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Ricorso proposto il 1° agosto 2012 - Virgin Atlantic Airways / Commissione

(Causa T-344/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Virgin Atlantic Airways (Crawley, Regno Unito) (rappresentanti: N. Green, QC e K. Dietzel, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 30 marzo 2012 nel caso COMP/M.6447 (IAG/bmi) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione informazioni rilevanti attinenti alle condizioni concorrenziali che sussisterebbero in assenza dell'acquisizione, il che ha condotto la Commissione a valutare l'acquisizione nei confronti di una situazione meno concorrenziale di quella effettiva. In particolare, la Commissione è incorsa in errore nella sua valutazione (i) del pacchetto di slot ceduti dalla bmi alla IAG/British Airways nel settembre 2011 e (ii) degli slot della bmi presi in garanzia dalla IAG/British Airways a fronte del pagamento anticipato di GBP 60 milioni per l'acquisto dalla bmi.

Con il secondo motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso una serie di errori materiali ed ha omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti attinenti alla valutazione dell'incidenza dell'acquisizione sugli incrementi marginali di slot (e di potere sul mercato) detenuto dalla IAG sull'aeroporto di Londra-Heathrow a seguito dell'acquisizione.

Con il terzo motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso una serie di errori ed ha omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti, non identificando ovvero ignorando altri mercati orizzontali interessato.

Con il quarto motivo, essa sostiene che la Commissione ha è incorsa in un errore di diritto (i) non avviando una seconda fase di indagine e (ii) accettando impegni che non riguardano i seri dubbi formulati dalla Commissione.

Con il quinto motivo, essa sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto qualificando erroneamente il rapporto giuridico tra la IAG e la Iberia e tra la IAG e la British Airways tra quelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il che l'ha condotta a concludere che l'acquisizione era una concentrazione di "dimensione comunitaria" ai fini dell'articolo 1 di detto regolamento e che quindi essa era competente a valutare tale acquisizione. La decisione rappresenterebbe quindi uno sviamento di potere.

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1 - Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).