contengono infatti vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 492 supra, punto 267, e sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Chalkor/Commissione, T‑21/05, Racc. pag. II‑1895, punto 62).

544    Tuttavia, secondo la giurisprudenza, per stabilire l’importo dell’ammenda la Commissione deve rispettare i principi generali del diritto, e particolarmente i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione (sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punti 77 e 79, e Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, cit. al punto 497 supra, punto 41).

545    Inoltre, il potere discrezionale della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato nei suoi orientamenti, in linea di principio, non pregiudicano peraltro l’esercizio, da parte del giudice dell’Unione, della sua competenza estesa al merito (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 538), che lo abilita a sopprimere, a ridurre o ad aumentare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v. sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, KME Germany e a./Commissione, T‑127/04, Racc. pag. II‑1167, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

546    Occorre inoltre rammentare che, nelle sentenze del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione (T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punti da 134 a 139) e BASF e UCB/Commissione (cit. al punto 267 supra, punti 219 e 220), il Tribunale ha già adeguato il coefficiente moltiplicatore applicato dalla Commissione a titolo della durata dell’infrazione per rispecchiare meglio la reale durata della partecipazione della ricorrente, al fine di assicurare così la proporzionalità dell’ammenda rispetto alla durata dell’infrazione ed evitare le disparità di trattamento delle imprese sanzionate nella medesima decisione.

547    Il Tribunale ritiene che tale approccio debba essere adottato anche nel caso di specie.

548    In primo luogo, va rilevato che, ponendo a carico della ricorrente un numero considerevole di giorni per i quali non è stata dimostrata la sua partecipazione all’infrazione, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto l’importo dell’ammenda così calcolato non rispecchia adeguatamente la durata dell’infrazione (v. punto 432 supra).

549    In secondo luogo, va rammentato che, come emerge dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 384, il principio della parità di trattamento viene trasgredito solo quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.

550    Orbene, nella specie, in applicazione del punto 24 degli orientamenti, la Commissione, nel determinare la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione relativa alle cere di paraffina, ha equiparato una partecipazione di 7 mesi e 28 giorni ad una partecipazione di un anno completo. Nel caso della ExxonMobil, 11 mesi e 20 giorni e, nel caso della Sasol, 11 mesi e 27 giorni sono stati parimenti considerati come un anno completo.

551    Ne consegue che, per l’ultimo anno in cui la ricorrente ha partecipato all’infrazione, sono stati posti a suo carico quattro mesi e tre giorni in relazione ai quali non è stato dimostrato alcun comportamento illecito da parte sua, mentre, nel caso della ExxonMobil, solo dieci giorni in più e, nel caso della Sasol, solo tre giorni in più sono stati aggiunti alla durata effettiva della partecipazione all’infrazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

552    Così facendo, la Commissione ha trattato situazioni diverse in modo identico.

553    Inoltre, tale trattamento non era oggettivamente giustificato, dato che il suo unico fondamento era il metodo di calcolo di cui al punto 24 degli orientamenti del 2006. Orbene, lo scopo di tale disposizione è garantire che l’importo dell’ammenda sia proporzionato alla durata della partecipazione all’infrazione. Pertanto, essa non può costituire una giustificazione oggettiva di una disparità di trattamento, in quanto la sua applicazione rigorosa nel caso di specie porta a concludere per una durata manifestamente sproporzionata rispetto sia all’effettiva durata della partecipazione della ricorrente all’intesa, sia al trattamento riservato ad altri partecipanti.

554    Pertanto, si deve concludere che la Commissione ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento.

555    In terzo luogo, si deve rilevare che nemmeno gli altri argomenti addotti dalla Commissione giustificavano il metodo applicato nel caso di specie.

556    Nella sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione (da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punti da 465 a 467), richiamata dalla Commissione, anzitutto, il Tribunale aveva considerato che le ricorrenti non potevano fondatamente sostenere che la Commissione dovesse ridurre il coefficiente di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda per il periodo dell’intesa nel quale l’intensità della stessa era stata minore rispetto ad altri periodi. Inoltre, esso ha constatato che la Commissione poteva legittimamente fissare un tasso di maggiorazione del 12% per un’infrazione di durata media, dato che la percentuale massima del 10% era applicabile, ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), solo alle infrazioni di lunga durata. Orbene, tali censure non hanno alcun punto in comune con quelle presentate dalla ricorrente nel caso di specie.

