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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società González y Díez, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 settembre 2002

    (Causa T-291/02)

    Lingua processuale: lo spagnolo

Il 17 settembre 2002 la società González y Díez, S.A., con sede in Villabona-Llanera (Asturie, Spagna), rappresentata dagli avv.ti D. Jaime Folguera Crespo, D. Antonio Martínez Sanchez e D. José Carlos Engra Moreno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare gli artt. 1, 2 e 5 della decisione della Commissione europea 2 luglio 2002 relativa alla concessione di aiuti da parte della Spagna a favore dell'impresa González y Díez, S.A. negli anni 1998, 2000 e 2001;

-condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nell'art. 1 della decisione impugnata l'istituzione convenuta ha dichiarato incompatibili con il mercato comune parte degli aiuti di Stato concessi alla ricorrente dalle autorità spagnole negli anni 1998, 2000 e 2001, per un totale di 5 113 254,98 euro, a copertura degli oneri straordinari di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione, ai sensi dell'art. 5 della decisione 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera 1.

A sostegno della domanda la ricorrente deduce quanto segue:

- Sussistenza di vizi sostanziali di forma, in contrasto con il disposto degli artt. 88 del Trattato CECA e 4, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) 2, in quanto non sarebbe stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la decisione della Commissione di avvio del procedimento di indagine formale.

- Sussistenza di manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe fondato la decisione impugnata su elementi di fatto irrilevanti nella specie, quali le modalità di acquisizione delle ricorrente da parte di Mina la Camocha, disponendo il ricupero di un importo superiore a quello effettivamente concesso alla ricorrente stessa. Un altro errore di fatto commesso dalla Commissione consisterebbe nell'aver ritenuto che l'importo dell'aiuto concesso per oneri eccezionali di ristrutturazione con riguardo all'anno 2001 fosse di 393 971,600 PTS, nonché nel non aver tenuto conto di determinati oneri eccezionali di ristrutturazione nell'applicazione degli aiuti concessi nel 1998, 2000 e 2001.

- Violazione del principio del legittimo affidamento, avendo la Commissione ingiunto alla Spagna di procedere al ricupero di aiuti già autorizzati con decisioni 3 giugno 1998, 98/637/CECA, e 13 dicembre 2000, 2001/162/CECA, relative alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell'industria carboniera, rispettivamente, nell'anno 2000 e nell'anno 1998.

La ricorrente deduce parimenti la violazione dell'obbligo di motivazione.

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1 - GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12

2 - GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1