Language of document :

Impugnazione proposta il 10 maggio 2010 da P avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 febbraio 2010, causa F-89/08, P / Parlamento

(causa T-213/10 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: P (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza,

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 24 febbraio 2010, causa F-89/08, notificata alla ricorrente il 1° marzo 2010, con la quale è respinto, in quanto infondato, il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento 15 aprile 2008 di licenziarla, e la condanna del Parlamento al risarcimento del danno che afferma di aver subito;

concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 24 febbraio 2010, causa F-89/08, P/Parlamento, recante rigetto del ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto, in particolare, l'annullamento della decisione del Parlamento europeo di risolvere il suo contratto di agente temporaneo e il risarcimento dei danni che afferma di aver subito.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi, relativi a:

un errore di diritto e una motivazione contraddittoria, in quanto secondo il TFP l'avvenuta conoscenza dei motivi di una decisione unicamente mediante la consultazione del suo fascicolo personale sarebbe sufficiente e non comporterebbe l'annullamento della decisione, nonostante l'istituzione non abbia esposto tali motivi né nella decisione di licenziamento, né nella decisione di rigetto del reclamo;

la mancata considerazione da parte del TFP, in primo luogo, del sistema di separazione delle funzioni e dell'equilibrio istituzionale tra organi amministrativi e organi giurisdizionali, in secondo luogo, dell'art. 26 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, in terzo luogo, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il TFP si sarebbe sostituito al Parlamento europeo enunciando al suo posto i presunti motivi della decisione dinanzi ad esso impugnata;

una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, dal momento che il TFP avrebbe taciuto il fatto che i documenti del fascicolo che hanno condotto alla decisione dinanzi ad esso impugnata erano contraddittori, e ciò malgrado la ricorrente avesse rilevato tali incoerenze nel suo ricorso in primo grado.

____________