Language of document : ECLI:EU:T:2012:101





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012 —
UPM‑Kymmene / Commissione

(causa T‑53/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo dell’impresa — Proporzionalità»

1.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Elementi di prova necessari — Grado di efficacia probatoria necessario (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 28)

2.                     Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri — Partecipazione ad accordi collusivi identici o simili relativi agli stessi prodotti — Esclusione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 52‑54, 62, 65)

3.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Applicazione di un coefficiente moltiplicatore — Presa in considerazione del fatturato globale dell’impresa — Potere discrezionale della Commissione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, quarto comma e 5) (v. punti 76‑77, 79‑83)

4.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Anno di riferimento — Ultimo anno completo interessato dall’infrazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 88, 91‑92)

5.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa — Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 107‑108)

6.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione — Impossibilità di fornire informazioni a causa della mancata conservazione dei documenti pertinenti in seguito alla cessione della controllata — Irrilevanza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 115‑117)

7.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva — Infrazioni simili commesse in successione da due controllate di una stessa società controllante (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 129‑133)

8.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Principio generale cui la Commissione deve attenersi per tutta la fase del calcolo delle ammende — Non obbligatorietà di una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 134‑138)

9.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul mercato — Portata (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 143‑146)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali).

Dispositivo

1)

La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nei limiti e nella misura in cui dichiara l’UPM‑Kymmene Oyj responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 10 ottobre 1995.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta dall’articolo 2, lettera j), della suddetta decisione è fissato in EUR 50,7 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea e l’UPM Kymmene sopporteranno ciascuna le proprie spese.