Language of document : ECLI:EU:T:2020:97

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 marzo 2020 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Beneficiario indiretto – Imputabilità allo Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato»

Nella causa T‑901/16,

Elche Club de Fútbol, SAD, con sede a Elche (Spagna), rappresentata da M. Segura Catalán, M. Clayton e J. Morant Vidal, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato da M. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’Elche Club de Fútbol, SAD, ricorrente, è una società calcistica professionistica con sede a Elche, nella provincia di Alicante (comunità di Valencia, Spagna).

2        La Fundación Elche Club de Fútbol (in prosieguo: la «Fundación Elche») è una fondazione senza scopo di lucro il cui oggetto sociale consiste nel promuovere e sviluppare attività sportive. La maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione della ricorrente erano anche membri dell’organo direttivo della Fundación Elche.

3        Il 17 febbraio 2011, l’Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituto finanziario della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna), ha fornito alla Fundación Elche una garanzia per due prestiti bancari di importo complessivo pari a EUR 14 milioni – concessi dalla Caja de Ahorros del Mediterráneo, per un valore di EUR 9 milioni, e dal Banco de Valencia, per un valore di EUR 5 milioni – per l’acquisizione di alcune azioni emesse dalla ricorrente nell’ambito di un aumento di capitale deciso da quest’ultima. In seguito all’aumento di capitale, la Fundación Elche deteneva il 63,45% delle azioni della ricorrente.

4        La garanzia copriva il 100% del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell’operazione garantita. In cambio, la Fundación Elche era tenuta al pagamento di un premio di garanzia annuo dell’1% a favore dell’IVF. Inoltre, l’IVF riceveva, a titolo di controgaranzia, un pegno sulle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Elche. La durata dei prestiti era di 5 anni. Il tasso d’interesse dei prestiti era pari allo «Euro Interbank Offered Rate» (Euribor) 1 anno più il 3,5% di margine. È stata inoltre fissata una commissione d’impegno dello 0,5%. Si prevedeva di finanziare il rimborso dei prestiti garantiti (capitale e interessi) mediante la vendita delle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Elche.

5        Informata del fatto che il governo regionale di Valencia avrebbe concesso aiuti di Stato sotto forma di garanzie di prestito al Valencia Club de Fútbol, SAD, all’Hércules Club de Fútbol, SAD e alla ricorrente, la Commissione europea, l’8 aprile 2013, ha invitato il Regno di Spagna a formulare osservazioni in merito. Quest’ultimo ha risposto il 27 maggio e il 3 giugno 2013.

6        Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha informato il Regno di Spagna di aver deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Il Regno di Spagna ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 10 febbraio 2014.

7        Durante il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni e informazioni dal Regno di Spagna, dall’IVF, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, dal Valencia Club de Fútbol e dalla Fundaciόn Valencia.

8        Con la decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha constatato che la garanzia di Stato accordata dall’IVF il 17 febbraio 2011 per i due prestiti bancari concessi alla Fundación Elche per la sottoscrizione di azioni della ricorrente, nell’ambito dell’aumento di capitale deciso da quest’ultima (in prosieguo: la «misura in questione» o la «garanzia controversa»), costituiva un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, per un importo pari a EUR 3 688 000 (articolo 1). La Commissione ha di conseguenza ingiunto al Regno di Spagna di recuperare l’aiuto in questione presso la ricorrente (articolo 2) in modo «immediato ed effettivo» (articolo 3).

9        Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione, concessa dall’IVF, mobilitasse risorse di Stato e fosse imputabile al Regno di Spagna. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che il beneficiario dell’aiuto fosse la ricorrente e non la Fundación Elche, la quale avrebbe agito come veicolo finanziario, tenuto conto in particolare dell’obiettivo della misura consistente nel facilitare il finanziamento dell’aumento del capitale della ricorrente. Orbene, la situazione finanziaria della ricorrente al momento della concessione della misura sarebbe stata quella di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), nonché del punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione»). Alla luce dei criteri definiti dalla sua comunicazione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»), e tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente nonché delle condizioni della garanzia di Stato di cui la medesima ha beneficiato, la Commissione ha riscontrato l’esistenza un indebito vantaggio, che ha potuto falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, la Commissione ha quantificato, nella decisione impugnata, l’elemento di aiuto asseritamente concesso alla ricorrente, basandosi sul tasso di riferimento applicabile conformemente alla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione sui tassi di riferimento»), in mancanza di comparazione significativa sulla base di operazioni analoghe realizzate sul mercato. In sede di calcolo dell’entità dell’aiuto controverso, la Commissione ha ritenuto che il valore delle azioni della ricorrente costituite in pegno a favore dell’IVF, a titolo di controgaranzia, fosse praticamente nullo. Infine, la Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che la garanzia controversa non era compatibile con il mercato interno, in particolare alla luce dei principi e delle condizioni stabiliti negli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2017, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione degli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata nella parte in cui dispongono il recupero presso la medesima dell’aiuto asseritamente concessole.

12      La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2017.

13      Con decisione del 24 aprile 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato il Regno di Spagna a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

14      La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2017.

15      La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017.

16      Il Regno di Spagna ha depositato la memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2017.

17      La Commissione ha depositato le proprie osservazioni sulla memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017.

18      La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulla memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2017.

19      Con lettera del 13 ottobre 2017, la ricorrente ha manifestato la volontà di essere sentita in udienza.

20      Con ordinanza del 15 maggio 2018, Elche Club de Fútbol/Commissione (T‑901/16 R, non pubblicata, EU:T:2018:268), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata per quanto riguardava il recupero dell’aiuto presso la ricorrente e ha riservato le spese.

21      Con lettere della cancelleria del Tribunale del 30 ottobre 2018, il Tribunale ha posto quesiti scritti a tutte le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ai quali esse hanno risposto il 20 e il 21 novembre 2018.

22      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

24      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

25      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti:

–        il primo, su un errore di valutazione e su un difetto di motivazione nell’individuazione dell’aiuto e del beneficiario;

–        il secondo, sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e su un difetto di motivazione articolato in cinque parti, relative alla mancanza delle condizioni riguardanti l’imputabilità allo Stato, all’esistenza di un vantaggio, al carattere selettivo di detto vantaggio, all’esistenza di una distorsione della concorrenza e a un’incidenza sugli scambi tra Stati membri;

–        il terzo, sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nel calcolo dell’entità dell’aiuto e dell’importo da recuperare;

–        il quarto, in subordine, sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nella valutazione della compatibilità dell’aiuto.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione e su un difetto di motivazione nellindividuazione dellaiuto e del beneficiario

26      La ricorrente, sostenuta dal Regno di Spagna, afferma che la Commissione non ha né motivato né sufficientemente giustificato la constatazione secondo la quale essa era il beneficiario dell’aiuto controverso.

27      In via preliminare, la ricorrente rileva che la Commissione non avrebbe esposto, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali i suoi dubbi sulla qualifica di beneficiario della Fundación Elche, espressi nella sua decisione di avvio del procedimento formale, sarebbero stati dissipati.

28      La ricorrente ritiene poi che la Commissione, non avendo dimostrato un nesso giuridico tra i prestiti concessi alla Fundación Elche e garantiti dall’IVF, da un lato, e l’acquisizione delle sue azioni da parte della Fundación Elche, dall’altro, dovesse esaminare le due operazioni separatamente, in considerazione delle loro proprie e distinte caratteristiche. A tale riguardo, dalla descrizione dell’oggetto del finanziamento contratto dalla Fundación Elche non si può dedurre che i prestiti che le sono stati concessi e l’acquisizione da essa effettuata delle azioni della ricorrente costituiscano un’unica operazione giuridica. Il Regno di Spagna aggiunge che tali elementi non dimostrano che la Fundación Elche cercasse di migliorare la situazione finanziaria della ricorrente. La Commissione avrebbe dovuto verificare in particolare se l’acquisizione da parte della Fundación Elche delle azioni della ricorrente costituisse un’operazione che non era priva di qualsiasi prospettiva di redditività.

