Sentenza del Tribunale 22 giugno 2011 - Mundipharma / UAMI - Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)
["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI - Marchio comunitario figurativo anteriore mundipharma - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mundipharma GmbH (Limburg an der Lahn, Germania) (rappresentante: avv. F. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: W. Verburg, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Asociación Farmaceuticos Mundi (Alfafar, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1° dicembre 2008 (procedimento R 825/2008-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mundipharma GmbH e l'Asociación Farmaceuticos Mundi.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Mundipharma GmbH è condannata alle spese.
____________1 - GU C 102 dell'1.5.2009.