Language of document : ECLI:EU:T:2014:268

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 maggio 2014

Causa T‑347/12 P

Dana Mocová

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Rigetto del reclamo – Obbligo di motivazione – Motivo dedotto nella decisione che rigetta il reclamo»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, Mocová/Commissione (F‑41/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Dana Mocová sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado del giudizio.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Effetto – Giudice chiamato a conoscere dell’atto contestato – Eccezione – Decisione priva di natura confermativa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Obiettivo – Composizione amichevole della lite

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)

4.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti non figuranti nel reclamo, ma volti a contestare la fondatezza della motivazione esposta nella risposta al reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

5.      Ricorsi dei funzionari – Valutazione della legittimità dell’atto impugnato in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, erano entrambi parti integranti di una procedura complessa e costituivano unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Date tali circostanze, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto che è stato oggetto del reclamo. Infatti, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, Racc. pag. II‑6515, punto 32, e la giurisprudenza citata

2.      La regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo mira dunque ad evitare che il funzionario o l’agente facciano valere talune censure, ovvero il complesso delle stesse, solo nella fase contenziosa, con la conseguenza che la possibilità di una composizione extragiudiziale della controversia risulta significativamente ridotta. In tali circostanze, infatti, l’Amministrazione, non essendo in grado di conoscere con sufficiente precisione le censure o i desideri dell’interessato, non potrà accogliere le sue richieste o, se del caso, proporre una composizione amichevole e sarà pertanto tenuta a sottoporre direttamente la controversia alla decisione del giudice.

L’obiettivo consistente nell’offrire all’interessato e all’Amministrazione la possibilità di definire la controversia nella fase precontenziosa non significa, tuttavia, che il funzionario disponga in qualsiasi circostanza del diritto di contestare, in tale fase, ogni nuovo motivo dedotto dall’Amministrazione nell’ambito della fase amministrativa.

(v. punti 39 e 40)

Riferimento:

Corte 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei Conti, 142/85, Racc. pag. 3177, punto 11

Tribunale 12 marzo 1996, Weir/Commissione, T‑361/94, Racc. FP pagg. I‑A‑121 e II‑381, punto 27

3.      Benché l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non sia tenuta a motivare una decisione di promozione né nei confronti del suo destinatario né nei confronti dei candidati non promossi essa ha, per contro, l’obbligo di motivare la sua decisione che rigetta un reclamo presentato in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto da parte di un candidato non promosso, in quanto si presume che la motivazione di tale decisione coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo è stato diretto. Pertanto, la motivazione deve intervenire al più tardi al momento del rigetto del reclamo.

Viceversa, l’autorità citata non è tenuta a rispondere in maniera esplicita al reclamo, qualora la decisione iniziale sia essa stessa motivata.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Corte 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, 188/73, Racc. pag. 1099, punto 13; Corte 16 dicembre 1987, Delauche/Commissione, 111/86, Racc. pag. 5345, punto 13; Corte 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, Racc. pag. I‑225, punto 13; Corte 9 dicembre 1993, Parlamento/Volger, C‑115/92 P, Racc. pag. I‑6549, punto 23

Tribunale 12 febbraio 1992, Volger/Parlamento, T‑52/90, Racc. pag. II‑121, punto 36; Tribunale 6 luglio 1999, Séché/Commissione, T‑112/96 e T‑115/96, Racc. FP pagg. I‑A‑115 e II‑623, punto 76; Tribunale 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01, Racc. FP pagg. I‑A‑27 e II‑121, punto 26; Tribunale 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑338/00 e T‑376/00, Racc. FP pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 48; Tribunale 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, Racc. FP pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 32

4.      Nell’ambito del rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e nel caso in cui il reclamante venga a conoscenza della motivazione dell’atto lesivo tramite la risposta al suo reclamo oppure nel caso in cui suddetta motivazione modifichi o integri in maniera sostanziale la motivazione contenuta in tale atto, tutti i motivi dedotti per la prima volta al momento della presentazione del ricorso e intesi a contestare la fondatezza dei motivi esposti nella risposta al reclamo devono essere considerati ricevibili. Infatti, in ipotesi del genere, l’interessato non è stato messo nelle condizioni di venire a conoscenza con precisione e in maniera definitiva dei motivi sottesi all’atto lesivo.

(v. punto 44)

5.      La legittimità di una decisione deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto in possesso dell’istituzione al momento dell’adozione di detta decisione. Tenuto conto del carattere evolutivo della fase precontenziosa, l’elaborazione dell’atto che fissa la posizione definitiva dell’istituzione cessa al momento dell’adozione della risposta fornita dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione al reclamo proposto dall’agente temporaneo. Ne consegue che la legittimità dell’atto definitivo lesivo per l’agente citato viene valutata sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto in possesso dell’istituzione al momento dell’adozione, esplicita o implicita, di tale risposta, fatta salva la possibilità, per l’istituzione di fornire precisazioni complementari al momento della fase contenziosa.

(v. punto 45)