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Ricorso proposto il 27 marzo 2013 – ZZ / Commissione

(Causa F-27/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di retrocedere il ricorrente al grado AD 8 in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, punto f) dell’allegato IX dello statuto nonché domanda di risarcimento danni per i danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata il 5 giugno 2012, emanata dall'AIPN tripartita nel procedimento (MS 08/058, ai sensi della quale «è inflitta [al ricorrente] la sanzione della retrocessione al grado AD 8, prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato IX dello statuto», con «effetto a decorrere dal mese successivo alla data della sua firma»;

Annullare la decisione del 17 dicembre 2012, notificata il 18 dicembre 2012, con cui l'AIPN respinge il reclamo che il ricorrente aveva proposto il 10 ottobre 2012 con il n. di protocollo R/566/12;

Condannare la convenuta al pagamento di un’indennità per il risarcimento del danno morale e materiale e della lesione alla carriera del ricorrente, stimata provvisoriamente in EUR 20 000, fatti salvi un aumento o una diminuzione nel corso del procedimento;

In ogni caso, condannare in toto la convenuta alle spese, a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.