29      Orbene, trattandosi di due operazioni distinte, la ricorrente sostiene che la Commissione, per poterle addebitare di aver beneficiato di un aiuto, avrebbe dovuto dimostrare che alla medesima era stato trasferito l’aiuto al momento dell’acquisto delle sue azioni da parte della Fundación Elche – circostanza che la Commissione non ha né analizzato né spiegato.

30      Per di più, ritenendo che la ricorrente fosse il beneficiario di un aiuto, la Commissione avrebbe dovuto, secondo la stessa logica, considerare anche i creditori della ricorrente, in definitiva, beneficiari dell’aiuto. La ricorrente aggiunge, nella replica, che la Commissione avrebbe dovuto altresì verificare se le banche creditrici avessero parimenti beneficiato di un aiuto.

31      Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente e la Fundación Elche costituissero un solo beneficiario e non avrebbe neppure, su tale punto, adempiuto il proprio obbligo di motivazione. A tale riguardo, la nozione di unità economica sulla quale sembrerebbe fondarsi la decisione impugnata non sarebbe applicabile ai rapporti tra la ricorrente e la Fundación Elche, entità distinte con oggetti sociali diversi, considerato che la Fundación Elche, oltretutto, non esercita attività economiche.

32      I criteri ripresi al punto 63 della decisione impugnata per ritenere che un’entità che possiede partecipazioni di controllo in una società partecipi all’attività economica di quest’ultima non sarebbero soddisfatti. La Fundación Elche, infatti, non controllava la ricorrente, poiché il suo obiettivo a breve termine era quello di rivendere le sue azioni per rimborsare i prestiti e non possedeva, in ogni caso, azioni della ricorrente alla data di concessione della garanzia controversa. Essa non nominava neppure i membri del consiglio di amministrazione della ricorrente, la quale, al contrario, decideva in maniera paritaria con la Fundación Elche in merito alla composizione dell’organo direttivo di quest’ultima. Infine, la Fundación Elche non «gestiva», come sostiene la Commissione, i prestiti che avevano procurato capitali alla ricorrente, poiché essa agiva in qualità di mutuataria, l’unica a intrattenere un rapporto giuridico con l’IVF, nell’ambito della garanzia concessa unicamente a essa e di cui la ricorrente non beneficiava. Tale garanzia era in particolare condizionata al pegno, a favore dell’IVF, sulle azioni della ricorrente, in quanto l’IVF era autorizzato a fornire e aveva effettivamente fornito indicazioni alla Fundación Elche quanto all’esercizio dei suoi diritti sulla ricorrente, al fine di salvaguardare gli interessi patrimoniali dell’IVF. Le conseguenze contenziose, legate al mancato pagamento parziale della Fundación Elche sui prestiti contratti, hanno riguardato direttamente soltanto la Fundación Elche, ad esclusione della ricorrente. In mancanza di altri elementi, non esisteva quindi alcun accordo finanziario, secondo i criteri ripresi al punto 63 della decisione impugnata, tra la ricorrente e la Fundación Elche.

33      Infine, la sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8), alla quale rinvia il punto 63 della decisione impugnata, non presenterebbe alcun nesso con il caso di specie, in quanto non si trattava di stabilire se la Fundación Elche fosse un’impresa – cosa che, del resto, sarebbe, esercitando un’attività economica consistente nell’acquistare azioni – e in quanto la Fundación Elche non controllava la ricorrente.

34      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

35      Occorre anzitutto rilevare che le parti concordano sul fatto che la misura in questione oggetto della decisione impugnata è la garanzia concessa dall’IVF il 17 febbraio 2011 per i due prestiti contratti dalla Fundación Elche. Esse non concordano tuttavia sull’identità dell’effettivo beneficiario di detta misura.

36      A tale riguardo, va constatato che l’articolo 107 TFUE vieta gli aiuti concessi dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a seconda che i vantaggi relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto (sentenza del 4 marzo 2009, Italia/Commissione, T‑424/05, non pubblicata, EU:T:2009:49, punto 108). Pertanto, la Commissione può tener conto della destinazione che sarebbe stata decisa, se del caso, al momento della concessione della misura per determinare il beneficiario di un aiuto. In una fattispecie del genere, è possibile in particolare che il beneficiario non sia la persona che ha contratto il prestito garantito (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2003, Belgio/Commissione, C‑457/00, EU:C:2003:387, punti 56 e 57). In definitiva, per determinare il beneficiario di un aiuto di Stato, occorre identificare le imprese che hanno avuto il godimento effettivo dell’aiuto medesimo (sentenza del 3 luglio 2003, Belgio/Commissione, C‑457/00, EU:C:2003:387, punto 55).

37      Nel caso di specie, la Commissione ha constatato, ai punti 11 e 68 della decisione impugnata, che l’obiettivo della garanzia concessa dall’IVF, quale risulta dai termini stessi del contratto di garanzia del 17 febbraio 2011, era di garantire due prestiti alla Fundación Elche destinati unicamente al finanziamento dell’aumento di capitale della ricorrente. A tale riguardo, né la ricorrente né il Regno di Spagna contestano il fatto che la garanzia concessa dall’IVF fosse applicabile solo se i prestiti garantiti erano utilizzati ai fini menzionati nel contratto di garanzia, vale a dire la partecipazione all’aumento di capitale della ricorrente.

38      È inoltre pacifico che le somme ottenute mediante i prestiti garantiti sono state effettivamente destinate alla ricapitalizzazione della ricorrente.

39      Ne consegue che a ragione la Commissione ha ritenuto che la ricorrente fosse la beneficiaria della misura in questione.

40      La conclusione suesposta non è messa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente e del Regno di Spagna.

41      In primo luogo, la circostanza che la Commissione non avrebbe, inoltre, dimostrato che la Fundación Elche fosse beneficiaria di un aiuto di Stato è irrilevante. Giacché l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, in qualunque forma, non è necessario, per giungere alla conclusione che della garanzia controversa benefici una persona diversa dal mutuatario cui è stata accordata la garanzia, constatare preliminarmente che l’intervento costituisca un aiuto di Stato nei confronti del mutuatario (sentenza del 3 luglio 2003, Belgio/Commissione, C‑457/00, EU:C:2003:387, punto 57).

42      In secondo luogo, per quanto riguarda l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione omettendo di individuare altri beneficiari della misura in questione, tra le banche creditrici e i creditori della ricorrente, occorre rilevare che la ricorrente non fornisce alcun elemento che suffraghi l’esistenza di più beneficiari dell’aiuto. In ogni caso, l’argomento della ricorrente è inoperante, atteso che la circostanza, quand’anche appurata, che anche altre persone abbiano beneficiato della misura in questione è irrilevante, in quanto tale, ai fini della constatazione che anch’essa ha beneficiato della misura di cui trattasi.

43      In terzo luogo, la linea argomentativa della ricorrente relativa al rinvio, nella decisione impugnata, alla sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8), e all’applicazione dei criteri ivi enunciati deve parimenti essere respinta in quanto inoperante, essendo diretta contro un punto della motivazione della decisione impugnata che deve essere considerato dedotto ad abundantiam, atteso che la motivazione riportata al punto 37 supra è sufficiente ai fini della constatazione secondo la quale la ricorrente era beneficiaria della misura in questione.

