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Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 - PAKI Logistics / UAMI (PAKI)

(Causa T-526/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e J. Vogtmeier, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 ottobre 2009 (R 180/2007-1);

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PAKI", per prodotti e servizi delle classi 6, 20, 37 e 39 (domanda di registrazione n. 4 790 895)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009 1, in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, poiché il marchio di cui si chiede la registrazione non è contrario al buon costume.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)