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Ricorso proposto il 3 agosto 2012 - Akzo Nobel e altri / Commissione

(Causa T-345/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia) e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: avv.ti C. Swaak e R. Wesseling)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2012) 3533 def., del 24 maggio 2012, recante rigetto della domanda di trattamento riservato presentata con riferimento al caso COMP/38.620 - Perossido d'idrogeno e perborato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi in via principale e due motivi in via subordinata.

Primo motivo, con cui si afferma che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione e il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la pubblicazione della versione ampliata non riservata della decisione sul perossido d'idrogeno viola l'obbligo di riservatezza incombente alla Commissione ai sensi dell'articolo 339 TFUE, come successivamente attuato dai regolamenti nn. 1/20032 e 773/20044 e dalle comunicazioni della Commissione sulla clemenza del 2002 e del 2006.

Terzo motivo, con cui si asserisce che la pubblicazione di una versione ampliata non riservata della decisione sul perossido d'idrogeno contenente informazioni provenienti dalla domanda di clemenza delle ricorrenti viola i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quarto motivo, dedotto qualora si possa considerare che la decisione della Commissione implichi una decisione di concedere l'accesso a talune informazioni sulla base del regolamento sulla trasparenza. Con tale motivo si sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione e il diritto a una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quinto motivo, dedotto qualora si possa considerare che la decisione della Commissione implichi una decisione di concedere l'accesso a talune informazioni sulla base del regolamento sulla trasparenza. Con tale motivo si afferma che la pubblicazione della versione ampliata non riservata dalla decisione sul perossido d'idrogeno viola detto regolamento.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, pag. 18).

3 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3) e Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 17).

4 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).