Language of document : ECLI:EU:T:2019:237

Causa T388/11

Deutsche Post AG

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019

«Aiuti di Stato – Settore postale – Finanziamento dei sovracosti salariali e sociali per quanto riguarda una parte del personale della Deutsche Post attraverso sovvenzioni e ricavi provenienti dalla remunerazione dei servizi a tariffa regolamentata – Decisione di estendere il procedimento di indagine formale – Decisione che constata l’esistenza di aiuti nuovi al termine della fase di esame preliminare – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Interesse ad agire – Ricevibilità – Conseguenze dell’annullamento della decisione finale – Obbligo di motivazione»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo – Inclusione

(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263 TFUE)

(v. punti 41‑46)

2.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 47)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto avverso una decisione della Commissione di estendere il procedimento di indagine formale su una misura statale – Annullamento da parte del giudice dell’Unione delle decisioni di avvio e di conclusione di procedimenti di indagine formale precedenti – Rischio di recupero degli aiuti contestati dalla Commissione – Conservazione dell’interesse ad agire

(Artt. 108, § 3, e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 48‑50, 54, 58‑62)

4.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Portata – Adozione di un nuovo atto in base agli atti preparatori precedenti – Ammissibilità

(Art. 266 TFUE)

(v. punto 53)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Portata – Presa in considerazione sia della motivazione della sentenza che del diritto dell’Unione – Retroattività dell’annullamento – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio

(Art. 266 TFUE)

(v. punti 55‑57)

6.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 e 296, § 2, TFUE)

(v. punto 65)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo – Obbligo di motivazione – Portata

[Artt. 107, § 1, 108, § 2, e 296, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4, §§ 2 e 4]

(v. punti 67‑73, 79‑84, 88)

Sintesi

Con la sentenza Deutsche Post/Commissione (T‑388/11, EU:T:2019:237), pronunciata il 10 aprile 2019, in composizione ampliata a cinque giudici, il Tribunale ha annullato, per difetto di motivazione, una decisione della Commissione europea con cui quest’ultima aveva esteso un procedimento di indagine formale, relativo agli aiuti di Stato concessi alla Deutsche Post a titolo di compensazione per i suoi obblighi di servizio universale, a sovvenzioni erogate dalle autorità tedesche al fine di coprire i costi delle pensioni dei lavoratori aventi lo status di funzionari.

La presente causa si inserisce in una serie di decisioni della Commissione vertenti su determinate misure adottate a favore della Deutsche Post e di successive sentenze del Tribunale e della Corte recanti annullamento di dette decisioni. In forza degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 266 TFUE, la Commissione era tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze succitate, passate in giudicato.

In tale contesto, il Tribunale ha, anzitutto, considerato che la Commissione disponeva sempre della possibilità di riprendere la procedura a partire dalla fase di adozione della decisione impugnata e che, di conseguenza, la Deutsche Post restava esposta al rischio di recupero degli aiuti contestati dalla Commissione che derivava da tale decisione. Inoltre, la Deutsche Post conservava un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata e a vederla scomparire dall’ordinamento giuridico, dato che, in caso di suo annullamento, la Commissione si sarebbe vista costretta, qualora avesse deciso, ai fini dell’adozione delle misure di esecuzione delle sentenze di annullamento, di adottare una nuova decisione di riapertura del procedimento di indagine formale, ad assicurarsi che tale nuova decisione non fosse inficiata dalle stesse irregolarità di tutte le decisioni che l’hanno preceduta. Inoltre, vista l’eccezionale complessità procedurale legata all’esistenza di varie decisioni amministrative e giudiziarie relative alle stesse misure di aiuto, la Deutsche Post si trovava in una peculiare situazione di incertezza giuridica che soltanto l’esame del merito della presente causa e l’eventuale annullamento della decisione impugnata avrebbero potuto chiarire, il che consolidava il suo interesse ad agire avverso tale decisione.

Alla luce del peculiare contesto procedurale della causa, vale a dire l’intreccio di più procedimenti di indagine formali avviati dalla Commissione, il Tribunale ha considerato che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione era soggetta ad un obbligo di motivazione specifico, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

Il Tribunale ha precisato che l’obbligo di motivazione relativo all’esistenza di un vantaggio economico selettivo nei confronti della Deutsche Post, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si imponeva alla Commissione già all’atto dell’adozione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale e non solo ai fini della decisione adottata all’esito di detto procedimento.