44      Occorre dunque respingere il primo motivo di ricorso, nella parte in cui è diretto contro la fondatezza della valutazione della Commissione.

45      Occorre inoltre constatare che la decisione impugnata è sufficientemente motivata per quanto riguarda la questione della determinazione del beneficiario dell’aiuto. Dall’esame delle diverse censure dedotte dalla ricorrente emerge in particolare che la decisione impugnata le ha consentito di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al riguardo e ha consentito al Tribunale di esercitare il suo controllo. Pertanto, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui verte sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 107 TFUE e su un difetto di motivazione

46      Il presente motivo di ricorso è articolato in cinque parti, relative alla mancanza delle condizioni riguardanti l’imputabilità allo Stato della misura in questione, all’esistenza di un vantaggio, al carattere selettivo di detto vantaggio, all’esistenza di una distorsione della concorrenza e all’esistenza di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

 Sulla prima parte, relativa alla violazione dell’articolo 107 TFUE e a un difetto di motivazione nell’imputazione della misura in questione allo Stato

47      La ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente concluso che la misura adottata dall’IVF fosse imputabile allo Stato, basandosi su criteri esclusivamente organici, e non abbia adeguatamente spiegato come fosse giunta a una simile conclusione, limitandosi a formulare postulati generici. Orbene, atteso che l’IVF esercita sia attività commerciali sia attività di natura pubblica, la Commissione avrebbe dovuto assicurarsi che la concessione della garanzia controversa non rientrasse nell’ambito delle sue attività svolte in concorrenza con operatori privati, questione rispetto alla quale la sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8) costituisce un riferimento decisivo.

48      Secondo la giurisprudenza, affinché taluni vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 24).

49      Nel caso di specie, si deve verificare se la misura in questione potesse a giusto titolo essere considerata come il risultato di un comportamento imputabile allo Stato.

50      Secondo una costante giurisprudenza, l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi sufficientemente precisi e concordanti, che emergano dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale detta misura è stata adottata e siano tali da far presumere l’esistenza di un coinvolgimento concreto delle autorità pubbliche nell’adozione della misura in questione (v. sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T‑305/13, EU:T:2015:435, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

51      A tale riguardo, i punti 55 e 56 della sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294), comprendono un elenco di indizi, non obbligatori e non esaustivi, che sono stati presi in considerazione dalla giurisprudenza o che possono esserlo, quali il fatto che l’impresa pubblica che ha accordato gli aiuti non potesse adottare tale decisione senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri, che tale impresa fosse collegata allo Stato da elementi di natura organica, che dovesse tenere conto delle direttive impartite da un comitato interministeriale, la natura delle attività dell’impresa pubblica e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati, lo status giuridico della suddetta impresa, ovverosia il suo essere soggetta al diritto pubblico o al diritto comune delle società, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla sua gestione o la sua integrazione nelle strutture dell’amministrazione pubblica.

52      Nel caso di specie, la Commissione si basa, ai punti da 54 a 56 della decisione impugnata, su diversi indizi.

53      L’IVF è stato istituito dalla legge sotto forma di persona di diritto pubblico posta sotto il controllo del governo regionale di Valencia, di cui alcuni rappresentanti siedono nel consiglio generale e nel comitato per gli investimenti dell’IVF. L’IVF è collegato al Ministero degli Affari economici.

54      In forza della legge, l’IVF ha il compito di agire come principale strumento della politica di credito pubblico e di contribuire all’esercizio dei poteri del governo regionale di Valencia sul sistema finanziario.

55      La garanzia controversa e le condizioni connesse alla sua concessione erano conformi ai bilanci approvati conformemente ai massimali d’impegno fissati dalla normativa applicabile.

56      Dagli elementi ricordati ai punti da 53 a 55 supra si deve dedurre, anzitutto, che la Commissione non si è basata esclusivamente sull’esistenza di legami organici per concludere che la misura in questione era imputabile allo Stato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.

57      In primo luogo, poi, per quanto riguarda lo status giuridico dell’IVF, la decisione impugnata rileva che si tratta di una persona di diritto pubblico, istituita dalla legge.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda la natura delle attività esercitate dall’IVF, dai termini della legge che lo istituisce si evince che l’IVF persegue un compito di interesse generale consistente nel sostenere, attraverso finanziamenti pubblici, l’economia della comunità di Valencia. Inoltre, l’IVF assiste il governo regionale di Valencia nell’esercizio delle sue competenze di vigilanza sul sistema finanziario locale.

59      Ne consegue che l’IVF agisce come una banca di sviluppo che persegue obiettivi di interesse generale e non come un ente creditizio con obiettivi puramente commerciali (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commissione, T‑387/11, non pubblicata, EU:T:2013:98, punto 63). Le attribuzioni dell’IVF in materia di vigilanza prudenziale confermano inoltre che la sua attività si inscrive nell’ambito di obiettivi definiti dalle pubbliche autorità.

60      In terzo luogo, al di là delle conseguenze che possono derivare dallo status di diritto pubblico dell’IVF, i legami organici tra l’IVF e il governo regionale di Valencia e l’intensità della tutela esercitata da quest’ultimo trovano conferma nella presenza di rappresentanti del governo regionale di Valencia in varie strutture di governance dell’IVF nonché nel collegamento dell’IVF al Ministero degli Affari economici.

61      Tenuto conto di quanto precede, va ritenuto che la Commissione fosse legittimata a ritenere che la garanzia controversa fosse imputabile allo Stato.

62      La conclusione suesposta non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale l’IVF esercita anche attività, presentate come commerciali, in concorrenza con operatori privati. Da un lato, la ricorrente si limita ad affermarlo, senza fornire elementi che mettano in discussione la definizione dei compiti di interesse generale dell’IVF da parte della legge, come illustrata al punto 54 della decisione impugnata. Non è quindi dimostrato che una parte delle attività dell’IVF sarebbe svolta al di fuori dell’ambito dell’attuazione dei compiti di interesse generale affidatigli, né a fortiori che essi avrebbero un oggetto puramente commerciale. Dall’altro lato, la mera circostanza che l’IVF eserciti le proprie attività in concorrenza con operatori privati non osta a che siano imputate allo Stato le misure che l’IVF può adottare (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 92).

63      Infine, occorre constatare che la decisione impugnata è sufficientemente motivata per quanto riguarda la questione dell’imputazione della misura in questione allo Stato. Dall’esame delle diverse censure dedotte dalla ricorrente, infatti, emerge in particolare che la decisione impugnata le ha consentito di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al riguardo e ha consentito al Tribunale di esercitare il suo controllo.

64      La prima parte del secondo motivo di ricorso deve essere quindi respinta.

 Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’articolo 107 TFUE e a un difetto di motivazione riguardante l’esistenza di un vantaggio

65      La ricorrente ritiene che la Commissione non abbia verificato se le condizioni previste nella comunicazione relativa alle garanzie fossero applicabili nel caso di specie. Più in generale, nella decisione impugnata non figurerebbe la specifica analisi dell’esistenza di un vantaggio derivante dalla misura in questione.

66      La ricorrente deduce anzitutto l’assenza di analisi della situazione della Fundación Elche, sebbene essa fosse l’unica beneficiaria della garanzia concessa dall’IVF. Orbene, secondo la ricorrente, dalla decisione impugnata risulta che la Fundación Elche non esercitava attività economiche, non aveva incontrato difficoltà finanziarie in seguito alla concessione della garanzia e non aveva peraltro beneficiato di alcun vantaggio.

