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Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 - Irlanda e a. / Commissione

(Cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV)

("Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall'accisa - Conformità dell'esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 - Presunzione di legittimità degli atti dell'Unione - Certezza del diritto - Buona amministrazione")

Lingue processuali: l'inglese, il francese e l'italiano

Parti

Ricorrenti: Irlanda (rappresentanti: inizialmente D. O'Hagan, successivamente E. Creedon, agenti, assistiti da P. McGarry, barrister) (causa T-50/06 RENV); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) (causa T-56/06 RENV); Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello, G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato) (causa T-60/06 RENV); Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: R. Denton e L. Martin Alegi, solicitors) (causa T-62/06 RENV); e Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors) (causa T-69/06 RENV)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12)

Dispositivo

La decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente, è annullata nella parte in cui accerta ovvero si fonda sull'accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall'Irlanda e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordina alla Repubblica francese, all'Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dette esenzioni presso i loro beneficiari, nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un'accisa pari ad almeno EUR 13,01 per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Irlanda, nella causa T-50/06 RENV, dalla Repubblica francese, nella causa T-56/06 RENV, dalla Repubblica italiana, nella causa T-60/06 RENV, dall'Eurallumina SpA, nella causa T-62/06 RENV, e dall'Aughinish Alumina Ltd, nella causa T-69/06 RENV, comprese quelle inerenti al procedimento sommario nella causa T-69/06 R.

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1 - GU C 86 dell'8.4.2006.