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Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2024 – Insider / EUIPO – Alaj (in Insajderi)

(Causa T-119/23)1

(«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo in Insajderi – Marchi nazionali denominativo anteriore INSAJDERI e figurativo anteriore in Insajderi Gazetë online – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Mancata produzione di prove – Traduzione – Articolo 7 del regolamento delegato 2018/625 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Possibilità per la commissione di ricorso di accettare prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Insider LLC (Pristina, Repubblica del Kosovo) (rappresentante: M. Ketler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Florim Alaj (Zugo, Svizzera)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Insider LLC, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 dicembre 2022 (procedimento R 1152/2022-5).

Dispositivo

1)    La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 dicembre 2022 (procedimento R 1152/2022-5) è annullata.

2)    L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Insider LLC.

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1     GU C 155 del 2.5.2023.