67      La ricorrente sostiene poi che la Commissione non ha confrontato i termini della garanzia controversa con le condizioni esistenti sul mercato e non ha neppure tenuto conto delle controgaranzie offerte dalla Fundación Elche, vale a dire il pegno sulle sue azioni e un’ipoteca su un terreno di sei ettari.

68      Infine, anche supponendo che la ricorrente sia il beneficiario della garanzia controversa, gli elementi contenuti nella decisione impugnata relativi alla sua situazione economica non consentivano di attribuirle la qualifica di impresa in difficoltà, né di assegnarle il rating di credito CCC. La ricorrente evidenzia, a tale proposito, l’assenza di riferimenti nella decisione impugnata a un’analisi da parte di un terzo della sua solvibilità e fornisce, come prova contraria, un contratto di prestito da essa concluso presso il Banco de Valencia nell’ottobre 2010. La ricorrente contesta in ogni caso il nesso stabilito tra il suo rating di credito e il valore delle sue azioni.

69      Il Regno di Spagna sostiene la ricorrente nel suo motivo di ricorso e aggiunge, per quanto riguarda la valutazione della sua situazione economica, che essa avrebbe dovuto essere valutata dalla Commissione alla luce delle peculiarità del settore del calcio professionistico, e che la mancanza di risposta, nella decisione impugnata, agli argomenti avanzati in tal senso costituisce un difetto di motivazione. Il Regno di Spagna indica inoltre che, nonostante il mancato rispetto della condizione stabilita dalla comunicazione relativa alle garanzie di non coprire più dell’80% del prestito garantito, l’IVF ha agito come operatore privato in economia di mercato, giacché, nel definire la portata della garanzia, ha tenuto conto delle significative controgaranzie concesse dalla Fundación Elche.

70      La Commissione replica anzitutto che la ricorrente si basa sull’erronea premessa secondo la quale il beneficiario della misura in questione non sarebbe stata essa stessa, bensì la Fundación Elche, e rileva che la Fundación Elche non aveva, in ogni caso, la capacità finanziaria per far fronte al debito derivante dai prestiti che le erano stati concessi.

71      La Commissione afferma poi di aver effettivamente verificato, nella decisione impugnata, se la garanzia fosse stata concessa alle condizioni di mercato, basandosi sulla situazione finanziaria della ricorrente in considerazione della quale nessun istituto finanziario avrebbe accettato di concedere un prestito come quelli di cui trattasi, senza garanzia di Stato. Essa avrebbe altresì confrontato la misura in questione con operazioni realizzate alle condizioni di mercato, come attesterebbero i rilievi contenuti nella decisione impugnata sul calcolo dell’importo dell’aiuto, tenendo presente che né il Regno di Spagna né la ricorrente hanno affermato durante la fase amministrativa che a quest’ultima fossero stati concessi prestiti simili. Per quanto riguarda le controgaranzie offerte, la Commissione indica che, da un lato, il valore delle azioni della ricorrente costituite in pegno rifletteva la situazione finanziaria della società e doveva, a tale titolo, essere considerato praticamente nullo. Dall’altro, l’ipoteca invocata dalla ricorrente non era stata menzionata dal Regno di Spagna durante la fase amministrativa ed era, inoltre, di esiguo valore (EUR 600 000) rispetto all’importo dei prestiti concessi alla Fundación Elche (EUR 14 milioni).

72      Inoltre, la Commissione sostiene di aver correttamente qualificato la ricorrente come impresa in difficoltà alla data di concessione della garanzia controversa, atteso che il miglioramento della sua situazione finanziaria ha avuto luogo solo dopo l’adozione della misura in questione. Le difficoltà finanziarie incontrate dalla ricorrente giustificherebbero il fatto che le sia stato assegnato un rating di credito CCC. Quanto al prestito del Banco de Valencia concesso senza garanzia di Stato, dedotto dalla ricorrente, esso non sarebbe comparabile, in particolare alla luce della sua durata e della data della sua conclusione.

73      Infine, in risposta agli argomenti avanzati dal Regno di Spagna, la Commissione sottolinea che la valutazione delle difficoltà di un’impresa deve essere effettuata in modo obiettivo alla luce della situazione propria dell’impresa di cui trattasi, non avendo il Regno di Spagna né la ricorrente dimostrato che, nel caso delle società calcistiche, sarebbe applicabile un altro metodo. Relativamente all’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la copertura assicurata dalla garanzia controversa poteva eccedere l’80% del prestito garantito, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Commissione replica che il contesto, e in particolare l’esiguità delle controgaranzie proposte, non consente di sottrarsi a tale condizione fissata dalla comunicazione relativa alle garanzie, tanto più che detta comunicazione raccomanda, in un’ipotesi del genere, di notificarle preliminarmente la misura.

74      La presente parte del motivo di ricorso in esame, relativa all’esistenza di un vantaggio, è articolata in tre censure, dirette, la prima, contro il fatto che la Fundación Elche non è stata presa in considerazione, la seconda, contro l’assenza di esame, da un lato, dei termini della garanzia controversa e delle garanzie concesse come contropartita e, dall’altro, delle condizioni alle quali operazioni simili erano realizzate sul mercato e, la terza, contro l’errata valutazione della situazione finanziaria della ricorrente alla data di concessione della garanzia controversa. Il Tribunale esaminerà la terza censura prima della seconda, in quanto la decisione impugnata si basa in parte sulla constatazione preliminare delle difficoltà finanziarie della ricorrente per trarne le conclusioni contestate nell’ambito della seconda censura.

–       Sulla ricevibilità della seconda parte, nella misura in cui riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione

75      In seguito a un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Commissione ha contestato la ricevibilità della presente parte nella misura in cui riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione.

76      A tale riguardo, si deve constatare che gli argomenti della ricorrente relativi al difetto o all’insufficienza di motivazione non sono distinti, nelle sue memorie, da quelli riguardanti la fondatezza della motivazione esposta nella decisione impugnata.

77      Orbene, in forza di una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente invece alla legittimità sostanziale dell’atto impugnato (sentenze del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, EU:C:2001:178, punto 35, e del 18 gennaio 2005, Confédération Nationale du Crédit Mutuel/Commissione, T‑93/02, EU:T:2005:11, punto 67).

78      Inoltre, il ricorso evidenzia, nei titoli presentati nell’ambito della presente parte, l’assenza di analisi effettuata dalla Commissione e illustra, nei rilievi a essa afferenti, l’assenza di analisi o di verifica o le valutazioni asseritamente errate della Commissione. Va rilevato che tutte le considerazioni in questione riguardano la fondatezza e non la motivazione della decisione impugnata. Il ricorso contiene infine, sporadicamente, l’indicazione di un’assenza o di un’insufficienza di motivazione, ma esse sono sistematicamente ricollegate a considerazioni relative alla fondatezza della decisione impugnata.

79      Si deve rammentare a tale riguardo che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, sicché la sua semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (sentenze del 16 settembre 2013, British Telecommunications e BT Pension Scheme Trustees/Commissione, T‑226/09 et T‑230/09, non pubblicata, EU:T:2013:466, punto 232, e dell’11 settembre 2014, Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio, T‑444/11, EU:T:2014:773, punto 93).

80      Alla luce dei principi e degli elementi richiamati ai punti da 75 a 79 supra, occorre pertanto, nell’ambito della presente parte, respingere in quanto irricevibili le censure dirette contro la motivazione della decisione impugnata ed esaminare gli argomenti relativi, in sostanza, a un errore di valutazione della Commissione nella determinazione di un vantaggio.

81      Del resto, la Commissione non ha disatteso il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio. I rilievi che seguono attestano, infatti, da un lato, che la ricorrente ha potuto contestare la fondatezza della motivazione della decisione impugnata e, dall’altro, che il Tribunale ha potuto esercitare il suo controllo su tale punto.

