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Ricorso proposto il 4 novembre 2009 - Centre national de la recherche scientifique / Commissione

(Causa T-445/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 17 agosto 2009 nella parte in cui concerne, da un lato, la compensazione tra il credito vantato dal CNRS nei confronti della Comunità, sorto dal contratto Role of Skin, e, dall'altro, l'asserito credito della Comunità nei confronti del CNRS, fatto valere sulla base del contratto EURO-THYMAIDE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) chiede l'annullamento dell'atto di compensazione contenuto nella decisione 17 agosto 2009, BUDG/C3 D (2009) 10.5 - 1232, con il quale la Commissione ha proceduto al recupero di somme versate al ricorrente nell'ambito del contratto EURO- THYMAIDE, n. LSHB-CT-2003-503410, relativo ad un progetto del Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque motivi relativi:

-    ad una violazione dei diritti della difesa poiché la decisione è stata adottata senza alcun esame da parte della Commissione degli elementi di risposta circostanziati del CNRS alla relazione finale di verifica contabile;

ad una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE per la mancanza di elementi essenziali tali da consentire la comprensione del ragionamento della Commissione contenuto nella decisione;

ad errori di diritto e a manifesti errori di valutazione dei fatti consistenti nell'esclusione da parte della Commissione dei costi ammissibili, modificando i criteri di ammissibilità delle spese che il Contratto ha comportato, e nell'ingiusta mancata considerazione degli elementi probatori di tali costi;

ad una violazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento finanziario, in quanto il credito controverso non poteva essere considerato "certo, liquido ed esigibile" a causa della serietà della contestazione di cui ha costituito oggetto;

ad una violazione del principio di certezza del diritto risultante dal fatto che la decisione è stata adottata sulla base di criteri di ammissibilità delle spese che non esistevano al momento della firma del contratto.

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