Language of document : ECLI:EU:T:2013:575





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 –
Stromberg Menswear / UAMI – Leketoy Stormberg Inter

(STORMBERG)

(causa T‑451/12)

«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo anteriore STORMBERG – Rinuncia del titolare al marchio contestato – Decisione di chiudere il procedimento di decadenza – Domanda di restitutio in integrum – Obbligo di motivazione – Articolo 58, paragrafo 1, articolo 76, paragrafo 1, e articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 28, 29)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza resa necessaria dalle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1) (v. punti 36, 37)

3.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d’applicazione – Interpretazione restrittiva (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1) (v. punto 38)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punto 66)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 389/2012‑4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Stromberg Menswear Ltd e la Leketoy Stormberg Inter AS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stromberg Menswear Ltd è condannata alle spese.