–       Sulla censura diretta contro il fatto che la situazione della Fundación Elche non è stata presa in considerazione nell’analisi dell’esistenza di un vantaggio

82      In via preliminare, si ricorda che il Tribunale ha constatato, in risposta al primo motivo di ricorso, che la Commissione non era incorsa in errori di valutazione nell’identificare nella decisione impugnata la ricorrente come il beneficiario della misura in questione. Pertanto, gli argomenti della ricorrente diretti a contestare la concessione di un vantaggio a favore della Fundación Elche, nella misura in cui si basano sulla premessa che detta fondazione sarebbe l’unica beneficiaria della garanzia controversa, devono essere respinti in quanto inoperanti.

83      Per contro, con la censura in esame, la ricorrente invoca altresì la circostanza che l’IVF ha concesso la garanzia alla Fundación Elche, il che giustificherebbe l’analisi della situazione finanziaria di quest’ultima al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio.

84      A tale riguardo, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione (v. punto 70 supra), il fatto che la ricorrente sia il beneficiario della misura in questione ai sensi del diritto in materia di aiuti di Stato, come è stato confermato nell’ambito del primo motivo di ricorso, sia indipendente dalla circostanza che la Fundación Elche sia parte del contratto di garanzia concluso con l’IVF e venga identificata, nel medesimo contratto, quale beneficiario della garanzia, come risulta dal punto 3 supra. In altri termini, il fatto che la Fundación Elche non sia identificata quale beneficiario effettivo della misura in questione non incide sulla circostanza che essa benefici della garanzia controversa ai sensi del contratto concluso il 17 febbraio 2011 con l’IVF.

85      Ne deriva che la Fundación Elche deve rispondere, presso l’IVF, delle conseguenze del mancato pagamento dei prestiti sottesi al contratto di garanzia e dell’invocazione, da parte delle banche creditrici, della garanzia. Occorre altresì osservare, oltretutto, che tale situazione è illustrata dall’azione di recupero, menzionata dalla ricorrente nelle sue memorie, intentata da allora dall’IVF nei confronti della Fundación Elche, con cui si chiede il rimborso delle somme da esso versate alle banche creditrici che l’hanno chiamato in garanzia, a seguito del mancato pagamento parziale della Fundación Elche dei prestiti garantiti.

86      Alla luce di quanto precede, la situazione economica e finanziaria della Fundación Elche costituisce dunque, in linea di principio, una caratteristica pertinente ai fini della valutazione del rischio assunto dal garante pubblico e, di conseguenza, del premio di garanzia che un operatore privato reclamerebbe in simili circostanze.

87      Inoltre, occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea è tenuto in particolare a verificare che la Commissione abbia effettuato una valutazione globale che tenga conto di qualsiasi elemento pertinente nel caso di specie, che le consenta di stabilire se dalla misura di cui trattasi derivi un vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 73, e del 15 dicembre 2009, EDF/Commissione, T‑156/04, EU:T:2009:505, punto 221).

88      Il Tribunale deve quindi controllare la pertinenza nel caso di specie degli elementi rispetto ai quali si afferma che non sarebbero stati presi in considerazione durante il procedimento amministrativo e poi, in caso affermativo, se la Commissione ne abbia tenuto conto (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 77).

89      In primo luogo, come risulta dai punti da 84 a 86 supra, la situazione economica e finanziaria della Fundación Elche costituisce, in linea di principio, una circostanza pertinente ai fini della valutazione dell’esistenza di un vantaggio derivante dalle condizioni di concessione della garanzia controversa.

90      La Commissione sostiene tuttavia nelle sue memorie che la Fundación Elche non aveva, in ogni caso, la capacità finanziaria per far fronte al debito derivante dai prestiti che le erano stati concessi, tenuto conto in particolare dell’esiguità del suo patrimonio.

91      Anche supponendo che tale circostanza sia appurata, resta il fatto che la probabilità di un inadempimento del mutuatario, nella fattispecie la Fundación Elche, dovuto alla sua situazione finanziaria è, di per sé, una circostanza pertinente che la Commissione era tenuta a esaminare [v., a tale riguardo, punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie], dovendosi ricordare che una decisione deve essere autosufficiente e che la sua motivazione non può risultare dalle spiegazioni fornite successivamente, quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione, T‑380/10, EU:T:2013:449, punto 107). Inoltre, si deve rilevare, in risposta all’argomento della Commissione sulla situazione patrimoniale della Fundación Elche, che i fondi propri di quest’ultima, senz’altro limitati, erano nondimeno positivi alla data di concessione della garanzia controversa, per un importo di EUR 1,4 milioni, a differenza della situazione che caratterizzava, nello stesso momento, la ricorrente (punti 20 e 22 della decisione impugnata).

92      In secondo luogo, una volta accertata la pertinenza della situazione economica e finanziaria della Fundación Elche, occorre verificare se la Commissione ne abbia tenuto conto nella sua valutazione dell’esistenza di un vantaggio.

93      Anzitutto, la decisione impugnata, al punto 11 contenuto nel suo paragrafo 2 relativo alla descrizione delle misure e dei beneficiari, presenta la misura in questione indicando le informazioni riportate ai punti 3 e 4 della presente sentenza, per poi esporre, al punto 22, i principali dati finanziari della Fundación Elche tra il dicembre 2009 e il dicembre 2011, dopo aver evocato i vincoli di capitale e organizzativi tra quest’ultima e la ricorrente (punto 21). Si conclude poi, in seguito all’analisi di cui ai punti 63 e da 66 a 69 della decisione impugnata, che il beneficiario della misura in questione non è la Fundación Elche, bensì la ricorrente. I rilievi che seguono tale constatazione, ai punti da 70 a 88, vertono sulla caratterizzazione di un vantaggio, mentre i punti da 91 a 95 vertono sul calcolo dell’entità dell’elemento di aiuto. In tale fase, non si fa più menzione della Fundación Elche né a fortiori della sua situazione economica e finanziaria.

94      Dall’esame della decisione impugnata risulta che essa non tiene conto della situazione della Fundación Elche al fine di caratterizzare l’esistenza di un vantaggio, atteso che i soli elementi di analisi al riguardo si trovano a monte, al punto 68, con i quali si constata che la situazione della Fundación Elche non è migliorata in seguito alla concessione della garanzia controversa, il che, unitamente al fatto che il rischio di attivazione di detta garanzia dipendeva, secondo la Commissione, dalle prestazioni della ricorrente, giustifica il fatto che essa sia considerata come l’unico beneficiario della misura di aiuto. La decisione impugnata non si pronuncia invece in alcun modo sull’incidenza, nella valutazione del rischio connesso alla concessione della garanzia controversa, della situazione individuale della Fundación Elche.

95      Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la Commissione non ha tenuto conto della circostanza pertinente costituita dalla situazione economica e finanziaria della Fundación Elche al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio, incorrendo così in un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punti 88 e 89).

–       Sulla censura diretta contro l’errata valutazione della situazione finanziaria della ricorrente alla data di concessione della garanzia controversa

96      Nel caso di specie, la Commissione si è basata, al punto 79 della decisione impugnata, sul punto 10, lettera a), e sul punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione per qualificare la ricorrente come impresa in difficoltà alla data di adozione della garanzia controversa.

97      Il punto 10, lettera a), degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione prevede che un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà «nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi». Poi, a termini del punto 11 dei medesimi orientamenti, «[a]nche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività».