557    Analogamente, al punto 112 della sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, SGL Carbon/Commissione (T‑68/04, Racc. pag. II‑2511), il Tribunale ha respinto l’argomento della SGL Carbon concernente l’applicazione di un presunto «principio di maggiorazione decrescente delle pene», che non è stato dedotto dalla ricorrente nel caso di specie.

558    Infine, per quanto concerne il richiamo alla sentenza Dansk Rørindustrie e a./Commissione (cit. al punto 492 supra, punto 336), si deve rilevare che la Corte ha esaminato la valutazione, da parte del Tribunale, di una questione di proporzionalità della logica degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA], per cui tale analisi non è pertinente nel caso di specie, dato che la Commissione ha applicato gli orientamenti del 2006.

559    In quarto luogo, si deve sottolineare che il calcolo del coefficiente dedotto dalla durata per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli è inficiato dal medesimo vizio rilevato nei precedenti punti 548 e 554 in relazione alle cere di paraffina.

560    Infatti, al punto 611 della decisione controversa la Commissione ha affermato che la partecipazione della ricorrente era durata dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004. Tale periodo equivale a sei anni, sei mesi e dodici giorni. Tuttavia, in applicazione del punto 24 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha considerato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione per un periodo di sette anni, aggiungendo così all’effettiva durata della sua partecipazione cinque mesi e 18 giorni. Nel caso della Esso Société Anonyme Française, tale aggiunta è stata di soli due mesi e 21 giorni supplementari.

561    Alla luce di quanto precede, poiché la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e di parità di trattamento, occorre accogliere il motivo in esame e annullare la decisione controversa nei confronti della ricorrente nella parte relativa alla determinazione del coefficiente moltiplicatore che riflette la durata della sua partecipazione all’infrazione, senza che sia necessario pronunciarsi sulla legittimità del punto 24 degli orientamenti del 2006. Le conseguenze che occorre trarne per la determinazione dell’importo dell’ammenda saranno esaminate infra ai punti 566 e seguenti.

13.  Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo definitivo dell’ammenda

562    Si deve rammentare che il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 229 CE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta. Il controllo previsto dai Trattati implica dunque, conformemente ai precetti derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’ammontare delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punti da 60 a 62, e sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2003, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, T‑368/00, Racc. pag. II‑4491, punto 181).

563    Pertanto, spetta al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, valutare, alla data in cui esso adotta la propria decisione, se al ricorrente sia stata inflitta un’ammenda il cui importo rifletta correttamente la gravità e la durata dell’infrazione di cui trattasi, di modo che dette ammende risultino proporzionate secondo i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Aristrain/Commissione, T‑156/94, Racc. pag. II‑645, punti da 584 a 586, e Cheil Jedang/Commissione, cit. al punto 546 supra, punto 93).

564    Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio.

565    Si deve rammentare che, per calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione, a titolo della gravità dell’infrazione, il 18% del valore annuo delle vendite di cere di paraffina e il 15% del valore annuo delle vendite delle paraffine molli. Gli importi così ottenuti sono stati moltiplicati, in ragione della durata dell’infrazione, per un coefficiente di 13 per le cere di paraffina e di 7 per le paraffine molli. In totale, compreso il «contributo di partecipazione», la Commissione ha utilizzato i moltiplicatori di 14 per le cere di paraffina e di 7 per le paraffine molli.

566    Al fine di porre rimedio alle illegittimità constatate nel precedente punto 561, adeguando l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente per tenere conto della durata esatta della sua partecipazione all’infrazione, il coefficiente moltiplicatore utilizzato a titolo della durata della sua partecipazione all’infrazione deve essere fissato in 12,64 per quanto riguarda le cere di paraffina (12 anni, 7 mesi e 28 giorni) e in 6,53 per quanto concerne le paraffine molli (6 anni, 6 mesi e 12 giorni).

567    Previa applicazione del coefficiente di 1,7 a titolo di finalità deterrente, l’importo dell’ammenda è fissato in EUR 121 626 710 per le cere di paraffina e in EUR 3 833 132 per le paraffine molli, ossia un importo complessivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente pari ad EUR 125 459 842.

568    Infine, il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che l’importo dell’ammenda così fissato sia appropriato, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente.

