Language of document : ECLI:EU:T:2012:605

Causa T‑345/12 R

Akzo Nobel NV e altri

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Domanda di provvedimenti provvisori — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi»

Massime — Ordinanza del Presidente del Tribunale del 16 novembre 2012

1.      Procedimento sommario — Competenza del giudice dei procedimenti sommari — Limiti — Domanda diretta a impedire in via preventiva alla Commissione di adottare una decisione che concede l’accesso a un documento – Domanda che non rientra nella competenza del giudice dei procedimenti sommari — Irricevibilità

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione relativa al trattamento riservato di informazioni contenute in una delle sue decisioni — Necessità di mantenere l’effetto utile della decisione del Tribunale nel ricorso principale

(Art. 278 TFUE)

4.      Diritti fondamentali — Rispetto della vita privata — Nozione di vita privata — Applicazione alle imprese — Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

5.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Rischio di lesione grave ed irreparabile dei diritti fondamentali

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

6.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Ricorso contro una decisione della Commissione che nega il trattamento riservato di informazioni contenute in una delle sue decisioni che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Motivi di ricorso riguardanti la riservatezza delle informazioni fornite in applicazione della comunicazione sulla cooperazione — Motivi di ricorso non privi di fondamento prima facie)

(Artt. 278 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

1.      La competenza del giudice del procedimento sommario è limitata all’esercizio del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi già adottati dalla Commissione, ma non si estende alla valutazione di questioni sulle quali detta istituzione non si è ancora pronunciata. Siffatto potere comporterebbe, infatti, un’anticipazione dell’esame nel merito ed una confusione tra il procedimento amministrativo e quello giurisdizionale, incompatibile con il sistema di ripartizione delle competenze tra la Commissione e il giudice dell’Unione europea. Solo in circostanze eccezionali, pertanto, il giudice del procedimento sommario può impedire alla Commissione di esercitare i suoi poteri amministrativi, ancor prima che essa abbia adottato l’atto definitivo di cui il ricorrente intende evitare l’esecuzione.

Così, è irricevibile una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione futura della Commissione che respinge una domanda volta al mantenimento del trattamento riservato di una decisione della Commissione, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE, nella misura in cui la medesima autorizzerebbe, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso al testo integrale della detta decisione e, dall’altro, a ordinare alla Commissione di astenersi dall’autorizzare siffatto accesso.

(v. punti 17, 18)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19-22)

3.      La ponderazione dei diversi interessi in gioco consiste per il giudice del procedimento sommario nel determinare se l’interesse della parte che richiede le misure provvisorie a ottenerne la concessione prevalga o meno sull’interesse all’applicazione immediata dell’atto controverso, esaminando, più in particolare, se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice del merito consentirà il capovolgimento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata e, viceversa, se la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto possa ostacolare la sua piena efficacia, nel caso in cui il ricorso principale sia respinto.

Infatti, la finalità del procedimento sommario si limita a garantire la piena efficacia della futura decisione di merito, sicché la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario deve avere carattere provvisorio nel senso che non può né anticipare il senso della futura decisione di merito né renderla illusoria privandola di effetto utile.

Ne consegue necessariamente che l’interesse difeso da una delle parti del procedimento sommario non è meritevole di tutela qualora detta parte chieda al giudice del procedimento sommario di adottare una decisione che, lungi dall’avere carattere meramente provvisorio, abbia come effetto di anticipare il senso della futura decisione di merito e di renderla illusoria privandola di effetto utile.

Ove si tratti di una causa in cui il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi, nell’ambito del procedimento principale, sulla questione se la decisione impugnata — con la quale la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la sua astensione dal pubblicare informazioni riservate — debba essere annullata, è evidente sotto questo profilo che, per mantenere l’effetto utile di una sentenza di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente deve essere in grado di evitare che la Commissione proceda ad una pubblicazione illegittima delle informazioni controverse.

Tali considerazioni non sono infirmate dalla circostanza che anche un’effettiva pubblicazione delle informazioni controverse non avrebbe probabilmente come effetto di privare il ricorrente dell’interesse ad agire riguardo all’annullamento della decisione impugnata.

Di conseguenza, l’interesse della Commissione al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori deve cedere dinanzi all’interesse difeso dal ricorrente, tanto più che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti significherebbe soltanto mantenere, per un periodo limitato, lo status quo esistito per diversi anni.

(v. punti 24-29)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 32)

5.      Per quanto riguarda il requisito dell’urgenza e salvo l’esame del presupposto del fumus boni iuris, i provvedimenti provvisori richiesti devono essere concessi allorché i diritti fondamentali del ricorrente possono essere gravemente e irreparabilmente lesi dal rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.

(v. punto 33)

6.      In un procedimento sommario, il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso principale sembra, prima facie, pertinente e, in ogni caso, non privo di serio fondamento, in quanto rivela la sussistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non si impone di primo acchito e merita quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento principale, oppure quando il contrasto fra le parti rivela l’esistenza di una controversia giuridica rilevante la cui soluzione non si impone immediatamente.

Nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente diretta a precluderle di pubblicare informazioni riservate contenute in una delle sue decisioni, si deve ammettere prima facie l’esistenza di un fumus boni iuris nel caso di una controversia che fa sorgere questioni di diritto complesse che non possono essere considerate, prima facie, come irrilevanti, ma la cui soluzione merita un esame approfondito nell’ambito del procedimento principale.

Infatti, l’argomentazione del ricorrente fa sorgere la questione giuridica, su cui la giurisprudenza non si è ancora pronunciata, di accertare se la decisione impugnata violi il diritto al segreto professionale del ricorrente, garantito dall’articolo 339 TFUE, l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dato che la pubblicazione prevista dalla Commissione contiene indicazioni che il ricorrente le ha comunicato in applicazione della comunicazione sulla cooperazione e che, di conseguenza, per la loro origine e la loro essenza costituiscono informazioni riservate che devono essere protette dalla pubblicazione.

(v. punti 34, 46, 56)