98      Nel caso di specie, al punto 79 della decisione impugnata, la Commissione afferma che la ricorrente aveva registrato una diminuzione del fatturato tra l’esercizio finanziario terminato nel giugno 2008 e quello terminato nel giugno 2010 (da EUR 7,1 milioni a EUR 4,4 milioni), un risultato ante imposte negativo per gli esercizi terminati nel giugno 2007, 2008, 2009 e 2010 (da - EUR 6,2 milioni per l’esercizio 2006/2007 a - EUR 1,1 milioni per l’esercizio 2009/2010) e un capitale netto negativo negli esercizi terminati nel giugno 2009 e 2010 (- EUR 10,2 milioni in entrambi gli esercizi in questione). Occorre altresì rilevare che il capitale sociale della ricorrente, che è una società a responsabilità limitata, è diminuito di oltre la metà tra l’esercizio 2008/2009 e l’esercizio 2009/2010, come consta dal punto 20 della decisione impugnata.

99      Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la ricorrente fosse, alla data di concessione della garanzia controversa, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), e del punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione.

100    Nessuno degli argomenti avanzati dalla ricorrente è tale da mettere in discussione tale conclusione.

101    Anzitutto, come sostiene giustamente la Commissione, i dati finanziari addotti dalla ricorrente nell’ambito dell’esercizio 2010/2011 riguardano un esercizio terminato successivamente alla concessione della garanzia controversa il 17 febbraio 2011. Orbene, la ricorrente non spiega in che modo essi costituirebbero nondimeno un elemento pertinente ai fini della valutazione della sua situazione alla data di concessione di detta garanzia.

102    Inoltre, la circostanza che nella decisione impugnata si osserva, al punto 80, che le perdite registrate dalla ricorrente tra il 2007 e il 2010 sono diminuite per concludere che quest’ultima non si trovava in una situazione di difficoltà estrema («situación de crisis grave» nella versione spagnola, unica versione facente fede), ai sensi della comunicazione relativa alle garanzie, non è in contraddizione con la constatazione, di cui al punto 79, secondo la quale la situazione finanziaria della ricorrente soddisfaceva i criteri dell’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione. Come confermato dalla Commissione in risposta a un quesito scritto del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, infatti, le constatazioni di cui al punto 80 sono volte, come il calcolo dell’entità dell’aiuto da recuperare dimostra nel seguito della decisione impugnata, a determinare se occorra o no applicare il punto 2.2 e il punto 4.1, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie e ritenere, in via eccezionale, che la ricorrente abbia ricevuto un vantaggio pari all’importo totale dei prestiti garantiti (v., in tal senso, sentenza del 1° febbraio 2018, Larko/Commissione, T‑423/14, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:57, punti 189 e 190).

103    Per quanto riguarda poi il prestito senza garanzia ottenuto dalla ricorrente presso il Banco de Valencia nell’ottobre 2010 (v. punto 68 supra), nei limiti in cui la ricorrente, con il suo richiamo, cerca di contestare il fatto che essa fosse in difficoltà finanziaria alla data di concessione della misura in questione, si deve rilevare, come fa la Commissione senza essere contestata su tale punto, che detto prestito ha in realtà l’effetto di aggravare il livello di indebitamento della ricorrente rispetto allo stato della sua situazione alla chiusura dell’esercizio 2009/2010. Inoltre, si deve constatare che il prestito in questione era concesso per la durata di un anno, ossia una durata significativamente inferiore a quella dei prestiti controversi, della durata di cinque anni, il che rende incerto qualsiasi raffronto tra essi, in particolare alla luce delle loro condizioni e dei loro rispettivi tassi. Del resto, la ricorrente non spiega in che modo le condizioni di un prestito a breve scadenza concesso diversi mesi prima della garanzia controversa siano idonee a mettere in discussione le conclusioni della Commissione sulla sua situazione finanziaria alla data di concessione della misura.

104    Quanto al fatto che la Commissione non avrebbe preso in considerazione l’analisi della solvibilità della ricorrente, che sarebbe eventualmente stata effettuata da un’agenzia di rating o da una delle banche che hanno concesso i prestiti garantiti, si deve constatare che, secondo il punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, al quale fa riferimento la ricorrente, l’analisi che permette «di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio (...) può essere fornita da un’agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione». Ne consegue che la comunicazione relativa alle garanzie non prescrive, a tale riguardo, un obbligo per la Commissione di ricercare e di tener conto dei rating emessi da simili entità.

105    Infine, relativamente all’argomento del Regno di Spagna secondo il quale, in sostanza, la situazione economica della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata dalla Commissione alla luce delle peculiarità del settore del calcio professionistico, è sufficiente rilevare, da un lato, che la natura economica dell’attività calcistica da parte delle società professionistiche è già stata riconosciuta dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T‑193/02, EU:T:2005:22, punto 69) e, dall’altro, che la nozione di impresa in difficoltà, come definita al punto 9 degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione, è una nozione obiettiva che deve essere valutata unicamente alla luce degli indizi concreti concernenti la situazione finanziaria ed economica dell’impresa in esame (sentenza del 6 aprile 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑219/14, EU:T:2017:266, punto 184), sicché le considerazioni generali sulle specificità del settore in questione addotte dal Regno di Spagna non sono idonee a confutare le constatazioni effettuate sulla base dei dati finanziari individuali della ricorrente.

106    Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere la presente censura.

–       Sulla censura diretta contro l’assenza di esame, da un lato, dei termini della garanzia controversa e delle garanzie concesse come contropartita e, dall’altro, delle condizioni alle quali operazioni simili erano realizzate nel mercato

107    Per quanto riguarda la presunta assenza di esame dei termini della garanzia controversa e delle garanzie concesse come contropartita, occorre anzitutto constatare, come sottolinea giustamente la Commissione, che la decisione impugnata prevede, al punto 86, che «non è possibile ritenere che i[l] premi[o] di garanzia annuale [dell’]1% applicat[o] per l[a] garanzi[a] in questione [rispecchi] il rischio di insolvenza per i prestiti garantiti, date le difficoltà» della ricorrente. Ne consegue che il livello dei premi di garanzia richiesti nell’ambito dei contratti conclusi tra la Fundación Elche e l’IVF è stato effettivamente preso in considerazione dalla Commissione e che l’addebito formulato dalla ricorrente è quindi infondato in punto di fatto.

108    Quanto allo specifico obbligo, previsto dal certificato di garanzia dell’IVF del 10 novembre 2010 e asseritamente ignorato dalla Commissione, secondo il quale i prestiti garantiti dovevano essere concessi a condizioni che «non si discostino in modo significativo da quelle applicate sul mercato per operazioni di tale natura», si tratta di una circostanza irrilevante, in quanto la decisione impugnata non si basa sulla constatazione che le banche creditrici, concedendo i prestiti in considerazione della garanzia offerta dall’IVF, avrebbero a loro volta agito secondo modalità che non sarebbero conformi alle condizioni di mercato.

109    Per quanto concerne poi le controgaranzie offerte, è del pari infondato in punto di fatto l’addebito rivolto alla Commissione di non aver tenuto conto del pegno sulle azioni della ricorrente, in quanto al punto 93 della decisione impugnata viene espressamente sottolineato che «il valore delle azioni [delle società calcistiche beneficiarie] come garanzia di prestito era praticamente nullo».

110    La ricorrente deduce tuttavia anche un presunto errore della Commissione nel collegamento operato da quest’ultima nella decisione impugnata tra il rating di credito assegnatole, da un lato, e il valore delle sue azioni, dall’altro.

111    Si deve rilevare al riguardo che la decisione impugnata, nel concludere che il valore delle azioni della ricorrente è esiguo, si basa sul fatto che quest’ultima era un’impresa in difficoltà alla data di concessione della misura in questione, per la quale non esisteva alcun piano di redditività affidabile che dimostrasse che la sua attività poteva generare un profitto per i suoi azionisti.

