Language of document : ECLI:EU:T:2015:638

Causa T‑346/12

Hongrie

contro

Commissione europea

«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore degli ortofrutticoli – Aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori – Decisione di esecuzione della Commissione relativa al rimborso da parte dell’Unione dell’aiuto finanziario nazionale concesso dall’Ungheria alle sue organizzazioni di produttori – Articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015

1.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

(Regolamento della Commissione n. 1580/2007, art. 94)

2.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Rimborso dell’aiuto finanziario concesso da uno Stato membro – Fissazione di un massimale da parte della Commissione per gli importi rimborsati – Ammissibilità

(Regolamenti del Consiglio n. 1234/2007, artt. 103 sexies e 180, e n. 72/2009, 20e considerando; regolamento della Commissione n. 1580/2007, artt. 94 e 97)

3.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Rimborso dell’aiuto finanziario concesso da uno Stato membro – Applicazione retroattiva del regolamento n. 543/2011 a domande presentate nella vigenza del regolamento n. 1580/2007 – Esclusione

(Regolamenti della Commissione n. 1580/2007, art. 94, e n. 543/2011, art. 95)

4.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Rimborso dell’aiuto finanziario concesso da uno Stato membro – Applicabilità degli articoli 67 e 94 bis del regolamento n. 1580/2007 – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 103 sexies; regolamento della Commissione n. 1580/2007, artt. 67 e 94 bis)

5.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Rimborso dell’aiuto finanziario concesso da uno Stato membro – Interpretazione delle disposizioni relative all’aiuto finanziario nazionale alla luce di quelle relative all’aiuto finanziario dell’Unione – Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 103 quinquies e 103 sexies; regolamento della Commissione n. 1580/2007, art. 97, § 1)

6.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Rimborso dell’aiuto finanziario concesso da uno Stato membro – Obbligo per la Commissione di menzionare, nella decisione che autorizza un aiuto, l’importo dell’aiuto considerato – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 103 nonies; regolamento della Commissione n. 1580/2007, art. 94, § 1)

7.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Rimborso dell’aiuto finanziario concesso da uno Stato membro – Carattere estimatorio degli importi notificati alla Commissione per una previa autorizzazione – Utilizzo come base della decisione di autorizzazione – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 103 sexies; regolamento della Commissione n. 1580/2007, art. 94)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58, 73, 74)

2.      La Commissione dispone di una base giuridica per limitare il rimborso dell’Unione agli importi di aiuto notificati nell’ambito della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 94 del regolamento n. 1580/2007, che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, tanto sulla base dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, quanto sulla base dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 1580/2007. Infatti, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l’aiuto non deve superare l’80% dei contributi finanziari dell’organizzazione di produttori interessata, il che comporta che, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1580/2007, l’importo dell’aiuto e il rispetto della soglia dell’80% siano verificati per ogni organizzazione di produttori e che, quindi, l’autorizzazione della Commissione riguardi gli importi di aiuto notificati quali ripartiti per organizzazione di produttori.

Peraltro, un’interpretazione secondo la quale la Commissione sarebbe tenuta a rimborsare ogni aiuto inferiore alla soglia dell’80% a prescindere dal suo importo senza poter esercitare il margine di valutazione di cui dispone in applicazione dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007 durante la fase di autorizzazione priverebbe d’effetto utile e vanificherebbe la procedura di autorizzazione dell’aiuto finanziario nazionale e priverebbe altresì d’effetto utile l’articolo 180 del regolamento n. 1234/2007, letto alla luce del considerando 20 del regolamento n. 72/2009, che modifica i regolamenti n. 247/2006, n. 320/2006, n. 1405/2006, n. 1234/2007, n. 3/2008 e n. 479/2008 e che abroga i regolamenti n. 1883/78, n. 1254/89, n. 2247/89, n. 2055/93, n. 1868/94, n. 2596/97, n. 1182/2005 e n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune e gli obiettivi che esso persegue in materia di politica della concorrenza e, in particolare, di controllo degli aiuti di Stato.