 Sulle spese

569    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

570    Nel caso di specie è stato accolto solo uno degli undici motivi formulati dalla ricorrente nel ricorso. Inoltre, si deve rilevare che le dimensioni del ricorso hanno superato di oltre il 40% il numero massimo di pagine delle memorie, fissato al punto 15 delle istruzioni pratiche alle parti. Pertanto, appare equo, alla luce delle circostanze della specie, disporre che la ricorrente sopporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta a Total Raffinage Marketing all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 def. della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è fissato a EUR 125 459 842.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Total Raffinage Marketing sopporterà i nove decimi delle proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute da Total Raffinage Marketing.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2013.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione quanto alle pratiche riguardanti le cere di paraffina

Osservazioni preliminari

Sulle nozioni di accordo e di pratica concordata

Sui principi inerenti alla valutazione delle prove

Sulla prima parte, concernente l’asserita mancanza di prove che consentano di dimostrare gli accordi o le pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina

Sulla descrizione della parte principale dell’infrazione nella decisione controversa

Sul valore probatorio delle prove raccolte dalla Commissione

–  Dichiarazioni di imprese

–  Prove documentali

Sull’esame dettagliato degli argomenti della ricorrente relativi a specifiche riunioni tecniche

Sulla valutazione globale

Sulla seconda parte, concernente la mancanza di prove dell’attuazione degli accordi per la fissazione dei prezzi

Sulla terza parte, concernente la ripartizione dei mercati geografici e della clientela

Sulla ripartizione dei mercati geografici

Sulla ripartizione della clientela

Sulla quarta parte, concernente il comportamento concorrenziale della Total France

2.  Sul primo motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la valutazione della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli

Sulla prima parte, concernente una violazione dell’articolo 81 CE per quanto riguarda la constatazione secondo cui le pratiche relative alle cere di paraffina, da un lato, e quelle relative alle paraffine molli, dall’altro, costituivano un’infrazione unica e continuata

Sulla seconda parte, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la qualificazione delle pratiche relative alle paraffine molli

Sulla decisione controversa

Sull’esame delle prove relative alle riunioni anticoncorrenziali

Sul carattere continuato della parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli

Sulla limitazione delle pratiche anticoncorrenziali alla Germania

3.  Sul terzo motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e dei principi della presunzione di innocenza, di certezza del diritto e di parità di trattamento quanto alla partecipazione della ricorrente all’infrazione dopo il 12 maggio 2004

Sulla prima parte, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e del principio della presunzione di innocenza

Sulla seconda parte, concernente una violazione del principio di parità di trattamento

4.  Sul quarto motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE e del principio della presunzione di innocenza per quanto riguarda l’asserita interruzione della partecipazione della ricorrente all’intesa

5.  Sul quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione e degli orientamenti del 2006 per quanto riguarda la mancata attuazione delle presunte pratiche

6.  Sul sesto motivo, concernente la determinazione del periodo di riferimento per la valutazione dell’importo di base dell’ammenda

7.  Sul settimo motivo, concernente una violazione degli orientamenti del 2006 e del principio di proporzionalità derivante dal fatto che la Commissione avrebbe preso in considerazione una percentuale troppo elevata del valore delle vendite per la parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli

8.  Sul nono motivo, concernente l’illegittimità dell’importo supplementare inserito nell’importo di base dell’ammenda a titolo di finalità deterrente

9.  Sul decimo motivo, concernente una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’importo definitivo dell’ammenda

10.  Sull’undicesimo motivo, concernente una violazione dell’articolo 81 CE risultante dall’imputazione alla Total SA del comportamento della Total France

Sulla prima parte, concernente un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione di una presunzione di imputabilità dell’infrazione alla società controllante fondata sui soli vincoli di capitale

Sulla seconda parte, concernente la valutazione degli indizi forniti dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione dell’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della controllata sul mercato

Sull’asserita definizione autonoma della propria strategia commerciale da parte della Total France

Sulla circostanza che le vendite di cere di paraffina rappresentano una percentuale modesta del fatturato della Total France

Sull’argomento secondo cui la Total France non informava la Total SA in merito alla sua attività sul mercato

Sull’argomento secondo cui la Total France non era soggetta alle istruzioni della Total SA

11.  Sul dodicesimo motivo, sollevato in udienza, concernente la violazione dei diritti della difesa della ricorrente

12.  Sull’ottavo motivo, concernente l’illegittimità del punto 24 degli orientamenti del 2006

13.  Sull’esercizio della competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo definitivo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.