112    Orbene, come risulta dall’esame della terza censura della presente parte, di cui ai punti da 96 a 106 supra, la qualifica di impresa in difficoltà attribuita alla ricorrente nella decisione impugnata è esente da errori manifesti di valutazione.

113    Resta da stabilire se il metodo utilizzato dalla Commissione nel caso di specie, consistente nel dedurre un valore «praticamente nullo» delle azioni della ricorrente dalla circostanza che essa era in difficoltà, senza che fosse inoltre predisposto un piano di redditività – punto non contestato – sia viziato da un errore manifesto. A tal fine, il Tribunale ha posto un quesito alla Commissione, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, invitandola a fornire precisazioni sul metodo da essa utilizzato per stimare il valore delle azioni della ricorrente e a indicare se l’aumento di capitale del 2011 avesse avuto un effetto sul medesimo valore. Su quest’ultimo punto, la Commissione ha risposto che l’effetto dell’aumento del capitale della ricorrente non poteva essere preso in considerazione nella determinazione del valore delle azioni al momento della concessione della garanzia controversa, in quanto quest’ultima era precedente al conferimento di capitale.

114    A tale riguardo, per costante giurisprudenza, ai fini dell’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato, sono pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere all’operazione (v. sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

115    Orbene, poiché la ricapitalizzazione della ricorrente è l’obiettivo e l’effetto perseguito dalla garanzia controversa, si tratta di un parametro prevedibile alla data di concessione della garanzia controversa e che un operatore privato, posto nella situazione dell’IVF, avrebbe preso in considerazione per stimare il valore delle azioni costituite in pegno. Ne consegue che, non tenendone conto, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

116    Inoltre, la ricorrente contesta alla Commissione il fatto di non aver esaminato l’esistenza di un’ipoteca su un terreno di sei ettari parimenti dato in controgaranzia all’IVF dalla Fundación Elche.

117    Anzitutto, occorre respingere l’argomento della Commissione vertente sul fatto che il Regno di Spagna non avrebbe invocato tale ipoteca nelle osservazioni da esso formulate nel corso del procedimento amministrativo. È sufficiente sottolineare al riguardo che, in primo luogo, l’esistenza dell’ipoteca emergeva dagli elementi disponibili durante il procedimento amministrativo, nella fattispecie il contratto di garanzia concluso tra la Fundación Elche e l’IVF il 17 febbraio 2011, in secondo luogo, è alla Commissione che spetta fornire la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, T‑68/03, EU:T:2007:253, punto 34) e, in terzo luogo, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento amministrativo in modo diligente e imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e affidabili a tale scopo (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12, EU:C:2014:217, punto 63).

118    Occorre poi applicare la giurisprudenza richiamata ai punti 87 e 88 supra al fine di valutare se l’ipoteca di cui trattasi costituisca un elemento pertinente ai fini della valutazione dell’esistenza di un vantaggio e se, eventualmente, la Commissione ne abbia tenuto conto.

119    Nel caso di specie, l’ipoteca data dalla Fundación Elche, garanzia concessa dal mutuatario garantito, costituisce in quanto tale una caratteristica della garanzia controversa che la Commissione è tenuta a esaminare [v., a tal riguardo, punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie]. Inoltre, la Commissione non contesta il fatto che la decisione impugnata non faccia alcuna menzione di tale ipoteca. La circostanza, addotta dalla Commissione, che il valore del terreno ipotecato sia del tutto insufficiente per fungere da garanzia per prestiti di EUR 14 milioni non si ricollega, a fortiori, ad alcuna valutazione contenuta nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 87).

120    Ne consegue che la Commissione non ha preso in considerazione la circostanza pertinente costituita dall’ipoteca concessa dalla Fundación Elche all’IVF al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio, incorrendo così in un errore manifesto di valutazione.

121    Per quanto riguarda infine, sempre nell’ambito della presente censura, il fatto che la Commissione non avrebbe preso in considerazione le condizioni alle quali operazioni analoghe erano realizzate sul mercato, la ricorrente evidenzia il tasso applicabile nel 2011, secondo il Banco de España, alle operazioni di durata inferiore o uguale a cinque anni per prestiti di importo superiore a EUR 1 milione, che sarebbe solo leggermente inferiore a quello concesso nell’ambito dei prestiti garantiti alla Fundación Elche.

122    Orbene, poiché la ricorrente non precisa in che modo la sua situazione sia comparabile a quella dei mutuatari oggetto delle statistiche del Banco de España, non è possibile, nel caso di specie, trarre insegnamenti utili dall’affermazione della ricorrente.

123    La ricorrente addebita altresì alla Commissione di non aver verificato se il premio di garanzia dovuto dalla Fundación Elche, fissato all’1% dell’importo coperto, «obbedisse alle leggi del mercato». È opportuno esaminare tale argomento congiuntamente all’argomentazione sviluppata a sostegno del terzo motivo di ricorso, secondo la quale, in sostanza, la Commissione avrebbe errato nel concludere che non esistevano operazioni analoghe che consentissero di dimostrare l’esistenza di un premio di garanzia di riferimento.

124    A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che un mutuatario che ottiene un prestito garantito dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro ricava normalmente un vantaggio nei limiti in cui l’onere finanziario che egli sopporta è inferiore a quello che avrebbe sopportato se avesse dovuto procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato (sentenze dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 39, e del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 96).

125    Come ricordato al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, al fine di determinare il prezzo di mercato corrispondente, occorre prendere in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, che tra cui in particolare l’importo e la durata dell’operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero e la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d’attività e le sue prospettive.

126    Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto [v. punto 3.2, lettera d), secondo comma, della comunicazione relativa alle garanzie]. Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito [v. punto 3.2, lettera d), secondo comma, della comunicazione relativa alle garanzie]. Infine, in mancanza di un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, occorre ricorrere al tasso di riferimento, definito conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento (v. punto 4.2, secondo comma, della comunicazione relativa alle garanzie).

127    Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione impugnata esclude che il premio di garanzia richiesto rispecchi le difficoltà finanziarie della ricorrente e il rischio associato di insolvenza per i prestiti garantiti [punto 86, lettera c)]. Al punto 85 della decisione impugnata, la Commissione sottolinea che un’impresa in difficoltà non può trovare, senza la garanzia di Stato, istituti finanziari disposti a concederle un prestito, a nessuna condizione. La Commissione non indica in alcun passaggio in tali punti, né altrove nei rilievi attinenti alla caratterizzazione di un vantaggio (punto 7.2 della decisione impugnata), quale sia il prezzo di mercato rispetto al quale essa valuta il premio in questione. La Commissione non esamina neppure, in tale fase, il pegno concesso all’IVF a titolo di controgaranzia (v. punto 4 supra). In linea generale, la Commissione si limita a procedere alla valutazione della situazione finanziaria della ricorrente per dedurne, alla luce dell’importo del premio di garanzia versato all’IVF, che esso non è conforme alle condizioni di mercato.

128    Dinanzi al Tribunale, la Commissione spiega in sostanza che la decisione impugnata evita un raffronto tra il premio di garanzia dovuto e il prezzo di mercato, in considerazione della situazione della ricorrente, che è un’impresa in difficoltà. In altri termini, esisterebbe una presunzione secondo la quale il premio di garanzia non è conforme alle condizioni di mercato allorché il mutuatario cui è concessa la garanzia, o nella fattispecie il beneficiario del vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è un’impresa in difficoltà.