(v. punti 66, 67, 70, 72)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 82, 83, 85)

4.      L’articolo 67 del regolamento n. 1580/2007, che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, e che offre, segnatamente, la possibilità alle organizzazioni di produttori di aumentare l’importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25% dell’importo inizialmente approvato, non è applicabile all’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. Infatti, detto articolo 103 sexies dispone che l’aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio, il che significa che un aumento ulteriore del fondo di esercizio, come quello previsto dall’articolo 67 del regolamento n. 1580/2007, non può comportare un aumento correlato dell’aiuto finanziario nazionale.

Del pari, l’articolo 94 bis del regolamento n. 1580/2007, non è neanch’esso applicabile al caso di specie, dato che tale articolo si riferisce non all’ipotesi di un importo di aiuto finanziario nazionale approvato dalla Commissione e aumentato a posteriori, ma al contenuto di un programma operativo che sia modificato prima della sua approvazione da parte dell’autorità nazionale.

(v. punti 88, 89, 92, 93)

5.      Non occorre interpretare le disposizioni sul rimborso dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, alla luce delle disposizioni sull’aiuto finanziario dell’Unione, che consentono un adattamento dell’aiuto in funzione del valore della produzione commercializzata. Infatti, da un lato, l’articolo 103 quinquies del regolamento n. 1234/2007 non prevede una procedura di autorizzazione dell’aiuto finanziario dell’Unione dinanzi alla Commissione, a differenza da detto articolo 103 sexies. Dall’altro lato, l’articolo 103 quinquies del regolamento n. 1234/2007 dispone che l’aiuto finanziario dell’Unione è pari all’importo dei contributi finanziari effettivamente versati, mentre l’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, fonda il rimborso da parte dell’Unione sull’aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso.

(v. punti 95‑97)

6.      Nessuna disposizione, nel regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, o nel regolamento n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, obbliga la Commissione a menzionare espressamente l’importo dell’aiuto notificato nella sua decisione di autorizzazione del pagamento dell’aiuto finanziario nazionale. Inoltre, risulta dall’articolo 103 nonies del regolamento n. 1234/2007 che la Commissione ha totale competenza per adottare le modalità di applicazione del rimborso dell’aiuto finanziario nazionale. Nessuna disposizione l’obbliga quindi espressamente, in mancanza di prescrizioni in tal senso, a menzionare gli importi d’aiuto notificati nella lettera di autorizzazione.

Peraltro, dato che l’aiuto finanziario nazionale approvato include necessariamente il suo importo ripartito per organizzazione di produttori, comunicato al fine dell’autorizzazione dell’aiuto, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007, la mancanza di riferimento espresso agli importi d’aiuto notificati nella decisione di autorizzazione non può pertanto comportare una mancanza di limite agli importi di aiuto il cui versamento è consentito nel limite della soglia dell’80%, in quanto l’autorizzazione al pagamento dell’aiuto si fonda, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007, sulla considerazione di detti importi.

(v. punti 109, 110)

7.      Per quanto riguarda gli importi stimati presentati da uno Stato membro nel contesto della procedura di autorizzazione di un aiuto finanziario nazionale previsto dall’articolo 94 del regolamento n. 1580/2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, la comunicazione di stime fa parte della natura stessa di detta procedura, poiché l’aiuto finanziario nazionale è funzione del contributo degli aderenti al fondo di gestione. Orbene, tale contributo dipende dalla loro produzione agricola, che è conosciuta solo alla fine dell’esercizio. Di conseguenza, il carattere di stima degli importi notificati non può impedire alla Commissione di negare il rimborso degli importi versati al di là degli importi notificati, a maggior ragione poiché tali stime devono essere debitamente giustificate ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli. La comunicazione di importi con carattere di stima non vieta pertanto alla Commissione di considerare tali importi come base dell’autorizzazione dell’aiuto notificato e come elemento costitutivo del suo consenso a detta autorizzazione.

(v. punto 117)