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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Flygtningenævnet København (Danimarca) l’8 settembre 2023 – H (assistito da DRC Dansk Flygtningehjælp) / Udlændingestyrelsen

(Causa C-560/23, Tang) 1

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Flygtningenævnet København

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: H (assistito da DRC Dansk Flygtningehjælp)

Resistente: Udlændingestyrelsen

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni relative ai termini di cui all’articolo 29, paragrafi 1, e 2, del regolamento di Dublino 1 debbano essere interpretate nel senso che il termine di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, del regolamento di Dublino inizia a decorrere dalla decisione definitiva nel merito, in un caso in cui un organo di ricorso dello Stato membro richiedente, quale indicato all’articolo 27 del regolamento di Dublino, ha rinviato la causa sul trasferimento all’autorità competente di primo grado, che ha successivamente adottato una nuova decisione di trasferimento oltre sei mesi dopo il ricevimento dell’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – in particolare quando il rinvio è motivato dal fatto che lo Stato membro competente, che aveva inizialmente accettato il trasferimento, ha successivamente adottato una decisione di sospensione generale dei trasferimenti effettuati in applicazione del regolamento di Dublino –, e in cui al provvedimento di allontanamento dello straniero interessato viene attributo effetto sospensivo.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).