129    Orbene, come ricordato al punto 126 supra, il punto 3.2, lettera d), e il punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie prescrivono la previa ricerca di un eventuale prezzo di mercato rispetto al quale raffrontare i termini dell’operazione controversa. Per quanto riguarda specificamente le imprese in difficoltà, la Commissione, al punto 4.1, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, distingue la situazione delle imprese in difficoltà a seconda del loro rischio di inadempimento che non è uniforme. Detta comunicazione distingue così il caso in cui esista un garante di mercato per un’impresa in difficoltà da quello in cui è probabile che non esista. È quindi ammesso che può esistere un prezzo di mercato anche quando la garanzia è concessa a un’impresa in difficoltà.

130    A tale riguardo, il Tribunale rileva che la Commissione, al punto 80 della decisione impugnata, indica che la ricorrente «non si [trovava] in una situazione di difficoltà estrema nel senso indicato dal punto 2.2 e dal punto 4.1, lettera a), della [c]omunicazione [relativa alle] garanzie», dopo aver constatato, al punto 79, che essa «era in difficoltà finanziarie nel senso indicato dai punti 10, lettera a) ed 11 degli [o]rientamenti [sul salvataggio e sulla ristrutturazione]». Così facendo, la Commissione ha altresì fatto propria l’interpretazione di cui al punto 129 supra del punto 4.1, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie come intesa a distinguere, tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione, due sottocategorie di imprese a seconda del loro rischio di inadempimento. Ciò risulta ancor più evidente nella versione spagnola della decisione impugnata, unica versione facente fede, che menziona al punto 80 l’assenza di «una situazione di grave crisi» (situación de crisis grave), in cui l’aggettivo «grave» qualifica il termine «crisi» e distingue più nettamente la situazione prevista al punto 80 da quella prevista al punto 79 della decisione impugnata, contemplando una categoria di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione che non si trovano in una situazione di difficoltà estrema ai sensi del punto 4.1, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie.

131    Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, dal punto 3.3 della comunicazione relativa alle garanzie non si evince che non esiste un prezzo di mercato per le garanzie concesse a un’impresa in difficoltà. Il punto in questione riguarda infatti il sistema di valutazione semplificata che si applica, in via eccezionale, alle piccole e medie imprese e si limita a indicare che esso non si applica alle imprese con rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore.

132    Di conseguenza, la Commissione, presumendo che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia, ha disatteso la comunicazione relativa alle garanzie, alla quale essa è vincolata (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punti 60 e 61 e giurisprudenza ivi citata). Per le stesse ragioni, essa è altresì venuta meno al suo obbligo di effettuare una valutazione globale che tenga conto di qualsiasi elemento pertinente nel caso di specie che le consenta di stabilire se la ricorrente non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un operatore privato (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 73).

133    Una volta rilevato tale errore, si deve constatare che la Commissione, al punto 93 della decisione impugnata, effettua un’analisi più dettagliata nell’ambito del calcolo dell’entità dell’elemento di aiuto. Essa esclude così l’esistenza di un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito (v. punto 126 supra), «a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato», che non «forni[sce] una comparazione significativa».

134    La ricorrente ha contestato nel ricorso l’assenza di analisi da parte della Commissione delle condizioni di mercato al fine di stabilire un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. Nel controricorso, la Commissione sostiene che, «contrariamente a quanto la ricorrente insinua, [essa] ha concluso che le garanzie in questione conferivano un vantaggio, dopo aver proceduto a un confronto con operazioni effettuate alle condizioni di mercato, il che si traduce chiaramente nel calcolo dell’importo dell’aiuto», rinviando al punto 93, lettera c), della decisione impugnata.

135    Si deve rilevare al riguardo che, al punto 93, lettera c), della decisione impugnata, la Commissione applica il tasso di riferimento applicabile nella fattispecie, definito conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento. Orbene, come ricordato al punto 126 supra, il ricorso al tasso di riferimento costituisce un metodo standard, in assenza di un prezzo di mercato individuato sulla base di operazioni simili. Pertanto, la Commissione non può basarsi sull’applicazione di tale metodo nell’ambito del calcolo dell’importo dell’aiuto per addurre che essa ha effettivamente proceduto a un confronto dell’operazione controversa con operazioni effettuate alle condizioni di mercato.

136    Il Tribunale ha nondimeno interrogato la Commissione, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, al fine di conoscere la natura e la portata delle indagini da essa condotte per giungere alla sua conclusione relativa all’assenza di un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito. In risposta, la Commissione si è limitata a indicare che nel corso dell’indagine non era stata fornita alcuna informazione relativa a tassi d’interesse su prestiti concessi in situazioni simili, senza dare indicazioni quanto alle misure di indagine eventualmente adottate.

137    Va ricordato che l’onere della prova della sussistenza delle condizioni di applicazione del criterio dell’operatore privato – che trova applicazione nel caso di specie – grava sulla Commissione, la quale è tenuta a chiedere durante il procedimento amministrativo tutte le informazioni pertinenti (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punti 33 e 34, e del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 24). A tale riguardo, la Commissione non può invocare la frammentarietà delle informazioni che le sono state trasmesse durante il procedimento amministrativo per giustificare la sua decisione, poiché non ha esercitato tutti i poteri di cui disponeva per ottenere le informazioni necessarie (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 1994, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, C‑324/90 e C‑342/90, EU:C:1994:129, punto 29). Ciò vale a maggior ragione quando la decisione impugnata si fonda non già sulla mancata produzione di elementi che erano stati chiesti dalla Commissione allo Stato membro interessato, bensì sulla constatazione che un operatore privato non si sarebbe comportato in maniera identica alle autorità di detto Stato membro, constatazione che presuppone che la Commissione abbia avuto a disposizione tutti gli elementi rilevanti necessari all’elaborazione della sua decisione (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C‑405/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:186, punto 35).

138    Nel caso di specie, il Tribunale deduce dalle risposte fornite dalla Commissione, nel controricorso e poi nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, che, durante il procedimento amministrativo, essa non ha chiesto al Regno di Spagna o ad altre fonti informazioni relative all’esistenza di prestiti simili ai prestiti sottesi all’operazione controversa. La Commissione non poteva quindi basarsi sulla mancata produzione di elementi da essa richiesti per trarne la conclusione, al punto 93 della decisione impugnata, che esisteva solo un «numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato» che non «forni[va] una comparazione significativa».

139    Inoltre, la Commissione non adduce nessun altro elemento ottenuto durante il procedimento amministrativo che avvalori la sua conclusione relativa all’assenza di operazioni analoghe.

140    Pertanto, la suesposta conclusione della Commissione figurante al punto 93 della decisione impugnata non è sufficientemente comprovata.

141    Alla luce di quanto precede, occorre accogliere la seconda parte del secondo motivo di ricorso, in quando la valutazione da parte della Commissione dell’esistenza di un vantaggio è viziata da errori manifesti, nella misura in cui essa, in primo luogo, non ha tenuto conto della situazione della Fundación Elche, in secondo luogo, non ha tenuto conto dell’ipoteca concessa da quest’ultima a titolo di controgaranzia, in terzo luogo, non ha tenuto conto della ricapitalizzazione della ricorrente al fine di stimare il valore delle azioni costituite in pegno a favore dell’IVF, in quarto luogo, ha presunto che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia e, in quinto luogo, non ha sufficientemente comprovato la sua conclusione relativa all’insufficienza di operazioni analoghe per determinare il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

142    Di conseguenza, occorre disporre l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare il resto degli argomenti e dei motivi dedotti a sostegno del presente ricorso.

 Sulle spese

143    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

144    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD, è annullata nella parte in cui riguarda l’Elche Club de Fútbol, SAD.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ElcheClub de Fútbol, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)      Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 marzo 2020.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.